10.2005.294
Trattenersi contro la volontà della vittima in una proprietà della stessa, tentando nel contempo di colpirla al volto con un pugno e insultandola.
12 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.294
Data decisione, Autorità:
12.01.2006, PRPEN
Titolo:
Trattenersi contro la volontà della vittima in una proprietà della stessa, tentando nel contempo di colpirla al volto con un pugno e insultandola.
INGIURIA
MINACCIA
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 177 CPS
art. 180 CPS
art. 186 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.294
DA
2095/2005
Bellinzona
12
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. Violazione di domicilio, art. 186
CP,
per essersi trattenuto indebitamente e
contro la volontà dell’avente diritto nello studio legale CIVI 1, e meglio per
avere, nell’intento di obbligare CIVI 1 a conferirie con lui nonostante il
rifiuto in merito già espresso da quest’ultimo, imposto per alcuni minuti la
sua presenza nell’atrio dello studio legale menzionato, ignorando le esplicite
richieste CIVI 1 e __________ di andarsene immediatamente;
2. Minaccia, art. 180 CP,
per avere incusso timore in CIVI 1,
avvicinandosi minacciosamente a lui ed alzando una mano, come per colpirlo,
obbligandolo a retrocedere di qualche passo;
3. Ingiuria, art. 177 CP,
per avere offeso l’onore di CIVI 1,
chiamandolo “CIVI 1 di merda” e “stronzo”;
fatti avvenuti a __________,
in __________, presso lo studio legale CIVI 1, nel pomeriggio __________;
perseguito con decreto
d’accusa del 2 giugno 2005 n. DA 2095/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
Fatti
1.
Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa
deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento
sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese
giudiziarie di fr. 50.00.
3.
Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente
foro civile.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta
(art. 49 cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 11/14 giugno 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento indata 12
gennaio 2006, al quale hanno partecipato l’accusato e il patrono di parte
civile, __________, __________, mentre il Sost. Procuratore pubblico con
lettera 19/20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
data la parola al
patrono di parte civile, __________, __________, la quale, dopo aver fornito
alcuni chiarimenti sugli effetti della convenzione dell’8 maggio 2001 prodotta
dall’accusato in sede dibattimentale (in particolare del suo § 7), evidenzia la
gravità dei gesti commessi dall’imputato all’interno dello studio legale CIVI 1.
Quindi, ritenuti adempiuti gli estremi oggettivi e soggettivi di tutte le
ipotesi di reato formulate dal Sost. Procuratore pubblico, chiede l’integrale
conferma del decreto di accusa, asserendo che la pena della multa assumerebbe
in concreto anche una valenza propedeutica ed educativa;
sentito da ultimo l'accusato per la sua
dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale produce un memoriale scritto
di 3 pp., in cui mette in luce le incongruenze fra le deposizioni dei testi
sentiti nel corso dell’istruttoria predibattimentale, sottolinea l’infondatezza
delle accuse mosse nei suoi riguardi dalla pubblica accusa e si proclama
innocente. A suo dire, i fatti sarebbero andati diversamente, a maggior ragione
se CIVI 1 si fosse soffermato a discutere con lui il tenore e gli effetti della
convenzione dell’8 maggio 2001;
posti a giudizio, con il consenso
delle parti, i seguenti quesiti
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di
1.1
Violazione di domicilio, art.
186.
CP,
per essersi trattenuto
indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nello studio legale CIVI
1, e meglio per avere, nell’intento di obbligare CIVI 1 a conferirie con lui
nonostante il rifiuto in merito già espresso da quest’ultimo, imposto per
alcuni minuti la sua presenza nell’atrio dello studio legale menzionato,
ignorando le esplicite richieste CIVI 1 e __________ di andarsene immediatamente?
1.2
Minaccia, art. 180 CP,
per avere incusso timore in CIVI 1,
avvicinandosi minacciosamente a lui ed alzando una mano, come per colpirlo,
obbligandolo a retrocedere di qualche passo?
1.3
Ingiuria, art. 177 CP,
per avere offeso l’onore di CIVI 1,
chiamandolo “CIVI 1 di merda” e “stronzo”?
2.
In caso di
risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale pena deve essere
comminata?
3.
In caso di
condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
4.
A chi il
carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
18, 48, 49, 63, 68, 177, 180 e 186 CPS; 6 cifra 2 CEDU, 9 e segg., 273 e segg
CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti
no. 1.1, 1.3 e 3 e negativamente al quesito posto no. 1.2;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
minaccia, art. 180 CP;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
1.
violazione di domicilio,
reato previsto dall’art. 186 CP,
per essersi trattenuto
indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nello studio legale CIVI
1, e meglio per avere, nell’intento di obbligare CIVI 1 a conferirie con lui
nonostante il rifiuto in merito già espresso da quest’ultimo, imposto per
alcuni minuti la sua presenza nell’atrio dello studio legale menzionato,
ignorando le esplicite richieste CIVI 1 e __________ di andarsene
immediatamente;
2.
Ingiuria,
reato previsto dall’art. 177 CP,
per avere offeso l’onore di CIVI 1,
chiamandolo “CIVI 1 di merda” e “stronzo”.
E condanna ACCU 1
1.
alla multa
di fr. 400.00 (quattrocento);
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (fr. 800.00
in caso di motivazione scritta).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
Assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
Conferma il rinvio della
parte civile per ogni sua pretesa al competente foro civile.
Le parti sono state avvertite da questo
giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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