10.2005.329
opposizione irricevibile
27 luglio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2005.329
Data decisione, Autorità:
27.07.2005, PRPEN
Titolo:
opposizione irricevibile
APPROPRIAZIONE SEMPLICE
art. 137 cf. 2 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.329
DA
1750/2005
Bellinzona
27
luglio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di appropriazione semplice;
Fatti
avvenuti il __________ nella zona tra __________ e __________;
reato
previsto dall'art. 137 cifra 2 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 1750/2005 di data 9 maggio 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla multa di fr. 500.--.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di
fr. 50.--.
vista l'opposizione
interposta brevi manu in data 4 luglio 2005 dall'accusato;
considerato
che l'accusato può inoltrare al Ministero pubblico
opposizione scritta entro 15 giorni contro le proposte contenute nel decreto di
accusa;
che
il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto
in data 9 maggio 2005 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che
la posta di __________ in data 12 maggio 2005 ha avvisato il mittente che
l’invio non era ancora stato recapitato e che, conformemente a un ordine del
destinatario, sarebbe rimasto presumibilmente in giacenza fino al 30 maggio
2005.
(cfr. avviso sulla busta di intimazione);
che
l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha
ritornata al mittente, il quale in data 10 giugno 2005 (cfr. timbro sulla
busta) ha inviato per conoscenza all'accusato tramite posta B una copia del
decreto di accusa;
che
per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per
raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del
destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale
(cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);
che
in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a
decorrere - nell’ipotesi più favorevole all’accusato - il 7 giugno 2005,
giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________
ed è scaduto il 22 giugno seguente;
che
pertanto l'opposizione, inoltrata brevi manu in data 4 luglio 2005 (cfr. timbro
sulla stessa), è tardiva;
che
di conseguenza l'opposizione 4 luglio 2005 è irricevibile e il decreto di
accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Sostituto
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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