10.2005.285
Colpire una persona al volto con un pugno e sputarle in faccia.
6 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.285
Data decisione, Autorità:
06.12.2005, PRPEN
Titolo:
Colpire una persona al volto con un pugno e sputarle in faccia.
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.285/CEG
DA
1952/2005
Bellinzona
6
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________, il __________,
colpendolo al volto con un pugno intenzionalmente cagionato un danno al corpo
di CIVI 1, come attestato dal certificato medico __________ del dr. med. __________
agli atti;
2. ingiuria,
per avere, a __________, il __________,
offeso l’onore di CIVI 1 sputandogli in faccia;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 123 cifra
1, 177 CP;
richiamati gli artt. 66 e 68
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 23 maggio
Fatti
2005 n. DA 1952/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr. 600.-- (seicento);
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al
competente foro civile;
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--;
4.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
80.
(ottanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura
Penale del Cantone Ticino il __________, ma l'ammonisce formalmente;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 giugno 2005;
indetto il pubblico dibattimento in data 6
dicembre 2005, al quale l’accusato, benché regolarmente citato per via
raccomandata, non è comparso, mentre il AINQ 1 con lettera 21 ottobre 2005 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
lesioni semplici, per avere, a __________,
il __________, colpendolo al volto con un pugno intenzionalmente cagionato un
danno al corpo di CIVI 1, come attestato dal certificato medico __________ del
dr. med. ____________________ agli atti?
1.2
ingiuria, per avere, a __________,
il __________, offeso l’onore di __________ sputandogli in faccia?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 80 giorni di
detenzione pronunciata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________?
3.1
In caso di risposta negativa
deve essere pronunciato l’ammonimento e/o prolungato il periodo di prova e, se
sì, di quanto?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 66, 68 cifra 1, 123
cifra 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
, 1.2, 3.1., 4.; negativamente ai quesiti posti sub 2, 3;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
semplici (art. 123 cifra 1 CP) e di ingiuria (art. 177 CP) per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1952/2005
del 23 maggio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 600.--
(seicento);
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--, per
complessivi fr. 350.-- (trecentocinquanta).
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 80 (ottanta) giorni di detenzione
pronunciata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________, ma l’ammonisce
formalmente;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può solo
ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva;
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione permessi e
immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 950.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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