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Decisione

10.2005.293

rappresentante non abilitato al patrocinio penale

22 giugno 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 12 marzo 2005 a __________;

reato

previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 1633/2005 di data 27 aprile 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla

multa di fr. 300.-- (trecento).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

vista l'opposizione

interposta in data 14 maggio 2005 da __________ del __________ a nome della

parte civile CIVI 1 e della parte civile CIVI 2;

considerato che

il patrocinio in materia penale è riservato ai legali regolarmente iscritti

negli appositi registri professionali;

che

nel Codice di procedura ticinese questa regola è sancita dall’art. 49 cpv. 5,

per cui il difensore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero

esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizioni della

Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge

sull’avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco;

che

in concreto l’opposizione risulta presentata per il tramite di una persona non

abilitata al patrocinio penale,

che

per questo motivo con ordinanza 23/24 maggio 2005 è stato assegnato a entrambe

le parti civili un termine perentorio di 15 giorni, pena l’irricevibilità

dell’opposizione, per formulare opposizione personalmente o per mezzo di un

avvocato regolarmente iscritto nei registri professionali;

che

entro il termine assegnato non è stata presentata alcuna nuova opposizione:

quella del 14 maggio 2005 è dunque irricevibile;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Non

si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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