10.2005.324
Entrare in una proprietà altrui senza il consenso e contro il desiderio dell'avente diritto.
9 febbraio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
10.2005.324
Data decisione, Autorità:
09.02.2006, PRPEN
Titolo:
Entrare in una proprietà altrui senza il consenso e contro il desiderio dell'avente diritto.
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 186 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.324
DA
2216/2005
Bellinzona
9
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di violazione di
domicilio, art. 186 CP,
per avere,
a __________, il 29.3.2003,
dopo un
battibecco asseritamente iniziato dal querelante con l’intento di provocarlo,
saltando la recinzione che divide le due proprietà, indebitamente e contro la
volontà dell’avente diritto si introduceva nel giardino di LESA 1;
perseguito con decreto d’accusa no. DA
2216/2005 di data 13 giugno 2005 del AINQ 1
che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla multa di fr. 150.- (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa
deve essere pagata entro tre mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento
sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.-.
3.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.
49.
cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 24 giugno 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 9
febbraio 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore
pubblico con lettera 29/30 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato per la sua
dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale evoca dapprincipio la
particolarità delle vicissitudini che avevano coinvolto le moglie e i figli
della famiglia della parte lesa; una vicenda che si è tuttavia conclusa bene,
dal momento che la moglie e i figli del querelante hanno nel frattempo trovato
una certa pace. In secondo luogo, egli spiega che voleva essere presente al
dibattimento per sostenere che non era affatto entrato nella proprietà del
querelante, come ha chiarito durante il dibattimento; una persona, la parte
lesa, che – a suo dire – poteva essere pericolosa, che era malata, pallida e
sconnessa nel modo di parlare. In conclusione, proclama la sua innocenza,
rimettendosi in ogni caso al giudizio del giudice;
posti a giudizio, con il consenso
dell’accusato, i seguenti quesiti
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di violazione di
domicilio, art. 186 CP,
per
essersi, a __________, il 29.3.2003,
dopo un
battibecco asseritamente iniziato dal querelante con l’intento di provocarlo,
saltando la recinzione che divide le due proprietà, indebitamente e contro la
volontà dell’avente diritto introdotto nel giardino di LESA 1?
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?
3.
In caso di
condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
186.
CP; 32 cpv. 1 Cost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al
quesito posto no. 1, ritenuti superati tutti gli altri;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di
violazione di domicilio, reato previsto dall’art. 186 CP,
e carica allo Stato la
tassa e le spese di giustizia.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi
implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr.
150.00
tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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