10.2005.345
Colpire con un pugno un minorenne al volto, provocandogli la frattura della piramide nasale.
26 febbraio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.345
Data decisione, Autorità:
26.02.2007, PRPEN
Titolo:
Colpire con un pugno un minorenne al volto, provocandogli la frattura della piramide nasale.
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
LESA 1
rappr. da: RA 1
Incarto
n.
10.2005.345
DA
2406/2005
Bellinzona
26
febbraio 2007
Sentenza
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da:
Avv. DI 1)
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________ in data
02 agosto 2004, colpito con un pugno al volto il minorenne G.A. (__________)
provocandogli la frattura della piramide nasale così come attestato dai
certificati medici 02.08.2004 del Dr. med. __________ dell'OBV e 22.03.2005 del
Dr. __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CP richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 giugno
Fatti
2005 n. 2406/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena 6 (sei) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte
civile G.A. (__________), rappresentato dalla madre RA 1, __________, è
rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 luglio 2005;
indetto il dibattimento il 26 febbraio
2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente unitamente al suo
difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta
la dinamica dei fatti ed anche la qualifica giuridica dell’infrazione commessa.
Il colpo inferto dall’accusato alla vittima sarebbe infatti stato involontario,
sferrato a seguito di una provocazione arrogante e sarebbe quindi da
qualificare come legittima difesa; subordinatamente fa appello al reato di lesioni
corporali per negligenza, in quanto l’accusato mai ha voluto provocare
pregiudizio al ragazzo, intendendo unicamente reagire ad uno sputo di
quest’ultimo.
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
lesioni semplici per avere, a __________ in data 02 agosto 2004, colpito con un
pugno al volto il minorenne G.A. (__________) provocandogli la frattura della
piramide nasale così come attestato dai certificati medici 02.08.2004 del Dr.
med. __________ dell'OBV e 22.03.2005 del Dr. __________?
2.
In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena e la stessa
deve essere sospesa condizionalmente?
3.
Devono essere accolte le pretese di parte civile?
4.
L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e se sì, a
quali condizioni potrà avvenite la sua cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli gli art. 123 cifra 1 CP richiamato
l'art. 41 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente
ai quesiti 1 e 4, come segue ai quesiti 2 e 5 e negativamente al quesito 3;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
semplici, art. 123 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 2406/2005 del 27 giugno 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.
3.
La parte civile è rinviata al competente foro.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. 500.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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