10.2005.344
Condurre l'autovettura senza licenza di circolazione e sottrarre illecitamente le targhe di controllo appartenenti alla madre
16 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.344
Data decisione, Autorità:
16.03.2006, PRPEN
Titolo:
Condurre l'autovettura senza licenza di circolazione e sottrarre illecitamente le targhe di controllo appartenenti alla madre
ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE
TARGA DI CONTROLLO
art. 96 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 97 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.344
DA
2528/2005
Bellinzona
16
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1. Circolazione
senza assicurazione RC, art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCS,
per aver
condotto l’autovettura VW Golf senza la licenza di circolazione e le targhe di
controllo richieste, spendo o dovendo sapere, prestado la dovuta attenzione,
che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
Fatti
avvenuti a __________ il __________;
2. Abuso delle
targhe, art. 97 cifra 1 cpv. 1 e 7 LCS,
per aver
sottratto illecitamente le targhe di controllo TI __________ appartenenti alla
vettura Opel della madre __________, applicandole poi abusivamente sulla sua
vettura VW Golf;
avvenuti a __________ il __________;
perseguito con decreto
d’accusa del 11 luglio 2005 n. DA 2528/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 15 luglio
2005;
indetto il
dibattimento in data 16 marzo 2006, al quale hanno preso parte l’accusato, la
sua
patrocinatrice, e la parte lesa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la patrocinatrice,
DI 1, la quale chiede di ricondurre i fatti accertati alla loro giusta
portata: in particolare suggerisce che non si sarebbe trattato di un reato
grave, atteso che il prevenuto avrebbe circolato solo durante un lasso di tempo
di 10’ o 15’, i chilometri percorsi sarebbero stati al massimo quattro, il
ragazzo sarebbe comunque già stato sulla via del ritorno a casa, ed egli si
sarebbe volontariamente fermato quando la polizia ha azionato i segnali
luminosi. La patrocinatrice dell’accusato sottolinea inoltre il contesto
famigliare all’epoca dei fatti. In particolare, l’imputato, che viveva con la
madre e il fratello, sarebbe stato confrontato con la procedura di divorzio dei
genitori, i quali, a quell’epoca, vivevano già separati e, in Pretura,
dibattevano anche su chi avrebbe dovuto sostenere le spese per i figli – fra
cui, non da ultimo, quelle concernenti l’imposta di circolazione e
l’assicurazione RC della VW Golf utilizzata dall’imputato (per questo motivo
l’auto non sarebbe ancora stata immatricolata). In conclusione, la situazione
di tensione a livello famigliare, unita alle altre circostanze evocate dalla
patrocinatrice, dovrebbe comportare una ponderata commisurazione della pena.
Ritenuto il caso di lieve entità, chiede pertanto una condanna al pagamento di
una multa, fissata in proporzione alle sue effettive possibilità finanziarie;
sentito per ultimo l'accusat,
per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPC), il quale si dichiara
pentito per quanto è successo e assicura che un fatto analogo non si ripeterà
più nei giorni avvenire;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
E’ ACCU 1,
__________, autore colpevole di
1.1
circolazione
senza assicurazione RC, art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCS,
per avere condotto,
a __________
il __________,
l’autovettura
VW Golf senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste,
spendo o dovendo sapere, prestado la dovuta attenzione, che non sussisteva la
prescritta assicurazione per la responsabilità civile?
1.2
Abuso delle
targhe, art. 97 cifra 1 cpv. 1 e 7 LCS,
per aver sottratto,
a __________
il __________,
illecitamente
le targhe di controllo TI __________ appartenenti alla vettura Opel della madre
__________, applicandole poi abusivamente sulla sua vettura VW Golf?
2.
In caso di
risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale pena deve essergli comminata?
3.
In caso di
pena privativa del libertà, può egli essere ammesso al beneficio della
sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4.
In caso di
condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
96.
cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1, 97 cifra 1 cpv. 1 e 7 LCS; 9 e segg., 273 e
segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti no. 1.1, 1.2, 3 e 4;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
1.
circolazione
senza assicurazione RC, art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCS,
per avere condotto,
a __________
il __________,
l’autovettura
VW Golf senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste,
spendo o dovendo sapere, prestado la dovuta attenzione, che non sussisteva la
prescritta assicurazione per la responsabilità civile.
2.
Abuso delle
targhe, art. 97 cifra 1 cpv. 1 e 7 LCS,
per aver sottratto,
a __________
il __________,
illecitamente
le targhe di controllo TI __________ appartenenti alla vettura Opel della madre
__________, applicandole poi abusivamente sulla sua vettura VW Golf.
E condanna ACCU 1 ,
1.
alla
pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni;
2.
alla
multa di fr. 300.- (trecento);
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- (quattrocento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
Assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e
revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere
entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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