10.2005.308
Richiesta di beneficenza ad enti privati per fini umanitari.
2 febbraio 2006Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2005.308
Data decisione, Autorità:
02.02.2006, PRPEN
Titolo:
Richiesta di beneficenza ad enti privati per fini umanitari.
IN DUBIO PRO REO
INTENZIONE
TRUFFA
art. 6 cf. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 146 cpv. 1 CPS
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA 3
4. LESA 4
5. LESA 5
6. LESA 6
7. LESA 7
Incarto
n.
10.2005.308
DA
1727/2005
Bellinzona
2
febbraio 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia
Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di Truffa, reato previsto dall’art. 146 CP,
per avere,
a Lugano, nel corso del mese di
gennaio 2003,
al fine di procacciarsi un
indebito profitto,
astutamente
ingannato i funzionari della __________, di __________, della __________,
di __________, della __________, della __________ e della __________
Assicurazioni,
affermando
cose false e dissimulando cose vere,
inducendo
in tal modo i suddetti istituti bancari ed assicurativi ad atti pregiudizievoli
al proprio patrimonio,
e meglio
per avere,
nelle
suindicate circostanze di tempo e di luogo,
inviato
agli istituti bancari ed assicurativi di cui sopra una lettera da lui stesso
redatta con la quale chiedeva fondi in beneficenza e specificava,
contrariamente al vero, che egli avrebbe consegnato personalmente alle suore
salesiane di don Bosco a Phnom Phen in Cambogia tutti i fondi raccolti a loro
favore, assumendosi in proprio le spese di viaggio, vitto ed alloggio,
inducendo
in tal modo i citati istituti bancari ed assicurativi a versare, a contanti e
mediante assegni, le somme di complessivi fr. 1900.- e USD 391.-,
parzialmente
utilizzate, per almeno fr. 1800.-, per finanziare il suo viaggio a Phnom Phen;
perseguito con decreto
d’accusa no. DA 1727/2005 di data 9 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
3.
La condanna verrà isciritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 18/19 maggio 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento in data 2 febbraio 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto,
il suo patrocinatore e la Procuratrice pubblica, mentre nessuna delle parti
lese ha fatto atto di comparsa;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentita la
Procuratrice pubblica AINQ 1 per la requisitoria, la quale, dopo aver
succintamente ricordato i fatti alla base del decreto di non luogo a procedere
da lei emanato nei confronti del qui prevenuto per il titolo di appropriazione
indebita ed aver rettificato le cifre indicate nel decreto di accusa (fr. 900.-
in luogo di fr. 1800.- e US$ 1000 invece di US$ 391), afferma che gli scritti elaborati
e inviati dall’accusato fossero tali da indurre in errore i destinatari degli
stessi circa l’esatto impiego delle donazioni sollecitate. Evocate le
differenti versioni dei fatti fornite dall’imputato, la Procuratrice pubblica
sottolinea che il prevenuto non ha invero dimostrato che tutta la somma
raccolta presso gli istituti bancari e assicurativi indicati nel decreto di
accusa sarebbe stata impiegata per scopi di beneficenza. L’accusato ha intrapreso
tutto quanto era necessario fare per indurre in inganno i potenziali donatori, per
cui postula, in via principale, l ’integrale conferma del decreto di accusa, e,
in via subordinata, la derubricazione dell’imputazione in truffa mancata;
sentito il
difensore, DI 1, __________, il quale sottolinea innanzitutto la buona fede del
suo cliente nell’aver chiesto a istituti bancari e assicurativi degli importi
minimi per scopi di beneficenza. In secondo luogo, sostiene la mancanza dei
presupposti del reato di truffa, in particolare di quello dell’astuzia: il
tenore dello scritto spedito ai vari istituti di credito indicati nel decreto
Fatti
di accusa può essere interpretato solo nel senso che le somme ricevute potevano
essere utilizzate anche per il pagamento delle oneri sopportati, fra cui
rientravano anche le spese di trasferta. In applicazione del principio in dubio
pro reo, il prevenuto va dunque assolto dal capo di accusa di truffa: le
potenziali vittime non sarebbero state interpellate e le lettere non sono state
interpretate considerando il contesto nel quale esse si inserivano; né si è
tenuto conto in concreto dello spirito delle lettere e i destinatari delle
medesime. In conclusione, il patrocinatore dell’accusato chiede il completo
proscioglimento del suo assistito;
sentito per ultimo
l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale allude
all’episodio di cui fu vittima San Sebastiano e cita due passaggi dall’opera di
Kafka: “Il Processo”;
posti a giudizio i
seguenti quesiti
1.E’ ACCU 1 autore colpevole di truffa,
reato previsto dall’art. 146 CP,
per avere,
a Lugano,
nel corso del mese di gennaio 2003,
al fine di
procacciarsi un indebito profitto,
astutamente
ingannato i funzionari della __________, di __________, della __________, di __________,
della __________, della __________ e della __________ Assicurazioni,
affermando
cose false e dissimulando cose vere,
inducendo
in tal modo i suddetti istituti bancari ed assicurativi ad atti pregiudizievoli
al proprio patrimonio,
e meglio
per avere,
nelle
suindicate circostanze di tempo e di luogo,
inviato
agli istituti bancari ed assicurativi di cui sopra una lettera da lui stesso
redatta con la quale chiedeva fondi in beneficenza e specificava,
contrariamente al vero, che egli avrebbe consegnato personalmente alle suore salesiane
di don Bosco a Phnom Penh in Cambogia tutti i fondi raccolti a loro favore,
assumendosi in proprio le spese di viaggio, vitto ed alloggio,
inducendo
in tal modo i citati istituti bancari ed assicurativi a versare, a contanti e
mediante assegni, le somme di complessivi fr. 900.- e USD 1000.-,
parzialmente
utilizzate, per almeno fr. 1800.-, per finanziare il suo viaggio a Phnom Penh?
1.1. Trattasi,
in via subordinata, di una truffa mancata, art. 22 cpv. 1 combinato con l’art.
146 CP?
Considerandi
2.
In caso di
risposta affermativa a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli
comminata?
3.
In caso di
pena privativa della libertà, deve egli essere ammesso al beneficio della
sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4.
In caso di
condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Preso atto che, in data 3/6 febbraio 2006, la
Procuratrice pubblica ha dichiarato di impugnare la sentenza 2 febbraio 2006,
chiedendone parimenti la motivazione scritta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in
diritto
1.
ACCU 1 è
nato il __________ a __________. Dopo aver frequentato a __________ e a __________
le scuole dell’obbligo (elementari, maggiori e ginnasiali), all’età di ca. 18
anni, ottenuta una borsa di studio, si trasferiva a __________ e si iscriveva
all’Accademia __________, beneficiando della facoltà di accedere direttamente al
secondo anno del ciclo quinquennale di studi, svolgendo parimenti l’attività di
collaboratore della Radio __________ per la divisione cultura. Dopo il
quadriennio di studi romani, l’accusato ritornava in Ticino e si dedicava
all’attività pittorica, esponendo sue opere in alcune mostre in Ticino e in
Lombardia. All’età di ca. 24/25 anni raggiungeva in seguito Zurigo per lavorare
in una ditta privata in qualità di art director, rimanendo nella città
della Limmat fino a ca. il __________. Rientrato in Ticino, si consacrava poi esclusivamente
alla produzione di opere d’arte, con cui provvedeva al suo sostentamente (fatti
salvi un capitale previdenziale percepito dal suo ex datore di lavoro, che veniva
interamente consumato nel giro di qualche anno, e qualche entrata derivante dall’allestimento
di perizie di stima di opere d’arte). Al dibattimento, l’imputato ha dichiarato
di essere attualmente attivo quale consulente d’arte e rappresentante delle
Belle Arti (la sua ultima mostra risalirebbe al __________); a suo dire, egli
dipingerebbe per trovare il giusto equilibrio personale.
Per quanto
riguarda il suo stato di salute, il prevenuto ha affermato di soffrire dal
1998/99 di problemi psichici che si sarebbero aggravati nel 2000, tanto da
rendere indispensabile un suo ricovero in clinica. Al momento, egli dichiara di
trovarsi in una fase di pieno recupero, reputa di sentirsi meglio e segue
tuttora una terapia con regolari visite mediche per la cura di questi disturbi.
Riguardo
alla sua situazione finanziaria, al dibattimento l’accusato ha asserito di
percepire dal 2002/2003 una rendita per invalidità di ca. fr. 1600/1700.-
mensili, che riceve tutt’oggi. L’accusato non ha esposizioni debitorie presso
l’ufficio esecuzioni e fallimenti; inoltre, a suo dire, sua moglie, ora in pensione
dopo aver a lungo lavorato quale segretaria di direzione presso un’importante
banca ticinese contribuirebbe alla copertura dei fabbisogni famigliari.
2.
In data 24
gennaio 2005, il signor __________ presentava una querela penale nei confronti
dell’accusato per titolo di furto ed appropriazione indebita in stretta
connessione con delle iniziative di aiuto umanitario, in particolare a favore
di istituti situati in Paesi indocinesi (Vietnam, Cambogia ecc.). La
Procuratrice pubblica AINQ 1, esperite le indagini preliminari, formalizzava la
promozione dell’accusa nei confronti dell’imputato per titolo di truffa con
decisione 4 aprile 2005.
3.
Con
decisione 9 maggio 2005, Il Magistrato inquirente decretava il non luogo a
procedere in relazione al progetto denominato “Amici di Ramchek”, nell’ambito
del quale l’imputato aveva raccolto una somma di fr. 34700.-.
Invece, riguardo
a somme di denaro ricevute da determinati enti istituzionali con uffici a
Lugano, la Procuratrice pubblica emetteva in egual data un decreto di accusa,
con il quale metteva l’imputato in stato di accusa di fronte alla Pretura
penale per titolo di truffa e proponeva una pena di dieci giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
L’accusato
interponeva opposizione in data 18/19 maggio 2005 e il dibattimento aveva luogo
il 2 febbraio 2006. Allo stesso prendevano parte l’accusato, il suo patrocinatore
e la Procuratrice pubblica; nessuna delle parti lese presenziava all’udienza
pubblica. Dei dettagli emersi nel corso del pubblico dibattimento, si dirà,
laddove necessario, nei sottostanti considerandi.
4.
Per
l’art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando
cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad
atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione
sino a cinque anni o con la detenzione.
4.1
La
Procuratrice pubblica sostiene che il testo delle lettere inviate dal prevenuto
a diversi istituti di credito e assicurativi era tale da indurre in errore i
destinatari delle stesse, non avendo specificato l’imputato, all’epoca dei
fatti (e di fronte al segretario giudiziario), che i fondi raccolti presso la
__________ , la _________, la _________,di _________, la _________, la
_________ e la _________ Assicurazioni, erano destinati anche a coprire le
spese per l’acquisto di materiale didattico o di medicinali o per il viaggio. A
Phnom Penh, sarebbero invero arrivati solo USD 400 o 500, mentre del restante
denaro non sarebbe dimostrato un uso a scopo benefico, diversamente da quanto
invece sono soliti esporre le associazioni di volontariato, le quale illustrano
con precisione le modalità di impiego del denaro, ivi compreso l’uso per spese
amministrative. ACCU 1 avrebbe fatto tutto quanto necessario per ingannare
delle persone determinate a devolvere in beneficenza delle importanti somme di
denaro; in un contesto così delicato, le sue lettere andrebbero pertanto ad
inserirsi in un disegno delittuoso integrante gli estremi di una truffa.
Di diverso
avviso, l’imputato, il quale asserisce di avere agito in buona fede e di non
aver voluto ingannare alcuna persona. Da un’analisi dell’integrale corpo degli
scritti, si evincerebbe che le lettere in narrativa non direbbero che tutti i
soldi sarebbero stati portati in Cambogia, bensì che queste somme di denaro avrebbero
potuto venir utilizzate anche per l’acquisto di materiali, di medicinali, ecc..
In ultima analisi, le autorità inquirenti avrebbero dovuto interpellare le
presunte vittime per comprendere meglio il contesto in cui tali scritti dovevano
inserirsi e lo spirito che andava loro riconosciuto. Perciò, occorreva sentire le
presunte vittime e, in virtù del principio in dubio pro reo, l’accusato andava
prosciolto.
4.2
Nella
fattispecie, non è contestato che l’imputato ha ricevuto da differenti istituti
bancari e assicurativi le seguenti somme:
-
USD 100 dalla __________ – tuttavia, tale
versamento non appare del tutto comprovato (cfr. scritto 29/30 novembre 2005 /
Pretura penale, agli atti);
-
USD 141 dalla __________;
-
fr. 300.- dalla __________;
-
fr. 100.- dalla __________;
-
USD 150 dalla __________;
-
fr. 500.- dalla __________;
-
USD 1000 dalla __________ (cfr.
doc. 8 di cui all’inc. 2005.572 del Ministero pubblico);
in totale fr. 900.- e USD 1291, ritenuto che il versamento all’accusato
della somma di USD 100 da parte della __________ non appare certo. Tali beni
sono stati impiegati in parte per finanziare il viaggio dell’imputato in
Cambogia, in parte sono stati consegnati alle suore in Cambogia (in misura di USD
400/500).
4.3
Occorre
avantutto riprodurre per esteso il contenuto delle lettere spedite
dall’accusato il 6 gennaio 2003 alla __________, il 13 gennaio 2003 alla __________
e alla __________, il 17 gennaio 2003 alla __________, all’__________, all’__________
e alla __________. Si trattava di lettere personalizzate, dattiloscritte (o elaborate
con un computer) su carta semplice, formato A4, nella misura in cui esse
venivano esplicitamente indirizzate ad alti funzionari degli istituti bancari o
assicurativi destinatari (es. direttore, presidente, …). Il testo era il
seguente:
ACCU 1
Indirizzo Lugano, ….
No. Tel.
PERSONALE
Egregio
Signor
… …
Direttore
ecc.
Nome
società
Indirizzo
Egregio Signor …
Le scrivo per comunicarle che un gruppo di
volontari ticinesi, tra cui il sottoscritto, partirà il 24 gennaio prossimo per
la Cambogia e il Vietnam (dove si soffermerà per 15 giorni) allo scopo di
portare medicinali, viveri, materiale vario e fornire assistenza, alla
fondazione caritatevole “DON BOSCO VOCATIONAL TRAINING CENTER – SALESIAN
SISTERS OF DON BOSCO – Phnom Penh, Cambodia”, direttrice da parecchi anni Suor __________,
alla popolazione autoctona segnata, come ben noto, dalla massima e più assoluta
indigenza. L’obiettivo è pure quello di acquistare sul posto viveri da consegnare
a famiglie diseredate. Con 20 dollari circa si possono ricevere in cambio un
quintale di riso.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono
completamente a nostro carico.
Considerato quanto sopra nonché il carattere
esclusivamente umanitario di tale operazione, mi permetto di chiedere, tramite
Suo, alla … un eventuale gradito contributo finanziario, se non altro per
coprire parte degli oneri.
Ringraziandola per la cortese attenzione e
nell’attesa di un gentile riscontro, le presento, egregio signor …, i miei
migliori auguri per un sereno, quanto particolarmente propizio, nuovo anno.
Distinti
saluti
Firma
autografa dell’accusato
*DON BOSCO VOCATIONAL TRAINING CENTER
(Salesian Sister of Don Bosco)
Tuek, Thla, Russei Keo, PHNOM PENH, CAMBODIA
(P.O. Box 468)
In
occasione dell’interrogatorio avvenuto in data 1 marzo 2005 di fronte alla Segretaria
giudiziaria, l’accusato ammetteva di aver incassato delle donazioni in denaro
dai predetti istituti bancari ed assicurativi ticinesi in riscontro alle sue missive
personalizzate. Inoltre aggiungeva: “Ho utilizzato questi soldi, almeno in parte,
per finanziare il mio viaggio in Cambogia. Come già detto ho però consegnato
alle suore la somma di circa USD 400.- o 500.-. Posso però dire che ho cercato
di ridurre ai minimi termini i costi del viaggio” (cfr. verbale 1. marzo 2005,
p. 10).
Al
dibattimento, egli ha dichiarato che con queste lettere mirava a cercare un
aiuto sincero per avere la possibilità di recarsi in loco. Si era così rivolto
a degli istituti che avevano notoriamente a disposizione dei fondi da devolvere
in beneficenza. Egli aggiungeva altresì che, al momento della raccolta dei capitali,
disponeva di pochi mezzi finanziari personali, essendogli pure negato l’accesso
ai conti di famiglia. E precisava pure che, con quanto scritto nelle missive
trasmesse alle banche e all’assicurazione __________, intendeva chiedere delle
donazioni a copertura pure delle spese logistiche e di viaggio e che, là dove
scriveva che le spese di viaggio non sarebbero state a loro carico, voleva unicamente
evidenziare che il loro non era un gruppo di volontari stipendiati o salariati
per promuovere delle iniziative, e che il medesimo non era altrimenti sostenuto
finanziariamente.
5.
Preliminarmente,
mette conto rilevare che il tenore letterale delle richieste in narrativa (tutte identiche, ad eccezione di quella indirizzata al direttore
della __________, la quale non conteneva le seguenti frasi informative: “L’obiettivo è pure quello di acquistare sul posto viveri da
consegnare a famiglie diseredate. Con 20 dollari circa si possono ricevere in
cambio un quintale di riso” e la specifica a pié di
pagina concernente l’indirizzo esatto dell’istituto beneficiario) rivela
perlomeno una mancanza di trasparenza : da una parte l’imputato affermava che le spese di viaggio, vitto e alloggio sarebbero state completamente a
suo carico. Dall’altra, egli aggiungeva proprio nella frase susseguente che,
“considerato (…) il carattere esclusivamente umanitario di tale operazione”,
si permetteva di chiedere, per il tramite dell’interlocutore, alla banca (o
assicurazione) in questione “un eventuale gradito contributo finanziario, se
non altro per coprire parte degli oneri” (cfr. doc. 8 inc. 2005.572 del
Ministero pubblico). Non è così chiaro se i membri del gruppo sostenevano
personalmente e completamente le spese di viaggio,
vitto e alloggio, ovvero se anche questi costi sarebbero stati, sia pure solo
in parte, coperti proprio con i versamenti degli istituti destinatari, come
sembrerebbe emergere dalla frase: “se non altro per
coprire parte degli oneri”. “Oneri”, questi ultimi, che
non venivano partitamente specificati nel dettaglio, ma che erano menzionati
proprio subito dopo la precisazione circa la circostanza che i costi per il
viaggio, il vitto e l’alloggio sarebbero stati a carico dei membri del gruppo.
5.1
Occorre
determinare se le predette dichiarazioni scritte configuravano un inganno
astuto, dipartendosi dal senso che un uomo ragionevole poteva attribuire alle
medesime in buona fede nel caso in esame (cfr. DTF 96 IV 145, 147 consid. 2; Jörg Rehberg, Niklaus Schmid, Andreas
Donatsch, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 182).
Al
proposito, giova ritenere il contenuto, i destinatari e il contesto in cui si
inseriscono gli scritti incriminati. Si osserva così che le missive in
narrativa dipingevano lo scopo benefico dell’iniziativa («portare
medicinali, viveri, materiale vario e fornire assistenza, alla fondazione
caritatevole “DON BOSCO VOCATIONAL TRAINING CENTER – SALESIAN SISTERS OF DON
BOSCO – Phnom Penh, Cambodia”, …. L’obiettivo è pure quello di acquistare sul
posto viveri da consegnare a famiglie diseredate. Con 20 dollari circa si
possono ricevere in cambio un quintale di riso») e illustravano che la
realizzazione di quegli aiuti caritatevoli avrebbe comportato degli oneri da
coprire anche con le somme appunto richieste. L’imputato, in tali missive, non
ha comunicato che il denaro a lui devoluto avrebbe potuto essere usato per il
pagamento del prezzo del ticket dell’aereo. Tuttavia, tale omissione non è
ancora sufficiente per ammettere un inganno astuto. Per le seguenti ragioni.
5.1.1
Innanzitutto,
malgrado l’infelice affermazione: “Le spese di viaggio, vitto
e alloggio sono completamente a nostro carico”, l’imputato non ha rilasciato alcuna
assicurazione inequivocabile di astenersi dall’impiegare le elargizioni ottenute
per il pagamento delle sue spese di viaggio, né è parola di una garanzia
esplicita che i versamenti dei benefattori sarebbero pervenuti nella loro integralità
nelle mani delle suore cambogiane. A tale riguardo, si osserva che l’imputato,
in aula, ha spiegato che ogni volontario aveva sopportato personalmente le
spese di viaggio e che il biglietto era stato contrattato in gruppo per poter
beneficiare di agevolazioni. Un ragionevole interlocutore non poteva in buona
fede dare per scontato che il signor ACCU 1 si fosse impegnato a recapitare
tutti i fondi all’istituto Don Bosco. Di fronte alla riserva scritta dell’imputato
(“Considerato quanto sopra nonché il carattere esclusivamente umanitario di
tale operazione, mi permetto di chiedere, tramite Suo, alla … un eventuale
gradito contributo finanziario, se non altro per coprire parte degli oneri”),
la sua interpretazione, secondo la quale la precisazione: “Le spese di viaggio,
vitto e alloggio sono completamente a nostro carico”, poteva e doveva essere
intesa nel senso che lui non era spesato e che le domande di sostegno a terzi miravano
ad ottenere un aiuto finanziario anche per i costi personali affrontati per
portare a termine le opere umanitarie (quali quelli per il biglietto del volo
aereo) appare in concreto sostenibile. Diversa sarebbe stata l’interpretazione,
qualora l’imputato avesse sì chiesto dei fondi per asseriti scopi benefici, ma
poi, in verità, li avesse impiegati per esaudire bisogni personali del tutto
avulsi dal progetto umanitario pianificato dal gruppo di volontari ticinesi a
favore dell’istituto DON BOSCO indocinese. Un agire, questo, evidentemente non
coperto dalla missione indicata nelle lettere, e che avrebbe senz’altro tradito
le aspettative dei donatori. Tuttavia, non vi sono prove concludenti agli atti
a sostegno di una simile versione dei fatti: al contrario, dalle tavole
processuali affiora che ACCU 1 ha potuto recarsi in Cambogia per offrire degli
aiuti a persone bisognose anche grazie al denaro offerto dagli istituti bancari
ticinesi. Sembra pertanto esserci coerenza fra le informazioni esposte nelle
missive e l’ uso da lui fatto del denaro raccolto. Così, non si è consumato
alcun inganno astuto ai danni dei predetti istituti.
5.1.2
Secondariamente,
non bisogna trascurare la circostanza che le lettere, in numero di sette,
venivano indirizzate ad istituti bancari e assicurativi dotati di un proprio
servizio di compliance e, pertanto, sufficientemente abili a svolgere, all’occorrenza,
le opportune indagini, prima di offrire mirati contributi in beneficenza (es.
richiesta degli statuti dell’associazione, dei conti bancari, di referenze, dei
programmi di sostegno effettivi, di testimonianze, …). Inoltre, con riferimento
agli scritti indirizzati alla __________ e all’__________, va sottolineato che
l’imputato ha affermato in aula di conoscere personalmente alcuni diretti interlocutori
(ad es. sua moglie era segretaria dell’allora direttore della __________ __________).
In simili circostanze, sostenere che le lettere in questione fossero lo
strumento per confezionare un inganno astuto ai danni di banche e assicurazioni
appare difficile.
5.1.3
In terzo
luogo, emerge che, in considerazione delle annotazioni a mano scritte proprio
sulle lettere in questione, alcuni importi sono stati ritirati personalmente
dall’imputato presso i competenti uffici: così, alcuni dei responsabili degli
istituti in parola avrebbero avuto la possibilità di farsi un’idea personale
del prevenuto e di chiedergli eventualmente ulteriori ragguagli circa la
precisa destinazione dei fondi erogati (indirettamente a scopo benefico per
sostenere le spese del signor ACCU 1? O direttamente per la costruzione di
edifici in Cambogia, per l’acquisto di medicinali, materiale didattico o altro?
O per altri motivi?). Interrogativi, questi, a cui la Pubblica accusa non ha
dato risposta, in particolare approfondendo i rapporti fra accusato e altri
compagni di missione rispettivamente fra imputato e parti lese. In assenza di
confortanti riscontri e in considerazione delle precisazioni negli scritti secondo
cui i contributi finanziari raccolti avrebbero potuto essere impiegati per
coprire almeno in parte gli oneri, non può essere accertato un agire astuto del
prevenuto, e, nel dubbio, l’imputato va prosciolto dall’imputazione di truffa.
5.2
A ben
vedere, nella fattispecie non pare ravvisabile neppure un danno patrimoniale. Certo,
è manifesto che vi siano stati precisi atti di disposizione strettamente
connessi e in risposta agli scritti del prevenuto. Non appare tuttavia
comprovato che, a seguito dei loro versamenti, per gli istituti bancari e
assicurativi sia sorto effettivamente un danno patrimoniale. Anzi, prescindendo
dal caso della __________, alla quale non risultava, dalla propria
documentazione, contabile alcun versamento a favore dell’imputato (cfr. scritto 29/30 novembre 2005 __________ / Pretura penale agli atti), le
tavole probatorie testimoniano il contrario. In effetti, in evasione ad
esplicite richieste del patrocinatore dell’accusato (cfr. doc. dib. 5):
-
la __________ ha dichiarato di aver “fornito al signor ACCU 1 un contributo
generico per la copertura di oneri e spese correlate con il predetto progetto.
L’utilizzo dei fondi da noi offerti rientrava nella più ampia discrezionalità
del Signor ACCU 1. Il fatto che essi possano essere stati impiegati per la
copertura delle spese di viaggio collima assolutamente con quanto da noi inteso
(…) non ci sentiamo vittime di alcuna truffa” (cfr. doc. dib. 1);
-
la __________ ha precisato che “l’importo di USD 100 da lei ricevuto dal nostro
istituto in data 20 gennaio 2003 non le è stato consegnato con una destinazione
precisa, ma con l’intesa che lei lo impiegasse direttamente o indirettamente a
scopi benefici. La circostanza che lei possa aver impiegato il denaro ricevuto
per finanziarsi il viaggio al fine di raggiungere la Cambogia (…) rientra, a
nostro avviso, seppur indirettamente, in un impiego a scopo benefico della
somma consegnatale. Non ci riteniamo quindi vittime di una truffa” (cfr. doc.
dib. 2); e
-
l’, dopo aver manifestato il proprio stupore, precisava di non sentirsi
“minimamente raggirati dal signor ACCU 1” (cfr. doc. dib. 3).
Delle
reazioni degli altri istituti offerenti non è parola nell’incartamento penale.
Un dato è comunque certo: nessuna banca si è formalmente costituita parte
civile nel presente procedimento penale, e ciò nemmeno a seguito della
ricezione del decreto di accusa del 9 maggio 2005 e della citazione al
dibattimento 2 novembre 2005.
Le
predette manifestazioni di volontà collimano con la versione
dei fatti sostenuta dall’accusato e fanno così sorgere legittimi dubbi
sull’interpretazione “oggettiva” del Magistrato inquirente, secondo la quale con
la formulazione: “Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono
completamente a nostro carico”, l’imputato avrebbe voluto far credere ai
destinatari delle lettere che tutti i soldi ricevuti, e non solo USD 400 o 500,
sarebbero stati consegnati nelle mani delle suore cambogiane. Le asserite vittime
non sembrano aver avuto incertezze di sorta sul significato delle richieste
dell’accusato – altrimenti avrebbero potuto esigere ulteriori chiarimenti,
prima o al momento della consegna brevi manu dei contributi. Né, di
fronte al decreto di accusa del 9 maggio 2005 e alla citazione 2 novembre 2005,
le stesse hanno manifestato rimostranze nei confronti dell’agire dell’imputato,
né esse hanno avanzato delle pretese pecuniarie nei suoi confronti, né esse si
sono costituite parte civile nel procedimento penale. Alla luce delle
dichiarazioni di cui ai doc. dib. 1-3, non vi è spazio per ammettere una
discrepanza tra l’impiego dei fondi raccolti così come ipotizzabile per i
benefattori e l’uso che ne ha realmente fatto l’imputato. Per il vero, le
presunte parti lese non hanno lamentato alcun danno, poiché i fondi da loro
versati sono stati utilizzati conformemente allo scopo da loro attribuito e da
loro immaginato, ossia (anche) per coprire le spese di viaggio (cfr. BSK StGB
II-Arzt, ad art. 146 N 108; M. Boog, Die Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Begriff des Vermögensschadens beim Betrug, tesi, Basilea
1991, p. 126 e 144). Di conseguenza non può essere confermata l’esistenza di un
danno patrimoniale.
6.
Il reato
di truffa esige almeno il dolo eventuale. Nel caso di specie, l’imputato
proclama di aver sempre agito in buona fede e, pur dando atto alla pubbica
accusa dell’infelice formulazione delle lettere incriminate, non vi sono sufficienti
elementi per derivare una consapevolezza e una volontà del signor ACCU 1 di
ingannare le parti lese indicate dalla Procuratrice pubblica. Anzi, il tipo di
destinatari (solo istituti privati di una certa importanza economica, di parte
dei quali l’imputato conosceva personalmente i funzionari dirigenti), il numero
limitato (sette) e le loro reazioni scritte (cfr. doc. dib. 1-3) corroborano
piuttosto la versione dell’accusato, in base alla quale sarebbe stata sua intenzione
richiedere loro, nell’ambito di quella determinata missione umanitaria di cui
lui era copromotore, un sostegno finanziario valido anche per i propri costi
personali – non risarciti altrimenti e inevitabili per attuare il progetto.
Dagli atti processuali appare dunque che il denaro raccolto avrebbe potuto servire
pure al finanziamento del viaggio in Indocina e, di conseguenza, una volontà di
ingannare astutamente non può essere confermata. Trattandosi di un agire
lecito, non pare possibile imputare al prevenuto un’intenzione di arricchirsi
indebitamente.
7.
In conclusione
non sono riunite le premesse per confermare l’ipotesi accusatoria avanzata in
via principale dalla Procuratrice pubblica.
Rimane da
esaminare se l’agire dell’accusato configurava una truffa mancata.
7.1
Sussiste un
tentativo, in senso largo, di truffa allorquando l’autore, agendo
intenzionalmente e con l’intenzione di arricchirsi, ha iniziato l’esecuzione di
tale infrazione, manifestando così la sua decisione di perpetrarla, anche se
gli elementi oggettivi difettano in tutto o in parte. La volontà deve essere rivolta
a tutto l’insieme degli elementi oggettivi costituenti il reato. Giova
sottolineare che un tentativo punibile di truffa si perfeziona solo se
l’intenzione dell’autore si fonda su un inganno astuto. A prescindere dal caso
in cui non si ravvisa un inganno astuto, occorre esaminare se l’inganno
previsto può essere o meno facilmente scoperto, tenuto conto degli strumenti di
protezione di cui è dotata la vittima e di cui l’autore aveva conoscenza. Solo
se l’inganno astuto viene scoperto e rintuzzato, poiché la vittima è stata più
attenta di quanto aveva previsto l’autore o per motivi legati al caso o ad
altre circostanze imprevedibili, è possibile ritenere un tentativo di inganno
astuto (cfr. DTF 128 IV 18, 21-22 consid. 3b)
7.2
Nella
fattispecie, non solo non sono raccolte le condizioni per confermare il dolo dell’accusato,
ma difetta anche un inganno astuto, visto che sulla base delle risultanze di
causa non affiora che l’accusato avrebbe dichiarato in modo univoco che il
denaro raccolto sarebbe stato devoluto integralmente all’istituto governato
dalle suore cambogiane e giammai impiegato (sia pure solo in parte) a copertura
delle spese di viaggio; né che l’ambiguità destata dall’infelice formulazione
degli scritti incriminati sia invero stata creata ad arte per indurre gli
istituti bancari e assicurativi richiesti a fare della beneficenza, sottacendo
loro che quel denaro sarebbe stato utilizzato per corrispondere in parte il
prezzo del biglietto per il volo aereo verso il Vietnam (cfr. DTF 106 IV 26, 30
consid. 4b).
In difetto
di un inganno astuto, neanche il rimprovero di tentata truffa può essere
protetto.
8.
L’accusato
va pertanto prosciolto e le spese restano a carico dello Stato.
P.Q.M.
visti gli art.
146.
CP; 32 cpv. 1 Cost.; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al
quesito posto no. 1, anche nella sua formulazione in via subordinata no. 1.1,
ritenuti superati tutti gli altri,
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di truffa, reato previsto dall’art. 146 cpv. 1 CP,
e
carica allo Stato la tassa e le spese di giustizia.
Le parti sono state
avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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