10.2005.333
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
23 giugno 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.333
Data decisione, Autorità:
23.06.2006, PRPEN
Titolo:
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE
art. 253 CPS
Incarto
n.
10.2005.333
DA
2405/2005
Bellinzona
23
giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto
colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione;
per avere, a __________, in
data 18 ottobre 1996, agendo in correità con __________, indotto in inganno il
notaio avv. __________, __________, facendo attestare a quest'ultimo,
contrariamente al vero, nell'atto pubblico di compravendita n. __________
avente per oggetto il Fol. PPP __________ di __________, sottoscritto dalla
moglie __________ (venditrice) e __________ (acquirente), un prezzo di fr.
50'000.- invece del reale prezzo di fr. 100'000.- da lui pattuito con
l’acquirente __________ nelle corse delle trattative di vendita;
Fatti
avvenuti il 18 ottobre 1996 a __________;
reato
previsto dall'art. 253 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 2405/2005 di data 27 giugno 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 5 luglio 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 23 giugno 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,
il suo difensore e il procuratore pubblico;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;
sentito il
procuratore pubblico, il quale conferma il decreto d’accusa;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41, 63, 253 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti:
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2405/2005 del 27
giugno 2005.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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