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Decisione

10.2005.28

delibazione di una sentenza germanica (liquidazione ereditaria)

11 aprile 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza del 12 ottobre 2005

presentata dal

IS 1 (D),

e

IS 2 (D)

(patrocinati

dall' PA 1 )

per ottenere la delibazione della

sentenza emanata il 15 febbraio 2005 dal Landgericht __________ (Bassa

Sassonia) nella causa che ha opposto gli istanti a

CV 1 (D);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta

l'istanza di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

nell'ambito della liquidazione dell'eredità fu __________, deceduta l'11

febbraio 2000, con sentenza del 15 febbraio 2005, emessa in contumacia (Versäumnisurteil),

il giudice unico della 5ª

Camera civile del Landgericht __________ ha condannato CV 1 a consentire

alla vendita ai pubblici incanti delle particelle n. 664 (“__________”) e n. 670 RFD di __________ (autorimessa

e posteggio), il ricavo dell'asta essendo destinato anzitutto al saldo di

obbligazioni scadute e il resto alla convenuta (in ragione di un mezzo) e ad IS

1 e IS 2 (in ragione di un quarto ciascuno);

che la

particella n. 664 risulta intestata a una comunione ereditaria composta di CV 1,

IS 1 e IS 2, mentre la particella n. 670 è una coattiva di pertinenza, un terzo

ciascuna, delle particelle n. 664, 239 e 236;

che con

istanza del 12 ottobre 2005 IS 1 e IS 2 chiedono ora a questa Camera di

riconoscere e di dichiarare esecutiva la sentenza appena citata;

che

all'udienza del 7 aprile 2006, indetta per il contraddittorio, gli istanti

hanno confermato la domanda di delibazione, mentre la convenuta – citata per rogatoria – è rimasta

assente ingiustificata;

che nelle

circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che

la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,

secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP),

le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che i

trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla

Svizzera prevalgono tuttavia sulla citata legge (art. 1 cpv. 2 LDIP);

che l'esecutività

in Svizzera di decisioni tedesche in materia successoria è tuttora disciplinata

dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali,

del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361; Dutoit,

Commentare de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 5 ad art. 96 LDIP);

che

occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato

(art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità della sentenza estera con

l'ordine pubblico svizzero (art. 4);

che la

decisione in esame è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione apposta

il 16 marzo 2005 sulla prima pagina in alto a destra della sentenza originale prodotta

a questa Camera per la delibazione (doc. A);

che nulla

induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, la convenuta risultando

domiciliata in Germania al momento della decisione (art. 2 n. 1);

che, del

resto, non spetta allo Stato di esecuzione verificare la competenza del tribunale

estero entro i confini dello Stato richiedente (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international

privé suisse, Berna 1983, pag. 173 n. 23 e pag. 174 n. 25);

che la

sentenza impugnata non risulta lontanamente contraria all'ordine pubblico

svizzero (art. 4 cpv. 1 della convenzione);

che, per

altro, la convenuta contumace risulta avere ricevuto l'atto introduttivo della

causa in tempo congruo per presentare le sue difese a norma dell'art. 4 cpv. 3 della

convenzione (attestato 16 marzo 2005 del Landgericht __________: doc. B);

che una

precisazione si impone nondimeno, nel senso che il pubblico incanto della

particella n. 670, comproprietà coattiva, si riferisce alla sola quota A

legata alla particella n. 664, le altre quote appartenendo a fondi in proprietà

di terzi, estranei alla liquidazione ereditaria;

che, in

definitiva, ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la

decisione in rassegna;

che gli

oneri dell'attuale procedura vanno a carico degli istanti, la convenuta non essendosi

opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per

gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza

è accolta, nel senso che la sentenza emanata fra le parti il 15 febbraio 2005

con cui il Landgericht __________ ha autorizzato la vendita ai pubblici

incanti della particelle n. 664 e 670 (limitatamente alla quota A) RFD di __________

è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

Considerandi

2.

Gli oneri

processuali consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.

c) traduzioni fr.

150.

fr. 450.–

sono

posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

– .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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