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Decisione

10.2005.285

Colpire una persona al volto con un pugno e sputarle in faccia.

6 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 1952/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 600.-- (seicento);

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al

competente foro civile;

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.--;

4.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

80.

(ottanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura

Penale del Cantone Ticino il __________, ma l'ammonisce formalmente;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 giugno 2005;

indetto il pubblico dibattimento in data 6

dicembre 2005, al quale l’accusato, benché regolarmente citato per via

raccomandata, non è comparso, mentre il AINQ 1 con lettera 21 ottobre 2005 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

lesioni semplici, per avere, a __________,

il __________, colpendolo al volto con un pugno intenzionalmente cagionato un

danno al corpo di CIVI 1, come attestato dal certificato medico __________ del

dr. med. ____________________ agli atti?

1.2

ingiuria, per avere, a __________,

il __________, offeso l’onore di __________ sputandogli in faccia?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 80 giorni di

detenzione pronunciata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________?

3.1

In caso di risposta negativa

deve essere pronunciato l’ammonimento e/o prolungato il periodo di prova e, se

sì, di quanto?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 66, 68 cifra 1, 123

cifra 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

, 1.2, 3.1., 4.; negativamente ai quesiti posti sub 2, 3;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

semplici (art. 123 cifra 1 CP) e di ingiuria (art. 177 CP) per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1952/2005

del 23 maggio 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 600.--

(seicento);

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--, per

complessivi fr. 350.-- (trecentocinquanta).

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 80 (ottanta) giorni di detenzione

pronunciata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________, ma l’ammonisce

formalmente;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può solo

ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva;

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione permessi e

immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 950.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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