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Decisione

10.2005.354

Eccesso di velocità

13 dicembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

22 cpv. 1 OSStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 2702/2005

di data 18 luglio 2005 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 500.--.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 21 luglio 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 13 dicembre 2005,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il

Procuratore pubblico con lettera 24 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede che

l’accusato venga ritenuto colpevole di contravvenzione alla LCStr per un

eccesso di velocità di soli 8 km/h e non di grave infrazione alla LCStr;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

grave infrazione subordinatamente lieve infrazione alle norme della

circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che il 26 aprile 2005

l’accusato è transitato alle 10.58 in via __________ a __________ davanti a un

apparecchio radar Multanova F6 che ha rilevato una velocità di 63 km/h;

che il controllo è stato

effettuato in una zona in cui vige il limite di velocità 30 km/h;

che con decreto d’accusa 18

luglio 2005 il Procuratore pubblico ha proposto una multa di fr. 500.- per aver

condotto il motoveicolo a una velocità, dedotta la tolleranza, di 58 km/h

malgrado il vigente limite di 30 km/h;

che contro questo decreto di

accusa è stata interposta opposizione;

che al dibattimento l’accusato

ha ribadito quanto affermato nell’interrogatorio del 26 aprile 2005, ossia di

essere stato convinto che la velocità consentita fosse di 50 km/h (cfr. verbale

pag. 2, domanda 5) e questo poiché non ha notato alcun cartello indicatore di

velocità;

che il difensore, dopo aver

prodotto una fotografia –scattata il 15 luglio 2005 nell’ottica di ricorrere

contro la decisione 7 luglio 2005 con la quale la Sezione della circolazione ha

revocato a ACCU 1 per quattro mesi e quindici giorni la licenza di condurre–

raffigurante la segnaletica su via __________ (che permette di accedere alla

via __________; cfr. piantina agli atti) con sul lato destro un cartello indicante

il limite di velocità 30 km/h e sul lato sinistro sul medesimo fronte un

cartello di fine velocità 30 km/h, ha sostenuto che una segnaletica annulla

l’altra e che di conseguenza il limite consentito nel punto in cui è stato

effettuato il controllo di velocità era quello generale all’interno delle

località di 50 km/h;

che il legale ha pure

contestato la regolarità della posa su via __________ del cartello indicante l’inizio

di una zona 30, poiché le strade interessate non avrebbero avuto al momento

dell’infrazione un carattere omogeneo, tant’è che attualmente la situazione è

stata modificata;

che correttamente l’accusato

non contesta l’accertamento della velocità, ma chiede di essere giudicato per

la reale infrazione secondo lui commessa, ossia un eccesso di velocità di 8

km/h: occorre pertanto verificare quale era la velocità massima consentita;

che le prescrizioni locali

concernenti il traffico per l’introduzione della zona 30 erano state pubblicate

sul foglio ufficiale __________ a pag. __________ e i relativi cartelli secondo

l’Ordinanza sulla segnaletica stradale erano stati posati (cfr. fotografia

prodotta dalla difesa);

che nulla induce a concludere

che la segnaletica “zona con limite di velocità massimo 30 km/h” fosse inammissibile,

poiché le strade interessate sono secondarie e il loro carattere deve essere,

giusta l’art. 2a cpv. 5 OSStr, solo “per quanto possibile” omogeneo (peraltro

non risulta neppure una particolare non omogeneità);

che il cambiamento della

segnaletica (pubblicato sul foglio ufficiale __________ a pag. __________ e

attuata verosimilmente verso fine estate 2005) non è da ricondurre a una

irregolarità di quella precedente, ma all’estensione della zona 30;

che l’anomala situazione

riscontrabile sulla fotografia prodotta dalla difesa (dovuta a qualche

buontempone che non ha trovato di meglio che girare il cartello indicante “fine

zona 30”) non è rilevante per il giudizio per i seguenti motivi:

- l’infrazione è stata

commessa il 26 aprile 2005, ovvero 4 mesi prima della ripresa fotografica;

nulla permette di concludere che la situazione rappresentata fosse la medesima

all’epoca del controllo di velocità, anzi appare altamente improbabile che

l’autorità preposta abbia lasciato per così tanto tempo perdurare la segnaletica

irregolare;

- vi era la scritta 30

ripetuta più volte sull’asfalto (cfr. fotografia prodotta dalla difesa e

fotografie acquisite d’ufficio); certo questa demarcazione non è parificabile

alla segnaletica prevista dall’ordinanza in materia per la limitazione della

velocità (cfr. art. 101 cpv. 1 OSStr), ma evidenzia tuttavia il carattere della

zona come previsto dall’Ordinanza concernente le zone con limite di velocità

massimo di 30 km/h e le zone d’incontro (cfr. art. 5), richiama l’attenzione dell’utente

della strada e permette di fugare eventuali dubbi in proposito;

- balzava d’acchito

all’occhio di qualsiasi possessore della licenza di condurre che l’indicazione “fine

zona 30” posto sul lato sinistro quando allo stesso momento su quello destro vi

è il segnale “zona 30” fosse un manifesto errore: ciò era a tal punto palese e

facilmente riconoscibile che non si può concludere che la segnaletica non fosse

sufficientemente chiara e quindi dedurre che la velocità 30 fosse annullata dal

cartello irregolare, tanto più che, come detto, vi erano subito conferme del

carattere della zona; in altre parole l’indicazione errata non era tale da

creare una situazione giuridica degna di protezione (non va neppure dimenticato

che gli altri utenti, in special modo quelli provenienti in senso inverso, si

attenevano alla segnaletica corretta di “zona 30”);

- l’accusato ha ammesso di

non aver visto alcun segnale: egli non ha quindi notato né, per negligenza,

quello corretto di “zona 30”, né –sempre che fosse già così in aprile – quello

sbagliato di “fine zona 30”; non può quindi essere stato tratto in inganno da

una cosa che non ha neppure visto;

che in definitiva l’eventuale

presenza del cartello “fine zona 30” girato il giorno dell’infrazione non era

idoneo a modificare il limite massimo consentito di 30 km/h né da un punto di

vista oggettivo (perché l’errore era facilmente riconoscibile) né da un punto

di vista soggettivo (perché l’accusato per sua stessa ammissione non l’ha

neppure visto);

che ACCU 1 è di conseguenza

autore colpevole del reato ascrittogli;

che, per concludere, la multa

di fr. 500.- risulta proporzionata al grado di colpa dell’accusato (grave messa

in pericolo della circolazione stradale) e adeguata alle circostanze del caso

specifico, apparendo finanche mite se si tien conto che non è nuovo a reati di

questo genere (cfr. casellario della circolazione agli atti, act 2) e della sua

posizione professionale;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr in

relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 5 ONC, art.

22.

cpv. 1 OSStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione, per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 2702/2005 del 18 luglio 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 500.-;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico, Camorino.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 450.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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