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Decisione

10.2005.300

lesioni semplici, derubricate in vie di fatto; quesito preliminare su restituzione in intero del termine per presentare opposizione al DA

23 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. alla

multa di fr. 500.–,

2. al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,

3. rinvia

la parte civile al competente foro civile per il giudizio sulle sue pretese di

risarcimento;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta il 22 febbraio 2005 dall’imputata;

indetto il

dibattimento 23 settembre 2005, cui sono comparsi l’accusata e la parte civile

con il rispettivo patrocinatore;

proceduto all'interrogatorio

dell'accusata e sentita la parte civile;

data la parola – al

legale di parte civile, il quale – in estrema sintesi – rileva come

l’istruttoria abbia permesso di accertare i fatti descritti nel decreto

d’accusa, del quale postula quindi la conferma, oltre alla rifusione delle

spese legali;

– al

difensore, il quale – in estrema sintesi – sottolinea come l’istruttoria abbia

permesso di appurare un solo schiaffo dato dall’imputata alla parte civile davanti

all’appartamento della prima, non suscettibile di recare le lesioni descritte

nei certificati medici, i quali si limitano per altro a riportare le sintomatologie

lamentate dalla parte civile; conclude per la derubricazione del reato in vie

di fatto limitate all’evocato schiaffo e per una conseguente riduzione della

multa, considerate tutte le circostanze del caso specifico, a fr. 50.–;

preso atto che

nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

rispondendo ai

seguenti quesiti:

1. se

l'imputata è autrice colpevole di lesioni semplici e/o vie di fatto;

2. se

sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputata;

3. il

giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;

Considerandi

visti gli

art. 123 n. 1 e 126 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU

1.

autrice

colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere – a __________

il 29 ottobre 2002 – intenzionalmente colpito CIVI 1 con uno schiaffo al volto;

proscioglie ACCU

1.

dall’imputazione

di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto

d’accusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004;

condanna ACCU

1.

1.

alla

multa di fr. 200.–,

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;

dà atto alla

parte civile che nel decreto d’accusa è stata rinviata per le sue pretese al

competente foro civile;

assegna alla

condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l’avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto;

Intimazione

a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta di

pagamento a carico della condannata:

fr. 200.– multa

fr.

100.

– tassa di giustizia

fr. 100.– spese giudiziarie

fr. 400.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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