10.2005.298
Minacciato e ferito una persona sbattendola più volte contro un muro e sferrandogli dei pugni.
16 febbraio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2005.298
Data decisione, Autorità:
16.02.2006, PRPEN
Titolo:
Minacciato e ferito una persona sbattendola più volte contro un muro e sferrandogli dei pugni.
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
art. 123 cpv. 2 cf. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.298
DA
2245/2005
Bellinzona
16
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 (invalido),
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1. Lesioni
semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP,
per avere,
in data 15 febbraio 2005, a __________, afferrandolo per i vestiti e
sbattendolo contro la parete di uno stabile nonché sferrandogli dei pugni,
cagionato a CIVI 1 le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del
21.2.2005 del Dr. Med. __________;
2. Minaccia,
art. 180 cpv. 1 CP,
per avere,
in data 15 febbraio 2005 a Sementina, incusso timore a CIVI 1, proferendo nei
suoi confronti la frase “ti uccido” durante la colluttazione descritta sub 1;
perseguito con decreto
d’accusa del 15 giugno 2005 n. DA 2245/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CP).
2.
Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è
rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese di
giudiziarie di fr. 100.00.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta
(art. 49 cifra 4 CP).
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 giugno
2005;
indetto il dibattimento in data 16
febbraio 2006, al quale hanno preso parte l’accusato, il suo patrocinatore, la
parte civile e il suo patrono, mentre il Procuratore pubblico con lettera
23.1.2006 ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il teste __________,
__________, il quale viene avvertito della sua facoltà di rifiutare la
deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP, di cui gli è stata
data lettura, ed ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP
(art. 130 CPP);
sentito il patrono
di parte civile, avv. PR 1, __________, la quale, dopo aver ricordato che il
nostro ordinamento giuridico non legittima la giustizia privata e non tutela la
mentalità vendicativa, evidenzia come la vittima sia rimasta a casa per due
mesi in infortunio e che le ipotesi accusatorie del Magistrato inquirente sono
corroborate da precise deposizioni testimoniali. In conclusione, chiede la
conferma integrale del decreto di accusa e postula, come già indicato nella sua
istanza 25/26 gennaio 2006 il risarcimento dei danni in misura di complessivi
fr. 736.10 e un’indennità per torto morale di fr. 3000.-;
sentito il difensore
dell’accusato, avv. DI 1, __________, il quale mette in dubbio la compatibilità
degli accertamenti medici con quanto realmente accaduto quel 15 febbraio 2005 a
__________. In altre parole, le lesioni lamentate dalla vittima non sarebbero
da imputare alla condotta del suo assistito. Inoltre, nel caso di specie non
sarebbero riunite le premesse per ammettere un timore ai sensi del reato di
minaccia. Se la vittima si fosse realmente sentita a disagio, la stessa non
sarebbe ritornata nel suo ufficio dopo che aveva già guadagnato l’appartamento
della signora __________ al I. piano. Il teste __________, apparso oggi in
aula, è credibile e sincero e la sua deposizione conferma la versione dei fatti
sostenuta dal suo assistito. Quanto alle dichiarazioni rilasciate dalle
testimoni e agli atti, a suo avviso, le stesse non sarebbero credibili e
pertanto non possono essere considerate per il verdetto. Infine, bisogna
considerare il comportamento della vittima, la quale avrebbe insultato il
signor __________ tacciandolo di: “portoghese di merda”, al momento dei fatti,
così come di “bestia”, oggi, in sede dibattimentale. In conclusione, il
patrocinatore dell’accusato chiede in via principale l’assoluzione del suo
cliente dai reati di lesioni semplici e minaccia, in via subordinata che il
reato di lesioni semplici venga derubricato in vie di fatto, oltre che il
rinvio della parte civile al competente foro per il risarcimento dei danni e
l’indennità per torto morale;
sentito il patrono
Fatti
di parte civile, per una breve replica;
sentito il difensore
dell’accusato, per una duplica;
sentito per ultimo l'accusato per la
sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale ribadisce di non aver
toccato la vittima e che al limite vi sarebbe stata un’accesa discussione; per
il resto, si rimette ala decisione del giudice;
posti a giudizio, con il consenso
delle parti, i seguenti quesiti
1. E’ ACCU 1
autore colpevole di:
1.1. Lesioni
semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP,
per avere,
in data 15 febbraio 2005, a __________, afferrandolo per i vestiti e
sbattendolo contro la parete di uno stabile nonché sferrandogli dei pugni,
cagionato a CIVI 1 le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del
21.2.2005 del Dr. Med. __________?
1.1.1. Trattasi di
vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP?
1.2. Minaccia,
art. 180 cpv. 1 CP,
per avere,
in data 15 febbraio 2005 a __________, incusso timore a CIVI 1, proferendo nei
suoi confronti la frase “ti uccido” durante la colluttazione descritta sub 1)?
Considerandi
2.
In caso di
risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale pena deve essergli
comminata?
3.
In caso di
condanna, la pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.
L’accusato
deve essere condannato al pagamento di una somma di fr. 736.10 titolo di
risarcimento del danno rispettivamente di un importo di fr. 3000.- a titolo di
indennità per torto morale?
5.
A chi il
carico delle spese giudiziarie?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 9
cpv. 2, 18, 48, 49, 63, 66, 68, 123 cifra 1 cpv. 2 e 180 CPS; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG ;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti no. 1.1, 1.2 e 3 e negativamente ai quesiti posti no. 1.1.1. e
4;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
1.
lesioni
semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP,
per avere,
in data 15 febbraio 2005, a __________, afferrandolo per i vestiti e
sbattendolo contro la parete di uno stabile nonché sferrandogli dei pugni,
cagionato a CIVI 1 le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del
21.2.2005
del Dr. Med. __________;
2.
minaccia,
art. 180 cpv. 1 CP,
per avere,
in data 15 febbraio 2005 a __________, incusso timore a CIVI 1, proferendo nei
suoi confronti la frase “ti ammazzo” durante la colluttazione descritta sub 1;
e condanna ACCU 1
1.
alla
multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 530.00 .
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
Assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
Rinvia la parte civile al
competente foro per ogni sua pretesa.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 30.00 testi
fr. 1030.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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