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Decisione

10.2005.346

Abbandono nella cavità addominale di uno strumento chirurgico (pessario) durante unisterectomia laparoscopica

20 ottobre 2006Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

di salute, fatti salvi gli incomodi occasionatigli dal presente procedimento

penale.

3. Verso la fine

di maggio 2001, la signora CIVI 1 (in seguito: “parte lesa” o “vittima”), visitata

prima dal suo medico di famiglia e poi da uno specialista, veniva indirizzata

da quest’ultimo all’ospedale __________ di __________ per ulteriori

accertamenti. Il Dr. ACCU 1 incontrava la signora CIVI 1 ancora nel mese di

maggio e, accertata la presenza di un corpo estraneo nell’utero (sospetto

tumore), medico e paziente fissavano un’operazione per il 25 giugno 2001.

Quel

giorno, il prevenuto operava presso l‘ospedale ________ di __________ la

signora CIVI 1: per l’esattezza, si trattava di un’isterectomia laporoscopica,

ossia di un intervento intrapreso con l’ausilio di un video e non aperto e

finalizzato all’asportazione dell’utero dalla cavità addominale. Secondo il

protocollo di anestesia, l’operazione iniziava alle ore 10.40 e terminava alle

14.20 e vi partecipavano, oltre all’accusato, alla Dr.essa __________, medico

assistente, e al Dr. __________, anestesista, la sig.ra __________,

strumentista, e, in qualità di capo sala, la sig.ra __________. Durante tale intervento,

un pessario veniva lasciato nell’addome della sig.ra CIVI 1 (termine settoriale

per definire lo strumento operatorio che serve a dilatare la bocca dell’utero durante

un’isterectomia). Il decorso post-operatorio risultava normale

e successivamente l’imputato accoglieva presso l’istituto di cure ticinese la

paziente per altri due controlli, il 4 luglio e l’11 settembre 2001. Anche il

suo medico personale, il Dr. __________, aveva occasione di incontrare la

sig.ra CIVI 1 nel mese di luglio 2001, e di osservare un suo stato generale di

salute buono.

In

data 4 febbraio 2002, la parte lesa lasciava la propria abitazione di __________

in tarda mattinata per recarsi sulle piste di sci di __________. Dopo aver

effettuato alcune discese, la stessa avvertiva dei dolori allo stomaco tali da

indurla a rientrare a domicilio, dove aveva qualche rigetto. Suo marito

chiamava verso le 13.00/14.00 il Dr. __________, con studio a __________, il

quale conosceva e aveva in cura la sig.ra CIVI 1. Verso le 15.00, essa si sottoponeva

ad un accertamento presso tale sanitario, il quale, esperiti alcuni esami preliminari,

ordinava il suo ricovero con l’elicottero all’ospedale di __________. Qui

veniva esaminata da medici assistenti e poi anche dal primario di chirurgia; tali

sanitari accertavano uno stato dell’addome della parte lesa “unklar”. Pertanto,

essi decidevano, al fine di prevenire una setticemia, di intervenire, il giorno

seguente, mediante un’operazione tendente all’estrazione del corpo estraneo (che

si rivelerà poi essere il pessario usato durante l’intervento del 25 giugno

2001) dall’intestino della parte lesa, individuato in posizione extraluminare

(vale a dire all’esterno dell’intestino). Concretamente, recidevano un pezzo di

intestino di 50 cm , di cui una fetta di 30 cm necrotica.

4. Il

5 febbraio 2002, giorno dell’operazione, avvenivano pure taluni abboccamenti

telefonici tra i medici vallesani e quelli ticinesi che avevano seguito la

paziente tra i mesi di maggio e settembre 2001. Il 7 febbraio 2002, il Dr. __________,

primario presso l’ospedale __________ di __________, si recava spontaneamente

al Ministero pubblico per denunciare il caso. Nell’ambito dell’inchiesta

dipendente da tale segnalazione, il Magistrato inquirente eseguiva accertamenti

in terra vallesana e sentiva inoltre, nel corso del 2002, numerosi sanitari

coinvolti direttamente o indirettamente con le cure prestate alla sig.ra CIVI 1

a partire dal giugno 2001. Fra questi anche l’imputato.

In

data 31 ottobre 2003 la signora CIVI 1 e l’assicurazione dell’ospedale _______ di

__________ e dell’Ente ospedaliero cantonale raggiungevano un accomodamento,

secondo il quale la prima si impegnava, in cambio di un’indennità risarcitoria

di fr. 130000.-, a ritirare la sua costituzione di parte civile e a rinunciare

a qualsiasi azione giudiziaria ed amministrativa nei confronti dell’Ente Ospedaliero

cantonale e dei suoi dipendenti.

La

Procuratrice pubblica AINQ 1 emetteva, in data 15 giugno 2005 , un decreto di

accusa nei confronti dell’indiziato, contestandogli il reato di lesioni colpose

gravi, in sostanza per aver dimenticato uno strumento chirurgico in metallo di

forma cilindrica e del diametro di 3/4 cm all’interno del corpo della parte

lesa, e per aver così occasionato, fra l’altro, il taglio di 50 cm di intestino.

Quale pena la stessa proponeva trenta giorni di detenzione sospesi condizionalmente

per un periodo di prova di due anni.

Nel

contempo, la stessa emetteva un decreto di accusa nei confronti della signora __________,

infermiere strumentista che aveva partecipato all’intervento del 25 giugno

2001; la medesima non contestava l’ipotesi accusatoria, né la pena ivi

proposta. Nei confronti del Dr. __________, primario di ginecologia e

ostetricia presso l’ospedale _________ di __________, della Dr.essa __________,

all’epoca dell’operazione medico assistente, dei Dr. __________ e __________,

medici anestesisti, e del signor __________, infermiere strumentista, il

medesimo magistrato decretava il non luogo a procedere, non censurati mediante

istanza di promozione dell’accusa.

5. L’accusato

interponeva opposizione in data 24 giugno 2005 e il dibattimento aveva luogo tra

il 19 e il 20 ottobre 2006. Allo stesso si presentavano il Procuratore pubblico,

l’accusato e il suo patrocinatore. Delle risultanze emerse in quella sede (in

particolare delle deposizioni testimoniali), sarà detto, laddove necessario,

nei sottostanti considerandi.

6. Le

censure sollevate dal difensore del prevenuto appaiono di due ordini:

innanzitutto, di natura procedurale (asserita violazione del principio

accusatorio); secondariamente, di tipo materiale (assenza di negligenza del suo

assistito, e interruzione del nesso di causalità tra un’eventuale omissione

dell’indiziato e il pregiudizio sofferto dalla sig.ra CIVI 1).

7. L’accusato

sostiene che, nel decreto di accusa, il Magistrato inquirente farebbe

riferimento a specifiche norme di diligenza ma non le spiegherebbe in modo

preciso, né si farebbe menzione di un mansionario del chirurgo, in base al

quale sarebbe possibile imputargli delle negligenze.

7.1 Giusta l’art.

6 cifra 3 lett. a CEDU, ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più

breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo

dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico. Analogamente

l’art. 32 cpv. 2 Cost. prescrive che l’accusato ha diritto di essere informato

il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli.

L’atto di

accusa ha una doppia funzione: di delimitazione dell’oggetto del processo, e

d’informazione per l’accusato, cosicché questi possa difendersi compiutamente.

Qualora l’accusato fosse stato condannato per un’infrazione differente da

quella riferita nella decisione di rinvio o nell’atto di accusa, i suoi diritti

di difesa non vengono violati, se questi, alla luce delle circostanze concrete,

poteva aspettarsi una nuova qualifica giuridica dei fatti (cfr. DTF 126 I 19, 21-22

c. 2a e 24 c. 2d/bb; ZBJV 2000, p. 137).

7.2. Nel caso

concreto, si rileva innanzitutto che l’accusato era al corrente sin dal primo

interrogatorio del 7 marzo 2002 dei fatti alla base del procedimento penale, ora

dipendenti della scoperta, nel febbraio 2002, di un pezzo di metallo nel corpo

della vittima, ora risalenti all’operazione da lui personalmente eseguita il 25

giugno 2001.25 giugno 2001.po della vittima di un

pezzo di metallo nel corpo della vittima e del fatto che ci possibile imputare

al prevenut Oggetto dell’inchiesta era la ricerca di eventuali

responsabilità, commesse per negligenza, addossabili ai sanitari coinvolti in

quell’intervento. Prova ne è che l’imputato, di fronte alla Procuratrice

pubblica, veniva invitato a spiegare nel dettaglio lo svolgimento di

un’isterectomia laparoscopica, inclusi i controlli dei ferri operatori (cfr.

verbale imputato 7 marzo 2002, p. 2); dopo l’emanazione della decisione di

promozione dell’accusa 12.12.2002, egli chiedeva per mezzo del suo assistente

di essere sentito dal Procuratore pubblico per fare il punto alla situazione.

Mediante il decreto di accusa no. 2255/2005 del 15 giugno 2005, la Procuratrice

pubblica rimproverava al Dr. ACCU 1 di aver occasionato per imprevidenza

colpevole una grave lesione al corpo della paziente CIVI 1. Per la precisione,

gli veniva addebitata la dimenticanza di uno strumento chirurgico in metallo di

forma cilindrica e del diametro di circa 3/4 cm. Un’omissione, questa, che, nella

dinamica dell’intervento chirurgico in narrativa, precedeva automaticamente quella

– pure incombente all’operatore – di controllare gli strumenti estratti dal

corpo della paziente prima di consegnarli alla strumentista (o, come avvenuto,

di posarli direttamente sull’apposito tavolino) e di accertarsi dell’avvenuta

conta dei medesimi. In ultima analisi, parte dell’interrogatorio del 7 marzo

2002, durato quattro ore, verteva proprio su tali controlli (cfr. p. 2).

Inoltre, si

rileva che l’imputato, nel corso dell’interrogatorio da lui richiesto, all’esplicita

domanda del suo difensore: “una volta estratto l’utero e quindi anche il

manipolatore, lei ha eseguito un controllo con la telecamere prima di finire

l’intervento?”, egli ha replicato: “io ho eseguito questo controllo e posso

dire di non avere visto niente. … Lo scopo del controllo è quello di

controllare che non ci siano delle perdite di sangue/emorragie. Tecnicamente

con la telecamera è possibile vedere stomaco, intestino, ed evidentemente la

zona vaginale. Aggiungo che prima dell’intervento alla signora CIVI 1 ho fatto

un controllo di tutte queste parti. Controllo che non ho effettuato alla fine

dell’intervento, eccetto la zona direttamente toccata dall’intervento chirurgico.

Non ho effettuato questo controllo generale dopo l’intervento perché non fa

parte dell’iter usuale”. L’imputato stesso ha dunque giudicato opportuno

dettagliare i controlli che egli ha intrapreso durante il suo intervento,

sicché egli era consapevole dell’importanza delle verifiche da lui effettuate al

termine delle fasi operatorie e di quelle che semmai potevano essere svolte.

Pertanto, quale specialista, non poteva ignorare le possibili negligenze di cui

egli sarebbe stato chiamato a rendere conto in sede giudiziaria.

Pretendere

che il decreto di accusa in rassegna elencasse con esattezza tutte le regole di

diligenza dell’arte medica o contenute in eventuali mansionari – come

sembrerebbe far credere il prevenuto – va ben al di là di quanto ordinato dai

disposti convenzionali e costituzionali. In realtà, nella fattispecie,

l’imputato è sempre stato consapevole della portata e dei fatti a monte

dell’accusa di lesioni colpose gravi elevata nei suoi confronti, come pure di

essere chiamato a rispondere per degli errori commessi nelle sue vesti di

chirurgo e ginecologo durante un’isterectomia laparoscopica. Da ultimo, occorre

rilevare che egli ha chiesto, per il tramite del suo patrocinatore, di essere

nuovamente sentito nel corso dell’istruttoria predibattimentale per precisare

la sua posizione e, al dibattimento, egli era accompagnato da un avvocato al

quale, in considerazione della fattispecie giuridica ritenuta dalla pubblica

accusa, l’estensione delle negligenze rimproverabili al suo assistito non

poteva certo sfuggire.

In queste

condizioni, l’asserita violazione del principio della determinatezza

dell’accusa non sembra avere consistenza.

8. L’accusato

avvalora il suo proscioglimento per insussistenza del reato. Secondo il

difensore, compito del suo assistito era quello di portare a termine secondo le

regole dell’arte medica l’isterectomia laparoscopica (all’epoca innovativa), il

cui scopo sarebbe quello di estrarre l’utero. Ed egli lo avrebbe assolto

compiutamente. Le sue verifiche si sarebbero limitate al controllo di eventuali

perdite di sangue nella parte interessata dall’operazione e dell’uscita

dell’utero, ma egli non doveva verificare il numero di strumenti. L’attenzione

dell’operatore doveva essere rivolta all’utero, i cui coaguli e sangue avrebbero

potuto coprire il pessario, mentre usciva dalla cavità addominale. Per il

resto, il pessario, correttamente applicato, si sarebbe sfilato in modo

imprevedibile per l’imputato ed egli non sarebbe incorso in alcuna

dimenticanza. In ultima analisi, la strumentista non avrebbe controllato i

ferri, come da lei ammesso e malgrado ciò fosse stato suo precipuo compito

prescritto in un apposito mansionario. Infine, l’imputato ravvisa tre

circostanze che avrebbero interrotto il nesso di causalità tra il suo

comportamento e il pregiudizio sofferto dalla vittima: innanzi tutto, la

condotta omissiva della strumentista, la quale ha frattanto accettato la condanna proposta dal Procuratore; in secondo luogo, il mancato

controllo del personale ausiliario o degli altri strumentisti incaricati di

pulire e di sterilizzare il cestello contenente tutti i ferri operatori;

infine, la responsabilità dei responsabili dell’ospedale, i quali, dopo che si

erano accorti della mancanza di un pessario, non solo non avrebbero informato

il Dr. ACCU 1, ma non avrebbero neppure intrapreso misure sufficienti per

scongiurare uno scenario simile a quello verificatosi.

8.1. Conformemente

all’art. 125 cpv. 1 CP, chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o

alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con la detenzione o con

la multa. Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio (cpv. 2).

Per l’art. 18 cpv. 3 CPS, commette un crimine o un delitto per negligenza colui

che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua

azione e non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha

usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue

condizioni personali.

8.2. In seguito

si analizzeranno i singoli presupposti per l’adempimento del reato di lesioni

semplici, ossia:

- le lesioni

presentate dalla signora CIVI 1 (cfr. infra 8.2.1);

- un’imprevidenza

colpevole dell’operatore, riferita alla violazione di doveri di diligenza,

inclusa la facoltà dell’indiziato di invocare il principio dell’affidamento

(cfr. infra 8.2.2),

- la

prevedibilità e l’evitabilità dell’insorgere del danno (cfr. infra 8.2.3);

e

- l’eventuale

relazione tra il rischio provocato dalla negligenza e il pregiudizio (cfr. infra

Considerandi

8.2

; H. Wiprächtiger, Die

Strafbarkeit des Arztfehlers, in: Die Haftung des Arztes und des Spitals,

Zurigo 2003, pp. 233 segg., 246 segg.).

8.2.1

Le ferite accertate

il 4/5 febbraio 2002 e lamentate dalla vittima erano gravi. Le indagini degli

organi inquirenti hanno permesso di appurare che un’ansa intestinale della

parte lesa si era incarcerata nel pessario, divenendo necrotica (cfr.

classificatore “atti sotto sequestro”, busta B, Operationsbericht 5.2.2002,

incluse le fotografie; rapporto istologico dell’11 febbraio 2002). Tale

necrosi, secondo tutti i sanitari chiamati ad esprimere un parere sullo stato

dell’intestino della vittima, era da collegarsi alla presenza del corpo

estraneo in metallo nel corpo della vittima (cfr. doc. 11, p. 3; doc. doc. 45,

p. 2). E tutti affermavano che, se il Dr. __________, primario di chirurgia a __________

(VS), non l’avesse operata il giorno dopo il suo ricovero in elicottero,

allontanando la parte morta dell’intestino (lunga ca. 30 cm), la paziente CIVI

1.

sarebbe morta nel giro di due/quattro giorni a causa di una setticemia (cfr.

doc. 11, p. 3; doc. 26, p. 4; doc. 45, p. 2; doc. 32, p. 2). Quanto al decorso

postoperatorio, è emerso che, dopo l’intervento di quel 5 febbraio, la signora CIVI

1.

rimaneva nell’istituto di cure vallesano per quattro giorni in cure intense e

per altri dieci in reparto; essa veniva congedata il 18 febbraio 2002 con una cicatrice

sull’addome di 17 cm (cfr. doc. 9, verbale 18.2.2002, p. 2; doc. 13, p. 3).

Quindi soggiornava a Zermatt durante un mese e, tornata in Ticino, si recava ben

presto presso una casa di cura locarnese dal 21 marzo al 5 aprile 2002 (cfr.

doc. 38, p. 2). Un controllo medico del 17 aprile 2002 riferiva di una paziente

tesa ed ansiosa, che presentava meteorismo e necessitava, diversamente da prima

dell’operazione del 5 febbraio 2002, di un aiuto domestico (due volte per due ore

alla settimana; cfr. doc. 39 e doc. 32, p. 3). In merito alle sofferenze della

signora CIVI 1 dopo il 5 febbraio 2002, offriva talune indicazioni anche il Dr.

__________: nervosismo, stanchezza, stress, disturbi del sonno, gonfiore della

pancia (guaribile completamente solo mediante un’altra operazione), affaticamento

nell’occuparsi delle faccende di casa e nel curare il marito – affetto da Morbo

di Parkinson (cfr. doc. 38, p. 2) –, e affanni psichici (cfr. doc. 46, incluse risposte

24.09.2002

del medico).

In base a

tali circostanze, in particolare all’immediato pericolo di morte in caso di tempestivo

intervento (cfr. DTF 109 IV 18, 20-21 c. 2c-d) – riconosciuto pure dal Dr. ACCU

1.

(cfr. doc. 26, p. 4) –, e alla veneranda età della vittima, è d’uopo

ammettere che, nel complesso, i danni da lei subiti configuravano lesioni

gravi.

8.2.2

I

doveri di diligenza dell’imputato vanno esaminati secondo le circostanze

concrete (tipo dell’intervento e cura, rischi a ciò connessi, spazio di

apprezzamento e valutazione che compete al sanitario, mezzi a disposizione e

urgenza dell’intervento) e in base alle regole dell’arte medica riconosciute. Principio

basilare è l’obbligo generale del medico di esercitare l’arte medica secondo i

principi riconosciuti dalla medicina e di evitare ogni trattamento lesivo per

il paziente. In principio, il medico risponde per ogni imprevidenza, sia essa

grave o lieve. Il medico viola i suoi obblighi solo laddove sceglie una terapia

che secondo la scienza medica riconosciuta non appare più sostenibile e non ne soddisfa

le esigenze oggettive (cfr. DTF 130 IV 7, 11-12 c. 3.3).

a) Preliminarmente

occorre evidenziare alcuni accertamenti concludenti per l’esame della

fattispecie.

Innanzitutto,

per quanto riguarda il prevenuto, si osserva che egli, nel giugno 2001, era

capo clinica presso l’ospedale ________ di __________, che lì aveva acquisito

un’importante esperienza nel ramo della chirurgia ginecologica, ottenendo anche

il diploma di specialista FMH nel gennaio 2001, che lo abilitava a svolgere

operazioni complesse come quella cui veniva sottoposta la signora CIVI 1 (cfr.

doc. 24, p. 2; doc. 26, p. 3). In aula, egli riferiva che, prima dell’intervento

del 25 giugno 2001, aveva assistito il primario in ca. 15-20 operazioni di

isterectomia laparoscopica, con il compito di assicurare all’operatore una

buona visione all’interno dell’addome (cfr. doc. 24, p. 2); che egli, nelle

vesti di assistente, poteva osservare la fase vaginale, non dovendosi

concentrare sulla telecamera; che egli aveva svolto, pressapoco sei mesi prima

del 25.6.2001 e a __________, la sua prima isterectomia in laparoscopia; e che,

prima del 25.6.2001, aveva eseguito personalmente grossomodo 5-10 operazioni di

questo tipo, alla prima delle quali anche il primario aveva partecipato, mentre

in altre occasioni il Dr. __________ era accorso per consigli o aiuti puntuali.

In

seconda battuta, con riferimento al tipo di operazione, mette conto rilevare

che l’isterectomia laparoscopica in narrativa fu programmata e che dunque non era

urgente (cfr. doc. 4, p. 4; doc. 24, p. 2; doc. 26, p. 2); che, all’epoca, essa

rappresentava un intervento innovativo (cfr. doc. 25, p. 4; doc. 26, p. 3), di

una certa complessità (cfr. doc. 24, p. 2; ciò è stato confermato anche dal Dr.

__________ al dibattimento, in particolare per quanto riguarda la dissezione

dei vasi dall’utero), con precipui vantaggi (riduzione della degenza in

ospedale), e della durata media di circa un’ora e mezza (ma, in caso di

sanguinamento o di utero particolarmente grande, essa può durare anche più ore).

Per sommi capi e in base anche alle spiegazioni pratiche (con l’ausilio di un

manipolatore identico a quello usato il 25.6.2001 ed esibito al dibattimento

dall’accusato) offerte dall’imputato, l’operazione di isterectomia

laparoscopica è distinta in tre fasi:

a)

“vaginale” (dilatazione manuale della vagina; immissione con le mani nel collo

dell’utero del pessario; incastro del manipolatore nel pessario, in modo tale che la punta del manipolatore e il pessario si congiungano

strettamente mediante l'esatto inserimento delle sporgenze del primo in

corrispondenti incavi del pessario, come mostrato dall’accusato

in aula con l’ausilio del manipolatore –; fissazione degli strumenti all’utero

con il palloncino);

b)

“in isteroctomia laparoscopica” (si stacca utero con

una forbice di ultrasuono dai vasi sanguigni, dalle arterie, dai legamenti e da

tutte le strutture a cui è collegato); e

c)

“asportazione” dell’utero (si sfila l’utero a livello vaginale e il pessario

esce – dovrebbe uscire – con l’utero) e saturazione della vagina, previo

controllo dell’emostasi – cui segue la levata dei Trocard e la sutura delle

ferite addominali (cfr. doc. 26, p. 2).

In

aula, commentando l’intervento, il Dr. ACCU 1 ha simulato l’inserimento del

manipolatore, dopo aver dilatato la vagina della parte lesa, nel pessario già

posizionato a mano nel collo dell’utero di quest’ultima; egli ha poi soggiunto

che l’intervento non sarebbe stato possibile senza un’aderenza ottimale tra

manipolatore e la parte cilindrica inferiore e più stretta del pessario, la

quale è separata dalla parte superiore (con circonferenza più larga) da una

corona circolare all’interno della quale viene introdotto il palloncino (cfr. classificatore

atti sotto sequestro, referto G).

Scopo

dell’operazione è quello di estrarre l’utero dalla cavità pelvica.

b) Nel

caso in esame, al Dr. ACCU 1 vanno rimproverate, in ordine cronologico, le

seguenti omissioni:

a)

l’aver dimenticato il pessario nell’addome della parte lesa;

b)

il non essersi accorto di non averlo tolto assieme al manipolatore e all’utero

(a pezzi), e

c)

il non essersi accertato mediante una qualsipiaccia forma di feed-back

dell’effettiva uscita di tutti gli strumenti operatori dal corpo della signora CIVI

1.

aa) In

primo luogo, l’imputato, durante l’esecuzione dell’intervento, ha lasciato un

corpo estraneo nel corpo della paziente, incorrendo così in un errore di

tecnica operatoria (cfr. ZR 1972, pp. 329, 336 c. 6, menzionato anche da H. Schultz, La responsabilità penale del

personale sanitario, in: CPFG, Atti della giornata di studio del 12.06.1989,

Lugano, 1989, p.. 91 segg., 104; Wiprächtiger, op. cit., p. 249; H. Hausheer, Unsorgfältige ärztliche

Behandlung, in: Geiser, Münch,

Schaden – Haftung – Versicherung, Basilea 1999, pp. 719 segg., 732; H. Honsell (Hrsg.), Handbuch des

Arztrechts, Zurigo 1994, p. 95; A. Braconi,

Pluralité de responsables et responsabilité médicale, à

l’exemple du rapport entre chirurgien et anesthésiste", in: P. Tercier,

Aspects du droit médical, universités de Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et

Neuchâtel, enseignement de 3ème cycle, droit 1986, Friborgo 1987, pp. 159

segg., 163). Una svista, questa, ascrivibile unicamente al chirurgo operatore,

siccome lui solo era colui che aveva infilato e si era servito del pessario per

dilatare il collo dell’utero, e lui solo poteva e doveva levarlo dal corpo

della paziente assieme al manipolatore, al palloncino e all’utero al termine

della fase in laparoscopia. Non vi era infatti stato in corso di intervento una

sostituzione dell’operatore, né il medico assistente veniva chiamato a compiere

in prima persona atti di competenza dell’operatore.

bb) Secondariamente,

quanto al rischio di dimenticanza d’uno strumento operatorio nel corpo della

vittima, si osserva che tale pericolo poteva e doveva essere vigilato dal

chirurgo, al quale incombe l’obbligo di prestare attenzione a che la

strumentista conti i ferri da lui estratti, prima di chiudere la ferita

operatoria (cfr. Honsell, op. cit., p. 95; H. Honsell,

Zivilrechtliche Haftung des Arztes, in: ZSR 1990 I, pp. 135 segg., 140:

“Erstaunlich ist auch, was bei einer Operation im Patienten alles vergessen

wird: Mulltupfer, Operationstücher, Scheren, Klammern, Schläuche, usw. Diese

Fälle bedürfen keiner Diskussion; der Chirurg muss beispielweise darauf achten,

dass die Operationsschwester die Tupfer zählt, bevor die Opertionswunde

geschlossen wird“), per procedere all’occorrenza all’immediata rimozione. Nel caso di specie, invece (come da lui ribadito in aula), l’accusato

non ha chiesto alla strumentista di contarli; né ha controllato se, al momento

dell’estrazione del manipolatore, ci fosse anche il pessario (cfr. doc. 26, p.

2); né egli si è accertato in un altro modo della presenza di tutti i ferri

operatori prima di suturare la vagina. A tale riguardo, la Dr.essa __________,

alla domanda: “l’operatore o l’assistente contano le garze o gli strumenti operatori

impiegati durante l’intervento?”, rispondeva che i medici non contano, ma che

essi chiedono se ci sono tutti i ferri utilizzati. La stessa ha ancora precisato

che può capitare che la strumentista dichiari: “conto garze ok!”, oppure: “manca

una pinzetta!”; e che, altre volte, è l’operatore a sollecitare: “tutto ok?

Possiamo chiudere?”, riferendosi al ritorno sui tavoli degli strumenti e delle

garze usate durante l’operazione. Sempre con riferimento al controllo al

termine dell’intervento della presenza dei ferri, l’imputato ha affermato che

non è suo compito assicurarsi dell’uscita dal situs di tutti i pezzi di

metallo immessivi; anche il primario Dr. __________ ha asserito al dibattimento

di non verificare con l’infermiere, ad es. con l’interrogativo: “strumenti

tutto ok?”, se tutto lo strumentario è stato riposizionato sul tavolo così

com’era all’inizio dell’operazione. A suo avviso, la comunicazione tra

personale paramedico e operatore non sarebbe sistematica; piuttosto, sarebbe la

strumentista a (dover) dire che manca qualcosa; e, in caso di silenzio della

medesima, l’operazione procederebbe alla fase successiva. Tale prassi sostenuta

dall’imputato e dal primario non può essere protetta, non solo poiché pare

scontrarsi con il principio generale del diritto che impone di adottare le

misure necessarie alla protezione dei terzi quando si crei uno stato di

pericolo (cfr. DTF 130 IV 7, 11 c. 3.3; 120 IV 300, 309 c. 3d/aa; 106 IV 80, 81

c. 4a), ma anche siccome è confutata, oltre che dalla dottrina autorevole (cfr.

Honsell, op. cit., p. 95), anche dalla collega, la quale al

dibattimento ha sottolineato che, sotto la direzione dei Dr. ACCU 1 e __________,

essa avrebbe imparato ad essere scrupolosa in relazione alla conta degli

strumenti e che, già prima del 25 giugno 2001, presso l’ospedale _________ valeva

tale rigore; prova ne sia che, sempre a detta della Dr.essa __________, il

principio di assicurarsi dell’avvenuto e rigoroso computo degli strumenti e delle

garze le era già nota dall’inizio della sua formazione come medico dopo il

conseguimento della laurea. Essa ha soggiunto che fra operatore e strumentista

vi può essere anche un accordo tacito, nel senso che ad es. il primo afferma: “stiamo

chiudendo” risp. “dammi il filo per chiudere” e il secondo risponde: “ok”

oppure rimane silente risp. “Ok, ti do il filo”. Infine, sul comportamento

dell’imputato in generale, la teste riferiva che egli era meticoloso e che, prima

di una saturazione, chiedeva se vi erano tutti gli strumenti. E così agiva, sempre

secondo il suo parere, anche il primario, con il quale la stessa aveva pure

collaborato. In ultima analisi, il prevenuto, chirurgo e specialista FMH, si è

limitato a sostenere di non essersi cerziorato della presenza di tutti gli

strumenti, senza addurre alcuna ragione a giustificazione di una sua mancata

verifica orale con la strumentista. In effetti, egli non ha allegato alcun

indizio o attitudine dell’infermiere di sala (la quale dichiarava di non aver

contato i ferri e, implicitamente, ha ammesso di essere stata passiva, cfr.

doc. 21, pp. 2, 3 e 4) tale da indurlo ad omettere la verifica e ad andare

avanti con la saturazione della vagina.

cc) Da ultimo,

una delegazione verticale assoluta del computo degli strumenti all’infermiere

strumentista, in un lavoro d’équipe come è quello svolto durante un’isterectomia

laparoscopica, non appare praticabile, non solo giacché in generale l’operatore,

che inserisce ed estrae dal corpo del paziente garze, strumenti, ecc., sa

quando egli ha (o dovrebbe aver) tolto tutti gli strumenti e dunque quando

l’intervento può dichiararsi definitivamente terminato. Ma anche perché, nel

caso particolare, il prevenuto avrebbe dovuto assumere un atteggiamento

decisamente prudente, visto che l’operazione, durata oltre tre ore, l’aveva costretto

a far capo ad altri strumenti chirurgici (in particolare a una pinza di Pozzi infilata

accanto al manipolatore, cfr. doc. 26, p. 2) per togliere, a pezzi, il

grande utero della vittima (cfr. doc. 24, p. 2; classificatore “atti

sequestrati”, busta A, rapporto operatorio 25.06.2001: “utero ingrandito con

fibroma di ca. 7x7 cm” … “asportazioni in pezzi dell’utero transvaginale”). Alla

luce del sistema ad incastro del manipolatore nel pessario e della necessità di

tagliare in più pezzi l’utero, non si poteva escludere che un contatto tra tale

pinza e il pessario (infilato nel manipolatore), avrebbe favorito lo scollamento

di quest’ultimo dal manipolatore nel quale era inserito. A tale riguardo, il

primario Dr. __________ ha precisato davanti al giudice che, quando l’operatore

estrae l’utero attraverso la vagina, egli, pur dovendo rivolgere la sua

attenzione all’utero (per prevenire il rischio di un suo scivolamento verso la

cavità addominale), dovrebbe vedere e guardare ciò che toglie e che esce; e che

quindi l’operatore dovrebbe realizzare che il pessario non c’è. Da parte sua, nella

fattispecie, l’imputato ha ammesso di non aver controllato il manipolatore

(cfr. doc. 26, p. 2). Di conseguenza, anche volendo ammettere che, nel caso specifico,

del sangue e dei coaguli avrebbero potuto coprire il pessario tolto con il

manipolatore e il pezzo di utero (come ipotizzato dal primario al processo),

l’operatore, proprio perché si era trovato in una situazione inconsueta (utero

di grosse dimensioni, taglio dello stesso con la pinza di Pozzi, possibile

presenza di coaguli e di sangue sul manipolatore, ecc.), avrebbe dovuto

prestare maggiore attenzione a ciò che asportava dalla cavità pelvica della

vittima.

Infine,

mette conto rilevare che la signora __________ era nuova e operativa al

__________ dal mese di aprile 2001, interveniva per la prima volta quale

strumentista nel corso di un’isterectomia laparoscopica ed era ancora in

periodo di prova (cfr. doc. 67, p. 1). Certo, secondo la ripartizione dei

compiti prevista presso quell’istituto di cure, era la capo sala che designava

l’infermiere strumentista per una determinata operazione; tuttavia, appare comunque

ragionevole pretendere dall’operatore diligente, cioè dal protagonista

principale dell’operazione chirurgica, una certa prudenza nell’informarsi, al

fine di garantire alla paziente un buon esito dell’intervento, sulle capacità

dei singoli collaboratori, inclusi i paramedici, non conosciuti personalmente.

c) Le accertate

omissioni non appaiono conciliabili con i doveri di prudenza di un chirurgo e

ginecologo in un’analoga situazione ed integrano delle negligenze ai sensi

dell’art. 125 CP. In estrema sintesi, l’autore ha creato uno stato di pericolo,

di fronte al quale un chirurgo specialista in ginecologia doveva e poteva

mettere in atto tutte le misure di prevenzione a tutela dell’integrità fisica

della parte lesa – in particolare l’attenta osservazione di quanto estraeva

dalla vagina e il richiamo di un riscontro certo dall’infermiere di sala

addetto alla conta degli strumenti operatori prima e/o dopo la sutura della vagina

della parte lesa – che in concreto sono venute meno.

d) Incidentalmente,

si rileva che l’accusato non poteva neppure legittimamente fare affidamento su

un corretto comportamento della strumentista, del personale paramedico

incaricato di pulire gli attrezzi chirurgici, e dei responsabili dell’ospedale.

In effetti,

il Dr. ACCU 1 ha da parte sua commesso delle negligenze (sia pure di gravità

minore rispetto a quelle della signora __________ e dei responsabili

dell’ospedale) durante lo svolgimento di mansioni di sua esclusiva competenza:

ossia una disattenzione di tecnica operatoria e un’imprevidenza nel controllo

dell’estrazione di tutti i ferri, entrambe contrarie al noto principio giuridico

generale testé ricordato (cfr. supra 8.2.2 b/bb). Quale operatore

responsabile dell’esecuzione dell’intervento chirurgico, egli non può liberarsi

dalle sue responsabilità, argomentando che altri protagonisti, responsabili di differenti

Dispositivo

dispositivi di sicurezza (in specie: la strumentista con compiti di assistenza

e controllo durante l’intervento chirurgico e al momento della pulizia dei

ferri; e i responsabili dell’istituto di cure con incombenze di verifica a

seguito della notizia della scomparsa di un pessario), avrebbero dovuto

accorgersi dell’assenza dell’oggetto di metallo; e che, in sostanza, se gli

altri dispositivi di sicurezza non avessero fallito, si sarebbe potuto

rimediare al malfunzionamento del sistema primario di cui egli era garante. In

ultima analisi, anche se i successivi sistemi di sicurezza falliscono, il nesso

di causalità tra la violazione del dovere di negligenza del chirurgo e le

lesioni della parte lesa va ugualmente confermato (cfr. DTF 120 IV 300, 310 c.

3d/bb: “Während Dritte auf die Mehrfachsicherung grundsätzlich vertrauen

dürfen, darf der Verantwortliche eines Primärsystems prinzipiell gerade nicht

mit der ordnungsgemässen Bedienung und dem entsprechenden Funktionieren des

Sekundärsystems rechnen [und umgekehrt]. Denn solche

Systeme bestehen gerade wegen der Möglichkeit, dass die andern Systemteile

infolge technischer Fehler oder Sorgfaltspflichtverletzungen der für diese

Verantwortlichen versagen könnten“; Wiprächtiger, op. cit., p. 251). Ne deriva che,

nel caso di specie ove, anche per l’omissione del o dei successori

(strumentisti e responsabili dell’ospedale), si sono prodotte le lesioni alla

vittima che una corretta tecnica operatoria del prevenuto avrebbe dovuto e

potuto impedire, le ferite medesime hanno avuto per il vero almeno tre antecedenti

causali, non potendo la seconda e la terza negligenza configurarsi come fatti

eccezionali, sopravvenuti, sufficienti da soli a produrre l’evento.

Nel caso

che ci occupa, il prevenuto disponeva di tutte le cognizioni scientifiche

necessarie per intraprendere a regola d’arte l’isterectomia laparoscopica (il

titolo di dottore specialista FMH presuppone una specifica esperienza

contraddistinta dalla partecipazione a un numero determinato di operazioni), e,

malgrado la sua personale convinzione, egli sapeva o doveva sapere che era

necessario, prima di suturare la vagina, accertarsi, sia pure anche solo con un

feed-back monosillabo della strumentista, del numero di ferri da lui

effettivamente estrapolati assieme al manipolatore dall’addome della parte

lesa. In ultima analisi, tale cautela rientra all’evidenza nel dovere di

vigilanza del chirurgo operante nei confronti dei suoi ausiliari (perché tale è

per formazione e responsabilità l’infermiere), e, secondo la teste __________,

viene insegnata sin dall’inizio ai medici praticanti appena laureatisi e assume

pertanto il grado di principio notorio della tecnica operatoria. Inoltre, giova

ricordare che l’imputato aveva già operato da solo in svariate occasioni ed

altre ancora aveva partecipato quale assistente ad altri interventi,

rispettando, secondo le teste __________ questo principio. Dal momento che

egli, quale operatore, aveva precisi doveri di prudenza da rispettare, non può

ora affidarsi all’impeccabile funzionamento degli altri sistemi di controllo

implementati dall’istituto di cure ai fini di un intervento operatorio.

8.2.3. A mente del

difensore del prevenuto, le omissioni della strumentista __________, dei

sanitari, che avrebbero poi lavato e sterilizzato i ferri operatori ma non si

sono accorti della mancanza di un pessario, e dei responsabili dell’ospedale (i

quali, incluso il primario Dr. dopo ca. un mese, venivano a conoscenza

dell’assenza di un pessario, ma non procedevano ad un’indagine puntuale per il

suo rinvenimento) sarebbero talmente gravi da interrompere il nesso di

causalità tra la condotta del suo assistito e le lesioni sofferte dalla

vittima.

a) Tra il

comportamento colpevole contrario ai doveri di prudenza e le lesioni sofferte

dalla vittima deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguato

(cfr. DTF 122 IV 17, 22-23 consid. 2c). L’alta Corte ha precisato che esiste un

rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento, se

quest'ultimo ne costituisce la "condicio sine qua non", ossia

se non può essere tralasciato senza che pure l'evento verificatosi venga meno.

Non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento,

bensì è sufficiente che la violazione delle regole dell’arte abbia contribuito

con altre a produrre l'evento (cfr. DTF 100 IV 279, 283 consid. 3c).

Nella

fattispecie, se l’imputato avesse estratto, unitamente al manipolatore e agli

altri ferri, anche il pessario, o perlomeno avesse accertato con la

strumentista la sua fuoriuscita, l’intestino della parte lesa non sarebbe

divenuto necrotico a causa della sua incarcerazione con lo strumento di

metallo, e l’operazione di resezione di tale organo molle non sarebbe stata

necessaria. Le imprudenze del 25 giugno 2001 commesse dal prevenuto hanno

dunque contribuito a causare le lesioni e le conseguenze sofferte dalla signora

CIVI 1, sì da ritenersi ad esse eziologicamente riconducibili.

b) La

causalità deve essere anche adeguata: è necessario stabilire se il comportamento

dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza

generale della vita, a cagionare o a favorire un evento come quello

concretamente verificatosi (cfr. DTF 130 IV 7, 10 consid. 3.2). Il rapporto di

causalità adeguata tra il comportamento e l'evento può essere interrotto e

l'agente non risultare punibile allorquando circostanze eccezionali, quali ad

esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa, sopravvengano senza che

potessero essere previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé

sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la causa concomitante deve

avere un peso tale da risultare la scaturigine più probabile e immediata

dell'evento considerato, e relegare così in secondo piano tutti gli altri

fattori, in particolare il comportamento dell'agente (cfr. DTF 130 IV 7, 10

consid. 3.2).

Oltre alla

prevedibilità dell'evento va infine considerata la sua evitabilità. Attraverso

il concetto di causalità ipotetica occorre valutare, se in caso di

comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato. Ciò

presuppone, perlomeno un alto grado di probabilità, per cui non basta la

semplice possibilità che, in caso di comportamento conforme ai doveri di

prudenza, l'evento fosse evitabile: in questo senso l'evento è imputabile

all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse ipoteticamente comportato

in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto

probabilmente o quasi sicuramente evitato (cfr. DTF 130 IV 7, 10-11 consid. 3.2).

aa) Nel caso

concreto, accertate le negligenze del medico indiziato, occorre indagare il

quesito a sapere se la condotta del personale paramedico e dei responsabili

dell’ospedale ________ abbia interrotto il nesso di causalità adeguato.

Per quanto

concerne la strumentista __________, il suo comportamento è stato sanzionato

con una pena detentiva sospesa, cui l’interessata non si è opposta; Alla stessa

è stata imputata una negligenza per aver omesso di assicurarsi al termine

dell’operazione della presenza di tutti gli strumenti utilizzati durante

l’intervento, in specie di un pessario (cfr. decreto di accusa no. 2254/2005

del 15 giugno 2005 agli atti). La stessa è dunque incorsa in una grave

dimenticanza, considerato che, fra gli altri, erano suoi compiti:

-

preparare la sala operatoria e il materiale necessario per garantire un

corretto svolgimento della sessione operatoria;

-

garantire il corretto funzionamento del materiale e dare sopporto

strumentale durante lo svolgimento dell’intervento (cfr. classificatore “atti

sequestrati”, busta E, mansionario infermiere strumentista aprile 98); e

-

contare tutti i ferri e il materiale utilizzato sia all’inizio che alla

fine dell’intervento (cfr. doc. 21, pp. 2 e 3; doc. 22, . 4) – un principio,

questo, che non sembrava aver trovato, fino al giugno 2001, alcun ancoraggio

nelle direttive di tale nosocomio (cfr. doc. 22, p. 4; doc. 73 con linee guida

del 27 ottobre 2003 per la conta degli strumenti e delle garze e con modulo

“descrizione della funzione”).

Essa ha precisato di aver lasciato la sala alle ore 15.00, ossia

immediatamente dopo la conclusione dell’intervento, e di non essersi occupata

della pulizia degli strumenti operatori. E neanche gli aiuti che portavano a

lavare gli strumenti, si accorgevano dell’assenza di un pessario nel cestello

predisposto per l’operazione. A tale proposito, giova osservare che non vi sono

sufficienti accertamenti atti a stabilire chi effettivamente si era occupato

del lavaggio e della sterilizzazione dei ferri clinici (secondo la sig.ra __________,

l’assistente di cura e la strumentista di turno quel pomeriggio; cfr. doc. 21,

p. 3, doc. 22, p. 4) e in che misura questi ausiliari erano o potevano essere al

corrente dell’esatta composizione del set strumentario impiegato per

l’intervento del 25 giugno 2001 nei confronti della parte lesa.

Per contro, è accertato che circa tre settimane dopo l’intervento alla

parte lesa (in aula il Dr. __________ avrebbe detto due mesi), verosimilmente in

occasione di un’isterectomia laparoscopica, le strumentiste (cfr. doc. 21, p.

3) e il primario si erano interrogati sull’ipotetica assenza di un pessario: in

effetti, essi ne avevano visto solo tre nell’apposito set operatorio. Dopo una

scambio di opinioni con le strumentiste, nel quale veniva coinvolto pure il

primario, si decideva di non svolgere ulteriori indagini, apparentemente anche

dando credito all’ipotesi che il pezzo in metallo mancante fosse finito nella

pattumiera. Di fronte a tale avvenimenti, l’inoperosità dei responsabili

dell’istituto di cure raffigura pure una grave imprevidenza, dato che, mediante

l’esame delle liste elencanti gli strumenti operatori componenti i corredi per

le operazioni di isterectomia in laparoscopia, attraverso l’analisi delle

operazioni di quel tipo svolte in un determinato lasso di tempo e con tempestivi

esami radiologici sulle pazienti operate, si sarebbe potuto reperire l’oggetto

di metallo e scongiurare le complicazioni di cui è stata vittima la signora CIVI

1.

Perché queste gravi imprudenze di terzi interrompano il nesso di

causalità adeguata, occorre tuttavia che esse rappresentino la causa più

probabile e immediata dell'evento considerato, relegando così in secondo piano

tutti gli altri fattori, nel caso concreto le disattenzioni dell'operatore. Contrariamente

a quanto sostenuto dal suo difensore, nel caso concreto non si è verificata una

simile interruzione, siccome il sanitario accusato ha pure contributo a creare

questo stato di pericolo con proprie disattenzioni (cfr. DTF 120 IV 300,

311-312 c. 3e): in effetti, egli aveva lasciato il pessario nel corpo, omesso

di procedere al controllo personale, mentre toglieva i pezzi di utero, e a

quello con la strumentista a garanzia dell’uscita di tutti gli strumenti

operatori, per di più al termine di un intervento laborioso (utero

particolarmente grosso che richiedeva il suo spezzettamento e l’asportazione

delle parti con l’ausilio di una pinza di Pozzi). Così facendo, egli ha

consapevolmente assunto il prevedibile rischio che l’oggetto in metallo rimanesse

(anche a lungo) nella cavità addominale della paziente. Le mancate verifiche da

parte del personale paramedico (ausiliario di cura o strumentista) e dei

responsabili dell’ospedale, ancorché gravi e indizianti il malfunzionamento dei

sistemi di controlli presenti presso l’ospedale _________ di __________, non rappresentano

degli eventi così imprevedibili e sorprendenti da interrompere il nesso di

causalità adeguata.

bb) L’evento

doveva anche essere evitabile. Se l’operatore imputato avesse agito nel

rispetto della cautele mediche evidenziate, il pessario non sarebbe rimasto nel

corpo della paziente; in simili evenienze, si può arguire con certezza che l’incarcerazione

di un’ansa intestinale con lo stesso non avrebbe mai avuto luogo e che,

conseguentemente, un’operazione simile a quella del 5 febbraio 2002 a __________

non si sarebbe mai resa necessaria.

8.2.4. Da

ultimo, giova affermare, in tema di “Risikozusammenhang” (cfr. Wiprächtiger, op. cit., pp. 255-256),

che un’operazione conforme ai doveri dell’arte medica (con l’estrazione del

pessario e con i controlli predetti da parte dell’oeratore) avrebbe con

certezza evitato l’incarcerazione dell’intestino della vittima con il pessario,

tale patologia essendo univocamente dipendente dalla presenza di un corpo

estraneo in prossimità dell’organo molle addominale. In caso di corretta

tecnica operatoria, una resezione dell’intestino non sarebbe mai stata in

discussione, siccome non avrebbero potuto verificarsi delle conseguenze

analoghe a quelle lamentate dalla signora CIVI 1. Detto altrimenti, si può

escludere che, in caso di ossequio della dovuta diligenza, il risultato

provocato dall’autore si sarebbe verificato.

8.3. In estrema

sintesi, l’imputato deve essere dichiarato colpevole di lesioni colpose gravi

ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS.

9. L’imputato

chiede il suo proscioglimento; nell’arringa egli ha pure ravvisato nelle more

del procedimento penale a suo carico una violazione del principio di celerità.

9.1. Giusta

l’art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto

dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di

lui. Il reato di lesione colpose gravi è punito con la con la detenzione o con

la multa. Conformemente all’art. 48 cifra 1 CPS, salvo che la legge disponga

espressamente in altro modo, il massimo della multa è di quarantamila franchi.

Il secondo comma di tale norma prescrive che il giudice fissa l’importo della

multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi

subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per

giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il

reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la

professione ed il guadagno, l’età e la salute.

Per

valutare la gravità della colpa entrano in considerazione diversi fattori. Da

una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze

che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, e la recidiva. Dall’altra,

quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto

precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto

dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la

situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta

e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti

penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21 c. 6.1; 124 IV 44,

47 c. 2d).

9.2. Questo

giudice reputa equa una condanna a una pena pecuniaria di fr. 4000.-. Tale

misura tiene conto in particolare delle seguenti circostanze favorevoli del

prevenuto: a livello personale, la sua impeccabile reputazione anche

professionale (coronata dal conseguimento del diploma di medico specialista FMH

e testimoniata in aula dalla sua collega __________), fatto salvo l’episodio in

esame; la sua favorevole integrazione sociale (attualmente gestisce uno studio

medico proprio e collabora, in qualità di capo servizio, con l’ospedale della

cittadina in cui vive); la sua piena collaborazione (sia durante la fase

predibattimentale, sia in aula – ad es. per permettere al giudice di meglio

comprendere la dinamica dell’intervento, egli ha portato con sé ed esibito un

manipolatore); e l’assenza di qualsiasi precedente penale. Per quanto attiene

alle circostanze del reato perpetrato, ha valenza attenuante l’intensità delle

sue negligenze, qui giudicate lievi (specie per raffronto a quelle commesse dai

responsabili del nosocomio e, per certi versi, dalla strumentista – la quale

tuttavia era gravata nel complesso da una minore responsabilità, la sua

attività essendo in ogni caso servile a quella principale dell’operatore) e la

singolarità dell’episodio (in cui sono falliti anche altri dispositivi di

controllo, predisposti per scongiurare fatti simili a quelli vissuti dalla

signora CIVI 1). D’altro canto, non vanno comunque sottaciuti le sofferenze

patite dalla parte lesa, aggravate anche dalla sua età di quasi novant’anni.

Già questi

elementi portano il giudice ad usare clemenza nell’ambito del suo potere di

apprezzamento che gli compete. Nel caso concreto, occorre pure considerare il

lungo tempo trascorso tra i fatti imputati al Dr. ACCU 1 e il giorno del

giudizio: cinque anni e quattro mesi. Molti, ove si pensa che tra l’interrogatorio

del 19 dicembre 2003 dell’imputato davanti al Magistrato inquirente e la

stesura del decreto di accusa (15 giugno 2005) è passato pi

10. L’accusato,

colpevole, sopporta il pagamento della tassa di giustizia, qui stabilita in fr.

1250.00 (cfr. art. 39 lett. a LTG) e delle spese quantificate in fr. 689.00

(cfr. art. 9 CPP). In tali oneri processuali sono inclusi la tassa di giustizia

di fr. 200.- e le spese di fr. 429.- indicate dal Procuratore pubblico nel suo

decreto di accusa.

P. Q. M.

visti gli art. 18, 48, 49, 63, 64,

65, 125 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP,

e meglio come al decreto di accusa

del 15 giugno 2005 n. DA 2255/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1,;

condanna ACCU 1 ,

1. alla multa di fr. 4000.-

(quattromila);

2. al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 1250.00 (milleduecentocinquanta) e delle spese giudiziarie di

complessivi fr. 689.00 (seicentoottantanove).

Ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 4000.00 multa

fr. 1250.00 tassa

di giustizia

fr. 529.00 spese

giudiziarie

fr. 160.00 testi

fr. 5939.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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