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Decisione

10.2005.276

Entrata illegale (presentarsi al valico senza validi certificati di legittimazione

2 dicembre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di data 23 maggio 2005 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 6 (sei) giorni

di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 2 giugno 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 2 dicembre 2005,

al quale sono comparsi l’accusato e il difensore, mentre il procuratore

pubblico ha rinunciato a intervenire chiedendo la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettato il reato di cui all’art. 23 cpv. 6

LDDS per essersi presentato al valico doganale privo di validi certificati di

legittimazione;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento, la restituzione della cauzione e il versamento di fr. 1'000

per ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli

stranieri per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

2.

Sulla pena, sulle spese e sulle

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

ACCU 1, cittadino

marocchino nato a __________ il 2 gennaio 1966, è entrato per la prima volta in

Italia il giorno 22 settembre 1991 e, dal 10 gennaio 1996, è in possesso di un

regolare permesso che lo autorizza a soggiornare in Italia e ad esercitarvi

un’attività lucrativa. Suddetto permesso, che negli anni precedenti era stato

regolarmente rinnovato, era scaduto il 30 marzo 2005. Il signor ACCU 1 si era

immediatamente rivolto alla competente autorità italiana al fine di ottenere un

ulteriore rinnovo. Il nuovo documento è stato rilasciato unicamente in data 8

luglio 2005 (cfr. doc. 1) e, nel frattempo, il signor ACCU 1 disponeva solo di

una ricevuta, attestante che era in attesa del rinnovo del permesso (ricevuta

simile, come precisato dall’accusato al dibattimento, a quella attaccata sul

retro del doc. 1 a comprova che è in attesa della carta di soggiorno).

Il giorno 23 maggio 2005, il

signor ACCU 1 si è presentato al valico doganale di Ponte Tresa. Le Guardie di

confine, svolgendo un normale controllo, hanno constatato che il signor ACCU 1

era sprovvisto di un valido certificato di legittimazione. Dal controllo

esperito è inoltre emerso che questi era in possesso di fr. 3030.- e di euro

305.

-, e che nel bagagliaio della sua autovettura vi erano degli attrezzi da

lavoro.

A seguito di quanto apparso dal

primo controllo, il signor ACCU 1 è stato dapprima accompagnato presso gli

uffici della Polizia cantonale di __________ per ulteriori accertamenti e, in

seguito, è stato interrogato, in presenza del Sost. procuratore pubblico __________,

da un agente della Polizia cantonale di __________. La Polizia cantonale di __________

ha ritrovato anche una multa disciplinare ai sensi della LCStr dalla quale

risulta che il veicolo del signor ACCU 1 era già stato osservato in Svizzera,

per la precisione a __________, il giorno 21 aprile 2005.

2.

Il Sost.

Procuratore pubblico ha ritenuto l’imputato colpevole di ripetuta infrazione

alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS,

RS 142.20), per essere “entrato in Svizzera il 21.04.2005 e il 23.05.2005,

attraverso i valichi doganali di Chiasso, rispettivamente di Ponte Tresa, privo

di validi certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario visto)”.

Donde la proposta di condanna, in applicazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS, alla

pena di 6 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

3.

Durante il dibattimento,

l’accusato si è essenzialmente prevalso della sua buona fede. Egli ha ribadito

a più riprese che il giorno 23 maggio 2005 si è presentato al valico doganale

di Ponte Tresa, tra l’altro con la sola intenzione di recarsi in Svizzera per

fare benzina benché in possesso di ben fr. 3'030.- cambiati a suo dire il

giorno stesso a Milano, poiché era convinto che la ricevuta in suo possesso

comprovasse che il permesso di soggiorno sarebbe stato rinnovato senza problemi

e che quindi, essendo autorizzato a soggiornare in Italia, poteva entrare in

territorio elvetico senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni o visti.

A sostegno della sua

buona fede, l’accusato ha inoltre osservato di avere immediatamente e

spontaneamente presentato tutti i documenti in suo possesso al momento del

transito in dogana.

Riguardo alla presenza del suo

veicolo in Svizzera il giorno 21 aprile 2005, l’accusato sostiene di non

essersi recato né a __________ né altrove il suddetto giorno. Egli ha precisato

che alla guida del suo veicolo poteva esserci l’allora fidanzata e attuale

moglie, alla quale a volte presta l’autovettura.

4a. Il difensore, fondandosi

sull’art. 12 lett. a della legge cantonale di applicazione alla legislazione

federale in materia di persone straniere, contesta in primo luogo la competenza

del Ministero pubblico.

Egli sostiene che il

perseguimento ed il giudizio dell’infrazione imputata all’accusato, considerata

un’infrazione di lieve entità, spettavano, e ciò conformemente alla

disposizione precitata, alla competente autorità amministrativa, la Sezione dei

permessi e dell’immigrazione, e non al Ministero pubblico.

4b. Quanto alla presenza in

Svizzera, il giorno 21 aprile 2005, dell’autovettura dell’accusato, il

difensore contesta la fattispecie ritenuta dal Ministero pubblico. Egli rileva

che l’istruttoria non permette di affermare con certezza che alla guida del

veicolo vi fosse veramente l’accusato: il fatto che sia stata ritrovata una

multa nella sua vettura non prova nulla, ben si sa di fatti che le multe

disciplinari portano menzione della targa del veicolo avvistato anche quando a

condurlo non è il detentore dello stesso.

4c. Riguardo all’entrata in

Svizzera in data 23 maggio 2005, la difesa non contesta di per sé la

fattispecie ritenuta dal Ministero pubblico, ma ritiene che l’accusato non ha

commesso alcuna infrazione presentandosi al valico doganale con la sola

ricevuta rilasciata dalla questura di Milano.

Il difensore sostiene in primo

luogo che l’accusato poteva rendersi in Svizzera senza dover ottenere un visto

a questo scopo poiché era a beneficio di un valido permesso che gli permetteva

di soggiornare in Italia. Il fatto che non avesse con sé il supporto cartaceo è

ininfluente, ciò che realmente conta è che, al momento dei fatti, poteva

liberamente soggiornare in Italia (fatto di cui abbiamo oggi la certezza poiché

il permesso di soggiorno è stato rinnovato con effetto retroattivo al 30 marzo

2005). Il difensore osserva inoltre che l’accusato ha agito in buona fede

credendo che la ricevuta rilasciata dalla questura di Milano, che è stata

immediatamente mostrata alla autorità elvetiche, fosse un documento di

legittimazione sufficiente.

Il difensore osserva in seguito

che, anche qualora si considerasse che l’accusato non poteva, al momento dei

fatti, entrare liberamente in Svizzera, l’infrazione ritenuta dal Ministero

pubblico non è comunque stata consumata poiché il signor __________ non ha

avuto modo di entrare in Svizzera. Sostiene che non vi può essere “entrata

illegale” a norma dell’art. 23 cpv. 1 frase 4 LDDS, poiché l’accusato è stato

fermato dalle guardie di confine al valico doganale.

Pertanto, all’accusato potrebbe

al massimo essere imputato un tentativo di entrata illegale.

Il difensore contesta anche la

prospettata violazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS. Egli sostiene che l’accusato

non ha in alcun modo violato le disposizione della LDDS poiché è sempre stato

in buona fede. Non gli si può rimproverare di essere stato negligente poiché

spettava alla competente autorità italiana informarlo del fatto che la ricevuta

non è idonea a sostituire il permesso.

5.

Corrisponde al vero che

l’art. 12 lett. a della legge cantonale di applicazione alla legislazione

federale in materia di persone straniere stabilisce che l’autorità

amministrativa è competente, nei casi di poca gravità, per il perseguimento ed

il giudizio delle infrazioni previste agli art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS.

Nel caso specifico il Ministero

pubblico si è occupato a giusto titolo del caso, poiché inizialmente vi era

incertezza sull’entità dell’infrazione e anche al termine dell’istruttoria la

questione non è stata considerata poco grave, tant’é che è stata proposta una

pena detentiva di 6 giorni, ossia una sanzione che sfugge alla competenza

dell’autorità amministrativa.

6.

L’art. 23 cpv. 1 LDDS reprime

con la detenzione fino a sei mesi – cui può essere aggiunta la multa fino a

diecimila franchi – chiunque contraffà i documenti di legittimazione da

presentare alle autorità di polizia degli stranieri o ne altera di veri o chi

scientemente adopera o procura siffatti documenti falsi o alterati (frase 1),

chiunque scientemente usa documenti di legittimazione autentici non destinati a

lui (frase 2), chiunque cede, perché ne sia fatto uso, documenti autentici a

persone che non vi hanno diritto (frase 3), chiunque entra in Svizzera o vi

risiede illegalmente (frase 4) e chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita o

aiuta a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno illegale (frase

5). Nei casi poco gravi si potrà infliggere solo una multa (art. 23 cpv. 1

ultima frase LDDS).

Nella fattispecie si rimprovera

all’accusato di essere entrato illegalmente in Svizzera. Secondo la

giurisprudenza del TF, per “entrata illegale” in Svizzera s’intende, in linea

di principio, il fatto di oltrepassare il confine politico della Svizzera.

Tuttavia, ove l’entrata avvenga attraverso un posto di confine, la fattispecie

legale del reato è adempiuta solo quando l’autore abbia superato il controllo o

l’abbia eluso (DTF 119 IV 164 consid. 2a).

L’illegalità risulta, ad

esempio, dal fatto che lo straniero è entrato in Svizzera senza

passaporto/carta d’identità, con un passaporto/carta d’identità scaduti, senza

il necessario visto, con dei documenti falsi o malgrado un divieto (NGUYEN, Droit

public des étrangers, Berna, pag. 667).

Le infrazioni previste dall’art.

23.

cpv. 1 LDDS sono punibili solo se commesse intenzionalmente.

Gli stranieri titolari di un

permesso di soggiorno (accettato dall’UFM) durevole e valido di uno Stato

membro dell’UE o dell’AELS, di Andorra, Canada, Monaco, San Marino o degli USA,

possono rendersi in Svizzera senza dover ottenere un ulteriore visto, purché il

soggiorno non superi tre mesi e lo scopo del soggiorno sia visita, formazione

teorica, colloqui d’affari, cure mediche o soggiorni di cura, partecipazione a

manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o

sportivo, attività di autista al servizio di un’impresa con sede all’estero, in

occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera,

attività temporanea di corrispondente per media esteri nonché attività

lucrativa senza assunzione d’impiego, nella misura in cui essa non superi gli

otto giorni per anno civile.

7.

All’accusato viene

rimproverato di essere entrato illegalmente in Svizzera in due occasioni, il 21

aprile 2005 ed il 23 maggio 2005.

Quanto ai fatti del 21 aprile 2005, non sussistono elementi che

permettano di affermare con certezza che l’accusato fosse realmente entrato in

Svizzera il suddetto giorno.

L’accusato stesso sostiene di

non essersi recato in Svizzera il giorno 21 aprile 2005 e, dall’incarto, non

emergono elementi che permettano di smentire questa affermazione. Il

ritrovamento della multa non costituisce una prova sufficiente: è in effetti

vero che una terza persona poteva essere alla guida del veicolo quando questa è

stata inflitta.

Ciò posto, ed in virtù del

principio in dubio pro reo, s’impone di prosciogliere l’accusato

dall’imputazione di essere entrato illegalmente in Svizzera il giorno 21 aprile

2005.

Riguardo la presunta

entrata illegale in data 23 maggio 2005, non vi sono dubbi sul fatto che

l’accusato si sia presentato al valico doganale senza i documenti necessari.

Come detto in precedenza, vi

può essere “entrata illegale” in Svizzera unicamente qualora l’autore ha

oltrepassato, dopo aver superato o eluso il controllo esperito dagli agenti di

confine, il valico doganale. (DTF 119 IV 164 consid. 2). Nella fattispecie, è

incontestato che l’accusato, che è stato fermato al posto di confine, non ha né

superato né eluso il controllo, non lo si può pertanto ritenere colpevole di

“entrata illegale” in Svizzera.

Nella sua arringa il difensore

ha affermato che si sarebbe al limite potuto parlare di tentativo di “entrata

illegale”.

Tuttavia, per poter parlare di

tentativo, è necessario che l’autore abbia avuto l’intenzione, e quindi la

consapevolezza, di compiere un’infrazione. Nel caso specifico il ricorrente era

però persuaso di poter liberamente entrare in Svizzera, non si può perciò ritenere

che vi sia stato tentativo di “entrata illegale”.

Ciò posto, l’accusato si è

comunque trovato in situazione irregolare presentandosi al valico doganale

sprovvisto di validi certificati di legittimazione. Contrariamente a quanto

sostenuto dal difensore, commette una contravvenzione colui che si presenta

senza i documenti necessari all’espatrio. Non corrisponde al vero che il

possesso fisico di un documento di legittimazione è ininfluente, poiché solo

disponendo di un tale supporto le autorità possono verificare la veridicità

delle affermazioni dello straniero che vuole entrare in Svizzera, e una

ricevuta come quella in possesso dell’accusato non attesta affatto un valido

permesso di soggiorno, ove solo si consideri che tale permesso avrebbe anche

potuto non essere rinnovato.

Quest’infrazione non può essere

sanzionata in applicazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS, ma può esserlo in virtù

dell’art. 23 cpv. 6 della stessa legge. L’art. 23 cpv. 6 LDDS prevede difatti

che le altre infrazioni alle disposizione di polizia degli stranieri, le

infrazioni che non sono cioè esplicitamente previste all’art. 23 cpv. 1 – 5,

sono punite con la multa fino a duemila franchi (nei casi di minima gravità si

potrà prescindere da ogni pena).

Le contravvenzioni previste

dall’art. 23 cpv. 6 sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 333

cpv. 3 CP).

8.

Per quel che concerne la

commisurazione della pena, bisogna tener conto della poca gravità della

contravvenzione. L’unico vero rimprovero che si può muovere all’accusato è di

essere stato un po’ superficiale e negligente per non essersi informato, presso

l’autorità competente, dei diritti conferiti dalla ricevuta rilasciata dalla

questura di Milano. Egli ha dato per scontato che lo scritto fosse idoneo a

sostituire il permesso (e questo benché lo stesso verosimilmente recasse la

medesima indicazione di quello agli atti [cfr. retro doc. 1], ossia “non

sostituisce la copia del permesso di soggiorno per l’interessato”: al

proposito peraltro l’accusato ha affermato di non saper leggere

sufficientemente la lingua italiana per comprendere un tale testo, fatto questo

che ribadisce la sua negligenza nel sapere che cosa contenesse lo scritto e che

cosa si potesse fare con esso).

Per queste ragioni l’accusato

deve essere riconosciuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente la

dimora e il domicilio degli stranieri, per essersi presentato il 23 maggio 2005

al valico doganale di Ponte Tresa privo di validi certificati di

legittimazione, ma vista la poca gravità della contravvenzione, si giustifica

di mandarlo esente da pena.

visti gli art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS;

333.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU

1,

autore colpevole di

contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per essersi presentato il 23 maggio 2005 al valico doganale di Ponte Tresa

privo di validi certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario

visto).

manda ACCU

1,

esente da

pena.

prescinde dal

prelevare oneri di giudizio.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna.

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a

carico di ACCU 1

fr. 0.- tassa

di giustizia

fr. 0.- spese

giudiziarie

fr. 0.- totale

./. fr. 200.- cauzione

versata

fr. 200.- totale

da restituire all’accusato per il tramite del difensore

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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