10.2005.276
Entrata illegale (presentarsi al valico senza validi certificati di legittimazione
2 dicembre 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
10.2005.276
Data decisione, Autorità:
02.12.2005, PRPEN
Titolo:
Entrata illegale (presentarsi al valico senza validi certificati di legittimazione
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2005.276
DA
1987/2005
Bellinzona
2
dicembre 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per essere entrato in
Svizzera il 21.04.2005 e il 23.05.2005, attraverso i valichi doganali di
Chiasso, rispettivamente di Ponte Tresa, privo di validi certificati di
legittimazione (passaporto privo del necessario visto);
reato previsto dall' art. 23 cpv. 1 LDDS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1987/2005
Fatti
di data 23 maggio 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 6 (sei) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 2 giugno 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 2 dicembre 2005,
al quale sono comparsi l’accusato e il difensore, mentre il procuratore
pubblico ha rinunciato a intervenire chiedendo la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato il reato di cui all’art. 23 cpv. 6
LDDS per essersi presentato al valico doganale privo di validi certificati di
legittimazione;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento, la restituzione della cauzione e il versamento di fr. 1'000
per ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli
stranieri per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;
2.
Sulla pena, sulle spese e sulle
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
ACCU 1, cittadino
marocchino nato a __________ il 2 gennaio 1966, è entrato per la prima volta in
Italia il giorno 22 settembre 1991 e, dal 10 gennaio 1996, è in possesso di un
regolare permesso che lo autorizza a soggiornare in Italia e ad esercitarvi
un’attività lucrativa. Suddetto permesso, che negli anni precedenti era stato
regolarmente rinnovato, era scaduto il 30 marzo 2005. Il signor ACCU 1 si era
immediatamente rivolto alla competente autorità italiana al fine di ottenere un
ulteriore rinnovo. Il nuovo documento è stato rilasciato unicamente in data 8
luglio 2005 (cfr. doc. 1) e, nel frattempo, il signor ACCU 1 disponeva solo di
una ricevuta, attestante che era in attesa del rinnovo del permesso (ricevuta
simile, come precisato dall’accusato al dibattimento, a quella attaccata sul
retro del doc. 1 a comprova che è in attesa della carta di soggiorno).
Il giorno 23 maggio 2005, il
signor ACCU 1 si è presentato al valico doganale di Ponte Tresa. Le Guardie di
confine, svolgendo un normale controllo, hanno constatato che il signor ACCU 1
era sprovvisto di un valido certificato di legittimazione. Dal controllo
esperito è inoltre emerso che questi era in possesso di fr. 3030.- e di euro
305.
-, e che nel bagagliaio della sua autovettura vi erano degli attrezzi da
lavoro.
A seguito di quanto apparso dal
primo controllo, il signor ACCU 1 è stato dapprima accompagnato presso gli
uffici della Polizia cantonale di __________ per ulteriori accertamenti e, in
seguito, è stato interrogato, in presenza del Sost. procuratore pubblico __________,
da un agente della Polizia cantonale di __________. La Polizia cantonale di __________
ha ritrovato anche una multa disciplinare ai sensi della LCStr dalla quale
risulta che il veicolo del signor ACCU 1 era già stato osservato in Svizzera,
per la precisione a __________, il giorno 21 aprile 2005.
2.
Il Sost.
Procuratore pubblico ha ritenuto l’imputato colpevole di ripetuta infrazione
alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS,
RS 142.20), per essere “entrato in Svizzera il 21.04.2005 e il 23.05.2005,
attraverso i valichi doganali di Chiasso, rispettivamente di Ponte Tresa, privo
di validi certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario visto)”.
Donde la proposta di condanna, in applicazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS, alla
pena di 6 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
3.
Durante il dibattimento,
l’accusato si è essenzialmente prevalso della sua buona fede. Egli ha ribadito
a più riprese che il giorno 23 maggio 2005 si è presentato al valico doganale
di Ponte Tresa, tra l’altro con la sola intenzione di recarsi in Svizzera per
fare benzina benché in possesso di ben fr. 3'030.- cambiati a suo dire il
giorno stesso a Milano, poiché era convinto che la ricevuta in suo possesso
comprovasse che il permesso di soggiorno sarebbe stato rinnovato senza problemi
e che quindi, essendo autorizzato a soggiornare in Italia, poteva entrare in
territorio elvetico senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni o visti.
A sostegno della sua
buona fede, l’accusato ha inoltre osservato di avere immediatamente e
spontaneamente presentato tutti i documenti in suo possesso al momento del
transito in dogana.
Riguardo alla presenza del suo
veicolo in Svizzera il giorno 21 aprile 2005, l’accusato sostiene di non
essersi recato né a __________ né altrove il suddetto giorno. Egli ha precisato
che alla guida del suo veicolo poteva esserci l’allora fidanzata e attuale
moglie, alla quale a volte presta l’autovettura.
4a. Il difensore, fondandosi
sull’art. 12 lett. a della legge cantonale di applicazione alla legislazione
federale in materia di persone straniere, contesta in primo luogo la competenza
del Ministero pubblico.
Egli sostiene che il
perseguimento ed il giudizio dell’infrazione imputata all’accusato, considerata
un’infrazione di lieve entità, spettavano, e ciò conformemente alla
disposizione precitata, alla competente autorità amministrativa, la Sezione dei
permessi e dell’immigrazione, e non al Ministero pubblico.
4b. Quanto alla presenza in
Svizzera, il giorno 21 aprile 2005, dell’autovettura dell’accusato, il
difensore contesta la fattispecie ritenuta dal Ministero pubblico. Egli rileva
che l’istruttoria non permette di affermare con certezza che alla guida del
veicolo vi fosse veramente l’accusato: il fatto che sia stata ritrovata una
multa nella sua vettura non prova nulla, ben si sa di fatti che le multe
disciplinari portano menzione della targa del veicolo avvistato anche quando a
condurlo non è il detentore dello stesso.
4c. Riguardo all’entrata in
Svizzera in data 23 maggio 2005, la difesa non contesta di per sé la
fattispecie ritenuta dal Ministero pubblico, ma ritiene che l’accusato non ha
commesso alcuna infrazione presentandosi al valico doganale con la sola
ricevuta rilasciata dalla questura di Milano.
Il difensore sostiene in primo
luogo che l’accusato poteva rendersi in Svizzera senza dover ottenere un visto
a questo scopo poiché era a beneficio di un valido permesso che gli permetteva
di soggiornare in Italia. Il fatto che non avesse con sé il supporto cartaceo è
ininfluente, ciò che realmente conta è che, al momento dei fatti, poteva
liberamente soggiornare in Italia (fatto di cui abbiamo oggi la certezza poiché
il permesso di soggiorno è stato rinnovato con effetto retroattivo al 30 marzo
2005). Il difensore osserva inoltre che l’accusato ha agito in buona fede
credendo che la ricevuta rilasciata dalla questura di Milano, che è stata
immediatamente mostrata alla autorità elvetiche, fosse un documento di
legittimazione sufficiente.
Il difensore osserva in seguito
che, anche qualora si considerasse che l’accusato non poteva, al momento dei
fatti, entrare liberamente in Svizzera, l’infrazione ritenuta dal Ministero
pubblico non è comunque stata consumata poiché il signor __________ non ha
avuto modo di entrare in Svizzera. Sostiene che non vi può essere “entrata
illegale” a norma dell’art. 23 cpv. 1 frase 4 LDDS, poiché l’accusato è stato
fermato dalle guardie di confine al valico doganale.
Pertanto, all’accusato potrebbe
al massimo essere imputato un tentativo di entrata illegale.
Il difensore contesta anche la
prospettata violazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS. Egli sostiene che l’accusato
non ha in alcun modo violato le disposizione della LDDS poiché è sempre stato
in buona fede. Non gli si può rimproverare di essere stato negligente poiché
spettava alla competente autorità italiana informarlo del fatto che la ricevuta
non è idonea a sostituire il permesso.
5.
Corrisponde al vero che
l’art. 12 lett. a della legge cantonale di applicazione alla legislazione
federale in materia di persone straniere stabilisce che l’autorità
amministrativa è competente, nei casi di poca gravità, per il perseguimento ed
il giudizio delle infrazioni previste agli art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS.
Nel caso specifico il Ministero
pubblico si è occupato a giusto titolo del caso, poiché inizialmente vi era
incertezza sull’entità dell’infrazione e anche al termine dell’istruttoria la
questione non è stata considerata poco grave, tant’é che è stata proposta una
pena detentiva di 6 giorni, ossia una sanzione che sfugge alla competenza
dell’autorità amministrativa.
6.
L’art. 23 cpv. 1 LDDS reprime
con la detenzione fino a sei mesi – cui può essere aggiunta la multa fino a
diecimila franchi – chiunque contraffà i documenti di legittimazione da
presentare alle autorità di polizia degli stranieri o ne altera di veri o chi
scientemente adopera o procura siffatti documenti falsi o alterati (frase 1),
chiunque scientemente usa documenti di legittimazione autentici non destinati a
lui (frase 2), chiunque cede, perché ne sia fatto uso, documenti autentici a
persone che non vi hanno diritto (frase 3), chiunque entra in Svizzera o vi
risiede illegalmente (frase 4) e chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita o
aiuta a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno illegale (frase
5). Nei casi poco gravi si potrà infliggere solo una multa (art. 23 cpv. 1
ultima frase LDDS).
Nella fattispecie si rimprovera
all’accusato di essere entrato illegalmente in Svizzera. Secondo la
giurisprudenza del TF, per “entrata illegale” in Svizzera s’intende, in linea
di principio, il fatto di oltrepassare il confine politico della Svizzera.
Tuttavia, ove l’entrata avvenga attraverso un posto di confine, la fattispecie
legale del reato è adempiuta solo quando l’autore abbia superato il controllo o
l’abbia eluso (DTF 119 IV 164 consid. 2a).
L’illegalità risulta, ad
esempio, dal fatto che lo straniero è entrato in Svizzera senza
passaporto/carta d’identità, con un passaporto/carta d’identità scaduti, senza
il necessario visto, con dei documenti falsi o malgrado un divieto (NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berna, pag. 667).
Le infrazioni previste dall’art.
23.
cpv. 1 LDDS sono punibili solo se commesse intenzionalmente.
Gli stranieri titolari di un
permesso di soggiorno (accettato dall’UFM) durevole e valido di uno Stato
membro dell’UE o dell’AELS, di Andorra, Canada, Monaco, San Marino o degli USA,
possono rendersi in Svizzera senza dover ottenere un ulteriore visto, purché il
soggiorno non superi tre mesi e lo scopo del soggiorno sia visita, formazione
teorica, colloqui d’affari, cure mediche o soggiorni di cura, partecipazione a
manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o
sportivo, attività di autista al servizio di un’impresa con sede all’estero, in
occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera,
attività temporanea di corrispondente per media esteri nonché attività
lucrativa senza assunzione d’impiego, nella misura in cui essa non superi gli
otto giorni per anno civile.
7.
All’accusato viene
rimproverato di essere entrato illegalmente in Svizzera in due occasioni, il 21
aprile 2005 ed il 23 maggio 2005.
Quanto ai fatti del 21 aprile 2005, non sussistono elementi che
permettano di affermare con certezza che l’accusato fosse realmente entrato in
Svizzera il suddetto giorno.
L’accusato stesso sostiene di
non essersi recato in Svizzera il giorno 21 aprile 2005 e, dall’incarto, non
emergono elementi che permettano di smentire questa affermazione. Il
ritrovamento della multa non costituisce una prova sufficiente: è in effetti
vero che una terza persona poteva essere alla guida del veicolo quando questa è
stata inflitta.
Ciò posto, ed in virtù del
principio in dubio pro reo, s’impone di prosciogliere l’accusato
dall’imputazione di essere entrato illegalmente in Svizzera il giorno 21 aprile
2005.
Riguardo la presunta
entrata illegale in data 23 maggio 2005, non vi sono dubbi sul fatto che
l’accusato si sia presentato al valico doganale senza i documenti necessari.
Come detto in precedenza, vi
può essere “entrata illegale” in Svizzera unicamente qualora l’autore ha
oltrepassato, dopo aver superato o eluso il controllo esperito dagli agenti di
confine, il valico doganale. (DTF 119 IV 164 consid. 2). Nella fattispecie, è
incontestato che l’accusato, che è stato fermato al posto di confine, non ha né
superato né eluso il controllo, non lo si può pertanto ritenere colpevole di
“entrata illegale” in Svizzera.
Nella sua arringa il difensore
ha affermato che si sarebbe al limite potuto parlare di tentativo di “entrata
illegale”.
Tuttavia, per poter parlare di
tentativo, è necessario che l’autore abbia avuto l’intenzione, e quindi la
consapevolezza, di compiere un’infrazione. Nel caso specifico il ricorrente era
però persuaso di poter liberamente entrare in Svizzera, non si può perciò ritenere
che vi sia stato tentativo di “entrata illegale”.
Ciò posto, l’accusato si è
comunque trovato in situazione irregolare presentandosi al valico doganale
sprovvisto di validi certificati di legittimazione. Contrariamente a quanto
sostenuto dal difensore, commette una contravvenzione colui che si presenta
senza i documenti necessari all’espatrio. Non corrisponde al vero che il
possesso fisico di un documento di legittimazione è ininfluente, poiché solo
disponendo di un tale supporto le autorità possono verificare la veridicità
delle affermazioni dello straniero che vuole entrare in Svizzera, e una
ricevuta come quella in possesso dell’accusato non attesta affatto un valido
permesso di soggiorno, ove solo si consideri che tale permesso avrebbe anche
potuto non essere rinnovato.
Quest’infrazione non può essere
sanzionata in applicazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS, ma può esserlo in virtù
dell’art. 23 cpv. 6 della stessa legge. L’art. 23 cpv. 6 LDDS prevede difatti
che le altre infrazioni alle disposizione di polizia degli stranieri, le
infrazioni che non sono cioè esplicitamente previste all’art. 23 cpv. 1 – 5,
sono punite con la multa fino a duemila franchi (nei casi di minima gravità si
potrà prescindere da ogni pena).
Le contravvenzioni previste
dall’art. 23 cpv. 6 sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 333
cpv. 3 CP).
8.
Per quel che concerne la
commisurazione della pena, bisogna tener conto della poca gravità della
contravvenzione. L’unico vero rimprovero che si può muovere all’accusato è di
essere stato un po’ superficiale e negligente per non essersi informato, presso
l’autorità competente, dei diritti conferiti dalla ricevuta rilasciata dalla
questura di Milano. Egli ha dato per scontato che lo scritto fosse idoneo a
sostituire il permesso (e questo benché lo stesso verosimilmente recasse la
medesima indicazione di quello agli atti [cfr. retro doc. 1], ossia “non
sostituisce la copia del permesso di soggiorno per l’interessato”: al
proposito peraltro l’accusato ha affermato di non saper leggere
sufficientemente la lingua italiana per comprendere un tale testo, fatto questo
che ribadisce la sua negligenza nel sapere che cosa contenesse lo scritto e che
cosa si potesse fare con esso).
Per queste ragioni l’accusato
deve essere riconosciuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri, per essersi presentato il 23 maggio 2005
al valico doganale di Ponte Tresa privo di validi certificati di
legittimazione, ma vista la poca gravità della contravvenzione, si giustifica
di mandarlo esente da pena.
visti gli art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS;
333.
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU
1,
autore colpevole di
contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per essersi presentato il 23 maggio 2005 al valico doganale di Ponte Tresa
privo di validi certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario
visto).
manda ACCU
1,
esente da
pena.
prescinde dal
prelevare oneri di giudizio.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna.
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a
carico di ACCU 1
fr. 0.- tassa
di giustizia
fr. 0.- spese
giudiziarie
fr. 0.- totale
./. fr. 200.- cauzione
versata
fr. 200.- totale
da restituire all’accusato per il tramite del difensore
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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