Lexipedia

Decisione

10.2005.282

superamento limite di velocità (159 km/h su 100 km/h)

24 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________, autostrada A2, il 19 aprile 2005;

reato previsto

dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3

LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguito con decreto

d’accusa del 30 maggio 2005 n. DA 2016/2005 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e

delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 giugno

2005;

indetto il dibattimento 24 novembre

2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal proprio

difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 21 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

sentito il

difensore, il quale non contestando l’accertamento della velocità, chiede che

la pena venga limitata alla pena pecuniaria, senza che sia pronunciata una pena

privativa della libertà.

L’accusato

è un buon automobilista, incensurato sia in Svizzera che in Italia. Egli, in

trasferta a Zurigo, si è affidato, come sempre, al TempoMat installato sulla

sua autovettura e tarato sui limiti concessi. Il caso, tuttavia, comprovato

dalle fatture di riparazione agli atti, ha voluto che prima della partenza,

senza che l’accusato potesse accorgersene, l’auto sia stata oggetto di

manomissione del GPS, di furto dell’antenna e di danno alla centralina, che

regolava anche il dispositivo TempoMat. Se ciò non giustifica l’eccesso di

velocità, deve esserne tuttavia tenuto debito conto nella commisurazione della

pena. L’accusato ha subito un danno, comprovato, di oltre Euro 10'000.--; inoltre

già a scontato i quattro mesi di revoca della patente, che altro danno gli

hanno provocato.

A giudizio

del difensore, sulla base della giurisprudenza più recente, la pena, alla prima

infrazione, seppur grave, non deve essere privativa della libertà.

D’altra

parte la legge commina alternativamente la detenzione alla multa;

per ultimo

l'accusato;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere,

a __________, autostrada A2, il 19 aprile 2005, violato gravemente le norme

medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare

per aver circolato con la vettura Audi targata (MC) __________ alla velocità di

159.

Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante

apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h?

2.

In caso di

risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena

proposta?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

L'eventuale

condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna

parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

27.

cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCS; 4a cpv. 1 lett. c ONC; 22 cpv. 1 OSS;

9.

e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti sub 1 e 2; negativamente ai quesiti posti sub 3

e 4;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCS) per

i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

2016/2005 del 30 maggio 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla

multa di fr. 5'000.— (cinquemila), comprensiva della cauzione già versata;

2.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.-- per complessivi fr. 500.-- (cinquecento);

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il

condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

dichiara la

sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

giuridico della circolazione, Camorino (80508),

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU

1.

fr. 5'000.-- multa

(da dedursi la cauzione già versata)

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 5'500.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster