10.2005.355
tentato si sottrarre denaro ad un ospite di una casa per anziani senza riuscirvi poiché sorpresa da un'infermiera.
28 ottobre 2005Italiano3 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.355
Data decisione, Autorità:
28.10.2005, PRPEN
Titolo:
tentato si sottrarre denaro ad un ospite di una casa per anziani senza riuscirvi poiché sorpresa da un'infermiera.
FURTO
CIVI 1
rappr. da: RA 1
Incarto
n.
10.2005.355
DA
2623/2005
Bellinzona
28
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(rappr. dal tutore: TU 1)
prevenuta colpevole di tentato furto,
per
avere, a scopo di indebito profitto, introducendosi all’interno della stanza n.
611 della Casa per anziani __________ di __________ il 5.3.2005, tentato di
sottrarre al fine di appropriarsene, denaro ai danni di CIVI 1, non riuscendo
nell’intento in quanto sorpresa da un’infermiera;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 139 cifra 1 CP; richiamato l'art. 21 CP;
perseguita con
decreto d’accusa n. 2623/2005 di data 13 luglio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 3
(tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
Considerandi
2.
(due) anni.
2.
Il rinvio della
parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente
natura.
3.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 19 luglio 2005 dall'accusata, limitatamente
al dispositivo n. 2;
indetto il
dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l’accusata con decisione 27 ottobre 2005
è stata autorizzata a non comparire, mentre il Procuratore pubblico con lettera
22.
agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
data lettura
del decreto d'accusa;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se la parte civile deve essere
rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese.
2.
Sulle spese per l’odierno
giudizio.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 9 e segg., 265 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
rinvia la parte civile al
competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.
rileva che i dispositivi per i
quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:
“la condanna
di ACCU 1:
1.
Alla pena di 3 (tre)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
…
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.”
sono esecutivi e il
periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del
decreto di accusa avvenuta il 13 luglio 2005.
carica alla
condannata la tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 100.- per
l’odierno giudizio.
L’indicazione
dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 50.- tassa
di giustizia DA
fr. 50.- tassa
di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie DA
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 250.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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