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Decisione

10.2005.304

vendita di 24 bolas di cocaina a persone diverse

7 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 LStup);

perseguito con decreto d’accusa n. DA 1949/2005

di data 19 maggio 2005 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria

dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre (tre) anni.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr, 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

ed inoltre - Ordina il dissequestro e la

restituzione all’interessato di tutto quanto sequestrato al momento

dell’arresto, dedotto l’importo per il presente decreto;

- Ordina la disgiunzione del

presente procedimento penale da quello a carico degli acquirenti menzionati;

- La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 7 giugno 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 7 settembre 2005,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 20 luglio

2005, non è comparso, mentre hanno presenziato il Procuratore pubblico ed il

difensore;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il Procuratore pubblico, il quale

sottolinea la credibilità e l’attendibilità delle 6 persone che hanno

riconosciuto l’imputato. In conclusione postula la conferma integrale del

decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale evidenzia

alcune lacune procedurali. Ritenendo che non vi siano elementi di prova

concludenti a carico del proprio cliente, egli chiede la piena assoluzione;

sentito in replica il Procuratore

pubblico, il quale precisando e difendendo le modalità di svolgimento

dell’inchiesta, ribadisce la propria richiesta di pena;

sentito in duplica il difensore, il quale

riconferma le proprie allegazioni e domande;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1949/2005 del

19.

maggio 2005?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali

condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

Deve essere comminata la

pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali

condizioni?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19 cifra 1 LStup; 55

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,

rispondendo ai quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alla Legge federale

sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,

per i fatti compiuti a Lugano

nel periodo da gennaio ad aprile 2005 nelle circostanze descritte nel decreto

di accusa n. DA 1949/2005 del 19 maggio 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla pena accessoria

dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

conferma il dissequestro e la

restituzione all’interessato di tutto quanto sequestrato al momento dell’arresto,

dedotto l’importo per il decreto d’accusa;

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di

contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per

tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando della

polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Ufficio federale dei rifugiati,

Berna.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. - 100.00 dedotto

importo già incassato

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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