10.2005.277
Incutere spavento minacciando di morte
2 dicembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.277
Data decisione, Autorità:
02.12.2005, PRPEN
Titolo:
Incutere spavento minacciando di morte
MINACCIA
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.277
DA
1960/2005
Bellinzona
2
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di minaccia
per avere incusso grave
spavento in LESA 1, minacciandolo di morte con le parole “at fò föra” o “te fac
föra”, puntando nel contempo nella sua direzione un moschetto armato di
baionetta e effettuando dei movimenti di carica;
reato previsto dall’art. 180 CP;
fatti avvenuti a __________ il __________;
perseguito con decreto d’accusa del 23 maggio
Fatti
2005 n. 1960/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
Ordina il dissequestro,
nelle mani dell'arsenale militare a __________, del Moschetto mod. __________
n. __________ e della baionetta n. __________ sequestrate il __________ dalla
Polizia cantonale;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 1 giugno 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 2 dicembre 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il
Procuratore pubblico con lettera 27 settembre 2005 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere ordinato il
dissequestro, nelle mani dell'arsenale militare a __________, del Moschetto
mod. __________ n. __________ e della baionetta n. __________ sequestrate il __________
dalla Polizia cantonale.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 180 CP, 41 cifra 1, 63
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di minaccia
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
1960/2005 del 23 maggio 2005.
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
ordina il dissequestro, nelle mani
dell'arsenale militare a __________, del Moschetto mod. __________ n. __________
e della baionetta n. __________ sequestrate il __________ dalla Polizia
cantonale.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di
richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Intimazione
a:
,
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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