Lexipedia

Decisione

10.2005.333

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

23 giugno 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 18 ottobre 1996 a __________;

reato

previsto dall'art. 253 CP;

perseguito con

decreto d’accusa n. 2405/2005 di data 27 giugno 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.--.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 5 luglio 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 23 giugno 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,

il suo difensore e il procuratore pubblico;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;

sentito il

procuratore pubblico, il quale conferma il decreto d’accusa;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa

attestazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 41, 63, 253 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti:

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2405/2005 del 27

giugno 2005.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster