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Decisione

10.2005.306

Condurre vettura in stato di ubriachezza (68 km/h su 50 km/h) e nonostante il sequestro della licenza di condurre

20 settembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa

n. DA 2059/2005 del 6 giugno 2005?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4. Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale

del Cantone Ticino __________, e, se sì, a quali condizioni?

5. Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico

del Cantone Ticino il __________, il cui periodo di prova di 3 anni è stato

prolungato a due riprese complessivamente per ulteriori 18 mesi, e, se sì, a

quali condizioni?

6. Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise

correzionali di Bellinzona il __________, il cui periodo di prova di 2 anni è

stato prolungato di un altro anno, e, se sì, a quali condizioni?

7. Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

accessoria dell’espulsione di 3 anni decretata nei suoi confronti dalle Assise

correzionali di Bellinzona il __________, il cui periodo di prova è stato

prolungato di un ulteriore anno, e, se sì, a quali condizioni?

8. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 41, 55 CPS; 27 cpv. 1,

31 cpv. 2, 32 cpv. 2 e 3, 54 cpv. 4, 55 cpv. 6, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 95 cifra

2 LCStr; 2 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 cpv. 1

dell’Ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ripetuta guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr, in relazione con gli art. 31 cpv. 2 e 55

cpv. 6 LCStr, 2 cpv. 1 ONC, 1 cpv. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale del

21 marzo 2003;

Considerandi

2.

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32

cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

3.

circolazione nonostante la

revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr, in relazione con

l’art. 54 cpv. 4 LCStr;

per i fatti compiuti a __________

il __________, rispettivamente ad __________ il __________ nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. DA 2059/2005 del 6 giugno 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare;

2.

alla multa di fr. 1'200.--

(milleduecento);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino

__________;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________, il

cui periodo di prova di 3 (tre) anni è stato prolungato a due riprese

complessivamente per ulteriori 18 (diciotto) mesi;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Bellinzona il __________, il

cui periodo di prova di 2 (due) anni è stato prolungato di un ulteriore anno;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena accessoria dell’espulsione di 3 (tre) anni

decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Bellinzona il __________,

il cui periodo di prova è stato prolungato di un ulteriore anno;

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione

orale dei dispositivi.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1’200.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 1'750.00 dedotta

cauzione già versata

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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