10.2005.282
superamento limite di velocità (159 km/h su 100 km/h)
24 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.282
Data decisione, Autorità:
24.11.2005, PRPEN
Titolo:
superamento limite di velocità (159 km/h su 100 km/h)
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.282/CEG
DA
2016/2005
Bellinzona
24
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con l’avv. Flavio Biaggi in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione
alle norme della circolazione,
per aver
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Audi targata
(MC) __________ alla velocità di 159 Km/h (dedotto il margine di tolleranza)
accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite
di 100 Km/h;
Fatti
avvenuti a __________, autostrada A2, il 19 aprile 2005;
reato previsto
dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3
LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto
d’accusa del 30 maggio 2005 n. DA 2016/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e
delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 giugno
2005;
indetto il dibattimento 24 novembre
2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal proprio
difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 21 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
sentito il
difensore, il quale non contestando l’accertamento della velocità, chiede che
la pena venga limitata alla pena pecuniaria, senza che sia pronunciata una pena
privativa della libertà.
L’accusato
è un buon automobilista, incensurato sia in Svizzera che in Italia. Egli, in
trasferta a Zurigo, si è affidato, come sempre, al TempoMat installato sulla
sua autovettura e tarato sui limiti concessi. Il caso, tuttavia, comprovato
dalle fatture di riparazione agli atti, ha voluto che prima della partenza,
senza che l’accusato potesse accorgersene, l’auto sia stata oggetto di
manomissione del GPS, di furto dell’antenna e di danno alla centralina, che
regolava anche il dispositivo TempoMat. Se ciò non giustifica l’eccesso di
velocità, deve esserne tuttavia tenuto debito conto nella commisurazione della
pena. L’accusato ha subito un danno, comprovato, di oltre Euro 10'000.--; inoltre
già a scontato i quattro mesi di revoca della patente, che altro danno gli
hanno provocato.
A giudizio
del difensore, sulla base della giurisprudenza più recente, la pena, alla prima
infrazione, seppur grave, non deve essere privativa della libertà.
D’altra
parte la legge commina alternativamente la detenzione alla multa;
per ultimo
l'accusato;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere,
a __________, autostrada A2, il 19 aprile 2005, violato gravemente le norme
medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per aver circolato con la vettura Audi targata (MC) __________ alla velocità di
159.
Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h?
2.
In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena
proposta?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna
parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
27.
cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCS; 4a cpv. 1 lett. c ONC; 22 cpv. 1 OSS;
9.
e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti sub 1 e 2; negativamente ai quesiti posti sub 3
e 4;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCS) per
i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
2016/2005 del 30 maggio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla
multa di fr. 5'000.— (cinquemila), comprensiva della cauzione già versata;
2.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.-- per complessivi fr. 500.-- (cinquecento);
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
dichiara la
sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
giuridico della circolazione, Camorino (80508),
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1.
fr. 5'000.-- multa
(da dedursi la cauzione già versata)
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 5'500.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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