Lexipedia

Decisione

10.2005.277

Incutere spavento minacciando di morte

2 dicembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. 1960/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

Ordina il dissequestro,

nelle mani dell'arsenale militare a __________, del Moschetto mod. __________

n. __________ e della baionetta n. __________ sequestrate il __________ dalla

Polizia cantonale;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 1 giugno 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 2 dicembre 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il

Procuratore pubblico con lettera 27 settembre 2005 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere ordinato il

dissequestro, nelle mani dell'arsenale militare a __________, del Moschetto

mod. __________ n. __________ e della baionetta n. __________ sequestrate il __________

dalla Polizia cantonale.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 180 CP, 41 cifra 1, 63

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di minaccia

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

1960/2005 del 23 maggio 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

ordina il dissequestro, nelle mani

dell'arsenale militare a __________, del Moschetto mod. __________ n. __________

e della baionetta n. __________ sequestrate il __________ dalla Polizia

cantonale.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di

richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Intimazione

a:

,

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster