10.2005.283
dare uno schiaffo sulla guancia cagionando delle lesioni
14 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.283
Data decisione, Autorità:
14.02.2006, PRPEN
Titolo:
dare uno schiaffo sulla guancia cagionando delle lesioni
LESIONE COLPOSA
VIE DI FATTO
art. 125 cpv. 1 CPS
art. 126 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.283/CEG
DA
837/2005
Bellinzona
14
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a __________,
all’interno del negozio __________, in data __________, tirandole uno schiaffo
sulla guancia sinistra compiuto vie di fatto a CIVI 1;
2. lesioni colpose,
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui al sub 1, per imprevidenza colpevole, cagionato un
danno al corpo e alla salute di CIVI 1 e meglio, schiaffeggiandola al volto,
perdendo di conseguenza quest’ultima l’equilibrio, cadendo quindi a terra,
cagionatole le lesioni di cui al certificato medico agli atti di data __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 1 marzo
2005 n. DA 837/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr. 400.--.
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.--.
3.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________,
ma l'ammonisce formalmente;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 maggio 2005;
richiamate le ordinanze 9 gennaio 2006 con cui,
trattandosi di terza citazione sempre su domanda di rinvio dell’accusato per
malattia, il medesimo era stato espressamente reso attento al fatto che in caso
di duraturo impedimento si sarebbe proceduto al giudizio in sua assenza;
l’ordinanza 13 febbraio 2006
con cui è stata respinta la richiesta di rinvio del dibattimento da parte
dell’accusato;
dichiarato aperto il pubblico dibattimento in data
odierna alle ore 14.30, alla presenza del solo patrocinatore di parte civile,
mentre l’accusato, benché regolarmente citato a mezzo raccomandata, non ha
fatto atto di comparsa; AINQ 1 con lettera 21 ottobre 2005 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale postula la conferma del decreto impugnato e presenta inoltre
istanza di risarcimento, con relativi allegati, per complessivi fr. 4'274.55
(fr. 2'593.70 a titolo di spese legli, fr. 1'500.- a titolo di torto morale e
fr. 180.85 per spese mediche non coperte dalla cassa malati);
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. vie di fatto, per avere, a __________,
all’interno del negozio __________, in data __________, tirandole uno schiaffo
sulla guancia sinistra compiuto vie di fatto a CIVI 1?
1.2. lesioni colpose, per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub 1, per imprevidenza
colpevole, cagionato un danno al corpo e alla salute di CIVI 1 e meglio,
schiaffeggiandola al volto, perdendo di conseguenza quest’ultima l’equilibrio,
cadendo quindi a terra, cagionatole le lesioni di cui al certificato medico
agli atti di data __________?
2. In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico il __________?
3.1. In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto oppure deve
esservi formale ammonimento?
4. L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5. Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
6. A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 41 cifra 3 cpv. 2, 49
cifra 4, 125 cpv. 1, 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1., 1.2., 3.1., 4. e 5; negativamente ai quesiti posti sub 2 e 3;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di lesioni
colpose (art. 125 cpv. 1 CP) e vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per
Fatti
i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
837/2005 del 1 marzo 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 400.--
(quattrocento);
Considerandi
2.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 150.-- per complessivi fr. 300.-- (trecento);
3.
al
pagamento alla parte civile a titolo di risarcimento di fr. 1'477.35 per
onorario e spese legali, fr. 300.— a titolo di torto morale e fr. 180.85 per
spese mediche non coperte dalla cassa malati, per un totale di fr. 1'958.20 (millenovecentocinquantotto&venti);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dal
Ministero Pubblico il __________, ma ammonisce formalmente il condannato
(art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico
della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 700.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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