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Decisione

10.2005.294

Trattenersi contro la volontà della vittima in una proprietà della stessa, tentando nel contempo di colpirla al volto con un pugno e insultandola.

12 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa

deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento

sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese

giudiziarie di fr. 50.00.

3.

Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente

foro civile.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta

(art. 49 cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CPS).

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 11/14 giugno 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento indata 12

gennaio 2006, al quale hanno partecipato l’accusato e il patrono di parte

civile, __________, __________, mentre il Sost. Procuratore pubblico con

lettera 19/20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

data la parola al

patrono di parte civile, __________, __________, la quale, dopo aver fornito

alcuni chiarimenti sugli effetti della convenzione dell’8 maggio 2001 prodotta

dall’accusato in sede dibattimentale (in particolare del suo § 7), evidenzia la

gravità dei gesti commessi dall’imputato all’interno dello studio legale CIVI 1.

Quindi, ritenuti adempiuti gli estremi oggettivi e soggettivi di tutte le

ipotesi di reato formulate dal Sost. Procuratore pubblico, chiede l’integrale

conferma del decreto di accusa, asserendo che la pena della multa assumerebbe

in concreto anche una valenza propedeutica ed educativa;

sentito da ultimo l'accusato per la sua

dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale produce un memoriale scritto

di 3 pp., in cui mette in luce le incongruenze fra le deposizioni dei testi

sentiti nel corso dell’istruttoria predibattimentale, sottolinea l’infondatezza

delle accuse mosse nei suoi riguardi dalla pubblica accusa e si proclama

innocente. A suo dire, i fatti sarebbero andati diversamente, a maggior ragione

se CIVI 1 si fosse soffermato a discutere con lui il tenore e gli effetti della

convenzione dell’8 maggio 2001;

posti a giudizio, con il consenso

delle parti, i seguenti quesiti

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di

1.1

Violazione di domicilio, art.

186.

CP,

per essersi trattenuto

indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nello studio legale CIVI

1, e meglio per avere, nell’intento di obbligare CIVI 1 a conferirie con lui

nonostante il rifiuto in merito già espresso da quest’ultimo, imposto per

alcuni minuti la sua presenza nell’atrio dello studio legale menzionato,

ignorando le esplicite richieste CIVI 1 e __________ di andarsene immediatamente?

1.2

Minaccia, art. 180 CP,

per avere incusso timore in CIVI 1,

avvicinandosi minacciosamente a lui ed alzando una mano, come per colpirlo,

obbligandolo a retrocedere di qualche passo?

1.3

Ingiuria, art. 177 CP,

per avere offeso l’onore di CIVI 1,

chiamandolo “CIVI 1 di merda” e “stronzo”?

2.

In caso di

risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale pena deve essere

comminata?

3.

In caso di

condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

4.

A chi il

carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

18, 48, 49, 63, 68, 177, 180 e 186 CPS; 6 cifra 2 CEDU, 9 e segg., 273 e segg

CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti

no. 1.1, 1.3 e 3 e negativamente al quesito posto no. 1.2;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

minaccia, art. 180 CP;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

1.

violazione di domicilio,

reato previsto dall’art. 186 CP,

per essersi trattenuto

indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nello studio legale CIVI

1, e meglio per avere, nell’intento di obbligare CIVI 1 a conferirie con lui

nonostante il rifiuto in merito già espresso da quest’ultimo, imposto per

alcuni minuti la sua presenza nell’atrio dello studio legale menzionato,

ignorando le esplicite richieste CIVI 1 e __________ di andarsene

immediatamente;

2.

Ingiuria,

reato previsto dall’art. 177 CP,

per avere offeso l’onore di CIVI 1,

chiamandolo “CIVI 1 di merda” e “stronzo”.

E condanna ACCU 1

1.

alla multa

di fr. 400.00 (quattrocento);

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (fr. 800.00

in caso di motivazione scritta).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il

condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto.

Conferma il rinvio della

parte civile per ogni sua pretesa al competente foro civile.

Le parti sono state avvertite da questo

giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e

del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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