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Decisione

10.2005.3-1

Espropriazione formale nell'ambito dell'acquisizione parziale di un fondo per la realizzazione di un posteggio pubblico (indennità per terrenti posti fuori la zona edificabile)

10 marzo 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I risultati sono i seguenti:

- fr. 39.60 il mq per il mapp. no. 377 di mq 505, loc. __________ (iscr. a RF

l’8.5.2006 al d.g. 3719);

- fr. 12.- il mq per il mapp. no. 669 di mq 1250, loc. __________ (iscr. a RF

il 24.1.2003 al d.g. 544);

- fr. 2.91 il mq per il mapp. no. 383 di mq 1718, loc. __________ (iscr. a RF

il 23.9.2002 al d.g. 7165);

- fr. 10.- il mq per il mapp. no. 382 di mq 1840, loc. __________ (iscr. a RF

il 23.5.2000 al d.g. 4292);

- fr. 100.- il mq per mq 45 staccati dal mapp. no. 407 ed aggiunti alla

superficie stradale ai mapp. no. 1656 e 1657, loc. __________ (iscr. a RF il

29.4.1999 al d.g. 3375/6).

Dal suddetto elenco vanno levate le transazioni concernenti i mapp. no. 377 e

407: la prima perché verosimilmente il prezzo è comprensivo dell’impianto del

vigneto esistente, la seconda perché è riferita ad un semplice scorporo ed

oltretutto ravvisa il prezzo massimo in assoluto; di conseguenza si tratta di

valori poco indicativi ai fini dell’estimo. Per lo stesso motivo, in

particolare trattandosi del prezzo minimo, dev’essere tralasciata anche la

transazione riguardante il mapp. no. 383.

Il fatto che il campione di raffronto si riduca a due sole transazioni non

preclude una valutazione oggettiva dal momento che, secondo la giurisprudenza,

è lecito trarre spunto anche da compra-vendite isolate purché i prezzi d’acquisto

siano esaminati con cura e la stipulazione dei contratti non risulti

influenzata da circostanze particolari (Hess/Weibel, op. cit. ad art.

19 no. 85; DTF 122 I 168 c. 3a p. 174).

I prezzi di compra-vendita dei mapp. no. 669 e 382 si attestano nettamente al

di sotto della quotazione normalmente riconosciuta dalla prassi per buoni

terreni agricoli nel sopra e sottoceneri che si aggira attorno a fr. 20.-/30.-

il mq (RDAT II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2 in re

L.). Tale circostanza può essere ricondotta allo stato ed alla configurazione morfologica

dei due fondi che, pur essendo ben esposti verso sud/sud-ovest, a differenza

dei terreni liberi ed effettivamente sfruttabili a fini agricoli, sono in

pendio/terrazzati ed a tratti anche invasi da vegetazione spontanea. Ciò

considerato i valori paiono attendibili non essendovi peraltro motivo di

credere che siano stati influenzati da fattori particolari.

Complessivamente e per confronti l’indennità per l’espropriazione di mq 182

(cfr. piano di mutazione no. 4265 del

31.1.2008) del mapp. no. 406 può quindi

essere fissata in fr. 10.- il mq.

7.7.1.

L’espropriato lamenta un pregiudizio derivante dalla perdita dell’accesso

da/verso la strada al mapp. no. 408 in seguito all’intervento espropriativo e perciò

rivendica un risarcimento di fr. 30'000.-.

7.2. A norma dell’art. 11 l’indennità comprende l’importo di cui il valore

venale della frazione residua viene diminuito (let. b). Si tratta di

un’indennità per titolo di svalutazione che può essere riconosciuta se, per

effetto di un’espropriazione parziale, il terreno fosse ridotto o deformato al

punto da non poter più essere sfruttato razionalmente oppure se fosse privato

di vantaggi influenti sul valore della proprietà (Hess/Weibel, op. cit.,

ad art. 19 no. 183-185; RDAT II-1994 no. 63, II-1998 no. 27 c. 3.1).

La norma ammette inoltre come risarcibili tutti gli altri pregiudizi subiti

dall’espropriato (let. c) in quanto siano prevedibili, nel corso ordinario

Considerandi

delle cose, quale conseguenza dell’espropriazione (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 19 no. 196 ss).

7.2

E’ noto che il mapp. no. 406 usufruiva di due accessi: nella parte alta era

servito dalla strada al mapp. no. 408 e nella parte bassa da un sentiero

pedonale. E’ inoltre accertato che già prima dell’intervento espropriativo lo

stazionamento di un veicolo sulla strada (anche solo per il carico e lo

scarico) era quantomeno precario sia per gli spazi ridotti sia perché il

veicolo invadeva parzialmente il sedime stradale. Una situazione, questa, tutt’altro

che conforme ma tollerata dalle autorità comunali.

Con l’espropriazione il terreno è privato dell’accesso diretto dalla strada.

Tuttavia, considerate le possibilità d’uso limitate del terreno e le

conseguenti necessità, altrettanto limitate, dell’espropriato, la perdita di

questa agevolazione (invero effimera) non crea pregiudizi tangibili. Difatti il

terreno resta accessibile a valle dal sentiero pedonale che è percorribile

anche con carriole a motore e che è ampiamente sufficiente per la manutenzione

minima annuale (art. 16 let. b NAPR); anzi, come già rilevato in altra sede, rappresenta

la via più comoda per il carico ed il trasporto della vegetazione potata.

Di conseguenza l’intervento espropriativo, peraltro da tempo prevedibile, non

impedisce l’uso conforme del terreno né lo rende oltremodo difficoltoso e tanto

meno vanifica concrete aspettative di miglior uso.

Pertanto non può essere riconosciuta alcuna indennità sulla base dell’art. 11

let. b) e c) Lespr..

8.

L’indennità

espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale del 3.5%, fissato

dal Tribunale federale, a decorrere dal 16.3.2007 data a far tempo dalla quale

è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).

9.

La

tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73

cpv. 1 Lespr.). L’espropriato, rappresentato da un legale, ha diritto alla

rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle

difficoltà della vertenza.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di mq 182 del

mapp. no. 406 l’ente espropriante verserà all’espropriato fr. 10.- il mq oltre

interessi al saggio usuale del 3.5% dal 16.3.2007.

2.

La richiesta d’indennità di fr. 30'000.- è

respinta.

3.

La

domanda di ampliamento dell’espropriazione è respinta siccome tardiva.

4.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato

fr. 2’000.- per ripetibili.

5.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

6.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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