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Decisione

10.2005.355

tentato si sottrarre denaro ad un ospite di una casa per anziani senza riuscirvi poiché sorpresa da un'infermiera.

28 ottobre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 139 cifra 1 CP; richiamato l'art. 21 CP;

perseguita con

decreto d’accusa n. 2623/2005 di data 13 luglio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena di 3

(tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

Considerandi

2.

(due) anni.

2.

Il rinvio della

parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente

natura.

3.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 19 luglio 2005 dall'accusata, limitatamente

al dispositivo n. 2;

indetto il

dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l’accusata con decisione 27 ottobre 2005

è stata autorizzata a non comparire, mentre il Procuratore pubblico con lettera

22.

agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

data lettura

del decreto d'accusa;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se la parte civile deve essere

rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese.

2.

Sulle spese per l’odierno

giudizio.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 9 e segg., 265 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

rinvia la parte civile al

competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.

rileva che i dispositivi per i

quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

“la condanna

di ACCU 1:

1.

Alla pena di 3 (tre)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.”

sono esecutivi e il

periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del

decreto di accusa avvenuta il 13 luglio 2005.

carica alla

condannata la tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 100.- per

l’odierno giudizio.

L’indicazione

dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 50.- tassa

di giustizia DA

fr. 50.- tassa

di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie DA

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 250.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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