10.2005.316
truffa mancata e tentata, falsità in documenti
28 settembre 2006Italiano44 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2005.316
Data decisione, Autorità:
28.09.2006, PRPEN
Titolo:
truffa mancata e tentata, falsità in documenti
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 21 cpv. 1 CPS
art. 22 cpv. 1 CPS
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2005.316
DA
2167/2005
Bellinzona
28
settembre 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1,
(difeso da: Avv. DI 1)
prevenuto colpevole di 1. truffa mancata e tentata,
per avere, a Lugano-Paradiso e
a Chiasso, nel periodo 16 febbraio – 1° marzo 2005, in correità con __________,
al fine di procacciare a sé un indebito profitto, ingannato, rispettivamente
tentato di ingannare funzionari di banca, affermando cose false e dissimulando
cose vere, così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio ed
altrui, e meglio per avere,
1.1 in data 21 febbraio 2005,
presso __________, __________, Chiasso, al fine di procacciare a sé un indebito
profitto, qualificandosi quale ex funzionario di una banca lombarda, persona
attiva, unitamente al correo, nel settore immobiliare, nonché titolare di una
società che eroga mutui ipotecari, dopo aver aperto in data 16 febbraio 2005
una relazione cifrata “__________” n. __________ quale unico titolare, posto
all’incasso due assegni, sapendo o dovendo presumere, accettandone i rischi,
trattarsi di assegni falsi, in specie messo all’incasso l’assegno n. __________,
datato 22 dicembre 2004, emesso dalla Banca __________ del valore di Euro
1'800'000.- a favore di __________ Srl, nonché l’assegno n. __________, datato
10 gennaio 2005, tratto su __________ Bank – California, 333 W. Santa Clara
Street, San Jose, CA 95113 del valore di USD 67'450.-, emesso a favore di __________,
New York, sottacendo ai funzionari dell’istituto bancario __________ e __________
questa circostanza, e comunicando loro, contrariamente al vero, di avere la
necessità di incassare detti assegni in Svizzera in relazione a fondi
patrimoniali esteri, allo scopo di costituire una società svizzera e una
italiana per la compravendita di immobili, richiedendo ad __________, per il
tramite dei medesimi funzionari il versamento di un anticipo sull’incasso degli
assegni di Euro 280'000.-, compiendo tutti gli atti necessari alla consumazione
di questo reato senza risultato, siccome i funzionari, previa effettuazione di
verifiche sulla validità dei titoli, hanno rifiutato sia di pagare gli assegni,
che di accordare l’anticipo suddetto, scoprendo
trattarsi di assegni falsi;
1.2 in data 23 febbraio 2005,
presso la Banca __________, Via __________, a Lugano-Paradiso, al fine di
procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, dopo avere richiesto
l’apertura di una relazione cifrata a suo nome e sottoscritto la relativa
documentazione esibendo un documento di legittimazione valido, tentato di
ingannare con astuzia i funzionari di quest’istituto bancario, facendo uso a
tale scopo di un assegno sbarrato, emesso da __________, 75009 Paris, del
valore di Euro 1'800'000.- emesso a favore di __________ Srl, manifestando la
volontà di metterlo all’incasso, sottacendo trattarsi di un documento falso,
sapendo o dovendo presumere, accettandone i rischi, trattarsi di un documento
falso, come in effetti è risultato essere, lasciandolo in deposito a __________,
vice direttore della Banca __________, in una busta sigillata da lui
sottoscritta, sino ad avvenuta presentazione di un’autorizzazione della società
beneficiaria, necessaria sia per l’incasso dell’assegno, sia per l’apertura
della relazione, consegna mai avvenuta, non riuscendo nel suo intento,
essendosi rifiutati gli impiegati di pagare l’assegno, in ottemperanza alle
disposizioni antiriciclaggio, non avendo ottenuto da ACCU 1 e dal correo la
suddetta autorizzazione ed avendo questi ultimi ottenuto, su loro richiesta, la
restituzione dell’assegno in data 1° marzo 2005,
2. falsità in documenti,
2.1 per avere, nelle
circostanze di luogo e di tempo menzionate ai punti 1.1. e 1.2., in correità
con __________, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
fatto uso a scopo di inganno degli assegni falsi al fine di commettere la
mancata truffa e la tentata truffa di cui ai punti 1.1 e 1.2;
2.2 in data 21 febbraio 2005,
presso __________, __________, Chiasso, in correità con __________, al fine di
procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, dopo avere chiesto ed
ottenuto l’apertura di una cassetta di sicurezza a suo nome, previa
sottoscrizione del relativo contratto di locazione, fatto uso con l’intento di
porli successivamente all’incasso, depositandoli nella medesima cassetta, di
tre assegni n. ____________________, n. __________ e no. __________ emessi da __________
Bank, Sydney (Australia), datati 21 gennaio 2005, del valore di Euro
4'000'000.- cadauno, pagabili all’ordine di __________ di __________ __________,
25016 Ghedi (BS), sapendo o dovendo presumere, accettandone i rischi, trattarsi
di titoli falsi, come in effetti sono risultati essere, non riuscendo a
metterli in seguito all’incasso, essendo stato tratto in arresto unitamente al
correo;
reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 CP in
relazione con gli art. 21 cpv. 1 e 22 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 2167/2005
di data 13 giugno 2005 del Procuratore pubblico AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi
di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 (due) anni,
nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.
2. Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di 3 (tre) anni
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. Ordina la confisca, ad
avvenuta crescita in giudicato del decreto d'accusa, degli assegni [...]
elencati nel decreto d'accusa, nonché di quanto sequestrato in data 2 marzo
2005 presso la cassetta di sicurezza n. __________ in uso a ACCU 1;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 21 giugno 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 28 settembre
2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e il
Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
chiede la conferma del decreto di accusa, lasciando al giudice la decisione sull’opportunità,
in caso di condanna, di confermare la pena accessoria dell’espulsione alla luce
dell’entrata in vigore della nuova parte generale del CP che sopprime tale
pena;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento e in via subordinata una riduzione della pena
in considerazione del fatto che l’accusato è incensurato e ha agito in stato di
grave angustia;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore di:
1.1. truffa mancata e tentata
1.2. falsità in documenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere inflitta la pena
accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero e per quale periodo.
3.1. In caso di risposta
affermativa se la pena può essere sospesa.
4. Se deve essere ordinata la
confisca dei seguenti assegni:
- n. __________, datato 22
dicembre 2004, emesso dalla Banca __________ del valore di Euro 1'800'000.- a
favore di __________ Srl,
- n. __________, datato 10
gennaio 2005, tratto su__________ Bank – California, 333 W. Santa Clara Street,
San Jose, CA 95113 del valore di USD 67'450.-, emesso a favore di __________,
New York,
- assegno sbarrato, emesso da __________,
75009 Paris, del valore di Euro 1'800'000.- emesso a favore di __________ Srl,
e di quanto sequestrato il 2
marzo 2005 nella cassetta di sicurezza n. 2663 presso l__________ di Chiasso in
uso a ACCU 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. ACCU 1 e __________,
cittadini italiani domiciliati in Provincia di Brescia, si sono conosciuti
verso la fine del 2004. Entrambi frequentavano, per motivi diversi, l’ambiente
della società sportiva “__________”, con sede a Brescia: ACCU 1 la cui figlia
giocava nella squadra giovanile femminile, era stato nominato tesserato/autista
dei pulmini che trasportavano gli sportivi con l’inizio dell’anno sociale
(settembre 2004), mentre __________ bazzicava la dirigenza del club,
segnatamente l’amministratore delegato (e attuale direttore generale) __________.
Il legame tra i due si è
intensificato quando __________ è venuto a conoscenza del fatto che l’accusato
era in mora con il pagamento della quota annua d’iscrizione della figlia, al
che lo aveva indotto a esporgli i suoi problemi finanziari. A fronte della precaria
situazione descritta dall’accusato, __________ si era offerto di aiutarlo
promettendogli che avrebbe sistemato la questione della retta scaduta.
Successivamente gli ha pure proposto di diventare amministratore di una società
immobiliare che avrebbe costituito con fondi suoi, dietro compenso di
2’000/3'000.- euro al mese.
B. In data 7 febbraio 2005 __________
ha conosciuto __________, consulente alla clientela presso __________ Italia,
Brescia, tramite un buon cliente del predetto istituto bancario che lo ha
presentato quale persona con potenzialità. __________ stesso le ha riferito di
essere titolare di varie società (tra le altre una società di telefonia a San
Marino) che disponevano di titoli e partecipazioni appena giunti a scadenza e
di voler investire i propri fondi all’estero. Per questo motivo, __________ ha
preso contatto con il collega __________ di __________ Chiasso - che conosceva
per motivi professionali - onde fissare un appuntamento per conto di __________
(__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 1 e 2).
C. Il 16 febbraio 2005 __________ e
l’accusato, accompagnati da __________, sono partiti da Brescia alla volta di
Chiasso per recarsi presso la locale filiale __________, dove sono stati
ricevuti dai funzionari __________ e __________.
In occasione di questo
colloquio è stata aperta la relazione cifrata n° __________ intestata
all’accusato, alla quale è stata successivamente aggiunta la sigla “__________”
su richiesta di __________ (__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 4).
L’accusato ha sottoscritto il documento di base quale titolare unico,
rispettivamente il “formulario A”, attestante la sua qualità di avente diritto
economico dei valori patrimoniali inerenti la relazione bancaria appena aperta
(act. 28). La relazione non è mai stata operativa.
È stata per contro negata la
possibilità di aprire una relazione bancaria a nome di __________, in quanto
non disponeva di un documento di legittimazione valido per l’espatrio; in proposito,
__________ aveva spiegato che “essendo divorziato o separato con figli
minori nei confronti dei quali [doveva] provvedere al mantenimento,
necessitava della firma della moglie per poter ottenere dal Comune il rilascio
di un documento di legittimazione valido per l’estero” (__________, verbale
16 marzo 2005, pag. 2).
Prima della conclusione
dell’incontro è stata concordata la data per la prossima visita, poi
posticipata al 21 febbraio 2005 (__________e __________, verbale 16 marzo 2005,
pag. 4). L’appuntamento è stato fissato di persona da __________ (__________,
verbale 16 marzo 2005, pag. 3).
D. In data 21 febbraio 2005 ACCU
1 e __________, nuovamente accompagnati da __________, sono quindi partiti alla
volta del Ticino. Dapprima però si sono recati a Lugano presso la
concessionaria __________ SA, dove lavora il signor __________, contabile della
società e padre di due giocatori della squadra maschile di __________. __________
è entrato nell’ufficio di __________ e quest’ultimo gli ha consegnato una busta
che custodiva nella cassaforte; la busta era stata rimessa a __________ in data
15 febbraio 2005 al suo domicilio da tale “__________” - che si trovava a
Lugano con __________ per un non meglio precisato appuntamento - con la
richiesta di tenerla fino all’indomani, giorno in cui __________ sarebbe
passato a ritirarla, ciò che di fatto è avvenuto solamente una settimana dopo (__________,
verbale 7 marzo 2005, pag. 5, il quale con riferimento alla visita di ACCU 1, __________
e __________ presso il garage __________ menziona per errore la data del 14
febbraio 2005, anziché il 21 febbraio 2005).
Durante il secondo incontro
all’__________ Chiasso, sono stati messi all’incasso sulla relazione aperta a
nome dell’accusato due assegni circolari esteri: uno del valore di 1.8 milioni
di euro emesso dalla Banca __________ a favore di __________ Srl, l’altro del
valore di USD 67'000.- tratto su__________ Bank, California emesso a favore di __________,
New York. A tale scopo l’accusato ha apposto sul retro degli assegni la propria
firma. Nella medesima occasione l’accusato ha pure sottoscritto un contratto di
locazione per una cassetta di sicurezza, nella quale - successivamente al suo
arresto - sono stati sequestrati tre assegni della __________ Bank dell’importo
di 4 milioni di euro cadauno che __________ era intenzionato a mettere
all’incasso; possibilità che gli è tuttavia stata negata in quanto non era
ancora in possesso di un documento di identità valido. Per lo stesso motivo non
è neppure stato possibile locare una cassetta di sicurezza a suo nome. Ciò
stante, __________ ha posticipato l’idea dell’apertura di una relazione a suo
nome a una successiva visita che, come da lui dichiarato, sarebbe dovuta
avvenire entro pochi giorni (__________verbale 1° marzo 2005, pag. 1 e 2).
Contestualmente alla messa
all’incasso degli assegni, __________ ha formulato richiesta di ottenere un
anticipo sull’importo degli stessi motivandolo con la necessità di reperire
liquidi per i bisogni della squadra di pallanuoto (__________e __________, verbale
16 marzo 2005, pag. 5).
E. Il 23 febbraio 2005 ACCU 1 e __________
si sono recati negli uffici della filiale di Banca __________ a Paradiso, dove
sono stati accolti dal vice-direttore __________. L’appuntamento con quest’ultimo
era stato fissato da __________ - persona di fiducia di detto istituto bancario
- per il giorno di martedì 15 febbraio 2005. __________ era stato a suo volta
contattato da __________ (che conosceva da cinque anni per i suoi legami con la
squadra di pallanuoto).
__________ gli aveva chiesto il
nominativo di qualche funzionario di banca, in quanto aveva trovato un nuovo
sponsor della squadra della società nella persona di __________, il quale
doveva aprire un conto in una banca svizzera (__________, verbale 7 marzo 2005,
pag. 2 e 3). __________ gli aveva altresì comunicato che in banca sarebbe
venuto__________ unitamente a tale “__________”. Questi ultimi in data 15
febbraio 2005 si sono effettivamente recati a Lugano, passando al domicilio di __________.
È in questa circostanza che __________ riceveva in consegna la busta e
conosceva __________. L’incontro con __________ non è tuttavia avvenuto ed è
stato posticipato al 23 febbraio 2005.
In tale occasione, l’accusato
ha sottoscritto i formulari necessari per l’apertura di una relazione cifrata.
Ha poi consegnato al funzionario un assegno sbarrato del valore di 1.8 milioni
di euro emesso da __________, Parigi a favore di __________ Srl affinché fosse
messo all’incasso. __________ ha fatto presente all’accusato e a __________ che
per la messa all’incasso dell’assegno necessitava di una dichiarazione della
ditta beneficiaria che autorizzava l’incasso dell’assegno all’estero. __________
gli ha assicurato che già nel corso del pomeriggio sarebbe arrivata la
dichiarazione di autorizzazione, anticipata via fax (__________, verbale 16
marzo 2005, pag. 3). L’assegno è stato tenuto in deposito presso la banca in
una busta sigillata e sottoscritta dall’accusato, il quale ha pure lasciato il
suo numero di cellulare a __________.
Successivamente all’incontro,__________
contattava l’accusato dicendogli che la documentazione richiesta non era
arrivata. Siccome, a detta dell’accusato, la dichiarazione non poteva essere
fornita, __________ gli comunicava che la pratica non poteva seguire il suo
corso e lo invitava a passare a ritirare l’assegno (__________, verbale 10
marzo 2005, pag. 3 e 16 marzo 2005, pag. 3 ).
F. In data 1° marzo 2005
l’accusato - giunto in Ticino a bordo di un pulmino in compagnia di __________,__________
e di altri tre membri della pallanuoto - si è recato alla Banca __________ di
Paradiso per ritirare l’assegno che ha poi consegnato a __________. Al rientro
da Lugano, verso le 17.30, l’accusato e __________ si sono fermati presso __________
Chiasso, dove sono poi stati arrestati su richiesta dei funzionari di banca, i
quali in data 22 febbraio 2005 erano stati avvisati dalla sede__________ di Zurigo
che l’assegno del valore di 1.8 milioni di Euro messo all’incasso dall’accusato
era falso. L’appuntamento era stato fissato da __________ il giorno precedente,
anticipando che sarebbe giunto l’indomani al rientro da una trasferta a Lugano
(__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 5).
G. Dall’insieme
delle circostanze evidenziate il Procuratore Pubblico ha ritenuto sussistere,
da parte dell’accusato, la commissione dei reati di mancata e tentata truffa,
come pure di falsità in documenti, in correità con __________.
Da
qui l’accusa in esame.
considerato in diritto
1. L’art. 146 cpv. 1 CP reprime
con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persone affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendola in tal modo
ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Può essere punito con
pena attenuata (art. 65 CP) chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un
crimine o di un delitto, non compie tutti gli atti necessari alla consumazione
dello stesso (art. 21 cpv. 1 CP), rispettivamente chiunque compie tutti gli
atti necessari alla consumazione di un crimine o di un delitto senza risultato
(art. 22 cpv. 1 CP)
L’art. 251 cifra 1 CP reprime
parimenti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque al
fine di nuocere al patrimonio di una persona o di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto fa uso, a scopo di inganno, di un documento falso.
Considerandi
2.
Il Procuratore pubblico ha
fondato il proprio castello accusatorio su due aspetti oggettivi incontestati:
da un lato la certezza che tutti gli assegni in gioco erano falsi, dall’altro
la chiamata in correità di __________, il quale ha fatto importanti ammissioni
di colpa. In particolare, quest’ultimo ha dichiarato di aver raccontato,
unitamente all’accusato, un sacco di fandonie per dar parvenza di grandi
disponibilità finanziarie e per rendere credibile il grosso contesto finanziario-amministrativo
in cui si inserivano le richieste di mettere all’incasso gli assegni e di
ottenere un anticipo sugli stessi, richiesta quest’ultima, che l’accusato
avrebbe condiviso quantomeno per atti concludenti. Le dichiarazioni del correo
sarebbero di per sé credibili e andrebbero nella direzione della verità,
ritenuto che sono state rilasciate a denti stretti dopo qualche giorno di
carcere preventivo.
Il Procuratore pubblico non ha
di contro ritenuto credibile la versione fornita dall’accusato - pur
riconoscendo che è stata lineare sin dall’inizio - il quale ha sempre sostenuto
di essere all’oscuro del progetto criminoso di __________ e di aver visto per
la prima volta gli assegni il 21 febbraio 2005. La veridicità delle
dichiarazioni di __________, rispettivamente la non credibilità dell’accusato,
sarebbero suffragate da altri elementi, tra cui le dichiarazioni imparziali e convergenti
dei funzionari __________,__________ (impiegati presso una primaria banca) e __________.
L’accusa ha poi evidenziato il
ruolo attivo svolto dall’imputato, posto come abbia sottoscritto personalmente
la documentazione di base delle relazioni bancarie e girato gli assegni per
porli all’incasso, senza rilasciare procura a __________, circostanza che
avvalorerebbe la tesi del dolo diretto.
Per quanto attiene precisamente
all’aspetto soggettivo, a mente del Procuratore pubblico, l’accusato - che non
era uno sprovveduto - avrebbe dovuto avere dubbi sia sul personaggio __________,
il quale millantava enormi disponibilità finanziarie, ma non disponeva neppure
di un documento valido per l’apertura di un conto e nonostante l’impegno
assunto di produrre la documentazione necessaria agli istituti bancari, questa
non arrivava, sia sull’autenticità degli assegni, alla luce della professione
esercitata (agente bancario) e del contesto inconsueto (bar), in cui un certo
avvocato __________, a detta di __________, avrebbe consegnato loro gli
assegni. Egli ha invece accettato di accompagnare __________ in Ticino senza
remore e senza effettuare ricerche sul suo conto. La sua situazione debitoria
era tale che per risollevare le proprie sorti non poteva più tirarsi indietro,
ciò che lo avrebbe spinto, perlomeno sotto forma di dolo eventuale, ad
accettare di mettere all’incasso degli assegni falsi.
3.
Di diverso avviso la difesa,
che ha qualificato __________ come il “deus ex machina” della tentata
truffa e contestato l’attendibilità delle sue dichiarazioni, mettendo in
evidenza le innumerevoli contraddizioni in cui è caduto, così come il fatto che
ha continuamente cambiato la sua versione. Alle contraddizioni del correo, la
difesa ha contrapposto la versione univoca e lineare fornita dall’accusato sin
dal primo verbale, versione corroborata da altre dichiarazioni agli atti. In
sostanza, l’accusato sarebbe stato abbindolato (“infinocchiato”) da __________
- così come tutte le persone che hanno intrecciato rapporti con lui - nella
prospettiva lecita e legale di diventare amministratore della società
immobiliare che egli intendeva costituire non appena avesse proceduto allo
smobilizzo all’estero dei cospicui fondi e titoli, non dichiarati al fisco, che
vantava di possedere.
La difesa ha pure rilevato che
in tutti i momenti salienti della vicenda __________ ha agito da solo, in
particolare quando ha contattato il direttore della Banca __________ di Lugano,
__________, per assumere informazioni relative all’apertura di un conto
bancario in Svizzera, quando ha contattato __________ per consegnargli la busta
contenente gli assegni e quando ha fissato i vari appuntamenti in banca. La
difesa ha poi contestato parzialmente l’attendibilità delle testimonianze rese
dai funzionari __________ e __________, evidenziando alcune contraddizioni. Di
fatto, l’accusato avrebbe agito senza consapevolezza e nella convinzione della
liceità delle sue operazioni. D’altronde non avrebbe avuto modo di rendersi
conto della trama tessuta da __________, né avrebbe potuto desumere dalle
circostanze che gli assegni erano falsi, allo stesso modo dei funzionari di
banca.
Alla luce di questi elementi la
difesa ha quindi postulato il proscioglimento dell’accusato alla luce del
principio “in dubio pro reo”, ipotizzando semmai una forma di complicità
inconsapevole.
4.
È
incontroverso che, difettando un’ammissione dell’accusato, ci troviamo in
presenza di un processo di tipo indiziario. Fra i principi che lo
reggono vi è il precetto “in dubio pro reo” che ha la seguente duplice
portata: come norma sulla valutazione delle prove esso fa sì che il giudice non
possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro
complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma
sull'onere della prova, per converso, esso fa carico allo Stato di dimostrare
la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non tocca a quest'ultimo
comprovare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con richiami di
dottrina).
5.
L’accusa, da un lato, ha riconosciuto che la versione fornita dall’imputato è stata
lineare e coerente sin dall’inizio e per tutta la durata dell’istruzione
formale e dibattimentale, ma, dall’altro lato, ha comunque privilegiato
la chiamata in correità di __________, sottolineando il fatto che le
dichiarazioni sono state rese a denti stretti e dopo qualche giorno di carcere
preventivo. A suo giudizio, sono di per sé attendibili e vanno della direzione
della verità.
Il Procuratore pubblico ha
altresì precisato che __________, con riferimento all’accusato, ha spesso
utilizzato la prima persona plurale dell’indicativo, rilasciando ad esempio le
seguenti dichiarazioni: “abbiamo ricevuto gli assegni direttamente dalle
mani dell’avv. __________” (verbale notifica di arresto 2 marzo 2005, pag.
2); “abbiamo raccontato delle grandi fandonie” (verbale 11 marzo 2005,
pag. 5); “abbiamo richiesto ai funzionari di un anticipo di 200'000.- euro”
(verbale 11 marzo 2005, pag. 6); “ci siamo recati da __________ ed abbiamo
preso in consegna la busta contenente gli assegni” (verbale 11 marzo 2005,
pag. 6). Di diverso avviso la difesa che ha contestato l’attendibilità delle
dichiarazioni del correo siccome contraddittorie e comunque sconfessate da
risultanze istruttorie oggettive.
5.1
Nella fattispecie, come
rettamente rilevato dalla difesa, non possono non essere messe in evidenza le
innumerevoli contraddizioni e incongruenze in cui cade il correo nel prosieguo
delle audizioni o addirittura durante il medesimo verbale, che mettono
senz’altro in dubbio l’attendibilità delle dichiarazioni da lui rilasciate.
Tra le molteplici divergenze,
si rileva ad esempio che per quanto attiene alla consegna degli assegni, nel
verbale 1° marzo 2005, pag. 1, egli ha sostenuto che l’avvocato __________
avrebbe consegnato a lui e all’accusato solamente tre assegni (due a lui e uno
all’accusato). In occasione del verbale di notifica dell’arresto davanti al Giar,
2.
marzo 2005, egli ha poi affermato di aver ricevuto tre assegni e altrettanti
l’accusato direttamente dalle mani dell’avvocato __________ (pag. 2). Il 3
marzo 2005 ha poi riferito che gli assegni erano stati consegnati in una busta
sigillata che ha personalmente sottoscritto sul retro, alla presenza
dell’accusato (verbale pag. 1). Infine, nel verbale di confronto con ACCU 1,
egli afferma che “mi sembra di ricordare che __________ mi abbia consegnato
gli assegni qualche giorno prima del 16 febbraio 2005” (verbale 16 marzo
2005, pag. 4), senza fare alcun riferimento alla sua presenza.
Neppure sulla data della
consegna degli assegni egli ha mai fornito una versione lineare e credibile:
inizialmente ha sostenuto che i titoli sono stati consegnati dopo l’apertura
del conto, e meglio il 21 febbraio 2005, in occasione della trasferta a Chiasso
(verbale 1° marzo 2005, pag. 1, versione confermata nel verbale 3 marzo 2005,
pag. 2), mentre nel verbale 9 marzo 2005, pag. 1, ha cambiato versione
asserendo che gli sono stati consegnati prima del 21 febbraio 2005, situando la
data verso la metà di febbraio 2005 (verbale di conferma davanti al Procuratore
pubblico 11 marzo 2005, pag. 2).
Certo è che già in occasione
dell’incontro 7 febbraio 2005 con __________ egli aveva parlato con quest’ultima
di tre assegni circolari del valore di 4 milioni di euro cadauno (__________,
verbale 16 marzo 2005, pag. 1).
Di transenna, si osserva che
quanto affermato da __________ davanti al Procuratore pubblico, ossia che il 16
febbraio 2005 non avrebbe avuto con sé la busta perché si trovava ancora in
Italia, è smentito dalle dichiarazioni di __________, dalle quali emerge che __________
accompagnato da tale “__________”, si era recato al domicilio di __________ in
data 15 febbraio 2005 lasciandogli in consegna la busta fino al lunedì della
settimana successiva, ossia il 21 febbraio 2005, quando accompagnato da __________
e dall’accusato è passato al garage__________ a ritirala (verbale __________ 7
marzo 2005, pag. 4 e 5; circostanza peraltro ammessa da __________ medesimo nel
verbale 7 marzo 2005, pag. 3, in cui afferma che aveva lasciato la busta
contenente i sei assegni al domicilio di __________ circa una settimana prima
di passare in garage a ritirarla).
Quanto all’asserto compenso
prospettato dall’avv. __________ per la messa all’incasso degli assegni, egli
ha in un primo tempo sostenuto che l’ “avvocato” non era stato più preciso
sull’ammontare, ma viste le cifre in gioco, l’accusato e lui pensavano di poter
guadagnare circa 300'000.-/400'000.- euro (verbale di notifica dell’arresto 2
marzo 2005, pag. 3). Pure nel verbale 3 marzo 2005, pag. 5, egli affermava che__________
non aveva mai parlato di quanto avrebbero guadagnato, ritenuto che loro avevano
intuito un importo di circa 200/300'000.- euro a testa. Solo in occasione del
verbale di conferma davanti al Procuratore pubblico ha affermato che __________
aveva promesso loro un compenso di circa 300'000.-/400'000.- euro (verbale 11
marzo 2005, pag. 2 e 8), al quale, di fatto, si sarebbe aggiunto l’importo eventualmente
incassato a titolo di anticipo, indipendentemente dalla cifra ottenuta (verbale
3.
marzo 2005, pag. 6).
Analogo discorso vale per la
carta da visita di __________ di Banca __________ ritrovata tra i suoi effetti
personali, in merito alla quale ha fornito tre versioni diverse, ciò che, una
volta di più, la dice lunga sulla credibilità del personaggio: la carta gli
sarebbe stata consegnata da un giocatore della squadra di pallanuoto (__________,
figlio di __________) per permettergli di annotare sul retro alcuni numeri di
telefono (verbale 3 marzo 2005, pag. 8). In seguito, afferma di essere stato in
possesso del biglietto da almeno due anni, precisando che si era recato presso
detta banca per aprire un conto (verbale 7 marzo 2005, pag. 4). Finalmente,
ammette di aver ricevuto la carta da visita un mese prima quando aveva
accompagnato tale “__________” presso la banca __________; in tale occasione,
per sua stessa ammissione, aveva assunto informazioni sull’apertura di un conto
e sulla possibilità di mettere all’incasso degli assegni (verbale 9 marzo 2005,
pag. 2).
5.2
Non solo, ma anche laddove
chiama in causa l’accusato, egli è sconfessato dalle testimonianze agli atti,
in particolare per quanto attiene alla richiesta di anticipo sull’incasso degli
assegni. Nel verbale 3 marzo 2005, pag. 5, egli ha asserito che era stato
l’accusato a formulare per primo una richiesta di anticipo di 500'000.- euro,
mentre lui avrebbe specificato che 200'000.- sarebbero stati sufficienti,
versione parzialmente modificata nel verbale di conferma 11 marzo 2005, pag. 6,
in cui ha affermato che “prima della conclusione del colloquio abbiamo
richiesto ai funzionari il versamento di un anticipo di 200'000.- euro
sull’incasso degli assegni entro una settimana.ACCU 1 ne voleva chiedere
500'000.-, ma io gli ho detto che la richiesta pareva eccessiva”. In
sostanza ha sempre negato di essere stato lui a formulare la richiesta,
circostanza che è tuttavia smentita dalle testimonianze convergenti di __________,
la quale afferma che “__________ha chiesto ai colleghi se fosse possibile
che la banca accreditasse sul conto diACCU 1 un anticipo di 200'000.- euro,
richiesta alla quale i colleghi non hanno aderito” (verbale 16 marzo 2005,
pag. 4), come pure dei funzionari __________ e __________ a detta dei quali “a
quel momento__________ ci ha chiesto se fosse possibile ricevere un anticipo di
280'000.-.” (verbale 16 marzo 2005, pag. 5). È pacifico inoltre che __________
ha più volte sollecitato il versamento dell’anticipo per il tramite di __________
(__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 4).
__________ ha parimenti negato
di aver motivato la richiesta di anticipo con la necessità di pagare gli
stipendi arretrati dei giocatori, così come asserito dall’accusato, sostenendo
di aver detto che “con i 200'000.- richiesti ACCU 1 avrebbe potuto sistemare
la propria situazione debitoria con 150'000.-, mentre i restanti 50'000.- li
avrei tenuti io per le mie necessità” (verbale 11 marzo 2005, pag. 6). È
interessante rilevare che in un primo tempo aveva però ammesso di aver
inventato la bugia degli stipendi arretrati per ottenere l’anticipo (verbale 3
marzo 2005, pag. 7).
Ad ogni buon conto, egli è
smentito dalle dichiarazioni dei funzionari di banca, i quali hanno affermato
che “lui ha giustificato la richiesta dicendo che aveva bisogno dei liquidi
per i bisogni della squadra” (__________e __________ verbale 16 marzo 2005,
pag. 5). Pure __________ ha asserito che “mi sembra di ricordare che __________,
prima di questo secondo incontro (n.d.r.: quello del 21 febbraio 2005),
mi avesse detto di avere necessità di reperire liquidi per pagare gli stipendi
dei giocatori della __________” (verbale 16 marzo 2005, pag. 4).
Alla luce di tutto quanto
precede, mal si comprende come il Procuratore pubblico abbia potuto ritenere
che le affermazioni di__________ andassero nella direzione della verità. A
mente di questo giudice, infatti, le numerose contraddizioni e incongruenze
insite nelle dichiarazioni del correo sovvertono i criteri di rigore e imparzialità
cui deve attenersi un processo indiziario e non adempiono i criteri posti dalla
dottrina e dalla giurisprudenza affinché possano essere ritenute attendibili:
le stesse non sono per nulla lineari, costanti e disinteressate. Appaiono bensì
come un espediente per coinvolgere l’accusato e scaricare su di lui la propria responsabilità
o parte di essa.
6.
A fronte della versione contraddittoria
del correo, vi è invece quella lineare e univoca dell’accusato, il quale ha
sostenuto sin dall’inizio di essere all’oscuro del piano criminoso di __________
e di aver cominciato a dubitare che qualcosa non quadrasse soltanto in seguito
all’incontro 23 febbraio 2005 presso la Banca __________, dopo aver appreso che
la documentazione promessa da __________ non sarebbe arrivata.
6.1
Egli ha da sempre contestato di
essere presente alla consegna degli assegni da parte dell’avv. __________ -
circostanza ritenuta dall’accusa ma che, al di là della chiamata in correità di__________,
non trova ulteriore riscontro agli atti - e di averli visti per la prima volta
il 21 febbraio 2005 in occasione della messa all’incasso presso __________
Chiasso, ciò che potrebbe essere corroborato anzitutto dal fatto che durante
l’incontro egli ha preso in mano e guardato i due assegni messi all’incasso sul
suo conto __________, verbale 16 marzo 2005, pag. 5), proprio come se non li
avesse mai visti prima.
È inoltre interessante rilevare
quanto asserito da __________ con riferimento ai predetti assegni: “prima di
questo secondo incontro presso__________ (n.d.r.: 21 febbraio 2005) non
avevo sentito parlare di questi due assegni. Non ne avevo sentito
parlare né a Brescia né tanto meno durante il viaggio” (verbale 16 marzo
2006, pag. 3), circostanza che, a ben vedere, va nella direzione sostenuta
dall’accusato.
Certo è che sia in occasione
dell’incontro 7 febbraio 2005 tra __________ e __________, in cui quest’ultimo
le aveva parlato dei tre assegni circolari del valore di 4 milioni di euro
cadauno (__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 1), sia quando __________ ha
portato in Svizzera gli assegni insieme al non meglio definito “__________” (__________,
verbale 7 marzo 2005, pag. 4), l’accusato non era presente, né era stato
menzionato.
Lo conferma __________, laddove
dichiara che “in occasione dell’incontro 7 febbraio 2005, __________ non ha
fatto riferimento ad alcun socio” (verbale 16 marzo 2005, pag. 2), tant’è
vero che anche nel prosieguo ha specificato che il suo interlocutore era __________
Lo conferma pure __________ - che su richiesta di __________ aveva fissato con __________
un appuntamento, inizialmente previsto per il 15 febbraio 2005, per conto del
nuovo sponsor della società di pallanuoto, ovvero “__________” (__________) -
laddove afferma che “effettivamente in data 14 (recte: 21) febbraio
2005, __________ si presentava al garage __________ accompagnato da una
signorina e da un signore che non avevo mai visto prima (…). Prendo atto che
trattasi del nominato ACCU 1 il suo nome non mi dice nulla” (verbale 7
marzo 2005, pag. 5).
6.2
Ma vi è di più. __________
medesimo, nel verbale di confronto con l’accusato, come detto al considerando
5.1
, ha finalmente asserito che “mi sembra di ricordare che __________ mi
abbia consegnato gli assegni qualche giorno prima del 16 febbraio 2005” e
per la prima volta aggiunge un particolare: “ho tenuto la busta sigillata al
mio domicilio per un giorno, il giorno successivo sono venuto in Svizzera
insieme al signor __________ (…)”. Il tutto senza accennare minimamente
alla presenza dell’accusato.
Egli ha pure affermato che “anche
presso la Banca __________ tenevo io l’assegno. Mi sembra di ricordare di
averlo consegnato a ACCU 1, il quale a sua volta l’ha consegnato al
funzionario”. In definitiva, riconosce che ha sempre disposto personalmente
degli assegni, circostanza che è comunque confermata dalla teste __________, la
quale, con riferimento all’incontro del 21 febbraio 2005 presso __________
Chiasso, ha riferito che “durante questo incontro __________ ha consegnato
ai colleghi anche due altri assegni, un assegno di 1.8 milioni di euro e un
assegno di 67'000.- dollari (…).__________ha chiesto ai colleghi di mettere
all’incasso gli assegni sul conto diACCU 1” (verbale 16 marzo 2005, pag.
3).
Non solo, ma già in occasione
del verbale 1° marzo 2005 - immediatamente dopo l’arresto - __________, facendo
riferimento all’assegno di 1.8 milioni di euro tirato sulla banca __________ e
messo all’incasso dall’accusato, ha affermato che “se sapevo che l’assegno
fosse stato falso, sicuramente non sarei venuto in banca a Chiasso per metterlo
(n.d.r.: lui) all’incasso”.
7.
Nonostante queste importanti
dichiarazioni, l’accusa ha comunque attribuito a ACCU 1 la parte di attore
bugiardo e consapevole della vicenda, basandosi, oltre che sulla chiamata in
correità di__________, anche su alcune dichiarazioni rilasciate dai funzionari
di banca __________, __________ e __________ che la difesa ha in parte
contestato siccome non sempre attendibili.
7.1
Anzitutto il Procuratore
pubblico ha rimproverato all’accusato di aver mentito sulla sua professione
qualificandosi come ex funzionario di una banca lombarda, attivo nel settore
immobiliare e di essere titolare di una società che eroga mutui e prestiti
finanziari, sulla scorta di quanto asserito da __________ e __________ (verbale
16.
marzo 2005, pag. 2 e 3). L’accusato - che peraltro era effettivamente un ex
dipendente di una banca lombarda e al momento dei fatti lavorava quale agente
esterno a provvigione per una banca tedesca che erogava mutui - ha sempre contestato
questi addebiti, sostenendo di essere stato presentato quale amministratore di
una società immobiliare in via di costituzione, versione in parte confermata da
__________ la quale afferma che ACCU 1 l’ho presentato quale amministratore
di una delle società di __________, come da lui mi era stato presentato”
(verbale 16 marzo 2005, pag. 2).
7.2
Il Procuratore pubblico ha poi
attribuito un ruolo equivalente a __________ e all’accusato in considerazione
del fatto che __________ e__________ hanno spesso utilizzato pronomi personali plurali
con riferimento alle varie richieste o risposte emerse durante gli incontri,
ancorché sconfessati da __________ che è stata più precisa nell’attribuire
l’iniziativa a __________. In particolare, in base a quanto asserito dai
funzionari durante il verbale 16 marzo 2005, pag. 2 e 3, egli ha tenuto per
vero che già in occasione del primo incontro l’accusato avrebbe affermato -
analogamente a __________ - che “sul suo conto sarebbe giunto un importo di
circa 2 milioni di euro di cui era l’avente diritto economico”, importo
corrispondente grossomodo alla somma dei due assegni messi all’incasso.
Tuttavia, nel verbale 1° marzo 2005, pag. 1, __________ non aveva fatto alcun
riferimento a tale circostanza - che peraltro non trova alcun riscontro nelle
dichiarazioni di __________ - ma aveva unicamente riferito, così come quest’ultima,
che “al momento dell’incontro i due hanno affermato che sarebbero ritornati
a Chiasso con l’intenzione di versare degli assegni”.
Va poi rilevata un’ulteriore
incongruenza nelle dichiarazioni di __________ relativamente alla richiesta di __________
di mettere all’incasso gli assegni della __________ Bank sulla relazione
intestata all’accusato.
In effetti, nel verbale 16
marzo 2005, pag. 3, __________ e __________ hanno escluso “di aver fornito
indicazioni in merito al concetto di avente diritto economico a seguito di
un’eventuale richiesta di __________ di fare accreditare fondi sulla relazione di
ACCU 1 negando categoricamente che il primo abbia formulato simile richiesta.
Sennonché nel verbale 1° marzo
2005, pag. 2,__________ ha tranquillamente affermato che “a __________ è
stata negata la possibilità di versarli (n.d.r.: i tre assegni da 4 milioni
di euro) sulla relazione intestata al ACCU 1 ricordando che su una qualsiasi
relazione vanno versati unicamente i fondi relativi all’avente diritto
economico”. Del resto, che __________ abbia formulato tale richiesta è
incontestato, in quanto da lui stesso ammesso.
Ora, il Procuratore pubblico,
anziché relativizzare le dichiarazioni dei predetti funzionari - che si ritrovavano,
loro malgrado, a dover giustificare l’operato svolto di fronte alla banca - ha
concluso, ancorché smentito dalle ulteriori risultanze, che l’accusato, al
quale pure era stato spiegato il concetto di avente diritto economico, fosse il
solo e unico possessore degli assegni da lui messi all’incasso, perché il
ricavato sarebbe stato versato sulla relazione a lui intestata.
A prescindere da tali
incongruenze, è senz’altro importante porre l’accento sul fatto che__________ e__________
hanno anche affermato che in occasione del primo incontro, con riferimento al
contesto della gestione patrimoniale, “ACCU 1 si è limitato ad ascoltare,
senza formulare richieste specifiche” (verbale 16 marzo 2005, pag. 4). __________
medesimo, in occasione del primo verbale, alla precisa domanda “secondo il
suo modo di vedereACCU 1 ha avuto una parte attiva nella discussione circa il
suo possesso dei due assegni menzionati (n.d.r.: quelli messi all’incasso
sul suo conto), o ha eventualmente solo assecondato il suo conoscente__________?”
ha risposto: “Ricordo che la maggior parte della conversazione era
sostenuta dal __________, al che, ad un certo punto, io ho rivolto al ACCU 1
una domanda diretta a sapere quale era l’origine dei fondi in suo possesso” (da
notare che la risposta poi riportata a verbale da __________ non chiarisce
affatto l’origine dei fondi, ma si riferisce semmai alla professione
dell’accusato). Diversamente da quanto ritenuto dall’accusa, le
considerazioni che precedono riflettono invero il ruolo attivo di __________ in
contrapposizione all’atteggiamento passivo dell’accusato che ha di fatto aperto
bocca soltanto se espressamente invitato a parlare.
8.
Per quanto riguarda le dichiarazioni
testimoniali rese dal vice-direttore della Banca __________, __________ - in
base alle quali il Procuratore pubblico ha attribuito all’accusato un ruolo di prim’attore
- si osserva che le stesse costituiscono l’unico elemento a carico di quest’ultimo,
tra le molte incertezze che emergono dagli atti. Se è vero che dal verbale 10
marzo 2005 - ancorché contestato dall’accusato - si evince che “durante il
colloquio ha parlato quasi esclusivamente il signor ACCU 1 __________, il più
giovane, non ha quasi mai parlato” (pag. 3), è altrettanto vero che anche__________,
così come __________, è caduto in alcune contraddizioni.
Nel suo primo verbale, egli ha
affermato che “in data 23 febbraio 2005, quando si sono presentati in banca (n.d.r.:
__________ e ACCU 1, hanno chiesto di poter aprire un conto sul quale
avrebbero dovuto mettere all’incasso un assegno” (verbale 10 marzo 2005,
pag. 2), lasciando intendere che la richiesta proveniva da entrambi. Nel
successivo verbale, egli ha quindi precisato che “ACCU 1 mi ha chiesto di
aprire una relazione cifrata a suo nome”, sennonché un attimo prima
dichiarava che “dopo i convenevoli di rito, uno dei due, non ricordo chi, mi
ha chiesto l’apertura di una relazione bancaria” (verbale 16 marzo 2005,
pag. 2).
Si riscontra poi un’ulteriore
contraddizione con riferimento alla dichiarazione da lui richiesta per la messa
all’incasso dell’assegno, laddove afferma in un primo tempo che “ACCU 1 mi
comunicava che l’avrebbe fatta avere al più presto possibile” (verbale 10
marzo 2005, pag. 2), mentre successivamente cambia versione specificando che è
stato __________ ad assicurargli che “già nel corso del pomeriggio sarebbe
arrivata la dichiarazione di autorizzazione, anticipata via fax” (verbale
16.
marzo 2005, pag. 3). Checché ne dicano __________ e il Procuratore pubblico sul
ruolo svolto dall’accusato, mal si comprende per quale motivo sia stato __________
a promettere la documentazione indispensabile per il prosieguo della pratica,
se davvero avesse avuto un ruolo del tutto marginale. Inoltre, si osserva che è
stato __________ more solito, a indicare la sigla della barca “__________”
sulla relazione cifrata da aprire.
A prescindere dalle
considerazioni che precedono, è comunque possibile che l’accusato sia davvero stato
più attivo durante questo incontro, dando così un’impressione sbagliata al
funzionario. In effetti, alla terza comparsa in banca, dopo che aveva già
assistito a due colloqui in istituti di credito, non si può escludere che
l’accusato abbia ripetuto le argomentazioni già sentite in precedenza da __________;
in sede di dibattimento, egli ha peraltro affermato che non voleva screditare o
far fare brutte figure a __________ di fronte a __________ in quanto aveva
ancora la speranza che __________ potesse aiutarlo a risollevare la sua
difficile situazione finanziaria. Tutto ciò non significa ancora che egli fosse
al corrente del disegno criminoso di quest’ultimo e lo condividesse: tutt’al
più, considerato che anche in occasione del secondo colloquio in banca __________
non disponeva ancora di un documento di legittimazione valido, né tanto meno
della documentazione promessa, è semmai ipotizzabile una certa negligenza da
parte sua, la quale non è tuttavia sufficiente a determinare la sua
colpevolezza e non è pertanto punibile.
9.
L’accusa ha poi identificato
nella situazione debitoria dell’accusato un movente che l’avrebbe spinto
perlomeno ad accettare il rischio di mettere all’incasso assegni falsi.
Questa interpretazione non può
tuttavia essere condivisa per il semplice motivo che non si può escludere
l’ipotesi - anch’essa legata alla sua situazione debitoria - che egli abbia
agito nella prospettiva legale e lecita di diventare amministratore della
società di __________ attività per la quale quest’ultimo gli avrebbe
prospettato un’entrata mensile di 2'000.-/3'000.- euro.
Ora, a fronte del reddito
conseguito durante i primi tre mesi del 2005, pari a 500 euro, e dell’entrata
complessiva annua del 2004, ossia 4'000/5'000.- euro, la prospettiva era senz’altro
da considerasi interessante e concreta, ancorché non suffragata da un mandato
d’amministrazione scritto.
Neppure il fatto che l’accusato
non abbia sottoscritto un formulario di procura a favore di __________ è
determinante ai fini di stabilire la sua colpevolezza, dal momento che ciò non
sarebbe comunque stato possibile, in quanto quest’ultimo non disponeva di un
valido documento di legittimazione (motivo per il quale non era neppure stato
possibile procedere all’apertura della cassetta di sicurezza).
10.
Il Procuratore pubblico ha poi
rimproverato all’accusato di aver accettato senza remore di accompagnare __________
in Ticino e senza effettuare alcuna ricerca sul suo conto, critica che ha accentuato
in considerazione del fatto che l’imputato ha nuovamente accompagnato __________
a Chiasso il 21 febbraio 2005, il 23 febbraio 2005 e il 1° marzo 2005, nonostante
sapesse che non disponeva di un documento valido per l’espatrio. In sostanza, l’imputato
avrebbe potuto e dovuto accorgersi prima che quanto __________ andava dicendo a
tutti non era credibile. Di fronte a queste accuse mosse in modo forse un po’
affrettato dal Procuratore pubblico, l’imputato ha fornito una giustificazione
lineare, coerente con i fatti e senza contraddizioni, ripetuta di verbale in
verbale e non da ultimo in sede di dibattimento.
Egli ha sostenuto e ribadito
sin dall’inizio di essersi fidato di __________ per il fatto, incontestato, che
questi frequentava __________ persona dell’alta società bresciana che non
avrebbe intrattenuto relazioni con chiunque.
Quanto all’incontro del 21
febbraio 2005, l’accusato ha sempre riferito di non essersi interessato della
questione di sapere se __________ avesse regolarizzato la sua situazione circa
il documento di legittimazione (come gli aveva detto quest’ultimo), poiché era
stato rassicurato dal fatto che questi era partito per una trasferta in Grecia con
__________ e la squadra di pallanuoto qualche giorno prima dell’incontro; da
tale circostanza aveva desunto che la moglie di __________ aveva firmato i
documenti necessari presso l’autorità competente.
Per quanto riguarda l’incontro
del 23 febbraio 2005, l’accusato ha costantemente riferito che __________ lo avrebbe
chiamato dicendogli di aver trovato la soluzione per dare i soldi alla squadra,
la somma essendo peraltro immediatamente disponibile.
__________ gli aveva quindi
chiesto di accompagnarlo a Lugano, in quanto si sentiva molto stanco, tant’è
che ha dormito praticamente durante tutto il tragitto. Suo malgrado si era
ritrovato presso Banca __________ dove per non indisporre __________ - dal
quale dipendeva il concretizzarsi della proposta d’impiego e la possibilità di
far fronte alla sua situazione debitoria – ha ammesso, in relazione alla
richiesta di messa all’incasso dell’assegno di 1.8 milioni di euro tirato su __________,
di aver detto a __________ che “non potevamo procedere all’incasso di questo
assegno in Italia perché non è possibile procedere all’incasso su banche
italiane di fondi neri” (ACCU 1, verbale 16 marzo 2005, pag. 7).
È solo successivamente a questo
incontro, ritenuto che il documento di legittimazione non era ancora presente e
la dichiarazione promessa da__________ non arrivava, che l’accusato ha iniziato
ad avere i primi dubbi che qualcosa non quadrasse, ragione per cui in data 28
febbraio 2005 gli aveva chiesto un colloquio chiarificatore. Il 1° marzo 2005__________
lo aveva contattato invitandolo a raggiungerlo in ufficio. Quando l’accusato è arrivato,
__________ era già sul pulmino insieme a __________ e alle tre persone fermate
per identificazione al momento dell’arresto, pronto per partire alla volta del
Ticino. A causa della presenza di queste persone e del seguente arresto
l’accusato non ha però avuto modo di chiedere spiegazioni.
Orbene, dal fascicolo
processuale non vi sono elementi che mettano in discussione l’attendibilità
delle dichiarazioni dell’accusato, che risultano senz’altro più credibili di quelle
rilasciate da __________.
Del resto, che __________ abbia
ingannato tutti con grande accortezza è testimoniato dal fatto che chi ha avuto
contatti con lui ha puntualmente creduto, senza riserve, alle enormi
disponibilità finanziarie che ostentava: da __________ che vedeva in lui uno
sponsor della società pallanuoto, a __________, la quale ha affermato che: “Siccome
__________ mi è stato presentato da un ottimo cliente, non avevo motivo di
dubitare sulla sua persona” (verbale 16 marzo 2006, pag. 2), tant’è vero
che lo ha accompagnato anche all’appuntamento del 21 febbraio 2005.
In tal senso, l’accusato, così
come le persone testé citate, non aveva elementi che potessero ragionevolmente
fargli dubitare della credibilità di __________ e di quanto andava dicendo. Non
da ultimo, __________ e __________ hanno dichiarato che “__________ci ha detto
di esser proprietario delle varie squadre della società di pallanuoto “__________”
(verbale 16 marzo 2005, pag. 2), senza mettere in discussione tale circostanza.
Allo stesso modo, se si esclude
che l’accusato fosse presente alla consegna degli assegni da parte del “fantomatico”
avv. __________ (per dirla come l’accusa), non si comprende per quale motivo
egli, a differenza dei funzionari che hanno toccato gli assegni, avrebbe dovuto
percepire che gli stessi erano falsi o accettare simile eventualità. Nessun
elemento lasciava desumere che fossero contraffatti, tant’è vero che nessuno
dei funzionari si è accorto alla sola vista di tale circostanza.
Se è vero che l’accusato ha
avuto un ruolo attivo nella vicenda dal momento che ha sottoscritto la documentazione
per l’apertura delle relazioni bancarie sulle quale sono stati messi
all’incasso gli assegni (e non poteva essere altrimenti visto che era l’unico
dei due a disporre di un documento valido), ciò non significa ancora che egli
fosse al corrente del piano criminoso di __________
Non va infatti disatteso che
dalle risultanze istruttorie, come rilevato a giusto titolo dalla difesa,
emerge piuttosto che __________ ha agito da solo o comunque senza l’accusato
nelle tappe salienti della vicenda: dai contatti preliminari volti
all’assunzione di informazioni per l’apertura di un conto e la messa
all’incasso di assegni (da __________ di Banca __________, Lugano), agli
appuntamenti in banca fissati personalmente o per il tramite di persone da lui
contattate, alla consegna della busta contenente gli assegni a __________ e al
successivo ritiro, alla richiesta di apertura dei conti e di messa all’incasso
dei titoli, alla designazione della relazione cifrata aperta a nome
dell’accusato (__________), alla promessa di produrre la necessaria
documentazione, alla richiesta di anticipo sull’incasso e, non dal ultimo, al suo
sollecito.
Di transenna, va pure rilevato
che all’appuntamento concordato da__________ con__________ per il 15 febbraio
2005, volto all’apertura di un conto, __________ si sarebbe dovuto presentare
con tale “__________” (figura il cui ruolo non è stato approfondito dagli
inquirenti) e non con l’accusato. Questo elemento conferma i dubbi sul fatto
che l’accusato fosse parte attiva e consapevole del piano criminoso di __________
11.
In
definitiva, da una valutazione oggettiva delle risultanze istruttorie nel loro
insieme, questo giudice non addiviene al pieno convincimento della colpevolezza
dell’accusato, sussistendo più dubbi che certezze, dubbi rilevanti che gli
elementi portati dall’accusa non hanno saputo dissipare.
La
prova dell’esistenza dei fatti imputati all’accusato non risultando fornita,
egli dev’essere prosciolto in virtù del principio “in dubio pro reo”, senza che
occorra esaminare la questione della complicità sollevata dalla difesa.
12.
Trattandosi
di sentenza di proscioglimento le spese vanno poste a carico dello Stato.
visti gli art. 146 cpv. 1 CP in
relazione con gli art. 21 cpv. 1 e 22 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di truffa
mancata e tentata e falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. 2167/2005 del 13 giugno 2005.
ordina la confisca dei seguenti
assegni:
- n. 277899, datato 22 dicembre
2004, emesso dalla Banca __________ del valore di Euro 1'800'000.- a favore di __________
Srl,
- n. 206947, datato 10 gennaio
2005, tratto su __________ Bank – California, 333 W. Santa Clara Street, San
Jose, CA 95113 del valore di USD 67'450.-, emesso a favore di __________, New
York,
- assegno sbarrato, emesso da __________,
75009.
Paris, del valore di Euro 1'800'000.- emesso a favore di __________ Srl,
e di quanto sequestrato il 2
marzo 2005 nella cassetta di sicurezza n. 2663 presso l’__________ di Chiasso
in uso a ACCU 1.
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Procuratore pubblico AINQ 1 , ,
ACCU 1,
Avv. DI 1,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 400.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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