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Decisione

10.2005.324

Entrare in una proprietà altrui senza il consenso e contro il desiderio dell'avente diritto.

9 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

10.2005.324

Data decisione, Autorità:

09.02.2006, PRPEN

Titolo:

Entrare in una proprietà altrui senza il consenso e contro il desiderio dell'avente diritto.

VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 186 CPS

LESA 1

Incarto

n.

10.2005.324

DA

2216/2005

Bellinzona

9

febbraio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio

Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in

qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di violazione di

domicilio, art. 186 CP,

per avere,

a __________, il 29.3.2003,

dopo un

battibecco asseritamente iniziato dal querelante con l’intento di provocarlo,

saltando la recinzione che divide le due proprietà, indebitamente e contro la

volontà dell’avente diritto si introduceva nel giardino di LESA 1;

perseguito con decreto d’accusa no. DA

2216/2005 di data 13 giugno 2005 del AINQ 1

che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla multa di fr. 150.- (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa

deve essere pagata entro tre mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento

sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 50.-.

3.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.

49.

cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 24 giugno 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 9

febbraio 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore

pubblico con lettera 29/30 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato per la sua

dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale evoca dapprincipio la

particolarità delle vicissitudini che avevano coinvolto le moglie e i figli

della famiglia della parte lesa; una vicenda che si è tuttavia conclusa bene,

dal momento che la moglie e i figli del querelante hanno nel frattempo trovato

una certa pace. In secondo luogo, egli spiega che voleva essere presente al

dibattimento per sostenere che non era affatto entrato nella proprietà del

querelante, come ha chiarito durante il dibattimento; una persona, la parte

lesa, che – a suo dire – poteva essere pericolosa, che era malata, pallida e

sconnessa nel modo di parlare. In conclusione, proclama la sua innocenza,

rimettendosi in ogni caso al giudizio del giudice;

posti a giudizio, con il consenso

dell’accusato, i seguenti quesiti

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di violazione di

domicilio, art. 186 CP,

per

essersi, a __________, il 29.3.2003,

dopo un

battibecco asseritamente iniziato dal querelante con l’intento di provocarlo,

saltando la recinzione che divide le due proprietà, indebitamente e contro la

volontà dell’avente diritto introdotto nel giardino di LESA 1?

2.

In caso di

risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?

3.

In caso di

condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4.

A chi il

carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

186.

CP; 32 cpv. 1 Cost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al

quesito posto no. 1, ritenuti superati tutti gli altri;

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di

violazione di domicilio, reato previsto dall’art. 186 CP,

e carica allo Stato la

tassa e le spese di giustizia.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi

implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr.

150.00

tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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