10.2005.346
Abbandono nella cavità addominale di uno strumento chirurgico (pessario) durante unisterectomia laparoscopica
20 ottobre 2006Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.346
Data decisione, Autorità:
20.10.2006, PRPEN
Titolo:
Abbandono nella cavità addominale di uno strumento chirurgico (pessario) durante unisterectomia laparoscopica
LESIONE COLPOSA
art. 6 let. c cf. 3 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 48 CPS
art. 49 CPS
art. 125 cpv. 2 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.346
DA
2255/2005
Bellinzona
20
ottobre 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia
Pontarolo in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2
CP,
per avere,
in data 25
giugno 2001
a __________,
presso l’Ospedale _______,
nella sua
funzione di medico chirurgo,
nel
contesto di un intervento programmato di isterectomia in laparoscopia
(asportazione dell’utero),
occasionato,
per imprevidenza colpevole, una grave lesione al corpo della paziente CIVI 1 (__________)
ricoverata presso il reparto di ginecologia per sottoporsi al citato
intervento,
e meglio,
nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo,
disattendendo
specifiche norme di diligenza desunte direttamente dalla sua funzione di medico
chirurgo,
dimenticato,
all’interno del corpo della paziente, al termine dell’operazione uno strumento
chirurgico in metallo di forma cilindrica e del diametro di circa 3 / 4
centimetri (in gergo pessario),
oggetto
rinvenuto a livello addominale nel corpo della paziente in data 4 febbraio 2002
e nel quale una parte di intestino, divenuta necrotica ed ormai priva di
funzionalità in maniera irreversibile, vi si era incarcerata,
rendendo
necessario un nuovo intervento operatorio d’urgenza di data 5 febbraio 2002 di CIVI
1 presso l’Ospedale di __________ (Vallese), senza il quale la paziente sarebbe
morta nel giro di poco tempo
cagionando
così un grave danno al corpo di CIVI 1, in particolare la resezione di 50
(cinquanta) centimetri di intestino,
perseguito con decreto
d’accusa del 15 giugno 2005 n. DA 2255/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 429.--.
3.
La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso
il periodo fissato dall’art. 80, risp. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 giugno 2005;
indetto il
dibattimento 19 ottobre 2006, al quale hanno preso parte il Procuratore
pubblico, l’accusato e il suo difensore, nonché l’interprete, la quale è stata
dispensata, previa autorizzazione delle parti, in particolare del prevenuto,
dal partecipare al dibattimento anche venerdì 20 ottobre 2006;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato
e dei testi;
sentita la
Procuratrice pubblica AINQ 1, la quale chiede la conferma del suo decreto di
accusa del 15 giugno 2005, asserendo in particolare che il prevenuto avrebbe
commesso una grave negligenza nell’aver dimenticato il pessario nell’addome e
nel non essersi sincerato del recupero di tutti i ferri al termine
dell’operazione;
sentito il
difensore, avv. DI 1, , il quale postula il proscioglimento del suo assistito,
siccome il prevenuto avrebbe svolto l’operazione del 25 giugno 2001 in perfetta
sintonia con le regole dell’arte, e siccome la colpa è da attribuire
esclusivamente alla strumentista, agli addetti della pulizia e della
sterilizzazione dei ferri operatori, e, in ultima analisi, a coloro che
dovevano intraprendere le necessarie misure di controllo, dopo che
all’ospedale, ca. tre settimane dopo l’intervento, ci si era accorti della
mancanza di un pessario;
sentito da ultimo
l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale;
posti a giudizio i
seguenti quesiti
1. È ACCU 1,
, autore colpevole di:
lesioni
colpose gravi, reato previsto dall’art. 125 cpv. 2 CPS,
e meglio
come al decreto di accusa del 15 giugno 2005 del Procuratore pubblico AINQ 1,?
2. In caso di
risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere
comminata?
3. In caso di
pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della
sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. L’eventuale
pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. A chi il
carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che il difensore della condannata
ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta
della sentenza, senza formulare dichiarazione di ricorso;
considerato in fatto ed in
diritto
1. ACCU 1 è nato
a __________ ed è cresciuto a __________ nell’Emmental bernese. In questo
comune, egli ha frequentato le scuole dell’obbligo, al termine delle quali si è
iscritto al liceo di __________. Seguivano gli studi accademici presso la
facoltà di medicina dell’ateneo della Capitale, dove egli li portava a termine
con successo nel 1992. Questi iniziava indi la pratica clinica quale assistente
medico nel ramo chirurgia e ginecologia, prima a __________ e __________ poi
all’ospedale universitario di Berna (Frauenklinik), dove rimase per quattro
anni e nell’ultimo dei quali egli diveniva Capo clinica. Proprio a quell’epoca il
Dr. ACCU 1 conosceva il Dr__________ primario di ginecologia presso l’ospedale
________ di __________, e, d’intesa con quest’ultimo, egli decideva di svolgere
un soggiorno di due anni a __________ per perfezionare la sua formazione. Così,
dal 1. gennaio 2000 egli veniva assunto presso l’istituto sanitario __________ quale
Capo clinica sotto la vigilanza del Dr. __________; nel gennaio 2001, egli
conseguiva il titolo di dottore specialista FMH in ginecologia e ostetricia,
superando con profitto gli specifici esami nel novembre 2000.
Al termine
del biennio, ritornava nel Cantone natio, a __________, dove attualmente dirige
un proprio studio medico ed è Capo Servizio presso l’ospedale cittadino.
2. L’imputato
è sposato e padre di tre figli rispettivamente di otto, quattro e due anni. In
aula ha affermato di non avere alcuna esposizione presso l’ufficio esecuzioni e
fallimenti, e, dal profilo personale, egli non ha accennato ad alcun problema
Fatti
di salute, fatti salvi gli incomodi occasionatigli dal presente procedimento
penale.
3. Verso la fine
di maggio 2001, la signora CIVI 1 (in seguito: “parte lesa” o “vittima”), visitata
prima dal suo medico di famiglia e poi da uno specialista, veniva indirizzata
da quest’ultimo all’ospedale __________ di __________ per ulteriori
accertamenti. Il Dr. ACCU 1 incontrava la signora CIVI 1 ancora nel mese di
maggio e, accertata la presenza di un corpo estraneo nell’utero (sospetto
tumore), medico e paziente fissavano un’operazione per il 25 giugno 2001.
Quel
giorno, il prevenuto operava presso l‘ospedale ________ di __________ la
signora CIVI 1: per l’esattezza, si trattava di un’isterectomia laporoscopica,
ossia di un intervento intrapreso con l’ausilio di un video e non aperto e
finalizzato all’asportazione dell’utero dalla cavità addominale. Secondo il
protocollo di anestesia, l’operazione iniziava alle ore 10.40 e terminava alle
14.20 e vi partecipavano, oltre all’accusato, alla Dr.essa __________, medico
assistente, e al Dr. __________, anestesista, la sig.ra __________,
strumentista, e, in qualità di capo sala, la sig.ra __________. Durante tale intervento,
un pessario veniva lasciato nell’addome della sig.ra CIVI 1 (termine settoriale
per definire lo strumento operatorio che serve a dilatare la bocca dell’utero durante
un’isterectomia). Il decorso post-operatorio risultava normale
e successivamente l’imputato accoglieva presso l’istituto di cure ticinese la
paziente per altri due controlli, il 4 luglio e l’11 settembre 2001. Anche il
suo medico personale, il Dr. __________, aveva occasione di incontrare la
sig.ra CIVI 1 nel mese di luglio 2001, e di osservare un suo stato generale di
salute buono.
In
data 4 febbraio 2002, la parte lesa lasciava la propria abitazione di __________
in tarda mattinata per recarsi sulle piste di sci di __________. Dopo aver
effettuato alcune discese, la stessa avvertiva dei dolori allo stomaco tali da
indurla a rientrare a domicilio, dove aveva qualche rigetto. Suo marito
chiamava verso le 13.00/14.00 il Dr. __________, con studio a __________, il
quale conosceva e aveva in cura la sig.ra CIVI 1. Verso le 15.00, essa si sottoponeva
ad un accertamento presso tale sanitario, il quale, esperiti alcuni esami preliminari,
ordinava il suo ricovero con l’elicottero all’ospedale di __________. Qui
veniva esaminata da medici assistenti e poi anche dal primario di chirurgia; tali
sanitari accertavano uno stato dell’addome della parte lesa “unklar”. Pertanto,
essi decidevano, al fine di prevenire una setticemia, di intervenire, il giorno
seguente, mediante un’operazione tendente all’estrazione del corpo estraneo (che
si rivelerà poi essere il pessario usato durante l’intervento del 25 giugno
2001) dall’intestino della parte lesa, individuato in posizione extraluminare
(vale a dire all’esterno dell’intestino). Concretamente, recidevano un pezzo di
intestino di 50 cm , di cui una fetta di 30 cm necrotica.
4. Il
5 febbraio 2002, giorno dell’operazione, avvenivano pure taluni abboccamenti
telefonici tra i medici vallesani e quelli ticinesi che avevano seguito la
paziente tra i mesi di maggio e settembre 2001. Il 7 febbraio 2002, il Dr. __________,
primario presso l’ospedale __________ di __________, si recava spontaneamente
al Ministero pubblico per denunciare il caso. Nell’ambito dell’inchiesta
dipendente da tale segnalazione, il Magistrato inquirente eseguiva accertamenti
in terra vallesana e sentiva inoltre, nel corso del 2002, numerosi sanitari
coinvolti direttamente o indirettamente con le cure prestate alla sig.ra CIVI 1
a partire dal giugno 2001. Fra questi anche l’imputato.
In
data 31 ottobre 2003 la signora CIVI 1 e l’assicurazione dell’ospedale _______ di
__________ e dell’Ente ospedaliero cantonale raggiungevano un accomodamento,
secondo il quale la prima si impegnava, in cambio di un’indennità risarcitoria
di fr. 130000.-, a ritirare la sua costituzione di parte civile e a rinunciare
a qualsiasi azione giudiziaria ed amministrativa nei confronti dell’Ente Ospedaliero
cantonale e dei suoi dipendenti.
La
Procuratrice pubblica AINQ 1 emetteva, in data 15 giugno 2005 , un decreto di
accusa nei confronti dell’indiziato, contestandogli il reato di lesioni colpose
gravi, in sostanza per aver dimenticato uno strumento chirurgico in metallo di
forma cilindrica e del diametro di 3/4 cm all’interno del corpo della parte
lesa, e per aver così occasionato, fra l’altro, il taglio di 50 cm di intestino.
Quale pena la stessa proponeva trenta giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di due anni.
Nel
contempo, la stessa emetteva un decreto di accusa nei confronti della signora __________,
infermiere strumentista che aveva partecipato all’intervento del 25 giugno
2001; la medesima non contestava l’ipotesi accusatoria, né la pena ivi
proposta. Nei confronti del Dr. __________, primario di ginecologia e
ostetricia presso l’ospedale _________ di __________, della Dr.essa __________,
all’epoca dell’operazione medico assistente, dei Dr. __________ e __________,
medici anestesisti, e del signor __________, infermiere strumentista, il
medesimo magistrato decretava il non luogo a procedere, non censurati mediante
istanza di promozione dell’accusa.
5. L’accusato
interponeva opposizione in data 24 giugno 2005 e il dibattimento aveva luogo tra
il 19 e il 20 ottobre 2006. Allo stesso si presentavano il Procuratore pubblico,
l’accusato e il suo patrocinatore. Delle risultanze emerse in quella sede (in
particolare delle deposizioni testimoniali), sarà detto, laddove necessario,
nei sottostanti considerandi.
6. Le
censure sollevate dal difensore del prevenuto appaiono di due ordini:
innanzitutto, di natura procedurale (asserita violazione del principio
accusatorio); secondariamente, di tipo materiale (assenza di negligenza del suo
assistito, e interruzione del nesso di causalità tra un’eventuale omissione
dell’indiziato e il pregiudizio sofferto dalla sig.ra CIVI 1).
7. L’accusato
sostiene che, nel decreto di accusa, il Magistrato inquirente farebbe
riferimento a specifiche norme di diligenza ma non le spiegherebbe in modo
preciso, né si farebbe menzione di un mansionario del chirurgo, in base al
quale sarebbe possibile imputargli delle negligenze.
7.1 Giusta l’art.
6 cifra 3 lett. a CEDU, ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più
breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo
dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico. Analogamente
l’art. 32 cpv. 2 Cost. prescrive che l’accusato ha diritto di essere informato
il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli.
L’atto di
accusa ha una doppia funzione: di delimitazione dell’oggetto del processo, e
d’informazione per l’accusato, cosicché questi possa difendersi compiutamente.
Qualora l’accusato fosse stato condannato per un’infrazione differente da
quella riferita nella decisione di rinvio o nell’atto di accusa, i suoi diritti
di difesa non vengono violati, se questi, alla luce delle circostanze concrete,
poteva aspettarsi una nuova qualifica giuridica dei fatti (cfr. DTF 126 I 19, 21-22
c. 2a e 24 c. 2d/bb; ZBJV 2000, p. 137).
7.2. Nel caso
concreto, si rileva innanzitutto che l’accusato era al corrente sin dal primo
interrogatorio del 7 marzo 2002 dei fatti alla base del procedimento penale, ora
dipendenti della scoperta, nel febbraio 2002, di un pezzo di metallo nel corpo
della vittima, ora risalenti all’operazione da lui personalmente eseguita il 25
giugno 2001.25 giugno 2001.po della vittima di un
pezzo di metallo nel corpo della vittima e del fatto che ci possibile imputare
al prevenut Oggetto dell’inchiesta era la ricerca di eventuali
responsabilità, commesse per negligenza, addossabili ai sanitari coinvolti in
quell’intervento. Prova ne è che l’imputato, di fronte alla Procuratrice
pubblica, veniva invitato a spiegare nel dettaglio lo svolgimento di
un’isterectomia laparoscopica, inclusi i controlli dei ferri operatori (cfr.
verbale imputato 7 marzo 2002, p. 2); dopo l’emanazione della decisione di
promozione dell’accusa 12.12.2002, egli chiedeva per mezzo del suo assistente
di essere sentito dal Procuratore pubblico per fare il punto alla situazione.
Mediante il decreto di accusa no. 2255/2005 del 15 giugno 2005, la Procuratrice
pubblica rimproverava al Dr. ACCU 1 di aver occasionato per imprevidenza
colpevole una grave lesione al corpo della paziente CIVI 1. Per la precisione,
gli veniva addebitata la dimenticanza di uno strumento chirurgico in metallo di
forma cilindrica e del diametro di circa 3/4 cm. Un’omissione, questa, che, nella
dinamica dell’intervento chirurgico in narrativa, precedeva automaticamente quella
– pure incombente all’operatore – di controllare gli strumenti estratti dal
corpo della paziente prima di consegnarli alla strumentista (o, come avvenuto,
di posarli direttamente sull’apposito tavolino) e di accertarsi dell’avvenuta
conta dei medesimi. In ultima analisi, parte dell’interrogatorio del 7 marzo
2002, durato quattro ore, verteva proprio su tali controlli (cfr. p. 2).
Inoltre, si
rileva che l’imputato, nel corso dell’interrogatorio da lui richiesto, all’esplicita
domanda del suo difensore: “una volta estratto l’utero e quindi anche il
manipolatore, lei ha eseguito un controllo con la telecamere prima di finire
l’intervento?”, egli ha replicato: “io ho eseguito questo controllo e posso
dire di non avere visto niente. … Lo scopo del controllo è quello di
controllare che non ci siano delle perdite di sangue/emorragie. Tecnicamente
con la telecamera è possibile vedere stomaco, intestino, ed evidentemente la
zona vaginale. Aggiungo che prima dell’intervento alla signora CIVI 1 ho fatto
un controllo di tutte queste parti. Controllo che non ho effettuato alla fine
dell’intervento, eccetto la zona direttamente toccata dall’intervento chirurgico.
Non ho effettuato questo controllo generale dopo l’intervento perché non fa
parte dell’iter usuale”. L’imputato stesso ha dunque giudicato opportuno
dettagliare i controlli che egli ha intrapreso durante il suo intervento,
sicché egli era consapevole dell’importanza delle verifiche da lui effettuate al
termine delle fasi operatorie e di quelle che semmai potevano essere svolte.
Pertanto, quale specialista, non poteva ignorare le possibili negligenze di cui
egli sarebbe stato chiamato a rendere conto in sede giudiziaria.
Pretendere
che il decreto di accusa in rassegna elencasse con esattezza tutte le regole di
diligenza dell’arte medica o contenute in eventuali mansionari – come
sembrerebbe far credere il prevenuto – va ben al di là di quanto ordinato dai
disposti convenzionali e costituzionali. In realtà, nella fattispecie,
l’imputato è sempre stato consapevole della portata e dei fatti a monte
dell’accusa di lesioni colpose gravi elevata nei suoi confronti, come pure di
essere chiamato a rispondere per degli errori commessi nelle sue vesti di
chirurgo e ginecologo durante un’isterectomia laparoscopica. Da ultimo, occorre
rilevare che egli ha chiesto, per il tramite del suo patrocinatore, di essere
nuovamente sentito nel corso dell’istruttoria predibattimentale per precisare
la sua posizione e, al dibattimento, egli era accompagnato da un avvocato al
quale, in considerazione della fattispecie giuridica ritenuta dalla pubblica
accusa, l’estensione delle negligenze rimproverabili al suo assistito non
poteva certo sfuggire.
In queste
condizioni, l’asserita violazione del principio della determinatezza
dell’accusa non sembra avere consistenza.
8. L’accusato
avvalora il suo proscioglimento per insussistenza del reato. Secondo il
difensore, compito del suo assistito era quello di portare a termine secondo le
regole dell’arte medica l’isterectomia laparoscopica (all’epoca innovativa), il
cui scopo sarebbe quello di estrarre l’utero. Ed egli lo avrebbe assolto
compiutamente. Le sue verifiche si sarebbero limitate al controllo di eventuali
perdite di sangue nella parte interessata dall’operazione e dell’uscita
dell’utero, ma egli non doveva verificare il numero di strumenti. L’attenzione
dell’operatore doveva essere rivolta all’utero, i cui coaguli e sangue avrebbero
potuto coprire il pessario, mentre usciva dalla cavità addominale. Per il
resto, il pessario, correttamente applicato, si sarebbe sfilato in modo
imprevedibile per l’imputato ed egli non sarebbe incorso in alcuna
dimenticanza. In ultima analisi, la strumentista non avrebbe controllato i
ferri, come da lei ammesso e malgrado ciò fosse stato suo precipuo compito
prescritto in un apposito mansionario. Infine, l’imputato ravvisa tre
circostanze che avrebbero interrotto il nesso di causalità tra il suo
comportamento e il pregiudizio sofferto dalla vittima: innanzi tutto, la
condotta omissiva della strumentista, la quale ha frattanto accettato la condanna proposta dal Procuratore; in secondo luogo, il mancato
controllo del personale ausiliario o degli altri strumentisti incaricati di
pulire e di sterilizzare il cestello contenente tutti i ferri operatori;
infine, la responsabilità dei responsabili dell’ospedale, i quali, dopo che si
erano accorti della mancanza di un pessario, non solo non avrebbero informato
il Dr. ACCU 1, ma non avrebbero neppure intrapreso misure sufficienti per
scongiurare uno scenario simile a quello verificatosi.
8.1. Conformemente
all’art. 125 cpv. 1 CP, chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o
alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con la detenzione o con
la multa. Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio (cpv. 2).
Per l’art. 18 cpv. 3 CPS, commette un crimine o un delitto per negligenza colui
che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua
azione e non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha
usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue
condizioni personali.
8.2. In seguito
si analizzeranno i singoli presupposti per l’adempimento del reato di lesioni
semplici, ossia:
- le lesioni
presentate dalla signora CIVI 1 (cfr. infra 8.2.1);
- un’imprevidenza
colpevole dell’operatore, riferita alla violazione di doveri di diligenza,
inclusa la facoltà dell’indiziato di invocare il principio dell’affidamento
(cfr. infra 8.2.2),
- la
prevedibilità e l’evitabilità dell’insorgere del danno (cfr. infra 8.2.3);
e
- l’eventuale
relazione tra il rischio provocato dalla negligenza e il pregiudizio (cfr. infra
Considerandi
8.2
; H. Wiprächtiger, Die
Strafbarkeit des Arztfehlers, in: Die Haftung des Arztes und des Spitals,
Zurigo 2003, pp. 233 segg., 246 segg.).
8.2.1
Le ferite accertate
il 4/5 febbraio 2002 e lamentate dalla vittima erano gravi. Le indagini degli
organi inquirenti hanno permesso di appurare che un’ansa intestinale della
parte lesa si era incarcerata nel pessario, divenendo necrotica (cfr.
classificatore “atti sotto sequestro”, busta B, Operationsbericht 5.2.2002,
incluse le fotografie; rapporto istologico dell’11 febbraio 2002). Tale
necrosi, secondo tutti i sanitari chiamati ad esprimere un parere sullo stato
dell’intestino della vittima, era da collegarsi alla presenza del corpo
estraneo in metallo nel corpo della vittima (cfr. doc. 11, p. 3; doc. doc. 45,
p. 2). E tutti affermavano che, se il Dr. __________, primario di chirurgia a __________
(VS), non l’avesse operata il giorno dopo il suo ricovero in elicottero,
allontanando la parte morta dell’intestino (lunga ca. 30 cm), la paziente CIVI
1.
sarebbe morta nel giro di due/quattro giorni a causa di una setticemia (cfr.
doc. 11, p. 3; doc. 26, p. 4; doc. 45, p. 2; doc. 32, p. 2). Quanto al decorso
postoperatorio, è emerso che, dopo l’intervento di quel 5 febbraio, la signora CIVI
1.
rimaneva nell’istituto di cure vallesano per quattro giorni in cure intense e
per altri dieci in reparto; essa veniva congedata il 18 febbraio 2002 con una cicatrice
sull’addome di 17 cm (cfr. doc. 9, verbale 18.2.2002, p. 2; doc. 13, p. 3).
Quindi soggiornava a Zermatt durante un mese e, tornata in Ticino, si recava ben
presto presso una casa di cura locarnese dal 21 marzo al 5 aprile 2002 (cfr.
doc. 38, p. 2). Un controllo medico del 17 aprile 2002 riferiva di una paziente
tesa ed ansiosa, che presentava meteorismo e necessitava, diversamente da prima
dell’operazione del 5 febbraio 2002, di un aiuto domestico (due volte per due ore
alla settimana; cfr. doc. 39 e doc. 32, p. 3). In merito alle sofferenze della
signora CIVI 1 dopo il 5 febbraio 2002, offriva talune indicazioni anche il Dr.
__________: nervosismo, stanchezza, stress, disturbi del sonno, gonfiore della
pancia (guaribile completamente solo mediante un’altra operazione), affaticamento
nell’occuparsi delle faccende di casa e nel curare il marito – affetto da Morbo
di Parkinson (cfr. doc. 38, p. 2) –, e affanni psichici (cfr. doc. 46, incluse risposte
24.09.2002
del medico).
In base a
tali circostanze, in particolare all’immediato pericolo di morte in caso di tempestivo
intervento (cfr. DTF 109 IV 18, 20-21 c. 2c-d) – riconosciuto pure dal Dr. ACCU
1.
(cfr. doc. 26, p. 4) –, e alla veneranda età della vittima, è d’uopo
ammettere che, nel complesso, i danni da lei subiti configuravano lesioni
gravi.
8.2.2
I
doveri di diligenza dell’imputato vanno esaminati secondo le circostanze
concrete (tipo dell’intervento e cura, rischi a ciò connessi, spazio di
apprezzamento e valutazione che compete al sanitario, mezzi a disposizione e
urgenza dell’intervento) e in base alle regole dell’arte medica riconosciute. Principio
basilare è l’obbligo generale del medico di esercitare l’arte medica secondo i
principi riconosciuti dalla medicina e di evitare ogni trattamento lesivo per
il paziente. In principio, il medico risponde per ogni imprevidenza, sia essa
grave o lieve. Il medico viola i suoi obblighi solo laddove sceglie una terapia
che secondo la scienza medica riconosciuta non appare più sostenibile e non ne soddisfa
le esigenze oggettive (cfr. DTF 130 IV 7, 11-12 c. 3.3).
a) Preliminarmente
occorre evidenziare alcuni accertamenti concludenti per l’esame della
fattispecie.
Innanzitutto,
per quanto riguarda il prevenuto, si osserva che egli, nel giugno 2001, era
capo clinica presso l’ospedale ________ di __________, che lì aveva acquisito
un’importante esperienza nel ramo della chirurgia ginecologica, ottenendo anche
il diploma di specialista FMH nel gennaio 2001, che lo abilitava a svolgere
operazioni complesse come quella cui veniva sottoposta la signora CIVI 1 (cfr.
doc. 24, p. 2; doc. 26, p. 3). In aula, egli riferiva che, prima dell’intervento
del 25 giugno 2001, aveva assistito il primario in ca. 15-20 operazioni di
isterectomia laparoscopica, con il compito di assicurare all’operatore una
buona visione all’interno dell’addome (cfr. doc. 24, p. 2); che egli, nelle
vesti di assistente, poteva osservare la fase vaginale, non dovendosi
concentrare sulla telecamera; che egli aveva svolto, pressapoco sei mesi prima
del 25.6.2001 e a __________, la sua prima isterectomia in laparoscopia; e che,
prima del 25.6.2001, aveva eseguito personalmente grossomodo 5-10 operazioni di
questo tipo, alla prima delle quali anche il primario aveva partecipato, mentre
in altre occasioni il Dr. __________ era accorso per consigli o aiuti puntuali.
In
seconda battuta, con riferimento al tipo di operazione, mette conto rilevare
che l’isterectomia laparoscopica in narrativa fu programmata e che dunque non era
urgente (cfr. doc. 4, p. 4; doc. 24, p. 2; doc. 26, p. 2); che, all’epoca, essa
rappresentava un intervento innovativo (cfr. doc. 25, p. 4; doc. 26, p. 3), di
una certa complessità (cfr. doc. 24, p. 2; ciò è stato confermato anche dal Dr.
__________ al dibattimento, in particolare per quanto riguarda la dissezione
dei vasi dall’utero), con precipui vantaggi (riduzione della degenza in
ospedale), e della durata media di circa un’ora e mezza (ma, in caso di
sanguinamento o di utero particolarmente grande, essa può durare anche più ore).
Per sommi capi e in base anche alle spiegazioni pratiche (con l’ausilio di un
manipolatore identico a quello usato il 25.6.2001 ed esibito al dibattimento
dall’accusato) offerte dall’imputato, l’operazione di isterectomia
laparoscopica è distinta in tre fasi:
a)
“vaginale” (dilatazione manuale della vagina; immissione con le mani nel collo
dell’utero del pessario; incastro del manipolatore nel pessario, in modo tale che la punta del manipolatore e il pessario si congiungano
strettamente mediante l'esatto inserimento delle sporgenze del primo in
corrispondenti incavi del pessario, come mostrato dall’accusato
in aula con l’ausilio del manipolatore –; fissazione degli strumenti all’utero
con il palloncino);
b)
“in isteroctomia laparoscopica” (si stacca utero con
una forbice di ultrasuono dai vasi sanguigni, dalle arterie, dai legamenti e da
tutte le strutture a cui è collegato); e
c)
“asportazione” dell’utero (si sfila l’utero a livello vaginale e il pessario
esce – dovrebbe uscire – con l’utero) e saturazione della vagina, previo
controllo dell’emostasi – cui segue la levata dei Trocard e la sutura delle
ferite addominali (cfr. doc. 26, p. 2).
In
aula, commentando l’intervento, il Dr. ACCU 1 ha simulato l’inserimento del
manipolatore, dopo aver dilatato la vagina della parte lesa, nel pessario già
posizionato a mano nel collo dell’utero di quest’ultima; egli ha poi soggiunto
che l’intervento non sarebbe stato possibile senza un’aderenza ottimale tra
manipolatore e la parte cilindrica inferiore e più stretta del pessario, la
quale è separata dalla parte superiore (con circonferenza più larga) da una
corona circolare all’interno della quale viene introdotto il palloncino (cfr. classificatore
atti sotto sequestro, referto G).
Scopo
dell’operazione è quello di estrarre l’utero dalla cavità pelvica.
b) Nel
caso in esame, al Dr. ACCU 1 vanno rimproverate, in ordine cronologico, le
seguenti omissioni:
a)
l’aver dimenticato il pessario nell’addome della parte lesa;
b)
il non essersi accorto di non averlo tolto assieme al manipolatore e all’utero
(a pezzi), e
c)
il non essersi accertato mediante una qualsipiaccia forma di feed-back
dell’effettiva uscita di tutti gli strumenti operatori dal corpo della signora CIVI
1.
aa) In
primo luogo, l’imputato, durante l’esecuzione dell’intervento, ha lasciato un
corpo estraneo nel corpo della paziente, incorrendo così in un errore di
tecnica operatoria (cfr. ZR 1972, pp. 329, 336 c. 6, menzionato anche da H. Schultz, La responsabilità penale del
personale sanitario, in: CPFG, Atti della giornata di studio del 12.06.1989,
Lugano, 1989, p.. 91 segg., 104; Wiprächtiger, op. cit., p. 249; H. Hausheer, Unsorgfältige ärztliche
Behandlung, in: Geiser, Münch,
Schaden – Haftung – Versicherung, Basilea 1999, pp. 719 segg., 732; H. Honsell (Hrsg.), Handbuch des
Arztrechts, Zurigo 1994, p. 95; A. Braconi,
Pluralité de responsables et responsabilité médicale, à
l’exemple du rapport entre chirurgien et anesthésiste", in: P. Tercier,
Aspects du droit médical, universités de Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et
Neuchâtel, enseignement de 3ème cycle, droit 1986, Friborgo 1987, pp. 159
segg., 163). Una svista, questa, ascrivibile unicamente al chirurgo operatore,
siccome lui solo era colui che aveva infilato e si era servito del pessario per
dilatare il collo dell’utero, e lui solo poteva e doveva levarlo dal corpo
della paziente assieme al manipolatore, al palloncino e all’utero al termine
della fase in laparoscopia. Non vi era infatti stato in corso di intervento una
sostituzione dell’operatore, né il medico assistente veniva chiamato a compiere
in prima persona atti di competenza dell’operatore.
bb) Secondariamente,
quanto al rischio di dimenticanza d’uno strumento operatorio nel corpo della
vittima, si osserva che tale pericolo poteva e doveva essere vigilato dal
chirurgo, al quale incombe l’obbligo di prestare attenzione a che la
strumentista conti i ferri da lui estratti, prima di chiudere la ferita
operatoria (cfr. Honsell, op. cit., p. 95; H. Honsell,
Zivilrechtliche Haftung des Arztes, in: ZSR 1990 I, pp. 135 segg., 140:
“Erstaunlich ist auch, was bei einer Operation im Patienten alles vergessen
wird: Mulltupfer, Operationstücher, Scheren, Klammern, Schläuche, usw. Diese
Fälle bedürfen keiner Diskussion; der Chirurg muss beispielweise darauf achten,
dass die Operationsschwester die Tupfer zählt, bevor die Opertionswunde
geschlossen wird“), per procedere all’occorrenza all’immediata rimozione. Nel caso di specie, invece (come da lui ribadito in aula), l’accusato
non ha chiesto alla strumentista di contarli; né ha controllato se, al momento
dell’estrazione del manipolatore, ci fosse anche il pessario (cfr. doc. 26, p.
2); né egli si è accertato in un altro modo della presenza di tutti i ferri
operatori prima di suturare la vagina. A tale riguardo, la Dr.essa __________,
alla domanda: “l’operatore o l’assistente contano le garze o gli strumenti operatori
impiegati durante l’intervento?”, rispondeva che i medici non contano, ma che
essi chiedono se ci sono tutti i ferri utilizzati. La stessa ha ancora precisato
che può capitare che la strumentista dichiari: “conto garze ok!”, oppure: “manca
una pinzetta!”; e che, altre volte, è l’operatore a sollecitare: “tutto ok?
Possiamo chiudere?”, riferendosi al ritorno sui tavoli degli strumenti e delle
garze usate durante l’operazione. Sempre con riferimento al controllo al
termine dell’intervento della presenza dei ferri, l’imputato ha affermato che
non è suo compito assicurarsi dell’uscita dal situs di tutti i pezzi di
metallo immessivi; anche il primario Dr. __________ ha asserito al dibattimento
di non verificare con l’infermiere, ad es. con l’interrogativo: “strumenti
tutto ok?”, se tutto lo strumentario è stato riposizionato sul tavolo così
com’era all’inizio dell’operazione. A suo avviso, la comunicazione tra
personale paramedico e operatore non sarebbe sistematica; piuttosto, sarebbe la
strumentista a (dover) dire che manca qualcosa; e, in caso di silenzio della
medesima, l’operazione procederebbe alla fase successiva. Tale prassi sostenuta
dall’imputato e dal primario non può essere protetta, non solo poiché pare
scontrarsi con il principio generale del diritto che impone di adottare le
misure necessarie alla protezione dei terzi quando si crei uno stato di
pericolo (cfr. DTF 130 IV 7, 11 c. 3.3; 120 IV 300, 309 c. 3d/aa; 106 IV 80, 81
c. 4a), ma anche siccome è confutata, oltre che dalla dottrina autorevole (cfr.
Honsell, op. cit., p. 95), anche dalla collega, la quale al
dibattimento ha sottolineato che, sotto la direzione dei Dr. ACCU 1 e __________,
essa avrebbe imparato ad essere scrupolosa in relazione alla conta degli
strumenti e che, già prima del 25 giugno 2001, presso l’ospedale _________ valeva
tale rigore; prova ne sia che, sempre a detta della Dr.essa __________, il
principio di assicurarsi dell’avvenuto e rigoroso computo degli strumenti e delle
garze le era già nota dall’inizio della sua formazione come medico dopo il
conseguimento della laurea. Essa ha soggiunto che fra operatore e strumentista
vi può essere anche un accordo tacito, nel senso che ad es. il primo afferma: “stiamo
chiudendo” risp. “dammi il filo per chiudere” e il secondo risponde: “ok”
oppure rimane silente risp. “Ok, ti do il filo”. Infine, sul comportamento
dell’imputato in generale, la teste riferiva che egli era meticoloso e che, prima
di una saturazione, chiedeva se vi erano tutti gli strumenti. E così agiva, sempre
secondo il suo parere, anche il primario, con il quale la stessa aveva pure
collaborato. In ultima analisi, il prevenuto, chirurgo e specialista FMH, si è
limitato a sostenere di non essersi cerziorato della presenza di tutti gli
strumenti, senza addurre alcuna ragione a giustificazione di una sua mancata
verifica orale con la strumentista. In effetti, egli non ha allegato alcun
indizio o attitudine dell’infermiere di sala (la quale dichiarava di non aver
contato i ferri e, implicitamente, ha ammesso di essere stata passiva, cfr.
doc. 21, pp. 2, 3 e 4) tale da indurlo ad omettere la verifica e ad andare
avanti con la saturazione della vagina.
cc) Da ultimo,
una delegazione verticale assoluta del computo degli strumenti all’infermiere
strumentista, in un lavoro d’équipe come è quello svolto durante un’isterectomia
laparoscopica, non appare praticabile, non solo giacché in generale l’operatore,
che inserisce ed estrae dal corpo del paziente garze, strumenti, ecc., sa
quando egli ha (o dovrebbe aver) tolto tutti gli strumenti e dunque quando
l’intervento può dichiararsi definitivamente terminato. Ma anche perché, nel
caso particolare, il prevenuto avrebbe dovuto assumere un atteggiamento
decisamente prudente, visto che l’operazione, durata oltre tre ore, l’aveva costretto
a far capo ad altri strumenti chirurgici (in particolare a una pinza di Pozzi infilata
accanto al manipolatore, cfr. doc. 26, p. 2) per togliere, a pezzi, il
grande utero della vittima (cfr. doc. 24, p. 2; classificatore “atti
sequestrati”, busta A, rapporto operatorio 25.06.2001: “utero ingrandito con
fibroma di ca. 7x7 cm” … “asportazioni in pezzi dell’utero transvaginale”). Alla
luce del sistema ad incastro del manipolatore nel pessario e della necessità di
tagliare in più pezzi l’utero, non si poteva escludere che un contatto tra tale
pinza e il pessario (infilato nel manipolatore), avrebbe favorito lo scollamento
di quest’ultimo dal manipolatore nel quale era inserito. A tale riguardo, il
primario Dr. __________ ha precisato davanti al giudice che, quando l’operatore
estrae l’utero attraverso la vagina, egli, pur dovendo rivolgere la sua
attenzione all’utero (per prevenire il rischio di un suo scivolamento verso la
cavità addominale), dovrebbe vedere e guardare ciò che toglie e che esce; e che
quindi l’operatore dovrebbe realizzare che il pessario non c’è. Da parte sua, nella
fattispecie, l’imputato ha ammesso di non aver controllato il manipolatore
(cfr. doc. 26, p. 2). Di conseguenza, anche volendo ammettere che, nel caso specifico,
del sangue e dei coaguli avrebbero potuto coprire il pessario tolto con il
manipolatore e il pezzo di utero (come ipotizzato dal primario al processo),
l’operatore, proprio perché si era trovato in una situazione inconsueta (utero
di grosse dimensioni, taglio dello stesso con la pinza di Pozzi, possibile
presenza di coaguli e di sangue sul manipolatore, ecc.), avrebbe dovuto
prestare maggiore attenzione a ciò che asportava dalla cavità pelvica della
vittima.
Infine,
mette conto rilevare che la signora __________ era nuova e operativa al
__________ dal mese di aprile 2001, interveniva per la prima volta quale
strumentista nel corso di un’isterectomia laparoscopica ed era ancora in
periodo di prova (cfr. doc. 67, p. 1). Certo, secondo la ripartizione dei
compiti prevista presso quell’istituto di cure, era la capo sala che designava
l’infermiere strumentista per una determinata operazione; tuttavia, appare comunque
ragionevole pretendere dall’operatore diligente, cioè dal protagonista
principale dell’operazione chirurgica, una certa prudenza nell’informarsi, al
fine di garantire alla paziente un buon esito dell’intervento, sulle capacità
dei singoli collaboratori, inclusi i paramedici, non conosciuti personalmente.
c) Le accertate
omissioni non appaiono conciliabili con i doveri di prudenza di un chirurgo e
ginecologo in un’analoga situazione ed integrano delle negligenze ai sensi
dell’art. 125 CP. In estrema sintesi, l’autore ha creato uno stato di pericolo,
di fronte al quale un chirurgo specialista in ginecologia doveva e poteva
mettere in atto tutte le misure di prevenzione a tutela dell’integrità fisica
della parte lesa – in particolare l’attenta osservazione di quanto estraeva
dalla vagina e il richiamo di un riscontro certo dall’infermiere di sala
addetto alla conta degli strumenti operatori prima e/o dopo la sutura della vagina
della parte lesa – che in concreto sono venute meno.
d) Incidentalmente,
si rileva che l’accusato non poteva neppure legittimamente fare affidamento su
un corretto comportamento della strumentista, del personale paramedico
incaricato di pulire gli attrezzi chirurgici, e dei responsabili dell’ospedale.
In effetti,
il Dr. ACCU 1 ha da parte sua commesso delle negligenze (sia pure di gravità
minore rispetto a quelle della signora __________ e dei responsabili
dell’ospedale) durante lo svolgimento di mansioni di sua esclusiva competenza:
ossia una disattenzione di tecnica operatoria e un’imprevidenza nel controllo
dell’estrazione di tutti i ferri, entrambe contrarie al noto principio giuridico
generale testé ricordato (cfr. supra 8.2.2 b/bb). Quale operatore
responsabile dell’esecuzione dell’intervento chirurgico, egli non può liberarsi
dalle sue responsabilità, argomentando che altri protagonisti, responsabili di differenti
Dispositivo
dispositivi di sicurezza (in specie: la strumentista con compiti di assistenza
e controllo durante l’intervento chirurgico e al momento della pulizia dei
ferri; e i responsabili dell’istituto di cure con incombenze di verifica a
seguito della notizia della scomparsa di un pessario), avrebbero dovuto
accorgersi dell’assenza dell’oggetto di metallo; e che, in sostanza, se gli
altri dispositivi di sicurezza non avessero fallito, si sarebbe potuto
rimediare al malfunzionamento del sistema primario di cui egli era garante. In
ultima analisi, anche se i successivi sistemi di sicurezza falliscono, il nesso
di causalità tra la violazione del dovere di negligenza del chirurgo e le
lesioni della parte lesa va ugualmente confermato (cfr. DTF 120 IV 300, 310 c.
3d/bb: “Während Dritte auf die Mehrfachsicherung grundsätzlich vertrauen
dürfen, darf der Verantwortliche eines Primärsystems prinzipiell gerade nicht
mit der ordnungsgemässen Bedienung und dem entsprechenden Funktionieren des
Sekundärsystems rechnen [und umgekehrt]. Denn solche
Systeme bestehen gerade wegen der Möglichkeit, dass die andern Systemteile
infolge technischer Fehler oder Sorgfaltspflichtverletzungen der für diese
Verantwortlichen versagen könnten“; Wiprächtiger, op. cit., p. 251). Ne deriva che,
nel caso di specie ove, anche per l’omissione del o dei successori
(strumentisti e responsabili dell’ospedale), si sono prodotte le lesioni alla
vittima che una corretta tecnica operatoria del prevenuto avrebbe dovuto e
potuto impedire, le ferite medesime hanno avuto per il vero almeno tre antecedenti
causali, non potendo la seconda e la terza negligenza configurarsi come fatti
eccezionali, sopravvenuti, sufficienti da soli a produrre l’evento.
Nel caso
che ci occupa, il prevenuto disponeva di tutte le cognizioni scientifiche
necessarie per intraprendere a regola d’arte l’isterectomia laparoscopica (il
titolo di dottore specialista FMH presuppone una specifica esperienza
contraddistinta dalla partecipazione a un numero determinato di operazioni), e,
malgrado la sua personale convinzione, egli sapeva o doveva sapere che era
necessario, prima di suturare la vagina, accertarsi, sia pure anche solo con un
feed-back monosillabo della strumentista, del numero di ferri da lui
effettivamente estrapolati assieme al manipolatore dall’addome della parte
lesa. In ultima analisi, tale cautela rientra all’evidenza nel dovere di
vigilanza del chirurgo operante nei confronti dei suoi ausiliari (perché tale è
per formazione e responsabilità l’infermiere), e, secondo la teste __________,
viene insegnata sin dall’inizio ai medici praticanti appena laureatisi e assume
pertanto il grado di principio notorio della tecnica operatoria. Inoltre, giova
ricordare che l’imputato aveva già operato da solo in svariate occasioni ed
altre ancora aveva partecipato quale assistente ad altri interventi,
rispettando, secondo le teste __________ questo principio. Dal momento che
egli, quale operatore, aveva precisi doveri di prudenza da rispettare, non può
ora affidarsi all’impeccabile funzionamento degli altri sistemi di controllo
implementati dall’istituto di cure ai fini di un intervento operatorio.
8.2.3. A mente del
difensore del prevenuto, le omissioni della strumentista __________, dei
sanitari, che avrebbero poi lavato e sterilizzato i ferri operatori ma non si
sono accorti della mancanza di un pessario, e dei responsabili dell’ospedale (i
quali, incluso il primario Dr. dopo ca. un mese, venivano a conoscenza
dell’assenza di un pessario, ma non procedevano ad un’indagine puntuale per il
suo rinvenimento) sarebbero talmente gravi da interrompere il nesso di
causalità tra la condotta del suo assistito e le lesioni sofferte dalla
vittima.
a) Tra il
comportamento colpevole contrario ai doveri di prudenza e le lesioni sofferte
dalla vittima deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguato
(cfr. DTF 122 IV 17, 22-23 consid. 2c). L’alta Corte ha precisato che esiste un
rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento, se
quest'ultimo ne costituisce la "condicio sine qua non", ossia
se non può essere tralasciato senza che pure l'evento verificatosi venga meno.
Non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento,
bensì è sufficiente che la violazione delle regole dell’arte abbia contribuito
con altre a produrre l'evento (cfr. DTF 100 IV 279, 283 consid. 3c).
Nella
fattispecie, se l’imputato avesse estratto, unitamente al manipolatore e agli
altri ferri, anche il pessario, o perlomeno avesse accertato con la
strumentista la sua fuoriuscita, l’intestino della parte lesa non sarebbe
divenuto necrotico a causa della sua incarcerazione con lo strumento di
metallo, e l’operazione di resezione di tale organo molle non sarebbe stata
necessaria. Le imprudenze del 25 giugno 2001 commesse dal prevenuto hanno
dunque contribuito a causare le lesioni e le conseguenze sofferte dalla signora
CIVI 1, sì da ritenersi ad esse eziologicamente riconducibili.
b) La
causalità deve essere anche adeguata: è necessario stabilire se il comportamento
dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza
generale della vita, a cagionare o a favorire un evento come quello
concretamente verificatosi (cfr. DTF 130 IV 7, 10 consid. 3.2). Il rapporto di
causalità adeguata tra il comportamento e l'evento può essere interrotto e
l'agente non risultare punibile allorquando circostanze eccezionali, quali ad
esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa, sopravvengano senza che
potessero essere previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé
sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la causa concomitante deve
avere un peso tale da risultare la scaturigine più probabile e immediata
dell'evento considerato, e relegare così in secondo piano tutti gli altri
fattori, in particolare il comportamento dell'agente (cfr. DTF 130 IV 7, 10
consid. 3.2).
Oltre alla
prevedibilità dell'evento va infine considerata la sua evitabilità. Attraverso
il concetto di causalità ipotetica occorre valutare, se in caso di
comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato. Ciò
presuppone, perlomeno un alto grado di probabilità, per cui non basta la
semplice possibilità che, in caso di comportamento conforme ai doveri di
prudenza, l'evento fosse evitabile: in questo senso l'evento è imputabile
all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse ipoteticamente comportato
in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto
probabilmente o quasi sicuramente evitato (cfr. DTF 130 IV 7, 10-11 consid. 3.2).
aa) Nel caso
concreto, accertate le negligenze del medico indiziato, occorre indagare il
quesito a sapere se la condotta del personale paramedico e dei responsabili
dell’ospedale ________ abbia interrotto il nesso di causalità adeguato.
Per quanto
concerne la strumentista __________, il suo comportamento è stato sanzionato
con una pena detentiva sospesa, cui l’interessata non si è opposta; Alla stessa
è stata imputata una negligenza per aver omesso di assicurarsi al termine
dell’operazione della presenza di tutti gli strumenti utilizzati durante
l’intervento, in specie di un pessario (cfr. decreto di accusa no. 2254/2005
del 15 giugno 2005 agli atti). La stessa è dunque incorsa in una grave
dimenticanza, considerato che, fra gli altri, erano suoi compiti:
-
preparare la sala operatoria e il materiale necessario per garantire un
corretto svolgimento della sessione operatoria;
-
garantire il corretto funzionamento del materiale e dare sopporto
strumentale durante lo svolgimento dell’intervento (cfr. classificatore “atti
sequestrati”, busta E, mansionario infermiere strumentista aprile 98); e
-
contare tutti i ferri e il materiale utilizzato sia all’inizio che alla
fine dell’intervento (cfr. doc. 21, pp. 2 e 3; doc. 22, . 4) – un principio,
questo, che non sembrava aver trovato, fino al giugno 2001, alcun ancoraggio
nelle direttive di tale nosocomio (cfr. doc. 22, p. 4; doc. 73 con linee guida
del 27 ottobre 2003 per la conta degli strumenti e delle garze e con modulo
“descrizione della funzione”).
Essa ha precisato di aver lasciato la sala alle ore 15.00, ossia
immediatamente dopo la conclusione dell’intervento, e di non essersi occupata
della pulizia degli strumenti operatori. E neanche gli aiuti che portavano a
lavare gli strumenti, si accorgevano dell’assenza di un pessario nel cestello
predisposto per l’operazione. A tale proposito, giova osservare che non vi sono
sufficienti accertamenti atti a stabilire chi effettivamente si era occupato
del lavaggio e della sterilizzazione dei ferri clinici (secondo la sig.ra __________,
l’assistente di cura e la strumentista di turno quel pomeriggio; cfr. doc. 21,
p. 3, doc. 22, p. 4) e in che misura questi ausiliari erano o potevano essere al
corrente dell’esatta composizione del set strumentario impiegato per
l’intervento del 25 giugno 2001 nei confronti della parte lesa.
Per contro, è accertato che circa tre settimane dopo l’intervento alla
parte lesa (in aula il Dr. __________ avrebbe detto due mesi), verosimilmente in
occasione di un’isterectomia laparoscopica, le strumentiste (cfr. doc. 21, p.
3) e il primario si erano interrogati sull’ipotetica assenza di un pessario: in
effetti, essi ne avevano visto solo tre nell’apposito set operatorio. Dopo una
scambio di opinioni con le strumentiste, nel quale veniva coinvolto pure il
primario, si decideva di non svolgere ulteriori indagini, apparentemente anche
dando credito all’ipotesi che il pezzo in metallo mancante fosse finito nella
pattumiera. Di fronte a tale avvenimenti, l’inoperosità dei responsabili
dell’istituto di cure raffigura pure una grave imprevidenza, dato che, mediante
l’esame delle liste elencanti gli strumenti operatori componenti i corredi per
le operazioni di isterectomia in laparoscopia, attraverso l’analisi delle
operazioni di quel tipo svolte in un determinato lasso di tempo e con tempestivi
esami radiologici sulle pazienti operate, si sarebbe potuto reperire l’oggetto
di metallo e scongiurare le complicazioni di cui è stata vittima la signora CIVI
1.
Perché queste gravi imprudenze di terzi interrompano il nesso di
causalità adeguata, occorre tuttavia che esse rappresentino la causa più
probabile e immediata dell'evento considerato, relegando così in secondo piano
tutti gli altri fattori, nel caso concreto le disattenzioni dell'operatore. Contrariamente
a quanto sostenuto dal suo difensore, nel caso concreto non si è verificata una
simile interruzione, siccome il sanitario accusato ha pure contributo a creare
questo stato di pericolo con proprie disattenzioni (cfr. DTF 120 IV 300,
311-312 c. 3e): in effetti, egli aveva lasciato il pessario nel corpo, omesso
di procedere al controllo personale, mentre toglieva i pezzi di utero, e a
quello con la strumentista a garanzia dell’uscita di tutti gli strumenti
operatori, per di più al termine di un intervento laborioso (utero
particolarmente grosso che richiedeva il suo spezzettamento e l’asportazione
delle parti con l’ausilio di una pinza di Pozzi). Così facendo, egli ha
consapevolmente assunto il prevedibile rischio che l’oggetto in metallo rimanesse
(anche a lungo) nella cavità addominale della paziente. Le mancate verifiche da
parte del personale paramedico (ausiliario di cura o strumentista) e dei
responsabili dell’ospedale, ancorché gravi e indizianti il malfunzionamento dei
sistemi di controlli presenti presso l’ospedale _________ di __________, non rappresentano
degli eventi così imprevedibili e sorprendenti da interrompere il nesso di
causalità adeguata.
bb) L’evento
doveva anche essere evitabile. Se l’operatore imputato avesse agito nel
rispetto della cautele mediche evidenziate, il pessario non sarebbe rimasto nel
corpo della paziente; in simili evenienze, si può arguire con certezza che l’incarcerazione
di un’ansa intestinale con lo stesso non avrebbe mai avuto luogo e che,
conseguentemente, un’operazione simile a quella del 5 febbraio 2002 a __________
non si sarebbe mai resa necessaria.
8.2.4. Da
ultimo, giova affermare, in tema di “Risikozusammenhang” (cfr. Wiprächtiger, op. cit., pp. 255-256),
che un’operazione conforme ai doveri dell’arte medica (con l’estrazione del
pessario e con i controlli predetti da parte dell’oeratore) avrebbe con
certezza evitato l’incarcerazione dell’intestino della vittima con il pessario,
tale patologia essendo univocamente dipendente dalla presenza di un corpo
estraneo in prossimità dell’organo molle addominale. In caso di corretta
tecnica operatoria, una resezione dell’intestino non sarebbe mai stata in
discussione, siccome non avrebbero potuto verificarsi delle conseguenze
analoghe a quelle lamentate dalla signora CIVI 1. Detto altrimenti, si può
escludere che, in caso di ossequio della dovuta diligenza, il risultato
provocato dall’autore si sarebbe verificato.
8.3. In estrema
sintesi, l’imputato deve essere dichiarato colpevole di lesioni colpose gravi
ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS.
9. L’imputato
chiede il suo proscioglimento; nell’arringa egli ha pure ravvisato nelle more
del procedimento penale a suo carico una violazione del principio di celerità.
9.1. Giusta
l’art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto
dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di
lui. Il reato di lesione colpose gravi è punito con la con la detenzione o con
la multa. Conformemente all’art. 48 cifra 1 CPS, salvo che la legge disponga
espressamente in altro modo, il massimo della multa è di quarantamila franchi.
Il secondo comma di tale norma prescrive che il giudice fissa l’importo della
multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi
subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per
giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il
reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la
professione ed il guadagno, l’età e la salute.
Per
valutare la gravità della colpa entrano in considerazione diversi fattori. Da
una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze
che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito
(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, e la recidiva. Dall’altra,
quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto
precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto
dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la
situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta
e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti
penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21 c. 6.1; 124 IV 44,
47 c. 2d).
9.2. Questo
giudice reputa equa una condanna a una pena pecuniaria di fr. 4000.-. Tale
misura tiene conto in particolare delle seguenti circostanze favorevoli del
prevenuto: a livello personale, la sua impeccabile reputazione anche
professionale (coronata dal conseguimento del diploma di medico specialista FMH
e testimoniata in aula dalla sua collega __________), fatto salvo l’episodio in
esame; la sua favorevole integrazione sociale (attualmente gestisce uno studio
medico proprio e collabora, in qualità di capo servizio, con l’ospedale della
cittadina in cui vive); la sua piena collaborazione (sia durante la fase
predibattimentale, sia in aula – ad es. per permettere al giudice di meglio
comprendere la dinamica dell’intervento, egli ha portato con sé ed esibito un
manipolatore); e l’assenza di qualsiasi precedente penale. Per quanto attiene
alle circostanze del reato perpetrato, ha valenza attenuante l’intensità delle
sue negligenze, qui giudicate lievi (specie per raffronto a quelle commesse dai
responsabili del nosocomio e, per certi versi, dalla strumentista – la quale
tuttavia era gravata nel complesso da una minore responsabilità, la sua
attività essendo in ogni caso servile a quella principale dell’operatore) e la
singolarità dell’episodio (in cui sono falliti anche altri dispositivi di
controllo, predisposti per scongiurare fatti simili a quelli vissuti dalla
signora CIVI 1). D’altro canto, non vanno comunque sottaciuti le sofferenze
patite dalla parte lesa, aggravate anche dalla sua età di quasi novant’anni.
Già questi
elementi portano il giudice ad usare clemenza nell’ambito del suo potere di
apprezzamento che gli compete. Nel caso concreto, occorre pure considerare il
lungo tempo trascorso tra i fatti imputati al Dr. ACCU 1 e il giorno del
giudizio: cinque anni e quattro mesi. Molti, ove si pensa che tra l’interrogatorio
del 19 dicembre 2003 dell’imputato davanti al Magistrato inquirente e la
stesura del decreto di accusa (15 giugno 2005) è passato pi
10. L’accusato,
colpevole, sopporta il pagamento della tassa di giustizia, qui stabilita in fr.
1250.00 (cfr. art. 39 lett. a LTG) e delle spese quantificate in fr. 689.00
(cfr. art. 9 CPP). In tali oneri processuali sono inclusi la tassa di giustizia
di fr. 200.- e le spese di fr. 429.- indicate dal Procuratore pubblico nel suo
decreto di accusa.
P. Q. M.
visti gli art. 18, 48, 49, 63, 64,
65, 125 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP,
e meglio come al decreto di accusa
del 15 giugno 2005 n. DA 2255/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1,;
condanna ACCU 1 ,
1. alla multa di fr. 4000.-
(quattromila);
2. al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 1250.00 (milleduecentocinquanta) e delle spese giudiziarie di
complessivi fr. 689.00 (seicentoottantanove).
Ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
Assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 4000.00 multa
fr. 1250.00 tassa
di giustizia
fr. 529.00 spese
giudiziarie
fr. 160.00 testi
fr. 5939.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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