10.2005.28
delibazione di una sentenza germanica (liquidazione ereditaria)
11 aprile 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.28
Data decisione, Autorità:
11.04.2006, ICCA
Titolo:
delibazione di una sentenza germanica (liquidazione ereditaria)
AZIONE DI DIVISIONE
DELIBAZIONE
LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ O DELLA SUCCESSIONE
RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA ESTERA
art. 1 CRIC-D
art. 2 CRIC-D
art. 4 CRIC-D
Incarto n.
10.2005.28
Lugano
11 aprile
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza del 12 ottobre 2005
presentata dal
IS 1 (D),
e
IS 2 (D)
(patrocinati
dall' PA 1 )
per ottenere la delibazione della
sentenza emanata il 15 febbraio 2005 dal Landgericht __________ (Bassa
Sassonia) nella causa che ha opposto gli istanti a
CV 1 (D);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
nell'ambito della liquidazione dell'eredità fu __________, deceduta l'11
febbraio 2000, con sentenza del 15 febbraio 2005, emessa in contumacia (Versäumnisurteil),
il giudice unico della 5ª
Camera civile del Landgericht __________ ha condannato CV 1 a consentire
alla vendita ai pubblici incanti delle particelle n. 664 (“__________”) e n. 670 RFD di __________ (autorimessa
e posteggio), il ricavo dell'asta essendo destinato anzitutto al saldo di
obbligazioni scadute e il resto alla convenuta (in ragione di un mezzo) e ad IS
1 e IS 2 (in ragione di un quarto ciascuno);
che la
particella n. 664 risulta intestata a una comunione ereditaria composta di CV 1,
IS 1 e IS 2, mentre la particella n. 670 è una coattiva di pertinenza, un terzo
ciascuna, delle particelle n. 664, 239 e 236;
che con
istanza del 12 ottobre 2005 IS 1 e IS 2 chiedono ora a questa Camera di
riconoscere e di dichiarare esecutiva la sentenza appena citata;
che
all'udienza del 7 aprile 2006, indetta per il contraddittorio, gli istanti
hanno confermato la domanda di delibazione, mentre la convenuta – citata per rogatoria – è rimasta
assente ingiustificata;
che nelle
circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,
secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP),
le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che i
trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla
Svizzera prevalgono tuttavia sulla citata legge (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che l'esecutività
in Svizzera di decisioni tedesche in materia successoria è tuttora disciplinata
dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali,
del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361; Dutoit,
Commentare de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 5 ad art. 96 LDIP);
che
occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato
(art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità della sentenza estera con
l'ordine pubblico svizzero (art. 4);
che la
decisione in esame è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione apposta
il 16 marzo 2005 sulla prima pagina in alto a destra della sentenza originale prodotta
a questa Camera per la delibazione (doc. A);
che nulla
induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, la convenuta risultando
domiciliata in Germania al momento della decisione (art. 2 n. 1);
che, del
resto, non spetta allo Stato di esecuzione verificare la competenza del tribunale
estero entro i confini dello Stato richiedente (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international
privé suisse, Berna 1983, pag. 173 n. 23 e pag. 174 n. 25);
che la
sentenza impugnata non risulta lontanamente contraria all'ordine pubblico
svizzero (art. 4 cpv. 1 della convenzione);
che, per
altro, la convenuta contumace risulta avere ricevuto l'atto introduttivo della
causa in tempo congruo per presentare le sue difese a norma dell'art. 4 cpv. 3 della
convenzione (attestato 16 marzo 2005 del Landgericht __________: doc. B);
che una
precisazione si impone nondimeno, nel senso che il pubblico incanto della
particella n. 670, comproprietà coattiva, si riferisce alla sola quota A
legata alla particella n. 664, le altre quote appartenendo a fondi in proprietà
di terzi, estranei alla liquidazione ereditaria;
che, in
definitiva, ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la
decisione in rassegna;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico degli istanti, la convenuta non essendosi
opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza emanata fra le parti il 15 febbraio 2005
con cui il Landgericht __________ ha autorizzato la vendita ai pubblici
incanti della particelle n. 664 e 670 (limitatamente alla quota A) RFD di __________
è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
Considerandi
2.
Gli oneri
processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.
–
c) traduzioni fr.
150.
–
fr. 450.–
sono
posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– ;
– .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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