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Decisione

10.2005.316

truffa mancata e tentata, falsità in documenti

28 settembre 2006Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

A. ACCU 1 e __________,

cittadini italiani domiciliati in Provincia di Brescia, si sono conosciuti

verso la fine del 2004. Entrambi frequentavano, per motivi diversi, l’ambiente

della società sportiva “__________”, con sede a Brescia: ACCU 1 la cui figlia

giocava nella squadra giovanile femminile, era stato nominato tesserato/autista

dei pulmini che trasportavano gli sportivi con l’inizio dell’anno sociale

(settembre 2004), mentre __________ bazzicava la dirigenza del club,

segnatamente l’amministratore delegato (e attuale direttore generale) __________.

Il legame tra i due si è

intensificato quando __________ è venuto a conoscenza del fatto che l’accusato

era in mora con il pagamento della quota annua d’iscrizione della figlia, al

che lo aveva indotto a esporgli i suoi problemi finanziari. A fronte della precaria

situazione descritta dall’accusato, __________ si era offerto di aiutarlo

promettendogli che avrebbe sistemato la questione della retta scaduta.

Successivamente gli ha pure proposto di diventare amministratore di una società

immobiliare che avrebbe costituito con fondi suoi, dietro compenso di

2’000/3'000.- euro al mese.

B. In data 7 febbraio 2005 __________

ha conosciuto __________, consulente alla clientela presso __________ Italia,

Brescia, tramite un buon cliente del predetto istituto bancario che lo ha

presentato quale persona con potenzialità. __________ stesso le ha riferito di

essere titolare di varie società (tra le altre una società di telefonia a San

Marino) che disponevano di titoli e partecipazioni appena giunti a scadenza e

di voler investire i propri fondi all’estero. Per questo motivo, __________ ha

preso contatto con il collega __________ di __________ Chiasso - che conosceva

per motivi professionali - onde fissare un appuntamento per conto di __________

(__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 1 e 2).

C. Il 16 febbraio 2005 __________ e

l’accusato, accompagnati da __________, sono partiti da Brescia alla volta di

Chiasso per recarsi presso la locale filiale __________, dove sono stati

ricevuti dai funzionari __________ e __________.

In occasione di questo

colloquio è stata aperta la relazione cifrata n° __________ intestata

all’accusato, alla quale è stata successivamente aggiunta la sigla “__________”

su richiesta di __________ (__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 4).

L’accusato ha sottoscritto il documento di base quale titolare unico,

rispettivamente il “formulario A”, attestante la sua qualità di avente diritto

economico dei valori patrimoniali inerenti la relazione bancaria appena aperta

(act. 28). La relazione non è mai stata operativa.

È stata per contro negata la

possibilità di aprire una relazione bancaria a nome di __________, in quanto

non disponeva di un documento di legittimazione valido per l’espatrio; in proposito,

__________ aveva spiegato che “essendo divorziato o separato con figli

minori nei confronti dei quali [doveva] provvedere al mantenimento,

necessitava della firma della moglie per poter ottenere dal Comune il rilascio

di un documento di legittimazione valido per l’estero” (__________, verbale

16 marzo 2005, pag. 2).

Prima della conclusione

dell’incontro è stata concordata la data per la prossima visita, poi

posticipata al 21 febbraio 2005 (__________e __________, verbale 16 marzo 2005,

pag. 4). L’appuntamento è stato fissato di persona da __________ (__________,

verbale 16 marzo 2005, pag. 3).

D. In data 21 febbraio 2005 ACCU

1 e __________, nuovamente accompagnati da __________, sono quindi partiti alla

volta del Ticino. Dapprima però si sono recati a Lugano presso la

concessionaria __________ SA, dove lavora il signor __________, contabile della

società e padre di due giocatori della squadra maschile di __________. __________

è entrato nell’ufficio di __________ e quest’ultimo gli ha consegnato una busta

che custodiva nella cassaforte; la busta era stata rimessa a __________ in data

15 febbraio 2005 al suo domicilio da tale “__________” - che si trovava a

Lugano con __________ per un non meglio precisato appuntamento - con la

richiesta di tenerla fino all’indomani, giorno in cui __________ sarebbe

passato a ritirarla, ciò che di fatto è avvenuto solamente una settimana dopo (__________,

verbale 7 marzo 2005, pag. 5, il quale con riferimento alla visita di ACCU 1, __________

e __________ presso il garage __________ menziona per errore la data del 14

febbraio 2005, anziché il 21 febbraio 2005).

Durante il secondo incontro

all’__________ Chiasso, sono stati messi all’incasso sulla relazione aperta a

nome dell’accusato due assegni circolari esteri: uno del valore di 1.8 milioni

di euro emesso dalla Banca __________ a favore di __________ Srl, l’altro del

valore di USD 67'000.- tratto su__________ Bank, California emesso a favore di __________,

New York. A tale scopo l’accusato ha apposto sul retro degli assegni la propria

firma. Nella medesima occasione l’accusato ha pure sottoscritto un contratto di

locazione per una cassetta di sicurezza, nella quale - successivamente al suo

arresto - sono stati sequestrati tre assegni della __________ Bank dell’importo

di 4 milioni di euro cadauno che __________ era intenzionato a mettere

all’incasso; possibilità che gli è tuttavia stata negata in quanto non era

ancora in possesso di un documento di identità valido. Per lo stesso motivo non

è neppure stato possibile locare una cassetta di sicurezza a suo nome. Ciò

stante, __________ ha posticipato l’idea dell’apertura di una relazione a suo

nome a una successiva visita che, come da lui dichiarato, sarebbe dovuta

avvenire entro pochi giorni (__________verbale 1° marzo 2005, pag. 1 e 2).

Contestualmente alla messa

all’incasso degli assegni, __________ ha formulato richiesta di ottenere un

anticipo sull’importo degli stessi motivandolo con la necessità di reperire

liquidi per i bisogni della squadra di pallanuoto (__________e __________, verbale

16 marzo 2005, pag. 5).

E. Il 23 febbraio 2005 ACCU 1 e __________

si sono recati negli uffici della filiale di Banca __________ a Paradiso, dove

sono stati accolti dal vice-direttore __________. L’appuntamento con quest’ultimo

era stato fissato da __________ - persona di fiducia di detto istituto bancario

- per il giorno di martedì 15 febbraio 2005. __________ era stato a suo volta

contattato da __________ (che conosceva da cinque anni per i suoi legami con la

squadra di pallanuoto).

__________ gli aveva chiesto il

nominativo di qualche funzionario di banca, in quanto aveva trovato un nuovo

sponsor della squadra della società nella persona di __________, il quale

doveva aprire un conto in una banca svizzera (__________, verbale 7 marzo 2005,

pag. 2 e 3). __________ gli aveva altresì comunicato che in banca sarebbe

venuto__________ unitamente a tale “__________”. Questi ultimi in data 15

febbraio 2005 si sono effettivamente recati a Lugano, passando al domicilio di __________.

È in questa circostanza che __________ riceveva in consegna la busta e

conosceva __________. L’incontro con __________ non è tuttavia avvenuto ed è

stato posticipato al 23 febbraio 2005.

In tale occasione, l’accusato

ha sottoscritto i formulari necessari per l’apertura di una relazione cifrata.

Ha poi consegnato al funzionario un assegno sbarrato del valore di 1.8 milioni

di euro emesso da __________, Parigi a favore di __________ Srl affinché fosse

messo all’incasso. __________ ha fatto presente all’accusato e a __________ che

per la messa all’incasso dell’assegno necessitava di una dichiarazione della

ditta beneficiaria che autorizzava l’incasso dell’assegno all’estero. __________

gli ha assicurato che già nel corso del pomeriggio sarebbe arrivata la

dichiarazione di autorizzazione, anticipata via fax (__________, verbale 16

marzo 2005, pag. 3). L’assegno è stato tenuto in deposito presso la banca in

una busta sigillata e sottoscritta dall’accusato, il quale ha pure lasciato il

suo numero di cellulare a __________.

Successivamente all’incontro,__________

contattava l’accusato dicendogli che la documentazione richiesta non era

arrivata. Siccome, a detta dell’accusato, la dichiarazione non poteva essere

fornita, __________ gli comunicava che la pratica non poteva seguire il suo

corso e lo invitava a passare a ritirare l’assegno (__________, verbale 10

marzo 2005, pag. 3 e 16 marzo 2005, pag. 3 ).

F. In data 1° marzo 2005

l’accusato - giunto in Ticino a bordo di un pulmino in compagnia di __________,__________

e di altri tre membri della pallanuoto - si è recato alla Banca __________ di

Paradiso per ritirare l’assegno che ha poi consegnato a __________. Al rientro

da Lugano, verso le 17.30, l’accusato e __________ si sono fermati presso __________

Chiasso, dove sono poi stati arrestati su richiesta dei funzionari di banca, i

quali in data 22 febbraio 2005 erano stati avvisati dalla sede__________ di Zurigo

che l’assegno del valore di 1.8 milioni di Euro messo all’incasso dall’accusato

era falso. L’appuntamento era stato fissato da __________ il giorno precedente,

anticipando che sarebbe giunto l’indomani al rientro da una trasferta a Lugano

(__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 5).

G. Dall’insieme

delle circostanze evidenziate il Procuratore Pubblico ha ritenuto sussistere,

da parte dell’accusato, la commissione dei reati di mancata e tentata truffa,

come pure di falsità in documenti, in correità con __________.

Da

qui l’accusa in esame.

considerato in diritto

1. L’art. 146 cpv. 1 CP reprime

con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persone affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendola in tal modo

ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Può essere punito con

pena attenuata (art. 65 CP) chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un

crimine o di un delitto, non compie tutti gli atti necessari alla consumazione

dello stesso (art. 21 cpv. 1 CP), rispettivamente chiunque compie tutti gli

atti necessari alla consumazione di un crimine o di un delitto senza risultato

(art. 22 cpv. 1 CP)

L’art. 251 cifra 1 CP reprime

parimenti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque al

fine di nuocere al patrimonio di una persona o di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto fa uso, a scopo di inganno, di un documento falso.

Considerandi

2.

Il Procuratore pubblico ha

fondato il proprio castello accusatorio su due aspetti oggettivi incontestati:

da un lato la certezza che tutti gli assegni in gioco erano falsi, dall’altro

la chiamata in correità di __________, il quale ha fatto importanti ammissioni

di colpa. In particolare, quest’ultimo ha dichiarato di aver raccontato,

unitamente all’accusato, un sacco di fandonie per dar parvenza di grandi

disponibilità finanziarie e per rendere credibile il grosso contesto finanziario-amministrativo

in cui si inserivano le richieste di mettere all’incasso gli assegni e di

ottenere un anticipo sugli stessi, richiesta quest’ultima, che l’accusato

avrebbe condiviso quantomeno per atti concludenti. Le dichiarazioni del correo

sarebbero di per sé credibili e andrebbero nella direzione della verità,

ritenuto che sono state rilasciate a denti stretti dopo qualche giorno di

carcere preventivo.

Il Procuratore pubblico non ha

di contro ritenuto credibile la versione fornita dall’accusato - pur

riconoscendo che è stata lineare sin dall’inizio - il quale ha sempre sostenuto

di essere all’oscuro del progetto criminoso di __________ e di aver visto per

la prima volta gli assegni il 21 febbraio 2005. La veridicità delle

dichiarazioni di __________, rispettivamente la non credibilità dell’accusato,

sarebbero suffragate da altri elementi, tra cui le dichiarazioni imparziali e convergenti

dei funzionari __________,__________ (impiegati presso una primaria banca) e __________.

L’accusa ha poi evidenziato il

ruolo attivo svolto dall’imputato, posto come abbia sottoscritto personalmente

la documentazione di base delle relazioni bancarie e girato gli assegni per

porli all’incasso, senza rilasciare procura a __________, circostanza che

avvalorerebbe la tesi del dolo diretto.

Per quanto attiene precisamente

all’aspetto soggettivo, a mente del Procuratore pubblico, l’accusato - che non

era uno sprovveduto - avrebbe dovuto avere dubbi sia sul personaggio __________,

il quale millantava enormi disponibilità finanziarie, ma non disponeva neppure

di un documento valido per l’apertura di un conto e nonostante l’impegno

assunto di produrre la documentazione necessaria agli istituti bancari, questa

non arrivava, sia sull’autenticità degli assegni, alla luce della professione

esercitata (agente bancario) e del contesto inconsueto (bar), in cui un certo

avvocato __________, a detta di __________, avrebbe consegnato loro gli

assegni. Egli ha invece accettato di accompagnare __________ in Ticino senza

remore e senza effettuare ricerche sul suo conto. La sua situazione debitoria

era tale che per risollevare le proprie sorti non poteva più tirarsi indietro,

ciò che lo avrebbe spinto, perlomeno sotto forma di dolo eventuale, ad

accettare di mettere all’incasso degli assegni falsi.

3.

Di diverso avviso la difesa,

che ha qualificato __________ come il “deus ex machina” della tentata

truffa e contestato l’attendibilità delle sue dichiarazioni, mettendo in

evidenza le innumerevoli contraddizioni in cui è caduto, così come il fatto che

ha continuamente cambiato la sua versione. Alle contraddizioni del correo, la

difesa ha contrapposto la versione univoca e lineare fornita dall’accusato sin

dal primo verbale, versione corroborata da altre dichiarazioni agli atti. In

sostanza, l’accusato sarebbe stato abbindolato (“infinocchiato”) da __________

- così come tutte le persone che hanno intrecciato rapporti con lui - nella

prospettiva lecita e legale di diventare amministratore della società

immobiliare che egli intendeva costituire non appena avesse proceduto allo

smobilizzo all’estero dei cospicui fondi e titoli, non dichiarati al fisco, che

vantava di possedere.

La difesa ha pure rilevato che

in tutti i momenti salienti della vicenda __________ ha agito da solo, in

particolare quando ha contattato il direttore della Banca __________ di Lugano,

__________, per assumere informazioni relative all’apertura di un conto

bancario in Svizzera, quando ha contattato __________ per consegnargli la busta

contenente gli assegni e quando ha fissato i vari appuntamenti in banca. La

difesa ha poi contestato parzialmente l’attendibilità delle testimonianze rese

dai funzionari __________ e __________, evidenziando alcune contraddizioni. Di

fatto, l’accusato avrebbe agito senza consapevolezza e nella convinzione della

liceità delle sue operazioni. D’altronde non avrebbe avuto modo di rendersi

conto della trama tessuta da __________, né avrebbe potuto desumere dalle

circostanze che gli assegni erano falsi, allo stesso modo dei funzionari di

banca.

Alla luce di questi elementi la

difesa ha quindi postulato il proscioglimento dell’accusato alla luce del

principio “in dubio pro reo”, ipotizzando semmai una forma di complicità

inconsapevole.

4.

È

incontroverso che, difettando un’ammissione dell’accusato, ci troviamo in

presenza di un processo di tipo indiziario. Fra i principi che lo

reggono vi è il precetto “in dubio pro reo” che ha la seguente duplice

portata: come norma sulla valutazione delle prove esso fa sì che il giudice non

possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro

complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma

sull'onere della prova, per converso, esso fa carico allo Stato di dimostrare

la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non tocca a quest'ultimo

comprovare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con richiami di

dottrina).

5.

L’accusa, da un lato, ha riconosciuto che la versione fornita dall’imputato è stata

lineare e coerente sin dall’inizio e per tutta la durata dell’istruzione

formale e dibattimentale, ma, dall’altro lato, ha comunque privilegiato

la chiamata in correità di __________, sottolineando il fatto che le

dichiarazioni sono state rese a denti stretti e dopo qualche giorno di carcere

preventivo. A suo giudizio, sono di per sé attendibili e vanno della direzione

della verità.

Il Procuratore pubblico ha

altresì precisato che __________, con riferimento all’accusato, ha spesso

utilizzato la prima persona plurale dell’indicativo, rilasciando ad esempio le

seguenti dichiarazioni: “abbiamo ricevuto gli assegni direttamente dalle

mani dell’avv. __________” (verbale notifica di arresto 2 marzo 2005, pag.

2); “abbiamo raccontato delle grandi fandonie” (verbale 11 marzo 2005,

pag. 5); “abbiamo richiesto ai funzionari di un anticipo di 200'000.- euro”

(verbale 11 marzo 2005, pag. 6); “ci siamo recati da __________ ed abbiamo

preso in consegna la busta contenente gli assegni” (verbale 11 marzo 2005,

pag. 6). Di diverso avviso la difesa che ha contestato l’attendibilità delle

dichiarazioni del correo siccome contraddittorie e comunque sconfessate da

risultanze istruttorie oggettive.

5.1

Nella fattispecie, come

rettamente rilevato dalla difesa, non possono non essere messe in evidenza le

innumerevoli contraddizioni e incongruenze in cui cade il correo nel prosieguo

delle audizioni o addirittura durante il medesimo verbale, che mettono

senz’altro in dubbio l’attendibilità delle dichiarazioni da lui rilasciate.

Tra le molteplici divergenze,

si rileva ad esempio che per quanto attiene alla consegna degli assegni, nel

verbale 1° marzo 2005, pag. 1, egli ha sostenuto che l’avvocato __________

avrebbe consegnato a lui e all’accusato solamente tre assegni (due a lui e uno

all’accusato). In occasione del verbale di notifica dell’arresto davanti al Giar,

2.

marzo 2005, egli ha poi affermato di aver ricevuto tre assegni e altrettanti

l’accusato direttamente dalle mani dell’avvocato __________ (pag. 2). Il 3

marzo 2005 ha poi riferito che gli assegni erano stati consegnati in una busta

sigillata che ha personalmente sottoscritto sul retro, alla presenza

dell’accusato (verbale pag. 1). Infine, nel verbale di confronto con ACCU 1,

egli afferma che “mi sembra di ricordare che __________ mi abbia consegnato

gli assegni qualche giorno prima del 16 febbraio 2005” (verbale 16 marzo

2005, pag. 4), senza fare alcun riferimento alla sua presenza.

Neppure sulla data della

consegna degli assegni egli ha mai fornito una versione lineare e credibile:

inizialmente ha sostenuto che i titoli sono stati consegnati dopo l’apertura

del conto, e meglio il 21 febbraio 2005, in occasione della trasferta a Chiasso

(verbale 1° marzo 2005, pag. 1, versione confermata nel verbale 3 marzo 2005,

pag. 2), mentre nel verbale 9 marzo 2005, pag. 1, ha cambiato versione

asserendo che gli sono stati consegnati prima del 21 febbraio 2005, situando la

data verso la metà di febbraio 2005 (verbale di conferma davanti al Procuratore

pubblico 11 marzo 2005, pag. 2).

Certo è che già in occasione

dell’incontro 7 febbraio 2005 con __________ egli aveva parlato con quest’ultima

di tre assegni circolari del valore di 4 milioni di euro cadauno (__________,

verbale 16 marzo 2005, pag. 1).

Di transenna, si osserva che

quanto affermato da __________ davanti al Procuratore pubblico, ossia che il 16

febbraio 2005 non avrebbe avuto con sé la busta perché si trovava ancora in

Italia, è smentito dalle dichiarazioni di __________, dalle quali emerge che __________

accompagnato da tale “__________”, si era recato al domicilio di __________ in

data 15 febbraio 2005 lasciandogli in consegna la busta fino al lunedì della

settimana successiva, ossia il 21 febbraio 2005, quando accompagnato da __________

e dall’accusato è passato al garage__________ a ritirala (verbale __________ 7

marzo 2005, pag. 4 e 5; circostanza peraltro ammessa da __________ medesimo nel

verbale 7 marzo 2005, pag. 3, in cui afferma che aveva lasciato la busta

contenente i sei assegni al domicilio di __________ circa una settimana prima

di passare in garage a ritirarla).

Quanto all’asserto compenso

prospettato dall’avv. __________ per la messa all’incasso degli assegni, egli

ha in un primo tempo sostenuto che l’ “avvocato” non era stato più preciso

sull’ammontare, ma viste le cifre in gioco, l’accusato e lui pensavano di poter

guadagnare circa 300'000.-/400'000.- euro (verbale di notifica dell’arresto 2

marzo 2005, pag. 3). Pure nel verbale 3 marzo 2005, pag. 5, egli affermava che__________

non aveva mai parlato di quanto avrebbero guadagnato, ritenuto che loro avevano

intuito un importo di circa 200/300'000.- euro a testa. Solo in occasione del

verbale di conferma davanti al Procuratore pubblico ha affermato che __________

aveva promesso loro un compenso di circa 300'000.-/400'000.- euro (verbale 11

marzo 2005, pag. 2 e 8), al quale, di fatto, si sarebbe aggiunto l’importo eventualmente

incassato a titolo di anticipo, indipendentemente dalla cifra ottenuta (verbale

3.

marzo 2005, pag. 6).

Analogo discorso vale per la

carta da visita di __________ di Banca __________ ritrovata tra i suoi effetti

personali, in merito alla quale ha fornito tre versioni diverse, ciò che, una

volta di più, la dice lunga sulla credibilità del personaggio: la carta gli

sarebbe stata consegnata da un giocatore della squadra di pallanuoto (__________,

figlio di __________) per permettergli di annotare sul retro alcuni numeri di

telefono (verbale 3 marzo 2005, pag. 8). In seguito, afferma di essere stato in

possesso del biglietto da almeno due anni, precisando che si era recato presso

detta banca per aprire un conto (verbale 7 marzo 2005, pag. 4). Finalmente,

ammette di aver ricevuto la carta da visita un mese prima quando aveva

accompagnato tale “__________” presso la banca __________; in tale occasione,

per sua stessa ammissione, aveva assunto informazioni sull’apertura di un conto

e sulla possibilità di mettere all’incasso degli assegni (verbale 9 marzo 2005,

pag. 2).

5.2

Non solo, ma anche laddove

chiama in causa l’accusato, egli è sconfessato dalle testimonianze agli atti,

in particolare per quanto attiene alla richiesta di anticipo sull’incasso degli

assegni. Nel verbale 3 marzo 2005, pag. 5, egli ha asserito che era stato

l’accusato a formulare per primo una richiesta di anticipo di 500'000.- euro,

mentre lui avrebbe specificato che 200'000.- sarebbero stati sufficienti,

versione parzialmente modificata nel verbale di conferma 11 marzo 2005, pag. 6,

in cui ha affermato che “prima della conclusione del colloquio abbiamo

richiesto ai funzionari il versamento di un anticipo di 200'000.- euro

sull’incasso degli assegni entro una settimana.ACCU 1 ne voleva chiedere

500'000.-, ma io gli ho detto che la richiesta pareva eccessiva”. In

sostanza ha sempre negato di essere stato lui a formulare la richiesta,

circostanza che è tuttavia smentita dalle testimonianze convergenti di __________,

la quale afferma che “__________ha chiesto ai colleghi se fosse possibile

che la banca accreditasse sul conto diACCU 1 un anticipo di 200'000.- euro,

richiesta alla quale i colleghi non hanno aderito” (verbale 16 marzo 2005,

pag. 4), come pure dei funzionari __________ e __________ a detta dei quali “a

quel momento__________ ci ha chiesto se fosse possibile ricevere un anticipo di

280'000.-.” (verbale 16 marzo 2005, pag. 5). È pacifico inoltre che __________

ha più volte sollecitato il versamento dell’anticipo per il tramite di __________

(__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 4).

__________ ha parimenti negato

di aver motivato la richiesta di anticipo con la necessità di pagare gli

stipendi arretrati dei giocatori, così come asserito dall’accusato, sostenendo

di aver detto che “con i 200'000.- richiesti ACCU 1 avrebbe potuto sistemare

la propria situazione debitoria con 150'000.-, mentre i restanti 50'000.- li

avrei tenuti io per le mie necessità” (verbale 11 marzo 2005, pag. 6). È

interessante rilevare che in un primo tempo aveva però ammesso di aver

inventato la bugia degli stipendi arretrati per ottenere l’anticipo (verbale 3

marzo 2005, pag. 7).

Ad ogni buon conto, egli è

smentito dalle dichiarazioni dei funzionari di banca, i quali hanno affermato

che “lui ha giustificato la richiesta dicendo che aveva bisogno dei liquidi

per i bisogni della squadra” (__________e __________ verbale 16 marzo 2005,

pag. 5). Pure __________ ha asserito che “mi sembra di ricordare che __________,

prima di questo secondo incontro (n.d.r.: quello del 21 febbraio 2005),

mi avesse detto di avere necessità di reperire liquidi per pagare gli stipendi

dei giocatori della __________” (verbale 16 marzo 2005, pag. 4).

Alla luce di tutto quanto

precede, mal si comprende come il Procuratore pubblico abbia potuto ritenere

che le affermazioni di__________ andassero nella direzione della verità. A

mente di questo giudice, infatti, le numerose contraddizioni e incongruenze

insite nelle dichiarazioni del correo sovvertono i criteri di rigore e imparzialità

cui deve attenersi un processo indiziario e non adempiono i criteri posti dalla

dottrina e dalla giurisprudenza affinché possano essere ritenute attendibili:

le stesse non sono per nulla lineari, costanti e disinteressate. Appaiono bensì

come un espediente per coinvolgere l’accusato e scaricare su di lui la propria responsabilità

o parte di essa.

6.

A fronte della versione contraddittoria

del correo, vi è invece quella lineare e univoca dell’accusato, il quale ha

sostenuto sin dall’inizio di essere all’oscuro del piano criminoso di __________

e di aver cominciato a dubitare che qualcosa non quadrasse soltanto in seguito

all’incontro 23 febbraio 2005 presso la Banca __________, dopo aver appreso che

la documentazione promessa da __________ non sarebbe arrivata.

6.1

Egli ha da sempre contestato di

essere presente alla consegna degli assegni da parte dell’avv. __________ -

circostanza ritenuta dall’accusa ma che, al di là della chiamata in correità di__________,

non trova ulteriore riscontro agli atti - e di averli visti per la prima volta

il 21 febbraio 2005 in occasione della messa all’incasso presso __________

Chiasso, ciò che potrebbe essere corroborato anzitutto dal fatto che durante

l’incontro egli ha preso in mano e guardato i due assegni messi all’incasso sul

suo conto __________, verbale 16 marzo 2005, pag. 5), proprio come se non li

avesse mai visti prima.

È inoltre interessante rilevare

quanto asserito da __________ con riferimento ai predetti assegni: “prima di

questo secondo incontro presso__________ (n.d.r.: 21 febbraio 2005) non

avevo sentito parlare di questi due assegni. Non ne avevo sentito

parlare né a Brescia né tanto meno durante il viaggio” (verbale 16 marzo

2006, pag. 3), circostanza che, a ben vedere, va nella direzione sostenuta

dall’accusato.

Certo è che sia in occasione

dell’incontro 7 febbraio 2005 tra __________ e __________, in cui quest’ultimo

le aveva parlato dei tre assegni circolari del valore di 4 milioni di euro

cadauno (__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 1), sia quando __________ ha

portato in Svizzera gli assegni insieme al non meglio definito “__________” (__________,

verbale 7 marzo 2005, pag. 4), l’accusato non era presente, né era stato

menzionato.

Lo conferma __________, laddove

dichiara che “in occasione dell’incontro 7 febbraio 2005, __________ non ha

fatto riferimento ad alcun socio” (verbale 16 marzo 2005, pag. 2), tant’è

vero che anche nel prosieguo ha specificato che il suo interlocutore era __________

Lo conferma pure __________ - che su richiesta di __________ aveva fissato con __________

un appuntamento, inizialmente previsto per il 15 febbraio 2005, per conto del

nuovo sponsor della società di pallanuoto, ovvero “__________” (__________) -

laddove afferma che “effettivamente in data 14 (recte: 21) febbraio

2005, __________ si presentava al garage __________ accompagnato da una

signorina e da un signore che non avevo mai visto prima (…). Prendo atto che

trattasi del nominato ACCU 1 il suo nome non mi dice nulla” (verbale 7

marzo 2005, pag. 5).

6.2

Ma vi è di più. __________

medesimo, nel verbale di confronto con l’accusato, come detto al considerando

5.1

, ha finalmente asserito che “mi sembra di ricordare che __________ mi

abbia consegnato gli assegni qualche giorno prima del 16 febbraio 2005” e

per la prima volta aggiunge un particolare: “ho tenuto la busta sigillata al

mio domicilio per un giorno, il giorno successivo sono venuto in Svizzera

insieme al signor __________ (…)”. Il tutto senza accennare minimamente

alla presenza dell’accusato.

Egli ha pure affermato che “anche

presso la Banca __________ tenevo io l’assegno. Mi sembra di ricordare di

averlo consegnato a ACCU 1, il quale a sua volta l’ha consegnato al

funzionario”. In definitiva, riconosce che ha sempre disposto personalmente

degli assegni, circostanza che è comunque confermata dalla teste __________, la

quale, con riferimento all’incontro del 21 febbraio 2005 presso __________

Chiasso, ha riferito che “durante questo incontro __________ ha consegnato

ai colleghi anche due altri assegni, un assegno di 1.8 milioni di euro e un

assegno di 67'000.- dollari (…).__________ha chiesto ai colleghi di mettere

all’incasso gli assegni sul conto diACCU 1” (verbale 16 marzo 2005, pag.

3).

Non solo, ma già in occasione

del verbale 1° marzo 2005 - immediatamente dopo l’arresto - __________, facendo

riferimento all’assegno di 1.8 milioni di euro tirato sulla banca __________ e

messo all’incasso dall’accusato, ha affermato che “se sapevo che l’assegno

fosse stato falso, sicuramente non sarei venuto in banca a Chiasso per metterlo

(n.d.r.: lui) all’incasso”.

7.

Nonostante queste importanti

dichiarazioni, l’accusa ha comunque attribuito a ACCU 1 la parte di attore

bugiardo e consapevole della vicenda, basandosi, oltre che sulla chiamata in

correità di__________, anche su alcune dichiarazioni rilasciate dai funzionari

di banca __________, __________ e __________ che la difesa ha in parte

contestato siccome non sempre attendibili.

7.1

Anzitutto il Procuratore

pubblico ha rimproverato all’accusato di aver mentito sulla sua professione

qualificandosi come ex funzionario di una banca lombarda, attivo nel settore

immobiliare e di essere titolare di una società che eroga mutui e prestiti

finanziari, sulla scorta di quanto asserito da __________ e __________ (verbale

16.

marzo 2005, pag. 2 e 3). L’accusato - che peraltro era effettivamente un ex

dipendente di una banca lombarda e al momento dei fatti lavorava quale agente

esterno a provvigione per una banca tedesca che erogava mutui - ha sempre contestato

questi addebiti, sostenendo di essere stato presentato quale amministratore di

una società immobiliare in via di costituzione, versione in parte confermata da

__________ la quale afferma che ACCU 1 l’ho presentato quale amministratore

di una delle società di __________, come da lui mi era stato presentato”

(verbale 16 marzo 2005, pag. 2).

7.2

Il Procuratore pubblico ha poi

attribuito un ruolo equivalente a __________ e all’accusato in considerazione

del fatto che __________ e__________ hanno spesso utilizzato pronomi personali plurali

con riferimento alle varie richieste o risposte emerse durante gli incontri,

ancorché sconfessati da __________ che è stata più precisa nell’attribuire

l’iniziativa a __________. In particolare, in base a quanto asserito dai

funzionari durante il verbale 16 marzo 2005, pag. 2 e 3, egli ha tenuto per

vero che già in occasione del primo incontro l’accusato avrebbe affermato -

analogamente a __________ - che “sul suo conto sarebbe giunto un importo di

circa 2 milioni di euro di cui era l’avente diritto economico”, importo

corrispondente grossomodo alla somma dei due assegni messi all’incasso.

Tuttavia, nel verbale 1° marzo 2005, pag. 1, __________ non aveva fatto alcun

riferimento a tale circostanza - che peraltro non trova alcun riscontro nelle

dichiarazioni di __________ - ma aveva unicamente riferito, così come quest’ultima,

che “al momento dell’incontro i due hanno affermato che sarebbero ritornati

a Chiasso con l’intenzione di versare degli assegni”.

Va poi rilevata un’ulteriore

incongruenza nelle dichiarazioni di __________ relativamente alla richiesta di __________

di mettere all’incasso gli assegni della __________ Bank sulla relazione

intestata all’accusato.

In effetti, nel verbale 16

marzo 2005, pag. 3, __________ e __________ hanno escluso “di aver fornito

indicazioni in merito al concetto di avente diritto economico a seguito di

un’eventuale richiesta di __________ di fare accreditare fondi sulla relazione di

ACCU 1 negando categoricamente che il primo abbia formulato simile richiesta.

Sennonché nel verbale 1° marzo

2005, pag. 2,__________ ha tranquillamente affermato che “a __________ è

stata negata la possibilità di versarli (n.d.r.: i tre assegni da 4 milioni

di euro) sulla relazione intestata al ACCU 1 ricordando che su una qualsiasi

relazione vanno versati unicamente i fondi relativi all’avente diritto

economico”. Del resto, che __________ abbia formulato tale richiesta è

incontestato, in quanto da lui stesso ammesso.

Ora, il Procuratore pubblico,

anziché relativizzare le dichiarazioni dei predetti funzionari - che si ritrovavano,

loro malgrado, a dover giustificare l’operato svolto di fronte alla banca - ha

concluso, ancorché smentito dalle ulteriori risultanze, che l’accusato, al

quale pure era stato spiegato il concetto di avente diritto economico, fosse il

solo e unico possessore degli assegni da lui messi all’incasso, perché il

ricavato sarebbe stato versato sulla relazione a lui intestata.

A prescindere da tali

incongruenze, è senz’altro importante porre l’accento sul fatto che__________ e__________

hanno anche affermato che in occasione del primo incontro, con riferimento al

contesto della gestione patrimoniale, “ACCU 1 si è limitato ad ascoltare,

senza formulare richieste specifiche” (verbale 16 marzo 2005, pag. 4). __________

medesimo, in occasione del primo verbale, alla precisa domanda “secondo il

suo modo di vedereACCU 1 ha avuto una parte attiva nella discussione circa il

suo possesso dei due assegni menzionati (n.d.r.: quelli messi all’incasso

sul suo conto), o ha eventualmente solo assecondato il suo conoscente__________?”

ha risposto: “Ricordo che la maggior parte della conversazione era

sostenuta dal __________, al che, ad un certo punto, io ho rivolto al ACCU 1

una domanda diretta a sapere quale era l’origine dei fondi in suo possesso” (da

notare che la risposta poi riportata a verbale da __________ non chiarisce

affatto l’origine dei fondi, ma si riferisce semmai alla professione

dell’accusato). Diversamente da quanto ritenuto dall’accusa, le

considerazioni che precedono riflettono invero il ruolo attivo di __________ in

contrapposizione all’atteggiamento passivo dell’accusato che ha di fatto aperto

bocca soltanto se espressamente invitato a parlare.

8.

Per quanto riguarda le dichiarazioni

testimoniali rese dal vice-direttore della Banca __________, __________ - in

base alle quali il Procuratore pubblico ha attribuito all’accusato un ruolo di prim’attore

- si osserva che le stesse costituiscono l’unico elemento a carico di quest’ultimo,

tra le molte incertezze che emergono dagli atti. Se è vero che dal verbale 10

marzo 2005 - ancorché contestato dall’accusato - si evince che “durante il

colloquio ha parlato quasi esclusivamente il signor ACCU 1 __________, il più

giovane, non ha quasi mai parlato” (pag. 3), è altrettanto vero che anche__________,

così come __________, è caduto in alcune contraddizioni.

Nel suo primo verbale, egli ha

affermato che “in data 23 febbraio 2005, quando si sono presentati in banca (n.d.r.:

__________ e ACCU 1, hanno chiesto di poter aprire un conto sul quale

avrebbero dovuto mettere all’incasso un assegno” (verbale 10 marzo 2005,

pag. 2), lasciando intendere che la richiesta proveniva da entrambi. Nel

successivo verbale, egli ha quindi precisato che “ACCU 1 mi ha chiesto di

aprire una relazione cifrata a suo nome”, sennonché un attimo prima

dichiarava che “dopo i convenevoli di rito, uno dei due, non ricordo chi, mi

ha chiesto l’apertura di una relazione bancaria” (verbale 16 marzo 2005,

pag. 2).

Si riscontra poi un’ulteriore

contraddizione con riferimento alla dichiarazione da lui richiesta per la messa

all’incasso dell’assegno, laddove afferma in un primo tempo che “ACCU 1 mi

comunicava che l’avrebbe fatta avere al più presto possibile” (verbale 10

marzo 2005, pag. 2), mentre successivamente cambia versione specificando che è

stato __________ ad assicurargli che “già nel corso del pomeriggio sarebbe

arrivata la dichiarazione di autorizzazione, anticipata via fax” (verbale

16.

marzo 2005, pag. 3). Checché ne dicano __________ e il Procuratore pubblico sul

ruolo svolto dall’accusato, mal si comprende per quale motivo sia stato __________

a promettere la documentazione indispensabile per il prosieguo della pratica,

se davvero avesse avuto un ruolo del tutto marginale. Inoltre, si osserva che è

stato __________ more solito, a indicare la sigla della barca “__________”

sulla relazione cifrata da aprire.

A prescindere dalle

considerazioni che precedono, è comunque possibile che l’accusato sia davvero stato

più attivo durante questo incontro, dando così un’impressione sbagliata al

funzionario. In effetti, alla terza comparsa in banca, dopo che aveva già

assistito a due colloqui in istituti di credito, non si può escludere che

l’accusato abbia ripetuto le argomentazioni già sentite in precedenza da __________;

in sede di dibattimento, egli ha peraltro affermato che non voleva screditare o

far fare brutte figure a __________ di fronte a __________ in quanto aveva

ancora la speranza che __________ potesse aiutarlo a risollevare la sua

difficile situazione finanziaria. Tutto ciò non significa ancora che egli fosse

al corrente del disegno criminoso di quest’ultimo e lo condividesse: tutt’al

più, considerato che anche in occasione del secondo colloquio in banca __________

non disponeva ancora di un documento di legittimazione valido, né tanto meno

della documentazione promessa, è semmai ipotizzabile una certa negligenza da

parte sua, la quale non è tuttavia sufficiente a determinare la sua

colpevolezza e non è pertanto punibile.

9.

L’accusa ha poi identificato

nella situazione debitoria dell’accusato un movente che l’avrebbe spinto

perlomeno ad accettare il rischio di mettere all’incasso assegni falsi.

Questa interpretazione non può

tuttavia essere condivisa per il semplice motivo che non si può escludere

l’ipotesi - anch’essa legata alla sua situazione debitoria - che egli abbia

agito nella prospettiva legale e lecita di diventare amministratore della

società di __________ attività per la quale quest’ultimo gli avrebbe

prospettato un’entrata mensile di 2'000.-/3'000.- euro.

Ora, a fronte del reddito

conseguito durante i primi tre mesi del 2005, pari a 500 euro, e dell’entrata

complessiva annua del 2004, ossia 4'000/5'000.- euro, la prospettiva era senz’altro

da considerasi interessante e concreta, ancorché non suffragata da un mandato

d’amministrazione scritto.

Neppure il fatto che l’accusato

non abbia sottoscritto un formulario di procura a favore di __________ è

determinante ai fini di stabilire la sua colpevolezza, dal momento che ciò non

sarebbe comunque stato possibile, in quanto quest’ultimo non disponeva di un

valido documento di legittimazione (motivo per il quale non era neppure stato

possibile procedere all’apertura della cassetta di sicurezza).

10.

Il Procuratore pubblico ha poi

rimproverato all’accusato di aver accettato senza remore di accompagnare __________

in Ticino e senza effettuare alcuna ricerca sul suo conto, critica che ha accentuato

in considerazione del fatto che l’imputato ha nuovamente accompagnato __________

a Chiasso il 21 febbraio 2005, il 23 febbraio 2005 e il 1° marzo 2005, nonostante

sapesse che non disponeva di un documento valido per l’espatrio. In sostanza, l’imputato

avrebbe potuto e dovuto accorgersi prima che quanto __________ andava dicendo a

tutti non era credibile. Di fronte a queste accuse mosse in modo forse un po’

affrettato dal Procuratore pubblico, l’imputato ha fornito una giustificazione

lineare, coerente con i fatti e senza contraddizioni, ripetuta di verbale in

verbale e non da ultimo in sede di dibattimento.

Egli ha sostenuto e ribadito

sin dall’inizio di essersi fidato di __________ per il fatto, incontestato, che

questi frequentava __________ persona dell’alta società bresciana che non

avrebbe intrattenuto relazioni con chiunque.

Quanto all’incontro del 21

febbraio 2005, l’accusato ha sempre riferito di non essersi interessato della

questione di sapere se __________ avesse regolarizzato la sua situazione circa

il documento di legittimazione (come gli aveva detto quest’ultimo), poiché era

stato rassicurato dal fatto che questi era partito per una trasferta in Grecia con

__________ e la squadra di pallanuoto qualche giorno prima dell’incontro; da

tale circostanza aveva desunto che la moglie di __________ aveva firmato i

documenti necessari presso l’autorità competente.

Per quanto riguarda l’incontro

del 23 febbraio 2005, l’accusato ha costantemente riferito che __________ lo avrebbe

chiamato dicendogli di aver trovato la soluzione per dare i soldi alla squadra,

la somma essendo peraltro immediatamente disponibile.

__________ gli aveva quindi

chiesto di accompagnarlo a Lugano, in quanto si sentiva molto stanco, tant’è

che ha dormito praticamente durante tutto il tragitto. Suo malgrado si era

ritrovato presso Banca __________ dove per non indisporre __________ - dal

quale dipendeva il concretizzarsi della proposta d’impiego e la possibilità di

far fronte alla sua situazione debitoria – ha ammesso, in relazione alla

richiesta di messa all’incasso dell’assegno di 1.8 milioni di euro tirato su __________,

di aver detto a __________ che “non potevamo procedere all’incasso di questo

assegno in Italia perché non è possibile procedere all’incasso su banche

italiane di fondi neri” (ACCU 1, verbale 16 marzo 2005, pag. 7).

È solo successivamente a questo

incontro, ritenuto che il documento di legittimazione non era ancora presente e

la dichiarazione promessa da__________ non arrivava, che l’accusato ha iniziato

ad avere i primi dubbi che qualcosa non quadrasse, ragione per cui in data 28

febbraio 2005 gli aveva chiesto un colloquio chiarificatore. Il 1° marzo 2005__________

lo aveva contattato invitandolo a raggiungerlo in ufficio. Quando l’accusato è arrivato,

__________ era già sul pulmino insieme a __________ e alle tre persone fermate

per identificazione al momento dell’arresto, pronto per partire alla volta del

Ticino. A causa della presenza di queste persone e del seguente arresto

l’accusato non ha però avuto modo di chiedere spiegazioni.

Orbene, dal fascicolo

processuale non vi sono elementi che mettano in discussione l’attendibilità

delle dichiarazioni dell’accusato, che risultano senz’altro più credibili di quelle

rilasciate da __________.

Del resto, che __________ abbia

ingannato tutti con grande accortezza è testimoniato dal fatto che chi ha avuto

contatti con lui ha puntualmente creduto, senza riserve, alle enormi

disponibilità finanziarie che ostentava: da __________ che vedeva in lui uno

sponsor della società pallanuoto, a __________, la quale ha affermato che: “Siccome

__________ mi è stato presentato da un ottimo cliente, non avevo motivo di

dubitare sulla sua persona” (verbale 16 marzo 2006, pag. 2), tant’è vero

che lo ha accompagnato anche all’appuntamento del 21 febbraio 2005.

In tal senso, l’accusato, così

come le persone testé citate, non aveva elementi che potessero ragionevolmente

fargli dubitare della credibilità di __________ e di quanto andava dicendo. Non

da ultimo, __________ e __________ hanno dichiarato che “__________ci ha detto

di esser proprietario delle varie squadre della società di pallanuoto “__________”

(verbale 16 marzo 2005, pag. 2), senza mettere in discussione tale circostanza.

Allo stesso modo, se si esclude

che l’accusato fosse presente alla consegna degli assegni da parte del “fantomatico”

avv. __________ (per dirla come l’accusa), non si comprende per quale motivo

egli, a differenza dei funzionari che hanno toccato gli assegni, avrebbe dovuto

percepire che gli stessi erano falsi o accettare simile eventualità. Nessun

elemento lasciava desumere che fossero contraffatti, tant’è vero che nessuno

dei funzionari si è accorto alla sola vista di tale circostanza.

Se è vero che l’accusato ha

avuto un ruolo attivo nella vicenda dal momento che ha sottoscritto la documentazione

per l’apertura delle relazioni bancarie sulle quale sono stati messi

all’incasso gli assegni (e non poteva essere altrimenti visto che era l’unico

dei due a disporre di un documento valido), ciò non significa ancora che egli

fosse al corrente del piano criminoso di __________

Non va infatti disatteso che

dalle risultanze istruttorie, come rilevato a giusto titolo dalla difesa,

emerge piuttosto che __________ ha agito da solo o comunque senza l’accusato

nelle tappe salienti della vicenda: dai contatti preliminari volti

all’assunzione di informazioni per l’apertura di un conto e la messa

all’incasso di assegni (da __________ di Banca __________, Lugano), agli

appuntamenti in banca fissati personalmente o per il tramite di persone da lui

contattate, alla consegna della busta contenente gli assegni a __________ e al

successivo ritiro, alla richiesta di apertura dei conti e di messa all’incasso

dei titoli, alla designazione della relazione cifrata aperta a nome

dell’accusato (__________), alla promessa di produrre la necessaria

documentazione, alla richiesta di anticipo sull’incasso e, non dal ultimo, al suo

sollecito.

Di transenna, va pure rilevato

che all’appuntamento concordato da__________ con__________ per il 15 febbraio

2005, volto all’apertura di un conto, __________ si sarebbe dovuto presentare

con tale “__________” (figura il cui ruolo non è stato approfondito dagli

inquirenti) e non con l’accusato. Questo elemento conferma i dubbi sul fatto

che l’accusato fosse parte attiva e consapevole del piano criminoso di __________

11.

In

definitiva, da una valutazione oggettiva delle risultanze istruttorie nel loro

insieme, questo giudice non addiviene al pieno convincimento della colpevolezza

dell’accusato, sussistendo più dubbi che certezze, dubbi rilevanti che gli

elementi portati dall’accusa non hanno saputo dissipare.

La

prova dell’esistenza dei fatti imputati all’accusato non risultando fornita,

egli dev’essere prosciolto in virtù del principio “in dubio pro reo”, senza che

occorra esaminare la questione della complicità sollevata dalla difesa.

12.

Trattandosi

di sentenza di proscioglimento le spese vanno poste a carico dello Stato.

visti gli art. 146 cpv. 1 CP in

relazione con gli art. 21 cpv. 1 e 22 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di truffa

mancata e tentata e falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di

accusa n. 2167/2005 del 13 giugno 2005.

ordina la confisca dei seguenti

assegni:

- n. 277899, datato 22 dicembre

2004, emesso dalla Banca __________ del valore di Euro 1'800'000.- a favore di __________

Srl,

- n. 206947, datato 10 gennaio

2005, tratto su __________ Bank – California, 333 W. Santa Clara Street, San

Jose, CA 95113 del valore di USD 67'450.-, emesso a favore di __________, New

York,

- assegno sbarrato, emesso da __________,

75009.

Paris, del valore di Euro 1'800'000.- emesso a favore di __________ Srl,

e di quanto sequestrato il 2

marzo 2005 nella cassetta di sicurezza n. 2663 presso l’__________ di Chiasso

in uso a ACCU 1.

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Procuratore pubblico AINQ 1 , ,

ACCU 1,

Avv. DI 1,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 400.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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