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Decisione

10.2005.307

Circolazione in stato di ubriachezza e perdita di padronanza del mezzo

19 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________;

2. Infrazione

alle norme della circolazione, art. 90 Cifra 1 LCStr,

per avere,

circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la

padronanza di guida cozzando conseguentemente contro l’isola spartitraffico

posta sulla sua sinistra indi contro il cordolo del marciapiede sito sulla sua

destra, rimbalzando poi sulla corsia di contromano terminando la corsa a

ridosso del marciapiede;

avvenuti a __________ il __________;

perseguito con decreto

d’accusa del 20 giugno 2005 n. DA 2307/2005 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere

pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata

in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese

giudiziarie di fr. 300.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41

cifra 4 CPS.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 24/27 giugno 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 19

gennaio 2006, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo difensore, avv. DI

1, __________, mentre il AINQ 1, con lettera 17/18 ottobre 2005, rinunciava ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, avv. DI 1,

__________, il quale specifica che l’opposizione interessa sia il p.to 1 del

decreto di accusa, nella misura in cui il decreto di accusa conclude ad uno

stato di inattitudine alla guida, richiamandosi segnatamente ad un rapporto

medico inesatto, sia in ordine alla sussistenza di un rapporto di causalità fra

la negata situazione di ebrietà al volante e l’infrazione di cui al p.to 2 del

decreto stesso. A suo dire, l’incidente sarebbe piuttosto da ascrivere all’improvviso

squillo del cellulare dell’imputato e alla presenza di un cordolo non

arrotondato dell’isola spartitraffico sita sul luogo dell’incidente e ritratta

dalle fotografie prodotte in data odierna. Infine, dopo aver illustrato le

pesanti conseguenze, specie a livello professionale, che una revoca della

licenza di condurre per mano dell’autorità amministrativa potrebbe comportare

per il signor ACCU 1, e sottolineata l’incensuratezza del suo assistito, il

difensore chiede il proscioglimento di quest’ultimo dal primo capo di

imputazione e una riduzione della multa di fr. 1500.- proposta dal Procuratore

pubblico, da quantificare in fr. 1000.- al massimo;

sentito per ultimo l'accusato, per la

dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale ribadisce di utilizzare

frequentemente l’auto per esigenze professionali, essendo venditore di

professione e dovendo mantenere regolari contatti con la clientela;

posti a giudizio, con il consenso

dell’imputato, i seguenti quesiti:

1.

è ACCU 1,

__________, autore colpevole di:

1.1

guida in

stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per aver

condotto, a __________ il __________,

l’autovettura

__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come

documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 0.77 – max. 1.07 grammi

per mille), sia dall’esame medico concludente per uno stato di inabilità

“pronunciato”?

1.2

Infrazione

alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per avere,

a __________ il __________,

circolando

nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di

guida cozzando conseguentemente contro l’isola spartitraffico posta sulla sua

sinistra indi contro il cordolo del marciapiede sito sulla sua destra,

rimbalzando poi sulla corsia di contromano terminando la corsa a ridosso del

marciapiede?

2.

In caso di

risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale pena deve essere

comminata?

3.

In caso di pena privativa della libertà,

deve egli essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della

pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.

In caso di

condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

5.

A chi il

carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26, 27, 31 cpv. 1 e

2, 34 cpv. 1, 90 e 91 cpv. 1 I. frase LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e

2.

ONC; 9, 18, 41, 48, 49, 63 e 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti

no. 1.1 e 1.2, e negativamente al quesito posto no. 4, ritenuto superato il

quesito no. 3;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole

di:

1.

Guida in stato

di inattitudine, art. 91 cpv. 1 I. frase LCS,

per aver

condotto, a __________ il __________,

l’autovettura

__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come

documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 0.77 – max. 1.07 grammi

per mille), sia dall’esame medico concludente per uno stato di inabilità

“pronunciato”.

2.

Infrazione

alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCS,

per avere,

a __________ il __________,

negligentemente

perso la padronanza di guida, cozzando conseguentemente contro l’isola

spartitraffico posta sulla sua sinistra, indi contro il cordolo del marciapiede

sito sulla sua destra, rimbalzando poi sulla corsia di contromano terminando la

corsa a ridosso del marciapiede.

condanna ACCU 1

1.

alla

multa di fr. 2500.00 (duemilacinquecento);

2.

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.00 (ottocento).

Assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte

che, in caso di mancato pagamento entro il termine, la pena sarà commutata in

arresto.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 2500.00 multa

fr. 450.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 3300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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