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Decisione

10.2005.288

mancato versamento di contributi AVS da parte del datore di lavoro sebbene già trattenuti

24 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'074.10, a titolo

di risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.--;

Considerandi

II. ACCU 2, di:

violazione della legge

federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

per avere, a partire dal 2003,

a __________, nella sua qualità di socio della società in nome collettivo

“Ristorante __________” e di datore di lavoro tenuta a trattenere i contributi

AVS/AD,

agendo in correità con la

moglie ACCU 1, pure socia della citata società,

omesso di riversare alla Cassa

di compensazione CIVI 1 e impiegato a profitto proprio o di un terzo le

ritenute dei contributi paritetici AVS/AD di fr. 1'074.10;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 87 cpv.1

terza frase LAVS, in rel. con art. 208 OAVS;

perseguito con decreto d’accusa

del 6 giugno 2005 n. DA 2032/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1, che

propone la condanna:

1.

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'074.10, a titolo

di risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.--.;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente da entrambi gli accusati in data 10 giugno

2005;

richiamata la congiunzione degli incarti,

pronunciata il 14 ottobre 2005;

indetto il dibattimento 24 novembre 2005,

al quale sono comparsi gli accusati personalmente, mentre il Procuratore

pubblico AINQ 1 con lettera 21 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità degli accusati, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentiti gli accusati i quali postulano

il proscioglimento essendo intervenuto, in contemporanea emissione con i

decreti d’accusa del 6 giugno 2005, un accordo di pagamento rateale con la

denunciante e parte civile, la quale ne ha comunicato due giorni dopo al

Ministero Pubblico i termini, confermando di aver ricevuto il primo pagamento.

C’è stato quindi un accordo con la parte civile che il Procuratore non ha

considerato: non si poteva pagare prima perché vi era una procedura

fallimentare in corso. I tempi sono stati strettissimi per le difficoltà

finanziarie che pesavano: la CIVI 1 ha chiesto nel febbraio 2005 il pagamento e

ha sporto denuncia il mese seguente. Gli accusati indicano di aver parlato con

una signora della CIVI 1 ottenendo comprensione per la gravissima situazione

finanziaria; tale signora ha poi passato l’incarto al suo collega __________

senza segnalargli le gravi difficoltà finanziarie, che lei conosceva. Il Signor

__________ ha poi redatto la denuncia. Gli accusati ammettono di aver sbagliato

a non reagire al termine fissato dal Procuratore Pubblico, spiegando come per

loro fosse a quel momento impossibile rispettarlo.

Non appena potuto e resisi

conto che questo debito era “più importante” di altri, gli accusati hanno

proceduto a pagare il primo acconto. Il secondo e ultimo pagamento è

intervenuto nel frattempo, entro i termini fissati, in data 13.7.05 (saldo di

fr. 574.10), come da prova prodotta.

Con la CIVI 1 essi hanno

trovato un accordo anche per pagare i contributi 2004.

Essi fanno infine riferimento

al fatto che il loro casellario giudiziale è pulito e che si comportano

onestamente, desiderando coprire, nei tempi loro possibili, come già stanno

facendo, anche i debiti sorti a seguito del fallimento.

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

. E’ ACCU 1 autrice colpevole di

violazione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti, per avere, a partire dal 2003, a __________, nella sua qualità di

socia della società in nome collettivo “Ristorante __________” e di datrice di

lavoro tenuta a trattenere i contributi AVS/AD,

agendo in correità con il

marito ACCU 2, pure socio della citata società,

omesso di riversare alla Cassa

di compensazione CIVI 1 e impiegato a profitto proprio o di un terzo le

ritenute dei contributi paritetici AVS/AD di fr. 1'074.10?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Può Maria ACCU 1 beneficiare

della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna di ACCU 1

va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

E’ ACCU 2 autrice colpevole di violazione

della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

per avere, a partire dal 2003, a __________, nella sua qualità di socio della

società in nome collettivo “Ristorante __________” e di datore di lavoro tenuta

a trattenere i contributi AVS/AD,

agendo in correità con la

moglie ACCU 1, pure socia della citata società,

omesso di riversare alla Cassa

di compensazione CIVI 1 e impiegato a profitto proprio o di un terzo le

ritenute dei contributi paritetici AVS/AD di fr. 1'074.10?

6.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

7.

Può ACCU 2 beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

8.

. L'eventuale condanna di ACCU 2

va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

9.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

10.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub

1, 5 e 9, decaduti gli altri;

proscioglie ACCU 1,

dall’accusa di violazione

della LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 87

cpv. 1 LAVS),

proscioglie ACCU 2,

dall’accusa di violazione

della LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 87

cpv. 1 LAVS);

assegna tasse e spese allo Stato;

dà atto che la parte civile è stata

integralmente tacitata;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

permessi e immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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