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Decisione

10.2005.329

opposizione irricevibile

27 luglio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il __________ nella zona tra __________ e __________;

reato

previsto dall'art. 137 cifra 2 CP;

e meglio come

al decreto d’accusa n. DA 1750/2005 di data 9 maggio 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla multa di fr. 500.--.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie

di

fr. 50.--.

vista l'opposizione

interposta brevi manu in data 4 luglio 2005 dall'accusato;

considerato

che l'accusato può inoltrare al Ministero pubblico

opposizione scritta entro 15 giorni contro le proposte contenute nel decreto di

accusa;

che

il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto

in data 9 maggio 2005 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che

la posta di __________ in data 12 maggio 2005 ha avvisato il mittente che

l’invio non era ancora stato recapitato e che, conformemente a un ordine del

destinatario, sarebbe rimasto presumibilmente in giacenza fino al 30 maggio

2005.

(cfr. avviso sulla busta di intimazione);

che

l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha

ritornata al mittente, il quale in data 10 giugno 2005 (cfr. timbro sulla

busta) ha inviato per conoscenza all'accusato tramite posta B una copia del

decreto di accusa;

che

per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per

raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del

destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale

(cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che

in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a

decorrere - nell’ipotesi più favorevole all’accusato - il 7 giugno 2005,

giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________

ed è scaduto il 22 giugno seguente;

che

pertanto l'opposizione, inoltrata brevi manu in data 4 luglio 2005 (cfr. timbro

sulla stessa), è tardiva;

che

di conseguenza l'opposizione 4 luglio 2005 è irricevibile e il decreto di

accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Sostituto

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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