10.2005.342
Vendita di un'autovettura oggetto di un contratto leasing senza riversare la somma ricevuta alla società leasing.
8 marzo 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.342
Data decisione, Autorità:
08.03.2007, PRPEN
Titolo:
Vendita di un'autovettura oggetto di un contratto leasing senza riversare la somma ricevuta alla società leasing.
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 138 cf. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.342
DA
2501/2005
Bellinzona
8
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso
da: DI 1,)
prevenuto colpevole di appropriazione indebita,
per essersi appropriato, nel
corso del mese di settembre 2004, a __________, __________ e __________, agendo
in correità con __________, dell'autovettura marca __________ di colore grigio,
telaio n. __________, matricola n. __________, oggetto del contratto di leasing
da lui stipulato con la società LESA 1, __________ al fine di procacciarsi un
indebito profitto, e meglio per avere, nel citato periodo, affidato a __________
la menzionata autovettura, il cui valore ammontava a circa fr. 22'000.--, allo
scopo di procedere alla sua vendita, ritenuto che la stessa è stata
effettivamente venduta da __________ a __________, amministratore unico della __________,
__________ omettendo di informare l’acquirente dell’esistenza del contratto di
leasing ed ottenendo il versamento di fr. 18'000.—, somma non riversata alla
società di leasing ed utilizzata per scopi personali;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 138
cifra 1 CP; richiamato l’art. 41 CP;
perseguito con decreto d’accusa dell’11 luglio
Fatti
2005 n. 2501/2005 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 2 (due) mesi
e 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 12 luglio 2005;
indetto il
dibattimento in data 8 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato
personalmente, il suo difensore e il Procuratore Pubblico;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
Procuratore pubblico, il quale chiede che la pena proposta venga adeguata alla
nuova normativa e in particolare chiede la condanna dell’accusato al pagamento
di 75 indennità giornaliere di fr. 100.—sospese condizionalmente per un periodo
di prova di due anni, come pure al pagamento di una multa di fr. 1'500.--;
sentito il
difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dall’accusa e
in via subordinata una massiccia riduzione della pena come pure l’accollo di
spese allo Stato e il riconoscimento di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
appropriazione indebita per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa in questione?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale pena deve essere
sospesa condizionalmente?
4.
L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese di giudizio e vanno riconosciute ripetibili?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 138 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
appropriazione indebita, (art. 138 cifra 1 CP), per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr.
6'000.-- (seimila);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-- (fr.
700.
-- in caso di motivazione scritta).
4.
Non
si assegnano ripetibili.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. 1'600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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