10.2005.354
Eccesso di velocità
13 dicembre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2005.354
Data decisione, Autorità:
13.12.2005, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità
VELOCITÀ
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 32 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.354
DA
2702/2005
Bellinzona
13
dicembre 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia
Andina in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con il motoveicolo Gilera targato __________ alla velocità di 58 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 30 Km/h;
fatti avvenuti a __________ il 26 aprile 2005;
reato previsto dagli art. 90 cifra 2 LCStr in
relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 5 ONC, art.
Fatti
22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 2702/2005
di data 18 luglio 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 500.--.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 21 luglio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 13 dicembre 2005,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il
Procuratore pubblico con lettera 24 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che
l’accusato venga ritenuto colpevole di contravvenzione alla LCStr per un
eccesso di velocità di soli 8 km/h e non di grave infrazione alla LCStr;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
grave infrazione subordinatamente lieve infrazione alle norme della
circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che il 26 aprile 2005
l’accusato è transitato alle 10.58 in via __________ a __________ davanti a un
apparecchio radar Multanova F6 che ha rilevato una velocità di 63 km/h;
che il controllo è stato
effettuato in una zona in cui vige il limite di velocità 30 km/h;
che con decreto d’accusa 18
luglio 2005 il Procuratore pubblico ha proposto una multa di fr. 500.- per aver
condotto il motoveicolo a una velocità, dedotta la tolleranza, di 58 km/h
malgrado il vigente limite di 30 km/h;
che contro questo decreto di
accusa è stata interposta opposizione;
che al dibattimento l’accusato
ha ribadito quanto affermato nell’interrogatorio del 26 aprile 2005, ossia di
essere stato convinto che la velocità consentita fosse di 50 km/h (cfr. verbale
pag. 2, domanda 5) e questo poiché non ha notato alcun cartello indicatore di
velocità;
che il difensore, dopo aver
prodotto una fotografia –scattata il 15 luglio 2005 nell’ottica di ricorrere
contro la decisione 7 luglio 2005 con la quale la Sezione della circolazione ha
revocato a ACCU 1 per quattro mesi e quindici giorni la licenza di condurre–
raffigurante la segnaletica su via __________ (che permette di accedere alla
via __________; cfr. piantina agli atti) con sul lato destro un cartello indicante
il limite di velocità 30 km/h e sul lato sinistro sul medesimo fronte un
cartello di fine velocità 30 km/h, ha sostenuto che una segnaletica annulla
l’altra e che di conseguenza il limite consentito nel punto in cui è stato
effettuato il controllo di velocità era quello generale all’interno delle
località di 50 km/h;
che il legale ha pure
contestato la regolarità della posa su via __________ del cartello indicante l’inizio
di una zona 30, poiché le strade interessate non avrebbero avuto al momento
dell’infrazione un carattere omogeneo, tant’è che attualmente la situazione è
stata modificata;
che correttamente l’accusato
non contesta l’accertamento della velocità, ma chiede di essere giudicato per
la reale infrazione secondo lui commessa, ossia un eccesso di velocità di 8
km/h: occorre pertanto verificare quale era la velocità massima consentita;
che le prescrizioni locali
concernenti il traffico per l’introduzione della zona 30 erano state pubblicate
sul foglio ufficiale __________ a pag. __________ e i relativi cartelli secondo
l’Ordinanza sulla segnaletica stradale erano stati posati (cfr. fotografia
prodotta dalla difesa);
che nulla induce a concludere
che la segnaletica “zona con limite di velocità massimo 30 km/h” fosse inammissibile,
poiché le strade interessate sono secondarie e il loro carattere deve essere,
giusta l’art. 2a cpv. 5 OSStr, solo “per quanto possibile” omogeneo (peraltro
non risulta neppure una particolare non omogeneità);
che il cambiamento della
segnaletica (pubblicato sul foglio ufficiale __________ a pag. __________ e
attuata verosimilmente verso fine estate 2005) non è da ricondurre a una
irregolarità di quella precedente, ma all’estensione della zona 30;
che l’anomala situazione
riscontrabile sulla fotografia prodotta dalla difesa (dovuta a qualche
buontempone che non ha trovato di meglio che girare il cartello indicante “fine
zona 30”) non è rilevante per il giudizio per i seguenti motivi:
- l’infrazione è stata
commessa il 26 aprile 2005, ovvero 4 mesi prima della ripresa fotografica;
nulla permette di concludere che la situazione rappresentata fosse la medesima
all’epoca del controllo di velocità, anzi appare altamente improbabile che
l’autorità preposta abbia lasciato per così tanto tempo perdurare la segnaletica
irregolare;
- vi era la scritta 30
ripetuta più volte sull’asfalto (cfr. fotografia prodotta dalla difesa e
fotografie acquisite d’ufficio); certo questa demarcazione non è parificabile
alla segnaletica prevista dall’ordinanza in materia per la limitazione della
velocità (cfr. art. 101 cpv. 1 OSStr), ma evidenzia tuttavia il carattere della
zona come previsto dall’Ordinanza concernente le zone con limite di velocità
massimo di 30 km/h e le zone d’incontro (cfr. art. 5), richiama l’attenzione dell’utente
della strada e permette di fugare eventuali dubbi in proposito;
- balzava d’acchito
all’occhio di qualsiasi possessore della licenza di condurre che l’indicazione “fine
zona 30” posto sul lato sinistro quando allo stesso momento su quello destro vi
è il segnale “zona 30” fosse un manifesto errore: ciò era a tal punto palese e
facilmente riconoscibile che non si può concludere che la segnaletica non fosse
sufficientemente chiara e quindi dedurre che la velocità 30 fosse annullata dal
cartello irregolare, tanto più che, come detto, vi erano subito conferme del
carattere della zona; in altre parole l’indicazione errata non era tale da
creare una situazione giuridica degna di protezione (non va neppure dimenticato
che gli altri utenti, in special modo quelli provenienti in senso inverso, si
attenevano alla segnaletica corretta di “zona 30”);
- l’accusato ha ammesso di
non aver visto alcun segnale: egli non ha quindi notato né, per negligenza,
quello corretto di “zona 30”, né –sempre che fosse già così in aprile – quello
sbagliato di “fine zona 30”; non può quindi essere stato tratto in inganno da
una cosa che non ha neppure visto;
che in definitiva l’eventuale
presenza del cartello “fine zona 30” girato il giorno dell’infrazione non era
idoneo a modificare il limite massimo consentito di 30 km/h né da un punto di
vista oggettivo (perché l’errore era facilmente riconoscibile) né da un punto
di vista soggettivo (perché l’accusato per sua stessa ammissione non l’ha
neppure visto);
che ACCU 1 è di conseguenza
autore colpevole del reato ascrittogli;
che, per concludere, la multa
di fr. 500.- risulta proporzionata al grado di colpa dell’accusato (grave messa
in pericolo della circolazione stradale) e adeguata alle circostanze del caso
specifico, apparendo finanche mite se si tien conto che non è nuovo a reati di
questo genere (cfr. casellario della circolazione agli atti, act 2) e della sua
posizione professionale;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr in
relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 5 ONC, art.
22.
cpv. 1 OSStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione, per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 2702/2005 del 18 luglio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 500.-;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 450.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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