10.2005.287
circolato con ciclomotore in stato di ubiachezza ed averne perso la padronanza
12 ottobre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.287
Data decisione, Autorità:
12.10.2005, PRPEN
Titolo:
circolato con ciclomotore in stato di ubiachezza ed averne perso la padronanza
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.287
DA
1118/2005
Bellinzona
12
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Marisa
Romeo in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1)
(difeso da: DI
1)
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di inattitudine
per aver condotto il
ciclomotore Piaggio targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.61 - max. 1.79 grammi per mille), malgrado fosse già
stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 1.78 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 2.02.2005;
rato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida
sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la recinzione
metallica posta a delimitazione del campo stradale;
fatti avvenuti a __________ il 2.02.2005;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in
relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1
e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa n. 1118/2005 di
data 27 maggio 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione, da espiare.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 4 aprile 2005 dall'accusato;
preso atto che l’accusato è stato giudicato in
contumacia dal Giudice della Pretura penale il 27 maggio 2005;
vista la richiesta di nuovo giudizio
del 13 giugno 2005;
indetto il dibattimento 12 ottobre 2005,
al quale sono comparsi l’accusato, il difensore ed il curatore mentre il
Procuratore pubblico con lettera 6 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento e in subordine postula una riduzione della pena per scemata
responsabilità e per il comportamento irreprensibile dell’accusato dopo i
fatti, nonché il beneficio della sospensione condizionale, vista la prognosi
positiva in favore del medesimo;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
circolazione in stato di
inattitudine
1.2
infrazione alle norme
della circolazione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr
in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2
cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 90 cifra 1 OAC; 41, 63, 68, 105 CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
circolazione in stato di inattitudine e infrazione alle norme di circolazione
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
1118/2005 del 27 maggio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno;
2.
alla multa di fr. 500.--;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino (418),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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