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Decisione

10.2005.297

Soggiorno illegale in Svizzera e svolgimento di attività senza essere in possesso del permesso

26 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

10.2005.297

Data decisione, Autorità:

26.01.2006, PRPEN

Titolo:

Soggiorno illegale in Svizzera e svolgimento di attività senza essere in possesso del permesso

SOGGIORNO ILLEGALE

art. 23 cpv. 1 LDDS

Incarto

n.

10.2005.297

DA

2200/2005

Bellinzona

26

gennaio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio

Bassetti

sedente con Giovanni Pozzi in

qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di infrazione alla

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno

illegale),

per aver

soggiornato illegalmente in Svizzera, in particolare a __________ e a Paradiso,

nel periodo __________ /__________, svolgendo attività lucrativa presso __________,

percependo un salario mensile di circa fr. 1000.- senza essere in possesso del

necessario permesso di Polizia degli stranieri;

reato

previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 55 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 13 giugno 2005 n. DA 2200/2005 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un

periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni (art. 55 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese

giudiziarie di fr. 100.00.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41

cifra 1 CPS.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 16/17 giugno 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 26 gennaio 2006,

al quale hanno partecipato l’accusata e il suo difensore, mentre il Procuratore

pubblico con lettera 19 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, avv. DI 1, __________, il quale chiede in via principale il

proscioglimento dell’accusata perché non ha commesso il reato dal momento che

ha soggiornato come turista per alcuni periodi inferiori ai tre mesi oppure

perché, pur avendolo commesso oggettivamente, soggettivamente si trovava in una

situazione di errore di diritto ai sensi dell’art. 20 CP;

in via

subordinata chiede una massiccia riduzione della pena principale proposta dal

Sostituto Procuratore pubblico, che tenga in particolare conto della situazione

personale dell’imputata e del tipo di attività saltuariamente svolta;

per quanto

riguarda la pena accessoria chiede che non venga pronunciata dal momento che

l’accusata, oltre ad essere in possesso di un regolare permesso di tipo B,

convive a __________ con il signor __________, dal quale ha avuto un figlio

nella primavera del 2005;

sentita per ultimo

l'accusata, per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP);

posti a giudizio, con il consenso del

difensore dell’imputata, i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1, __________, autrice colpevole di infrazione

alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

(soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,

per aver

soggiornato illegalmente in Svizzera, in particolare a __________ e a __________,

nel periodo __________ /__________, svolgendo attività lucrativa presso __________,

percependo un salario mensile di circa fr. 1000.- senza essere in possesso del

necessario permesso di Polizia degli stranieri?

2.

In caso di

risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve esserle comminata?

3.

In caso di

pena privativa della libertà, deve ella essere ammessa al beneficio della

sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.

L’imputata

deve essere condannata alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio

svizzero?

4.1

In caso di

risposta affermativa al quesito n. 4, l’accusata deve essere ammessa al

beneficio della sospensione condizionale della pena accessoria? Se sì, per

quale lasso di tempo?

5.

In caso di

condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

6.

A chi il

carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

23.

cpv. 1 LDDS; 9, 18, 20, 41, 55, 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti no. 1, 3 e 5 e negativamente al quesito posto no. 4, ritenuto

superato il quesito no. 4.1

dichiara ACCU

1.

autrice colpevole

di Soggiorno illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS,

per aver

soggiornato illegalmente in Svizzera, in particolare a __________, nel periodo

tra __________ e __________, svolgendo saltuariamente attività lucrativa presso

__________, percependo un salario mensile di circa fr. 1000.- senza essere in

possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri.

E condanna ACCU 1

1.

alla

pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-

(quattrocento).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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