Lexipedia

Decisione

10.2005.340

Cessione di un bastone tattico allungabile senza stipulare un contratto

26 giugno 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 200.-.

2. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 5 luglio 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 26 giugno 2006,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 21 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

prospettata all’accusato, oltre alla detenzione,

la cessione del bastone tattico a persona rimasta ignota;

sentito il difensore, il quale chiede la

riduzione della multa sottolineando in ogni caso che l’arma non è stata

consegnata al signor __________;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore

colpevole di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi

e le munizioni per avere detenuto e ceduto a __________, subordinatamente a

persona rimasta ignota, un bastone tattico allungabile, senza stipulare il

previsto contratto.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 33 cpv. 1 LArm in

relazione con gli art. 4 cpv. 1 lett. d, 11 cpv. 1 LArm; 9 e segg., 273 e segg

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di violazione

della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per avere

Considerandi

detenuto e ceduto a persona rimasta ignota un bastone tattico allungabile.

condanna ACCU 1,

1.

alla multa di fr. 200.-;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1,

fr. 220.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster