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Decisione

10.2005.344

Condurre l'autovettura senza licenza di circolazione e sottrarre illecitamente le targhe di controllo appartenenti alla madre

16 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________;

2. Abuso delle

targhe, art. 97 cifra 1 cpv. 1 e 7 LCS,

per aver

sottratto illecitamente le targhe di controllo TI __________ appartenenti alla

vettura Opel della madre __________, applicandole poi abusivamente sulla sua

vettura VW Golf;

avvenuti a __________ il __________;

perseguito con decreto

d’accusa del 11 luglio 2005 n. DA 2528/2005 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere

pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata

in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 15 luglio

2005;

indetto il

dibattimento in data 16 marzo 2006, al quale hanno preso parte l’accusato, la

sua

patrocinatrice, e la parte lesa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la patrocinatrice,

DI 1, la quale chiede di ricondurre i fatti accertati alla loro giusta

portata: in particolare suggerisce che non si sarebbe trattato di un reato

grave, atteso che il prevenuto avrebbe circolato solo durante un lasso di tempo

di 10’ o 15’, i chilometri percorsi sarebbero stati al massimo quattro, il

ragazzo sarebbe comunque già stato sulla via del ritorno a casa, ed egli si

sarebbe volontariamente fermato quando la polizia ha azionato i segnali

luminosi. La patrocinatrice dell’accusato sottolinea inoltre il contesto

famigliare all’epoca dei fatti. In particolare, l’imputato, che viveva con la

madre e il fratello, sarebbe stato confrontato con la procedura di divorzio dei

genitori, i quali, a quell’epoca, vivevano già separati e, in Pretura,

dibattevano anche su chi avrebbe dovuto sostenere le spese per i figli – fra

cui, non da ultimo, quelle concernenti l’imposta di circolazione e

l’assicurazione RC della VW Golf utilizzata dall’imputato (per questo motivo

l’auto non sarebbe ancora stata immatricolata). In conclusione, la situazione

di tensione a livello famigliare, unita alle altre circostanze evocate dalla

patrocinatrice, dovrebbe comportare una ponderata commisurazione della pena.

Ritenuto il caso di lieve entità, chiede pertanto una condanna al pagamento di

una multa, fissata in proporzione alle sue effettive possibilità finanziarie;

sentito per ultimo l'accusat,

per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPC), il quale si dichiara

pentito per quanto è successo e assicura che un fatto analogo non si ripeterà

più nei giorni avvenire;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

E’ ACCU 1,

__________, autore colpevole di

1.1

circolazione

senza assicurazione RC, art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCS,

per avere condotto,

a __________

il __________,

l’autovettura

VW Golf senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste,

spendo o dovendo sapere, prestado la dovuta attenzione, che non sussisteva la

prescritta assicurazione per la responsabilità civile?

1.2

Abuso delle

targhe, art. 97 cifra 1 cpv. 1 e 7 LCS,

per aver sottratto,

a __________

il __________,

illecitamente

le targhe di controllo TI __________ appartenenti alla vettura Opel della madre

__________, applicandole poi abusivamente sulla sua vettura VW Golf?

2.

In caso di

risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale pena deve essergli comminata?

3.

In caso di

pena privativa del libertà, può egli essere ammesso al beneficio della

sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.

In caso di

condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

A chi il

carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

96.

cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1, 97 cifra 1 cpv. 1 e 7 LCS; 9 e segg., 273 e

segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti no. 1.1, 1.2, 3 e 4;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

1.

circolazione

senza assicurazione RC, art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCS,

per avere condotto,

a __________

il __________,

l’autovettura

VW Golf senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste,

spendo o dovendo sapere, prestado la dovuta attenzione, che non sussisteva la

prescritta assicurazione per la responsabilità civile.

2.

Abuso delle

targhe, art. 97 cifra 1 cpv. 1 e 7 LCS,

per aver sottratto,

a __________

il __________,

illecitamente

le targhe di controllo TI __________ appartenenti alla vettura Opel della madre

__________, applicandole poi abusivamente sulla sua vettura VW Golf.

E condanna ACCU 1 ,

1.

alla

pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni;

2.

alla

multa di fr. 300.- (trecento);

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- (quattrocento).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

Assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e

revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere

entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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