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Decisione

10.2005.345

Colpire con un pugno un minorenne al volto, provocandogli la frattura della piramide nasale.

26 febbraio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. 2406/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena 6 (sei) giorni

di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte

civile G.A. (__________), rappresentato dalla madre RA 1, __________, è

rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 13 luglio 2005;

indetto il dibattimento il 26 febbraio

2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente unitamente al suo

difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale contesta

la dinamica dei fatti ed anche la qualifica giuridica dell’infrazione commessa.

Il colpo inferto dall’accusato alla vittima sarebbe infatti stato involontario,

sferrato a seguito di una provocazione arrogante e sarebbe quindi da

qualificare come legittima difesa; subordinatamente fa appello al reato di lesioni

corporali per negligenza, in quanto l’accusato mai ha voluto provocare

pregiudizio al ragazzo, intendendo unicamente reagire ad uno sputo di

quest’ultimo.

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

lesioni semplici per avere, a __________ in data 02 agosto 2004, colpito con un

pugno al volto il minorenne G.A. (__________) provocandogli la frattura della

piramide nasale così come attestato dai certificati medici 02.08.2004 del Dr.

med. __________ dell'OBV e 22.03.2005 del Dr. __________?

2.

In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena e la stessa

deve essere sospesa condizionalmente?

3.

Devono essere accolte le pretese di parte civile?

4.

L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e se sì, a

quali condizioni potrà avvenite la sua cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli gli art. 123 cifra 1 CP richiamato

l'art. 41 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo positivamente

ai quesiti 1 e 4, come segue ai quesiti 2 e 5 e negativamente al quesito 3;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

semplici, art. 123 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. 2406/2005 del 27 giugno 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.

450.

-- (quattrocentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

3.

La parte civile è rinviata al competente foro.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. 500.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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