10.2005.3
azione "di completamento" o di modifica di una sentenza estera di divorzio o di separazione
15 marzo 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.3
Data decisione, Autorità:
15.03.2005, ICCA
Titolo:
azione "di completamento" o di modifica di una sentenza estera di divorzio o di separazione
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
COMPLETAZIONE DELLA SENTENZA DI DIVORZIO ESTERA
ESECUZIONE DI DECISIONI STRANIERE
RICONOSCIMENTO DI DECISIONI STRANIERE
art. 29 cpv. 3 LDIP
art. 64 LDIP
Incarto n.
10.2005.3
Lugano,
15 marzo 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
4 marzo 2005 presentata da
IS 1
PA 1)
riguardante la sentenza emanata il 29 aprile 2002
dal Tribunale comunale di __________ (__________) nella causa di divorzio fra
l'istante e
CO 1;
giudicando ora sulla richiesta di
assistenza giudiziaria
contenuta nell'istanza;
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 29 aprile 2002 il Tribunale comunale di __________ (__________) ha sciolto il matrimonio
contratto il 15 aprile 1990 a __________ da CO 1 (1965) e IS 1 (1970),
cittadini serbi;
che con
istanza del 4 marzo 2005 IS 1 ha chiesto al Tribunale d'appello – previa
concessione dell'assistenza giudiziaria – di riconoscere e dichiarare esecutiva
tale sentenza in Svizzera;
che la
domanda di assistenza giudiziaria non è stata intimata a CO 1;
e considerando
in diritto: che
l'autorità competente a decidere una richiesta di assistenza giudiziaria statuisce,
di regola, “prima dell'inizio
della fase istruttoria” (art. 5
cpv. 1 Lag);
che l'art.
5 cpv. 1 Lag lascia a tale autorità la facoltà di valutare se sia il caso di invitare
la controparte a esprimersi (I CCA, sentenza inc. 11.2004.86 del 13 agosto
2004, consid. 2);
che in
concreto ciò non appare necessario, la richiesta di assistenza giudiziaria essendo
destinata – come si vedrà oltre – all'insuccesso;
che per
ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in effetti, il richiedente dev'essere
incapace di procedere con atti propri o di difendere correttamente i propri
interessi, soprattutto ove la causa denoti difficoltà particolari (art. 14 cpv.
2 Lag);
che, eccettuati
casi specifici, di regola le esigenze formali cui soggiace un'istanza di
delibazione sono minime, bastando che l'interessato chieda di riconoscere e di
dichiarare esecutiva la sentenza estera prodotta;
che nella
fattispecie la delibazione non sembra riservare difficoltà di rilievo, la sentenza
in esame essendo stata pronunciata nello Stato d'origine di entrambe le parti
(art. 65 cpv. 1 LDIP), senza che siano dati a divedere problemi di contumacia
(art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP), di passaggio in giudicato (art. 29 cpv. 1 lett.
Considerandi
b LDIP) o di ordine pubblico (27 cpv. 1 e 2 LDIP);
che, già
per questo motivo, v'è da domandarsi se nella fattispecie il beneficio dell'assistenza
giudiziaria possa entrare in linea di conto;
che, a
prescindere da ciò, l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce
unicamente alla persona fisica indigente “la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle autorità giudicanti
del Cantone” (art. 3 cpv. 1 Lag), escluso il patrocinio
in procedimenti non indispensabili per salvaguardare gli interessi giuridici del
richiedente;
che nel
caso in rassegna l'istante postula la delibazione della sentenza straniera affermando
di avere dovuto, nel frattempo, intentare un'azione davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, per far completare la sentenza medesima (art.
64.
LDIP), lacunosa sulle conseguenze del divorzio (istanza, pag. 2 in fondo);
che,
nondimeno, il mero fatto di dover promuovere un'azione “di completamento” (o
di modifica) a norma dell'art. 64 LDIP non richiede un formale procedimento di delibazione
previa;
che
invero, come precisa l'art. 29 cpv. 3 LDIP, “se una decisione è fatta valere in
via pregiudiziale, l'autorità adita è abilitata essa medesima a procedere al
giudizio di delibazione”;
che in
altri termini, ove si tratti di verificare unicamente – in una determinata causa
– se una sentenza straniera sia suscettibile di essere riconosciuta e
dichiarata esecutiva, l'autorità adita procede essa medesima al riguardo con un
esame pregiudiziale nell'ambito di quella stessa causa (cfr. Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG,
2ª edizione, n. 18 ad art. 29; Berti/Schnyder in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 14 ad art. 29; Dutoit, Droit international privé
suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 6 ad art. 29);
che di
conseguenza, dovendosi appurare nel quadro di un'azione “di completamento” (o di modifica) giusta l'art. 64 LDIP se la sentenza straniera da
completare (o da modificare) possa essere riconosciuta e dichiarata esecutiva,
il Pretore accerta egli medesimo – in via pregiudiziale – se la sentenza in
questione
adempia
tali requisiti;
che, un
formale procedimento di delibazione rivelandosi in simili condizioni superfluo,
la domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'istante non può essere accolta;
che la
procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi
di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag);
che non
v'è ragione di scostarsi nella fattispecie da tale principio, mentre non si pone
problema di ripetibili, la domanda non essendo stata intimata a CO 1;
richiamato l'art. 5 cpv. 1 Lag,
decide: 1. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
2.
Intimazione
all'avv..
Comunicazione:
–;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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