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Decisione

10.2005.310

facilitare il soggiorno illegale di due stranieri con fine di arricchimento

28 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 23 cpv. 2 LDDS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 6 giugno

2005 n. DA 2108/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni

di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 800.--

(ottocento).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--

(cento).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 giugno 2005;

indetto il dibattimento 28 novembre 2006,

al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal proprio difensore DI

1, mentre il AINQ1con lettera 14 agosto 2006 ha rinunciato a intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il teste __________ , __________,

__________ il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei

casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa

lettura dell'art. 307 CP, giura;

il difensore, il quale chiede

il proscioglimento del proprio patrocinato;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di infrazione

aggravata alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri, per avere, nell’intento di procurare a sé un indebito arricchimento,

facilitato il soggiorno illegale in Svizzera dal dicembre __________ all’aprile

__________ dei cittadini serbi __________ e __________, privi del necessario

permesso di Polizia degli stranieri, ospitan-doli in un appartamento di sua

proprietà ubicato ad __________, contro il pagamento di una pigione mensile

pattuita in fr. 600.--, in parte compensata da lavori di tinteggio eseguiti

all’interno dell’ente locato?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L’eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e

segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, decaduti gli altri quesiti,

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di infrazione

aggravata alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri;

assegna le tasse e le spese per

complessivi fr. 220.-- allo Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 20.-- testi

fr. 220.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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