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Decisione

10.2005.321

Disporre arbitrariamente di una quota mensile di fr 600.-- pignorata sul reddito, a danno dei creditori.

13 giugno 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. 2170/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 5 (cinque)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale di 5 (cinque) anni concesso alla pena di 6 (sei)

mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ di __________ il

__________, ma l'ammonisce formalmente;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 21 giugno 2005;

indetto il dibattimento 13 giugno 2006,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 24 aprile

2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 novembre

2005.

ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 169 CP; 41, 63 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

distrazione di valori patrimoniali per i fatti descritti nel decreto di accusa

a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________

di __________ il __________.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di distrazione

di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2170/2005 del 13

giugno 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei

suoi confronti dal __________ di __________ il __________, ma l’ammonisce

formalmente.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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