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Decisione

10.2005.3

azione "di completamento" o di modifica di una sentenza estera di divorzio o di separazione

15 marzo 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

4 marzo 2005 presentata da

IS 1

PA 1)

riguardante la sentenza emanata il 29 aprile 2002

dal Tribunale comunale di __________ (__________) nella causa di divorzio fra

l'istante e

CO 1;

giudicando ora sulla richiesta di

assistenza giudiziaria

contenuta nell'istanza;

Ritenuto

in fatto: che

con sentenza del 29 aprile 2002 il Tribunale comunale di __________ (__________) ha sciolto il matrimonio

contratto il 15 aprile 1990 a __________ da CO 1 (1965) e IS 1 (1970),

cittadini serbi;

che con

istanza del 4 marzo 2005 IS 1 ha chiesto al Tribunale d'appello – previa

concessione dell'assistenza giudiziaria – di riconoscere e dichiarare esecutiva

tale sentenza in Svizzera;

che la

domanda di assistenza giudiziaria non è stata intimata a CO 1;

e considerando

in diritto: che

l'autorità competente a decidere una richiesta di assistenza giudiziaria statuisce,

di regola, “prima dell'inizio

della fase istruttoria” (art. 5

cpv. 1 Lag);

che l'art.

5 cpv. 1 Lag lascia a tale autorità la facoltà di valutare se sia il caso di invitare

la controparte a esprimersi (I CCA, sentenza inc. 11.2004.86 del 13 agosto

2004, consid. 2);

che in

concreto ciò non appare necessario, la richiesta di assistenza giudiziaria essendo

destinata – come si vedrà oltre – all'insuccesso;

che per

ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in effetti, il richiedente dev'essere

incapace di procedere con atti propri o di difendere correttamente i propri

interessi, soprattutto ove la causa denoti difficoltà particolari (art. 14 cpv.

2 Lag);

che, eccettuati

casi specifici, di regola le esigenze formali cui soggiace un'istanza di

delibazione sono minime, bastando che l'interessato chieda di riconoscere e di

dichiarare esecutiva la sentenza estera prodotta;

che nella

fattispecie la delibazione non sembra riservare difficoltà di rilievo, la sentenza

in esame essendo stata pronunciata nello Stato d'origine di entrambe le parti

(art. 65 cpv. 1 LDIP), senza che siano dati a divedere problemi di contumacia

(art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP), di passaggio in giudicato (art. 29 cpv. 1 lett.

Considerandi

b LDIP) o di ordine pubblico (27 cpv. 1 e 2 LDIP);

che, già

per questo motivo, v'è da domandarsi se nella fattispecie il beneficio dell'assistenza

giudiziaria possa entrare in linea di conto;

che, a

prescindere da ciò, l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce

unicamente alla persona fisica indigente “la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle autorità giudicanti

del Cantone” (art. 3 cpv. 1 Lag), escluso il patrocinio

in procedimenti non indispensabili per salvaguardare gli interessi giuridici del

richiedente;

che nel

caso in rassegna l'istante postula la delibazione della sentenza straniera affermando

di avere dovuto, nel frattempo, intentare un'azione davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, per far completare la sentenza medesima (art.

64.

LDIP), lacunosa sulle conseguenze del divorzio (istanza, pag. 2 in fondo);

che,

nondimeno, il mero fatto di dover promuovere un'azione “di completamento” (o

di modifica) a norma dell'art. 64 LDIP non richiede un formale procedimento di delibazione

previa;

che

invero, come precisa l'art. 29 cpv. 3 LDIP, “se una decisione è fatta valere in

via pregiudiziale, l'autorità adita è abilitata essa medesima a procedere al

giudizio di delibazione”;

che in

altri termini, ove si tratti di verificare unicamente – in una determinata causa

– se una sentenza straniera sia suscettibile di essere riconosciuta e

dichiarata esecutiva, l'autorità adita procede essa medesima al riguardo con un

esame pregiudiziale nell'ambito di quella stessa causa (cfr. Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG,

2ª edizione, n. 18 ad art. 29; Berti/Schnyder in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 14 ad art. 29; Dutoit, Droit international privé

suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 6 ad art. 29);

che di

conseguenza, dovendosi appurare nel quadro di un'azione “di completamento” (o di modifica) giusta l'art. 64 LDIP se la sentenza straniera da

completare (o da modificare) possa essere riconosciuta e dichiarata esecutiva,

il Pretore accerta egli medesimo – in via pregiudiziale – se la sentenza in

questione

adempia

tali requisiti;

che, un

formale procedimento di delibazione rivelandosi in simili condizioni superfluo,

la domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'istante non può essere accolta;

che la

procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi

di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag);

che non

v'è ragione di scostarsi nella fattispecie da tale principio, mentre non si pone

problema di ripetibili, la domanda non essendo stata intimata a CO 1;

richiamato l'art. 5 cpv. 1 Lag,

decide: 1. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

2.

Intimazione

all'avv..

Comunicazione:

–;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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