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Decisione

10.2005.308

Richiesta di beneficenza ad enti privati per fini umanitari.

2 febbraio 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

di accusa può essere interpretato solo nel senso che le somme ricevute potevano

essere utilizzate anche per il pagamento delle oneri sopportati, fra cui

rientravano anche le spese di trasferta. In applicazione del principio in dubio

pro reo, il prevenuto va dunque assolto dal capo di accusa di truffa: le

potenziali vittime non sarebbero state interpellate e le lettere non sono state

interpretate considerando il contesto nel quale esse si inserivano; né si è

tenuto conto in concreto dello spirito delle lettere e i destinatari delle

medesime. In conclusione, il patrocinatore dell’accusato chiede il completo

proscioglimento del suo assistito;

sentito per ultimo

l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale allude

all’episodio di cui fu vittima San Sebastiano e cita due passaggi dall’opera di

Kafka: “Il Processo”;

posti a giudizio i

seguenti quesiti

1.E’ ACCU 1 autore colpevole di truffa,

reato previsto dall’art. 146 CP,

per avere,

a Lugano,

nel corso del mese di gennaio 2003,

al fine di

procacciarsi un indebito profitto,

astutamente

ingannato i funzionari della __________, di __________, della __________, di __________,

della __________, della __________ e della __________ Assicurazioni,

affermando

cose false e dissimulando cose vere,

inducendo

in tal modo i suddetti istituti bancari ed assicurativi ad atti pregiudizievoli

al proprio patrimonio,

e meglio

per avere,

nelle

suindicate circostanze di tempo e di luogo,

inviato

agli istituti bancari ed assicurativi di cui sopra una lettera da lui stesso

redatta con la quale chiedeva fondi in beneficenza e specificava,

contrariamente al vero, che egli avrebbe consegnato personalmente alle suore salesiane

di don Bosco a Phnom Penh in Cambogia tutti i fondi raccolti a loro favore,

assumendosi in proprio le spese di viaggio, vitto ed alloggio,

inducendo

in tal modo i citati istituti bancari ed assicurativi a versare, a contanti e

mediante assegni, le somme di complessivi fr. 900.- e USD 1000.-,

parzialmente

utilizzate, per almeno fr. 1800.-, per finanziare il suo viaggio a Phnom Penh?

1.1. Trattasi,

in via subordinata, di una truffa mancata, art. 22 cpv. 1 combinato con l’art.

146 CP?

Considerandi

2.

In caso di

risposta affermativa a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli

comminata?

3.

In caso di

pena privativa della libertà, deve egli essere ammesso al beneficio della

sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.

In caso di

condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

A chi il

carico della tassa e delle spese di giustizia?

Preso atto che, in data 3/6 febbraio 2006, la

Procuratrice pubblica ha dichiarato di impugnare la sentenza 2 febbraio 2006,

chiedendone parimenti la motivazione scritta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in

diritto

1.

ACCU 1 è

nato il __________ a __________. Dopo aver frequentato a __________ e a __________

le scuole dell’obbligo (elementari, maggiori e ginnasiali), all’età di ca. 18

anni, ottenuta una borsa di studio, si trasferiva a __________ e si iscriveva

all’Accademia __________, beneficiando della facoltà di accedere direttamente al

secondo anno del ciclo quinquennale di studi, svolgendo parimenti l’attività di

collaboratore della Radio __________ per la divisione cultura. Dopo il

quadriennio di studi romani, l’accusato ritornava in Ticino e si dedicava

all’attività pittorica, esponendo sue opere in alcune mostre in Ticino e in

Lombardia. All’età di ca. 24/25 anni raggiungeva in seguito Zurigo per lavorare

in una ditta privata in qualità di art director, rimanendo nella città

della Limmat fino a ca. il __________. Rientrato in Ticino, si consacrava poi esclusivamente

alla produzione di opere d’arte, con cui provvedeva al suo sostentamente (fatti

salvi un capitale previdenziale percepito dal suo ex datore di lavoro, che veniva

interamente consumato nel giro di qualche anno, e qualche entrata derivante dall’allestimento

di perizie di stima di opere d’arte). Al dibattimento, l’imputato ha dichiarato

di essere attualmente attivo quale consulente d’arte e rappresentante delle

Belle Arti (la sua ultima mostra risalirebbe al __________); a suo dire, egli

dipingerebbe per trovare il giusto equilibrio personale.

Per quanto

riguarda il suo stato di salute, il prevenuto ha affermato di soffrire dal

1998/99 di problemi psichici che si sarebbero aggravati nel 2000, tanto da

rendere indispensabile un suo ricovero in clinica. Al momento, egli dichiara di

trovarsi in una fase di pieno recupero, reputa di sentirsi meglio e segue

tuttora una terapia con regolari visite mediche per la cura di questi disturbi.

Riguardo

alla sua situazione finanziaria, al dibattimento l’accusato ha asserito di

percepire dal 2002/2003 una rendita per invalidità di ca. fr. 1600/1700.-

mensili, che riceve tutt’oggi. L’accusato non ha esposizioni debitorie presso

l’ufficio esecuzioni e fallimenti; inoltre, a suo dire, sua moglie, ora in pensione

dopo aver a lungo lavorato quale segretaria di direzione presso un’importante

banca ticinese contribuirebbe alla copertura dei fabbisogni famigliari.

2.

In data 24

gennaio 2005, il signor __________ presentava una querela penale nei confronti

dell’accusato per titolo di furto ed appropriazione indebita in stretta

connessione con delle iniziative di aiuto umanitario, in particolare a favore

di istituti situati in Paesi indocinesi (Vietnam, Cambogia ecc.). La

Procuratrice pubblica AINQ 1, esperite le indagini preliminari, formalizzava la

promozione dell’accusa nei confronti dell’imputato per titolo di truffa con

decisione 4 aprile 2005.

3.

Con

decisione 9 maggio 2005, Il Magistrato inquirente decretava il non luogo a

procedere in relazione al progetto denominato “Amici di Ramchek”, nell’ambito

del quale l’imputato aveva raccolto una somma di fr. 34700.-.

Invece, riguardo

a somme di denaro ricevute da determinati enti istituzionali con uffici a

Lugano, la Procuratrice pubblica emetteva in egual data un decreto di accusa,

con il quale metteva l’imputato in stato di accusa di fronte alla Pretura

penale per titolo di truffa e proponeva una pena di dieci giorni di detenzione sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

L’accusato

interponeva opposizione in data 18/19 maggio 2005 e il dibattimento aveva luogo

il 2 febbraio 2006. Allo stesso prendevano parte l’accusato, il suo patrocinatore

e la Procuratrice pubblica; nessuna delle parti lese presenziava all’udienza

pubblica. Dei dettagli emersi nel corso del pubblico dibattimento, si dirà,

laddove necessario, nei sottostanti considerandi.

4.

Per

l’art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando

cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad

atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione

sino a cinque anni o con la detenzione.

4.1

La

Procuratrice pubblica sostiene che il testo delle lettere inviate dal prevenuto

a diversi istituti di credito e assicurativi era tale da indurre in errore i

destinatari delle stesse, non avendo specificato l’imputato, all’epoca dei

fatti (e di fronte al segretario giudiziario), che i fondi raccolti presso la

__________ , la _________, la _________,di _________, la _________, la

_________ e la _________ Assicurazioni, erano destinati anche a coprire le

spese per l’acquisto di materiale didattico o di medicinali o per il viaggio. A

Phnom Penh, sarebbero invero arrivati solo USD 400 o 500, mentre del restante

denaro non sarebbe dimostrato un uso a scopo benefico, diversamente da quanto

invece sono soliti esporre le associazioni di volontariato, le quale illustrano

con precisione le modalità di impiego del denaro, ivi compreso l’uso per spese

amministrative. ACCU 1 avrebbe fatto tutto quanto necessario per ingannare

delle persone determinate a devolvere in beneficenza delle importanti somme di

denaro; in un contesto così delicato, le sue lettere andrebbero pertanto ad

inserirsi in un disegno delittuoso integrante gli estremi di una truffa.

Di diverso

avviso, l’imputato, il quale asserisce di avere agito in buona fede e di non

aver voluto ingannare alcuna persona. Da un’analisi dell’integrale corpo degli

scritti, si evincerebbe che le lettere in narrativa non direbbero che tutti i

soldi sarebbero stati portati in Cambogia, bensì che queste somme di denaro avrebbero

potuto venir utilizzate anche per l’acquisto di materiali, di medicinali, ecc..

In ultima analisi, le autorità inquirenti avrebbero dovuto interpellare le

presunte vittime per comprendere meglio il contesto in cui tali scritti dovevano

inserirsi e lo spirito che andava loro riconosciuto. Perciò, occorreva sentire le

presunte vittime e, in virtù del principio in dubio pro reo, l’accusato andava

prosciolto.

4.2

Nella

fattispecie, non è contestato che l’imputato ha ricevuto da differenti istituti

bancari e assicurativi le seguenti somme:

-

USD 100 dalla __________ – tuttavia, tale

versamento non appare del tutto comprovato (cfr. scritto 29/30 novembre 2005 /

Pretura penale, agli atti);

-

USD 141 dalla __________;

-

fr. 300.- dalla __________;

-

fr. 100.- dalla __________;

-

USD 150 dalla __________;

-

fr. 500.- dalla __________;

-

USD 1000 dalla __________ (cfr.

doc. 8 di cui all’inc. 2005.572 del Ministero pubblico);

in totale fr. 900.- e USD 1291, ritenuto che il versamento all’accusato

della somma di USD 100 da parte della __________ non appare certo. Tali beni

sono stati impiegati in parte per finanziare il viaggio dell’imputato in

Cambogia, in parte sono stati consegnati alle suore in Cambogia (in misura di USD

400/500).

4.3

Occorre

avantutto riprodurre per esteso il contenuto delle lettere spedite

dall’accusato il 6 gennaio 2003 alla __________, il 13 gennaio 2003 alla __________

e alla __________, il 17 gennaio 2003 alla __________, all’__________, all’__________

e alla __________. Si trattava di lettere personalizzate, dattiloscritte (o elaborate

con un computer) su carta semplice, formato A4, nella misura in cui esse

venivano esplicitamente indirizzate ad alti funzionari degli istituti bancari o

assicurativi destinatari (es. direttore, presidente, …). Il testo era il

seguente:

ACCU 1

Indirizzo Lugano, ….

No. Tel.

PERSONALE

Egregio

Signor

… …

Direttore

ecc.

Nome

società

Indirizzo

Egregio Signor …

Le scrivo per comunicarle che un gruppo di

volontari ticinesi, tra cui il sottoscritto, partirà il 24 gennaio prossimo per

la Cambogia e il Vietnam (dove si soffermerà per 15 giorni) allo scopo di

portare medicinali, viveri, materiale vario e fornire assistenza, alla

fondazione caritatevole “DON BOSCO VOCATIONAL TRAINING CENTER – SALESIAN

SISTERS OF DON BOSCO – Phnom Penh, Cambodia”, direttrice da parecchi anni Suor __________,

alla popolazione autoctona segnata, come ben noto, dalla massima e più assoluta

indigenza. L’obiettivo è pure quello di acquistare sul posto viveri da consegnare

a famiglie diseredate. Con 20 dollari circa si possono ricevere in cambio un

quintale di riso.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono

completamente a nostro carico.

Considerato quanto sopra nonché il carattere

esclusivamente umanitario di tale operazione, mi permetto di chiedere, tramite

Suo, alla … un eventuale gradito contributo finanziario, se non altro per

coprire parte degli oneri.

Ringraziandola per la cortese attenzione e

nell’attesa di un gentile riscontro, le presento, egregio signor …, i miei

migliori auguri per un sereno, quanto particolarmente propizio, nuovo anno.

Distinti

saluti

Firma

autografa dell’accusato

*DON BOSCO VOCATIONAL TRAINING CENTER

(Salesian Sister of Don Bosco)

Tuek, Thla, Russei Keo, PHNOM PENH, CAMBODIA

(P.O. Box 468)

In

occasione dell’interrogatorio avvenuto in data 1 marzo 2005 di fronte alla Segretaria

giudiziaria, l’accusato ammetteva di aver incassato delle donazioni in denaro

dai predetti istituti bancari ed assicurativi ticinesi in riscontro alle sue missive

personalizzate. Inoltre aggiungeva: “Ho utilizzato questi soldi, almeno in parte,

per finanziare il mio viaggio in Cambogia. Come già detto ho però consegnato

alle suore la somma di circa USD 400.- o 500.-. Posso però dire che ho cercato

di ridurre ai minimi termini i costi del viaggio” (cfr. verbale 1. marzo 2005,

p. 10).

Al

dibattimento, egli ha dichiarato che con queste lettere mirava a cercare un

aiuto sincero per avere la possibilità di recarsi in loco. Si era così rivolto

a degli istituti che avevano notoriamente a disposizione dei fondi da devolvere

in beneficenza. Egli aggiungeva altresì che, al momento della raccolta dei capitali,

disponeva di pochi mezzi finanziari personali, essendogli pure negato l’accesso

ai conti di famiglia. E precisava pure che, con quanto scritto nelle missive

trasmesse alle banche e all’assicurazione __________, intendeva chiedere delle

donazioni a copertura pure delle spese logistiche e di viaggio e che, là dove

scriveva che le spese di viaggio non sarebbero state a loro carico, voleva unicamente

evidenziare che il loro non era un gruppo di volontari stipendiati o salariati

per promuovere delle iniziative, e che il medesimo non era altrimenti sostenuto

finanziariamente.

5.

Preliminarmente,

mette conto rilevare che il tenore letterale delle richieste in narrativa (tutte identiche, ad eccezione di quella indirizzata al direttore

della __________, la quale non conteneva le seguenti frasi informative: “L’obiettivo è pure quello di acquistare sul posto viveri da

consegnare a famiglie diseredate. Con 20 dollari circa si possono ricevere in

cambio un quintale di riso” e la specifica a pié di

pagina concernente l’indirizzo esatto dell’istituto beneficiario) rivela

perlomeno una mancanza di trasparenza : da una parte l’imputato affermava che le spese di viaggio, vitto e alloggio sarebbero state completamente a

suo carico. Dall’altra, egli aggiungeva proprio nella frase susseguente che,

“considerato (…) il carattere esclusivamente umanitario di tale operazione”,

si permetteva di chiedere, per il tramite dell’interlocutore, alla banca (o

assicurazione) in questione “un eventuale gradito contributo finanziario, se

non altro per coprire parte degli oneri” (cfr. doc. 8 inc. 2005.572 del

Ministero pubblico). Non è così chiaro se i membri del gruppo sostenevano

personalmente e completamente le spese di viaggio,

vitto e alloggio, ovvero se anche questi costi sarebbero stati, sia pure solo

in parte, coperti proprio con i versamenti degli istituti destinatari, come

sembrerebbe emergere dalla frase: “se non altro per

coprire parte degli oneri”. “Oneri”, questi ultimi, che

non venivano partitamente specificati nel dettaglio, ma che erano menzionati

proprio subito dopo la precisazione circa la circostanza che i costi per il

viaggio, il vitto e l’alloggio sarebbero stati a carico dei membri del gruppo.

5.1

Occorre

determinare se le predette dichiarazioni scritte configuravano un inganno

astuto, dipartendosi dal senso che un uomo ragionevole poteva attribuire alle

medesime in buona fede nel caso in esame (cfr. DTF 96 IV 145, 147 consid. 2; Jörg Rehberg, Niklaus Schmid, Andreas

Donatsch, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 182).

Al

proposito, giova ritenere il contenuto, i destinatari e il contesto in cui si

inseriscono gli scritti incriminati. Si osserva così che le missive in

narrativa dipingevano lo scopo benefico dell’iniziativa («portare

medicinali, viveri, materiale vario e fornire assistenza, alla fondazione

caritatevole “DON BOSCO VOCATIONAL TRAINING CENTER – SALESIAN SISTERS OF DON

BOSCO – Phnom Penh, Cambodia”, …. L’obiettivo è pure quello di acquistare sul

posto viveri da consegnare a famiglie diseredate. Con 20 dollari circa si

possono ricevere in cambio un quintale di riso») e illustravano che la

realizzazione di quegli aiuti caritatevoli avrebbe comportato degli oneri da

coprire anche con le somme appunto richieste. L’imputato, in tali missive, non

ha comunicato che il denaro a lui devoluto avrebbe potuto essere usato per il

pagamento del prezzo del ticket dell’aereo. Tuttavia, tale omissione non è

ancora sufficiente per ammettere un inganno astuto. Per le seguenti ragioni.

5.1.1

Innanzitutto,

malgrado l’infelice affermazione: “Le spese di viaggio, vitto

e alloggio sono completamente a nostro carico”, l’imputato non ha rilasciato alcuna

assicurazione inequivocabile di astenersi dall’impiegare le elargizioni ottenute

per il pagamento delle sue spese di viaggio, né è parola di una garanzia

esplicita che i versamenti dei benefattori sarebbero pervenuti nella loro integralità

nelle mani delle suore cambogiane. A tale riguardo, si osserva che l’imputato,

in aula, ha spiegato che ogni volontario aveva sopportato personalmente le

spese di viaggio e che il biglietto era stato contrattato in gruppo per poter

beneficiare di agevolazioni. Un ragionevole interlocutore non poteva in buona

fede dare per scontato che il signor ACCU 1 si fosse impegnato a recapitare

tutti i fondi all’istituto Don Bosco. Di fronte alla riserva scritta dell’imputato

(“Considerato quanto sopra nonché il carattere esclusivamente umanitario di

tale operazione, mi permetto di chiedere, tramite Suo, alla … un eventuale

gradito contributo finanziario, se non altro per coprire parte degli oneri”),

la sua interpretazione, secondo la quale la precisazione: “Le spese di viaggio,

vitto e alloggio sono completamente a nostro carico”, poteva e doveva essere

intesa nel senso che lui non era spesato e che le domande di sostegno a terzi miravano

ad ottenere un aiuto finanziario anche per i costi personali affrontati per

portare a termine le opere umanitarie (quali quelli per il biglietto del volo

aereo) appare in concreto sostenibile. Diversa sarebbe stata l’interpretazione,

qualora l’imputato avesse sì chiesto dei fondi per asseriti scopi benefici, ma

poi, in verità, li avesse impiegati per esaudire bisogni personali del tutto

avulsi dal progetto umanitario pianificato dal gruppo di volontari ticinesi a

favore dell’istituto DON BOSCO indocinese. Un agire, questo, evidentemente non

coperto dalla missione indicata nelle lettere, e che avrebbe senz’altro tradito

le aspettative dei donatori. Tuttavia, non vi sono prove concludenti agli atti

a sostegno di una simile versione dei fatti: al contrario, dalle tavole

processuali affiora che ACCU 1 ha potuto recarsi in Cambogia per offrire degli

aiuti a persone bisognose anche grazie al denaro offerto dagli istituti bancari

ticinesi. Sembra pertanto esserci coerenza fra le informazioni esposte nelle

missive e l’ uso da lui fatto del denaro raccolto. Così, non si è consumato

alcun inganno astuto ai danni dei predetti istituti.

5.1.2

Secondariamente,

non bisogna trascurare la circostanza che le lettere, in numero di sette,

venivano indirizzate ad istituti bancari e assicurativi dotati di un proprio

servizio di compliance e, pertanto, sufficientemente abili a svolgere, all’occorrenza,

le opportune indagini, prima di offrire mirati contributi in beneficenza (es.

richiesta degli statuti dell’associazione, dei conti bancari, di referenze, dei

programmi di sostegno effettivi, di testimonianze, …). Inoltre, con riferimento

agli scritti indirizzati alla __________ e all’__________, va sottolineato che

l’imputato ha affermato in aula di conoscere personalmente alcuni diretti interlocutori

(ad es. sua moglie era segretaria dell’allora direttore della __________ __________).

In simili circostanze, sostenere che le lettere in questione fossero lo

strumento per confezionare un inganno astuto ai danni di banche e assicurazioni

appare difficile.

5.1.3

In terzo

luogo, emerge che, in considerazione delle annotazioni a mano scritte proprio

sulle lettere in questione, alcuni importi sono stati ritirati personalmente

dall’imputato presso i competenti uffici: così, alcuni dei responsabili degli

istituti in parola avrebbero avuto la possibilità di farsi un’idea personale

del prevenuto e di chiedergli eventualmente ulteriori ragguagli circa la

precisa destinazione dei fondi erogati (indirettamente a scopo benefico per

sostenere le spese del signor ACCU 1? O direttamente per la costruzione di

edifici in Cambogia, per l’acquisto di medicinali, materiale didattico o altro?

O per altri motivi?). Interrogativi, questi, a cui la Pubblica accusa non ha

dato risposta, in particolare approfondendo i rapporti fra accusato e altri

compagni di missione rispettivamente fra imputato e parti lese. In assenza di

confortanti riscontri e in considerazione delle precisazioni negli scritti secondo

cui i contributi finanziari raccolti avrebbero potuto essere impiegati per

coprire almeno in parte gli oneri, non può essere accertato un agire astuto del

prevenuto, e, nel dubbio, l’imputato va prosciolto dall’imputazione di truffa.

5.2

A ben

vedere, nella fattispecie non pare ravvisabile neppure un danno patrimoniale. Certo,

è manifesto che vi siano stati precisi atti di disposizione strettamente

connessi e in risposta agli scritti del prevenuto. Non appare tuttavia

comprovato che, a seguito dei loro versamenti, per gli istituti bancari e

assicurativi sia sorto effettivamente un danno patrimoniale. Anzi, prescindendo

dal caso della __________, alla quale non risultava, dalla propria

documentazione, contabile alcun versamento a favore dell’imputato (cfr. scritto 29/30 novembre 2005 __________ / Pretura penale agli atti), le

tavole probatorie testimoniano il contrario. In effetti, in evasione ad

esplicite richieste del patrocinatore dell’accusato (cfr. doc. dib. 5):

-

la __________ ha dichiarato di aver “fornito al signor ACCU 1 un contributo

generico per la copertura di oneri e spese correlate con il predetto progetto.

L’utilizzo dei fondi da noi offerti rientrava nella più ampia discrezionalità

del Signor ACCU 1. Il fatto che essi possano essere stati impiegati per la

copertura delle spese di viaggio collima assolutamente con quanto da noi inteso

(…) non ci sentiamo vittime di alcuna truffa” (cfr. doc. dib. 1);

-

la __________ ha precisato che “l’importo di USD 100 da lei ricevuto dal nostro

istituto in data 20 gennaio 2003 non le è stato consegnato con una destinazione

precisa, ma con l’intesa che lei lo impiegasse direttamente o indirettamente a

scopi benefici. La circostanza che lei possa aver impiegato il denaro ricevuto

per finanziarsi il viaggio al fine di raggiungere la Cambogia (…) rientra, a

nostro avviso, seppur indirettamente, in un impiego a scopo benefico della

somma consegnatale. Non ci riteniamo quindi vittime di una truffa” (cfr. doc.

dib. 2); e

-

l’, dopo aver manifestato il proprio stupore, precisava di non sentirsi

“minimamente raggirati dal signor ACCU 1” (cfr. doc. dib. 3).

Delle

reazioni degli altri istituti offerenti non è parola nell’incartamento penale.

Un dato è comunque certo: nessuna banca si è formalmente costituita parte

civile nel presente procedimento penale, e ciò nemmeno a seguito della

ricezione del decreto di accusa del 9 maggio 2005 e della citazione al

dibattimento 2 novembre 2005.

Le

predette manifestazioni di volontà collimano con la versione

dei fatti sostenuta dall’accusato e fanno così sorgere legittimi dubbi

sull’interpretazione “oggettiva” del Magistrato inquirente, secondo la quale con

la formulazione: “Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono

completamente a nostro carico”, l’imputato avrebbe voluto far credere ai

destinatari delle lettere che tutti i soldi ricevuti, e non solo USD 400 o 500,

sarebbero stati consegnati nelle mani delle suore cambogiane. Le asserite vittime

non sembrano aver avuto incertezze di sorta sul significato delle richieste

dell’accusato – altrimenti avrebbero potuto esigere ulteriori chiarimenti,

prima o al momento della consegna brevi manu dei contributi. Né, di

fronte al decreto di accusa del 9 maggio 2005 e alla citazione 2 novembre 2005,

le stesse hanno manifestato rimostranze nei confronti dell’agire dell’imputato,

né esse hanno avanzato delle pretese pecuniarie nei suoi confronti, né esse si

sono costituite parte civile nel procedimento penale. Alla luce delle

dichiarazioni di cui ai doc. dib. 1-3, non vi è spazio per ammettere una

discrepanza tra l’impiego dei fondi raccolti così come ipotizzabile per i

benefattori e l’uso che ne ha realmente fatto l’imputato. Per il vero, le

presunte parti lese non hanno lamentato alcun danno, poiché i fondi da loro

versati sono stati utilizzati conformemente allo scopo da loro attribuito e da

loro immaginato, ossia (anche) per coprire le spese di viaggio (cfr. BSK StGB

II-Arzt, ad art. 146 N 108; M. Boog, Die Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Begriff des Vermögensschadens beim Betrug, tesi, Basilea

1991, p. 126 e 144). Di conseguenza non può essere confermata l’esistenza di un

danno patrimoniale.

6.

Il reato

di truffa esige almeno il dolo eventuale. Nel caso di specie, l’imputato

proclama di aver sempre agito in buona fede e, pur dando atto alla pubbica

accusa dell’infelice formulazione delle lettere incriminate, non vi sono sufficienti

elementi per derivare una consapevolezza e una volontà del signor ACCU 1 di

ingannare le parti lese indicate dalla Procuratrice pubblica. Anzi, il tipo di

destinatari (solo istituti privati di una certa importanza economica, di parte

dei quali l’imputato conosceva personalmente i funzionari dirigenti), il numero

limitato (sette) e le loro reazioni scritte (cfr. doc. dib. 1-3) corroborano

piuttosto la versione dell’accusato, in base alla quale sarebbe stata sua intenzione

richiedere loro, nell’ambito di quella determinata missione umanitaria di cui

lui era copromotore, un sostegno finanziario valido anche per i propri costi

personali – non risarciti altrimenti e inevitabili per attuare il progetto.

Dagli atti processuali appare dunque che il denaro raccolto avrebbe potuto servire

pure al finanziamento del viaggio in Indocina e, di conseguenza, una volontà di

ingannare astutamente non può essere confermata. Trattandosi di un agire

lecito, non pare possibile imputare al prevenuto un’intenzione di arricchirsi

indebitamente.

7.

In conclusione

non sono riunite le premesse per confermare l’ipotesi accusatoria avanzata in

via principale dalla Procuratrice pubblica.

Rimane da

esaminare se l’agire dell’accusato configurava una truffa mancata.

7.1

Sussiste un

tentativo, in senso largo, di truffa allorquando l’autore, agendo

intenzionalmente e con l’intenzione di arricchirsi, ha iniziato l’esecuzione di

tale infrazione, manifestando così la sua decisione di perpetrarla, anche se

gli elementi oggettivi difettano in tutto o in parte. La volontà deve essere rivolta

a tutto l’insieme degli elementi oggettivi costituenti il reato. Giova

sottolineare che un tentativo punibile di truffa si perfeziona solo se

l’intenzione dell’autore si fonda su un inganno astuto. A prescindere dal caso

in cui non si ravvisa un inganno astuto, occorre esaminare se l’inganno

previsto può essere o meno facilmente scoperto, tenuto conto degli strumenti di

protezione di cui è dotata la vittima e di cui l’autore aveva conoscenza. Solo

se l’inganno astuto viene scoperto e rintuzzato, poiché la vittima è stata più

attenta di quanto aveva previsto l’autore o per motivi legati al caso o ad

altre circostanze imprevedibili, è possibile ritenere un tentativo di inganno

astuto (cfr. DTF 128 IV 18, 21-22 consid. 3b)

7.2

Nella

fattispecie, non solo non sono raccolte le condizioni per confermare il dolo dell’accusato,

ma difetta anche un inganno astuto, visto che sulla base delle risultanze di

causa non affiora che l’accusato avrebbe dichiarato in modo univoco che il

denaro raccolto sarebbe stato devoluto integralmente all’istituto governato

dalle suore cambogiane e giammai impiegato (sia pure solo in parte) a copertura

delle spese di viaggio; né che l’ambiguità destata dall’infelice formulazione

degli scritti incriminati sia invero stata creata ad arte per indurre gli

istituti bancari e assicurativi richiesti a fare della beneficenza, sottacendo

loro che quel denaro sarebbe stato utilizzato per corrispondere in parte il

prezzo del biglietto per il volo aereo verso il Vietnam (cfr. DTF 106 IV 26, 30

consid. 4b).

In difetto

di un inganno astuto, neanche il rimprovero di tentata truffa può essere

protetto.

8.

L’accusato

va pertanto prosciolto e le spese restano a carico dello Stato.

P.Q.M.

visti gli art.

146.

CP; 32 cpv. 1 Cost.; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al

quesito posto no. 1, anche nella sua formulazione in via subordinata no. 1.1,

ritenuti superati tutti gli altri,

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di truffa, reato previsto dall’art. 146 cpv. 1 CP,

e

carica allo Stato la tassa e le spese di giustizia.

Le parti sono state

avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 350.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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