10.2005.300
lesioni semplici, derubricate in vie di fatto; quesito preliminare su restituzione in intero del termine per presentare opposizione al DA
23 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.300
Data decisione, Autorità:
23.09.2005, PRPEN
Titolo:
lesioni semplici, derubricate in vie di fatto; quesito preliminare su restituzione in intero del termine per presentare opposizione al DA
LESIONE SEMPLICE
RESTITUZIONE DEI TERMINI
VIE DI FATTO
art. 21 CPP-TI
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.300/AMM
Bellinzona
23
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Martina Quadri in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa dall’avv. DI 1)
accusata di lesioni
semplici
per
aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, colpendola con un
pugno al volto e con uno spintone, facendola così sbattere contro uno spigolo,
procurandole in tal modo le lesioni descritte nei certificati medici: 2 novembre
2002 dell'Ospedale regionale di Bellinzona; 4 novembre 2002 del dott. med. __________
di __________ e 11 dicembre 2002 del dott. med. __________ di __________;
reato previsto dall'art.
123 n. 1 CP;
fatti avvenuti a
__________ il 29 ottobre 2002;
perseguita con
decreto d’accusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004 del AINQ 1 che propone la
condanna dell’imputata:
Fatti
1. alla
multa di fr. 500.–,
2. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,
3. rinvia
la parte civile al competente foro civile per il giudizio sulle sue pretese di
risarcimento;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 22 febbraio 2005 dall’imputata;
indetto il
dibattimento 23 settembre 2005, cui sono comparsi l’accusata e la parte civile
con il rispettivo patrocinatore;
proceduto all'interrogatorio
dell'accusata e sentita la parte civile;
data la parola – al
legale di parte civile, il quale – in estrema sintesi – rileva come
l’istruttoria abbia permesso di accertare i fatti descritti nel decreto
d’accusa, del quale postula quindi la conferma, oltre alla rifusione delle
spese legali;
– al
difensore, il quale – in estrema sintesi – sottolinea come l’istruttoria abbia
permesso di appurare un solo schiaffo dato dall’imputata alla parte civile davanti
all’appartamento della prima, non suscettibile di recare le lesioni descritte
nei certificati medici, i quali si limitano per altro a riportare le sintomatologie
lamentate dalla parte civile; conclude per la derubricazione del reato in vie
di fatto limitate all’evocato schiaffo e per una conseguente riduzione della
multa, considerate tutte le circostanze del caso specifico, a fr. 50.–;
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
1. se
l'imputata è autrice colpevole di lesioni semplici e/o vie di fatto;
2. se
sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputata;
3. il
giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;
Considerandi
visti gli
art. 123 n. 1 e 126 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere – a __________
il 29 ottobre 2002 – intenzionalmente colpito CIVI 1 con uno schiaffo al volto;
proscioglie ACCU
1.
dall’imputazione
di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto
d’accusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004;
condanna ACCU
1.
1.
alla
multa di fr. 200.–,
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;
dà atto alla
parte civile che nel decreto d’accusa è stata rinviata per le sue pretese al
competente foro civile;
assegna alla
condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l’avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico della condannata:
fr. 200.– multa
fr.
100.
– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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