10.2005.366
Danneggiamento. Bruciacchiare e piegare una bandiera pubblicitaria; piegare un'asta metallica di sostegno) e scalciare contro un cartello pubblicitario. Mancanza di prova a sostegno della colpevolezza
2 marzo 2006Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2005.366
Data decisione, Autorità:
02.03.2006, PRPEN
Titolo:
Danneggiamento. Bruciacchiare e piegare una bandiera pubblicitaria; piegare un'asta metallica di sostegno) e scalciare contro un cartello pubblicitario. Mancanza di prova a sostegno della colpevolezza nella forma di correo.
COMPLICITÀ O CORREITÀ
DANNEGGIAMENTO
PRESUNZIONE D'INNOCENZA
art. 6 cf. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 144 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.366
DA
2631/2005
Bellinzona
2
marzo 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia
Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP,
per avere,
in correità con __________, __________ ed i minorenni __________., __________.
e __________., intenzionalmente danneggiato presso il garage __________ di Locarno
il 25.2.2005, un’asta metallica per bandiera (piegata), una bandiera
pubblicitaria “Peugeot” (bruciacchiata) ed un cartello pubblicitario “Peugeot”,
provocando un danno complessivo di fr. 290.-;
perseguito con decreto
d’accusa del 13 luglio 2005 n. DA 2631/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2.
Il rinvio della parte civile al competente foro civile per eventuali
pretese di risarcimento.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
entro un anno, se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (cfr.
art. 49 cifra 4 CP).
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente il 25/26 luglio 2005 dall'accusato;
indetto il pubblico dibattimento
in data 2 marzo 2006, al quale ha partecipato il prevenuto, mentre il
Procuratore pubblico, con lettera 13 dicembre 2005, ha rinunciato ad intervenire,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato. La parte
civile non si è presentata;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato, dopo avergli dato lettura dell’art. 118 cpv. 2 CPP;
sentito per ultimo
l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si
rimette al giudizio del giudice, dichiarandosi tuttavia totalmente estraneo ai
fatti, atteso che gli autori dei reati menzionati nel decreto d’accusa sarebbero
state altre persone e non vi sarebbe quindi alcun motivo per condannarlo;
posti a giudizio,
con il consenso dell’accusato, i seguenti quesiti
Fatti
1. E’ ACCU 1,
, autore colpevole di danneggiamento, art. 144 CPS,
per avere,
in correità con __________, __________ ed i minorenni __________., __________.
e __________., intenzionalmente danneggiato presso il garage __________ di Locarno
il 25.2.2005, un’asta metallica per bandiera (piegata), una bandiera
pubblicitaria “Peugeot” (bruciacchiata) ed un cartello pubblicitario “Peugeot”,
provocando un danno complessivo di fr. 290.-?
Considerandi
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?
3.
In caso di
condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Preso atto che mediante notifica 6/7 marzo
2006, la Procuratrice pubblica ha dichiarato di impugnare la sentenza 2 marzo
2006, chiedendone parimenti la motivazione scritta;
Letti ed esaminati gli atti;
considerando in fatto ed in
diritto
1.
ACCU 1 è
nato il 25 aprile 1986 a nell’Ex-Jugoslavia. Egli è giunto in Ticino all’età di
4/5 anni assieme alla famiglia; qui ha frequentato tutte le scuole dell’obbligo,
al termine delle quali iniziava ad assolvere il tirocinio di montatore
elettricista presso la ditta __________ di __________. Attualmente, il
prevenuto starebbe ultimando gli esami finali. A domanda del giudice, egli ha
dichiarato di voler proseguire la sua formazione e di voler iscriversi all’anno
di maturità professionale.
Per quanto
riguarda la sua situazione finanziaria e personale, per un verso l’accusato ha
affermato di vivere da sempre con i suoi genitori e, per un altro, non ha
alluso ad alcun particolare problema di salute.
2.
In data 26
febbraio 2006, il signor __________, comproprietario del Garage __________ di Locarno
unitamente ai suoi fratelli, presentava una querela penale nei confronti
dell’accusato e di altre cinque persone per titolo di danneggiamento in
connessione ai fatti accaduti quel medesimo giorno accanto al sedime del
predetto garage. I danni complessivi assommavano a fr. 290.-. Inoltre un
pesante “cordolo” in cemento con segnaletica veniva strappato dalla sua sede e in
seguito spostato altrove sulla pubblica via antistante il sedime del garage __________.
La
Procuratrice pubblica AINQ 1, al termine delle indagini preliminari esperite dalla
pubblica sicurezza, emetteva in data 13 luglio 2005, un decreto di accusa nei
confronti del prevenuto, contestandogli il reato di danneggiamento consumato in
correità con altri cinque protagonisti per i più sopra ricordati fatti del 26
febbraio 2005. Quale pena la stessa proponeva una multa di fr. 300.-.
3.
L’accusato
interponeva opposizione in data 25/26 luglio 2005 e il dibattimento aveva luogo
il 2 marzo 2006. Allo stesso si presentava unicamente l’accusato. Dei dettagli
emersi nel corso del pubblico dibattimento, sarà detto, laddove necessario, nei
sottostanti considerandi.
4.
Conformemente
all’art. 144 cpv. 1 CP, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una
cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è
punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. Se il colpevole
ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si
procede d’ufficio (cpv. 2).
4.1
La
Procuratrice pubblica afferma che il prevenuto avrebbe agito in correità con
altre cinque persone e gli addossa la responsabilità per i danni che sono stati
provocati a beni di proprietà del querelante fino a concorrenza di fr. 290.-.
Di diverso
avviso, l’imputato, il quale, anche in aula, ha asserito, in sostanza, di essersi
sempre astenuto dal commettere azioni di rilevanza penale. Anzi, egli non
avrebbe mai aperto bocca al momento dei fatti, non avrebbe danneggiato alcun
bene altrui, in particolare dei titolari del garage __________, e sarebbe
intervenuto, all’arrivo della polizia, per placare gli animi degli altri
protagonisti, giacché alcuni di loro avrebbero iniziato ad esternare parole
grosse al cospetto degli agenti di pubblica sicurezza e ad assumere
comportamenti sconvenienti.
In
appresso, conviene stabilire in un primo momento tutti gli indizi a sostegno dei
danneggiamenti accennati dal querelante e addebitati al prevenuto mediante il
decreto di accusa 13 luglio 2005 (asta metallica per bandiera, bandiera
pubblicitaria “Peugeot” e cartello pubblicitario “Peugeot”), e, parimenti, individuare
gli autori materiali di tali atti (nella misura in cui essi configurino dei danneggiamenti
penalmente rilevanti); secondariamente, occorrerà esaminare la condotta del
prevenuto dal profilo della partecipazione nella forma di correo.
Asta
metallica per bandiera
4.2
Secondo il
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 9 maggio 2005 (p. 3), il signor __________
ammetteva di aver tolto un’asta per bandiera dalla sua sede e di averla portata
in giro per il piazzale (sventolandola). Tale circostanza trova riscontro nella
deposizione di __________: in effetti, quest’ultimo dichiarava che era stato il
__________ a sfilare il palo di una bandiera della Peugeot e a giocherellarci
per un attimo fino a lasciarla alla fermata del bus (cfr. verbale __________,
16.
marzo 2005, p. 1). Anche gli altri indagati confermavano la responsabilità
del __________: __________ asseriva che il __________ aveva preso prima il
cartello ed il cordolo che si trovavano in mezzo alla strada, spostandoli, quindi
una bandiera con la sua asta, tirandola in giro (cfr. __________ 6 aprile 2005,
p. 1). __________, similmente, spiegava che __________, che proveniva dal
Castello, raggiunta la fermata del bus in via Luini, aveva strappato lo
spartitraffico, poi aveva afferrato l’asta della bandiera e l’aveva adagiata di
traverso sulla corsia. Oltre a ciò, questo minorenne riferiva che, siccome “la
situazione era pericolosa, __________ prendeva l’asta e la spostava verso la
fermata”. Finalmente, ribadiva che era stato il __________ a prendere la stanga
della bandiera, a sbandierarla in aria e poi a gettarla in strada (cfr. verbale
__________ 19 marzo 2005, pp. 1 e 2). __________, minorenne all’epoca dei
fatti, affermava che il __________ sarebbe arrivato a Piazza __________ dopo di
lui; che il medesimo “andava poi a prendere una bandiera e la sventolava in
giro. Non soddisfatto, sradicava un «robo» che c’era in mezzo alla strada”; che
egli aveva appoggiato la bandiera sulla strada e che, forse, qualcun altro
l’aveva presa, ma non ricordava chi (cfr. verbale __________ 8 parile 2005, p.
2).
Dal canto
suo, __________ ammetteva di aver tolto una delle tre bandiere collocate
davanti al garage __________, di averla sventolata e di averla messa in mezzo
alla strada. Egli la lasciava lì per pochi attimi; in seguito, l’asta con la
bandiera veniva presa anche da altri, ma non ricordava da chi (cfr. verbale __________
6.
aprile 2005, p. 1). Per quanto lo concerne, è di rilievo la sua ammissione, secondo la quale egli avrebbe solo una felpa rossa (cfr. verbale __________
6.
aprile 2005, p. 2): tale dettaglio, confortato da alcune deposizioni
di altri giovani, permette di associarlo con alta verosimiglianza all’autore dei
danneggiamenti all’asta metallica (cfr. verbale __________ 16 marzo 2005, p. 3;
verbale __________ 19 marzo 2005, p. 2).
Infine,
pure l’accusato evocava questo episodio, spiegando che il __________ “sempre
senza motivo, andava a prendere una sbarra delle bandiere ed iniziava a
sbatterla in giro” (cfr. verbale accusato 18 marzo 2005, pp. 1, 2 e 3).
4.2.1
Tutti questi
riscontri, in particolare le deposizioni degli indiziati, non permettono affatto
di addossare una responsabilità diretta dell’imputato per i danni all’asta metallica
della bandiera. Nessuna prova pare coinvolgerlo, neanche la testimonianza del
querelante.
Leggera
bruciatura della bandiera pubblicitaria “Peugeot”
4.3
Secondo il rapporto di inchiesta preliminare
di polizia giudiziaria 9 maggio 2005 (p. 3), nessuno degli interrogati aveva
menzionato il danno alla bandiera o altrimenti riconosciuto di esserne stato
l’autore. Tale constatazione negativa si riflette in effetti nell’assenza, in
tutti i verbali d’interrogatorio dei protagonisti (incluso in quello del prevenuto),
di qualsiasi forma di ammissione o di chiamata in causa per rapporto alla
bruciatura della bandiera, di cui agli atti non vi è alcuna fotografia (cfr.
verbale accusato 18 marzo 2005, p. 2; verbale __________ 16 marzo 2005, p. 2; verbale
__________ 6 aprile 2005, p. 2; verbale __________ 19 marzo 2005, p. 3; verbale
__________ 6 aprile 2005, p. 2; verbale __________ 8 aprile 2005, p. 3).
4.3.1
In mancanza
di altri oggettivi e concludenti riscontri (es. sequestro di accendini al
momento dei fatti, testimoni, ecc.), di chiamate di correo (lineari,
convergenti e credibili) e/o di una confessione dell’imputato, non sembra
lecito attribuire allo stesso qualsipiaccia implicazione diretta per tale danneggiamento,
peraltro non comprovato in modo esauriente.
Cartello
pubblicitario “Peugeot”
4.4
Il rapporto
di inchiesta di polizia giudiziaria 9 maggio 2005 (p. 3) individuava e __________
gli autori dei calci sferrati al cartellone pubblicitario. Il primo avrebbe ammesso
il danneggiamento, perpetrato da solo, e si sarebbe dichiarato disposto a
risarcire il danno. Il secondo negava una sua partecipazione. In virtù degli
accertamenti intrapresi dalla pubblica sicurezza emergeva altresì che gli
stampi lasciati dalle scarpe sul cartello della ditta __________ erano
compatibili con le suole di quelle del __________ e dell’__________, entrambi
minorenni (p. 3).
Sulle
fotografie assunte agli atti nella busta: “Danno cartello – __________ 2005 Locarno”,
si osservano chiaramente due orme differenti di scarpe, le quali appaiono
compatibili ora con quelle del __________ (cfr. verbale __________ 19 marzo
2005, fotocopia allegata, sulla quale si evidenziano due segmenti paralleli che
ne contraddistinguono la suola tagliandola orizzontalmente nella parte anteriore)
e dell’__________ (cfr. verbale __________ 8 aprile 2005, fotocopia allegata,
che riporta una morfologia con quadratini analoga a quella dello stampo della
calzatura visibile sulle fotografie a sinistra dell’impronta del __________).
La copia
della suola dell’imputato indizia uno stampo completamente diverso da quello
visibile sulla parte sinistra delle fotografie agli atti (compatibile con la
scarpa __________ - a ben vedere la copia fotostatica presenta uno stampo
logoro, ma l’__________ ha rivelato di averne due paia, uno nuovo e uno
vecchio); invece, dall’altra impronta, la suola del prevenuto si distingue non
solo perché essa è molto più logora nella parte anteriore (entrambe gli stampi
riguardano la calzatura destra), ma anche poiché, proprio in tale sezione della
suola, oltre a due righe parallele che la tagliano orizzontalmente (come quelle
della scarpa del __________), se ne percepisce una che si diparte verso la
parte centrale della suola e che non è ravvisabile sul cartello danneggiato (cfr.
verbale ACCU 1 18 marzo 2005, fotocopia allegata). Già per questa ragione
sorgono dunque seri dubbi riguardo al coinvolgimento del prevenuto. Ma, a ben
vedere, vi sono altri motivi.
Innanzitutto
le copie delle suole dei diretti interessati sono state elaborate solo parecchi
giorni dopo il 26 febbraio 2005 (alcune direttamente presso gli uffici della
polizia, altre, come quella dell’imputato, offerte personalmente dai diretti
interessati su richiesta degli agenti). Alla luce del modo della loro
assunzione, tali prove configurano meri indizi carichi di rilevanza solo in
unione con altre prove oggettive, ad es. con una confessione (come è il caso
del __________) o con delle testimonianze dirette.
In secondo
luogo, il querelante, proprio il giorno dell’accaduto, ha dichiarato di aver
visto due ragazzi infilarsi nel cunicolo che passa sotto la rotonda ed uscire
nei pressi di via Varesi, soggiungendo inoltre: “Uno di questi due l’ho notato
dare pedate al cartellone pubblicitario danneggiandolo” (cfr. verbale __________,
26.
febbraio 2005 ore 20.05, p. 2). È ben vero che tale accusa veniva in seguito
parzialmente rettificata (“i due che hanno dato calci al cartellone
pubblicitario sono gli stessi che si sono poi incamminati in direzione del
quartiere nuovo”, cfr. verbale __________, 18 marzo 2005, p. 1). Tuttavia, quest’ultima
rivelazione, meno carica di forza probatoria rispetto a quella rilasciata
nell’immediatezza dei fatti, non è tale da aggravare la responsabilità del
prevenuto in relazione ai danni al cartellone pubblicitario, dacché la suola
delle sue scarpe si apparenta a quella del giovane __________, il quale ha
ammesso, con tanto di scuse a verbale per l’accaduto e impegno a presentarle in
forma scritta, di aver personalmente calpestato il cartello. Pertanto, dei due
che si erano allontanati verso via __________ è possibile considerare solo il __________.
E entrando dunque in linea di conto unicamente l’altra impronta (visibile sulla
sinistra delle fotografie), all’accusato non pare imputabile alcunché. Difatti,
la grafica della suola della calzatura impressa sulla sinistra del cartello
pubblicitario diverge manifestamente dalla copia esibita dall’indiziato (cfr.
allegato al verbale ACCU 1 18 marzo 2005).
In terzo
luogo, anche il __________ escludeva una responsabilità dell’accusato in merito
ai danni al cartello: “essendo ACCU 1 estremamente tranquillo credo sia stato __________”
(cfr. verbale __________, 16 marzo 2005, p. 3). Da parte sua, il minorenne __________
ammetteva, di fronte all’agente di sicurezza e a suo padre, di aver dato dei
calci al cartellone pubblicitario della Peugeot, “essendo arrabbiato perché mi
sentivo ingiustamente accusato dalla polizia”, e soggiungendo che “se loro non
ci avessero «aggrediti» così, io non li avrei insultati e non sarei saltato
contro il cartellone”. Per tacere del fatto che, a suo dire, quest’ultimo sarebbe
stato l’unico a dare calci al cartello (cfr. verbale __________ 19 marzo 2005,
p. 3; verbale accusato 18 marzo 2005, p. 2, dove l’imputato assevera che quel minorenne
lo aveva informato del suo gesto), di fronte ai menzionati riscontri,
convergenti verso una responsabilità del __________ (la cui confessione appare
credibile e spontanea, giacché assortita dall’evocazione di emozioni da lui provate
prima di agire illecitamente), e, di fronte allo stampo delle scarpe dell’__________,
permangono insopprimibili dubbi su un possibile atto di danneggiamento ad opera
del prevenuto contro il cartello con la scritta “Peugeot” del garage __________.
4.4.1
In conclusione,
non vi sono sufficienti elementi per imputare al signor ACCU 1 una
responsabilità diretta per il danneggiamento al cartello pubblicitario.
4.5
In estrema sintesi, nessun indizio, né
fascio di indizi appare suscettibile di comportare per il prevenuto una
responsabilità diretta per i danneggiamenti indicati nel decreto di accusa. A
favore del prevenuto, si rivela pure la dichiarazione del querelante:
“Purtroppo era scuro e non posso fornire i connotati precisi dei ragazzi
indicando le esatte responsabilità. Posso comunque confermare che il più
esagitato era quello che indossava una maglia rossa” (cfr. verbale __________,
26.
febbraio 2005, p. 2; verbale __________, 18 marzo 2005, p. 1: “Non credo di
aver molto da aggiungere … il più esagitato del gruppo era quello un po’
robusto che portava una giacca o felpa rossa”). Ma il prevenuto, quella sera,
indossava una giacca nera (cfr. verbale __________, 16 marzo 2005, p. 2),
mentre, con ogni verosimiglianza, abiti di colore rosso erano quelli indossati
da (cfr. verbale __________, 18 marzo 2005, p. 3), il quale non ha contestato
l’imputazione e la pena proposta dal procuratore con decreto 13 luglio 2005 no.
DA 2632/2005. Le tavole processuali sembrano dunque scartare una condotta
reprensibile del ACCU 1.
Resta così da esaminare un’eventuale
partecipazione nelle vesti di correo dell’accusato per gli atti incriminati.
Correità
dell’imputato
5.
La
Procuratrice assevera che l’imputato avrebbe agito come correo. L’accusato nega
invece ogni e qualsiasi coinvolgimento per i fatti del 25 febbraio 2005.
5.1
La forma di partecipazione della correità
presuppone due condizioni:
a) una decisione comune di delinquere fra più
autori;
in altre parole è correo colui che
collabora intenzionalmente e in modo determinante con altre persone alla
decisione di perpetrare un reato, alla sua organizzazione o alla sua
esecuzione, in modo tale da apparire come uno dei principali partecipanti (cfr.
DTF 118 IV 397, 399 consid. 2b; Karl-Ludwig Kunz, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner
Teil – Lernkartei, Zurigo 2003, N 245); la decisione del correo può essere
concludente e il dolo eventuale quanto al risultato è sufficiente; inoltre,
l’adesione al progetto comune delinquente può anche avvenire successivamente o in
corso di esecuzione (cfr. DTF 120 IV 17, 23 consid.
2d); e
b) un contributo del correo all’esecuzione del
reato;
“Mittäterschaft
setzt somit eine (Mit-)Tatherrschaft voraus“ (cfr. DTF 118 IV 397, 399 consid. 2b); laddove in genere vi è suddivisione del lavoro, sebbene
contributi che preparano o sussidiano l’atto, appaiano sufficienti, quando
l’esecuzione del reato è dominata da una decisione comune (cfr. DTF 118 IV 397,
399.
consid. 2b). In altri termini, la sola volontà non è sufficiente per
ammettere la correità; piuttosto, è necessario che il correo voglia e sia
consapevole di partecipare effettivamente alla presa della decisione,
all’organizzazione o alla realizzazione dell’infrazione (cfr. DTF 120 IV 17, 23
consid. 2d).
Un indizio importante è
l’interesse del correo all’esecuzione dell’atto, segnatamente la suddivisione
del bottino in caso di furto.
Nel caso in rassegna, bisogna verificare il ruolo
assunto dal prevenuto quel 26 febbraio 2005 in relazione ai danneggiamenti
all’asta metallica con bandiera, alla bruciatura della bandiera e al cartellone
pubblicitario del garage __________.
5.2
Con
riferimento alla curvatura dell’asta metallica, si osserva che la decisione di
commettere tale gesto sia stata unicamente di __________. Egli ha altresì
aggiunto che altri avrebbero preso la bandiera, dopo che lui l’aveva lasciata
sulla strada, senza però associare esattamente questi “altri” ad una
determinata persona (cfr. verbale __________ 6.4.2005, p. 1). Né emerge che questi
avesse trascinato nel suo progetto illecito altri partecipanti, istigandoli
chiaramente a partecipare al danneggiamento.
La scelta
di prendere, sventolare e danneggiare quell’asta metallica è stata unicamente
del __________, che era giunto alla fermata del bus da solo (cfr. verbale __________,
16.
marzo 2005, p. 1; verbale __________ 6 aprile 2005, p. 1; verbale __________
8.
aprile 2005, p. 1; verbale __________ 8 aprile 2005, p. 1). Non vi sono
elementi concludenti per asserire che i sei ragazzi avessero organizzato
insieme la presa e il deterioramento di quell’asta. Al riguardo, è
significativa la precisazione dell’autore diretto: “io avevo bevuto un po’
troppo e quindi me la prendevo con un cartello che si trovava, già un po’
rotto, in mezzo alla strada. … Davanti al garage __________ c’erano tre
bandiere, io ne toglievo una e la sventolavo un po’ e poi la mettevo in mezzo
alla strada. ADR la lasciavo lì solo per pochi attimi visto che non giungevano
veicoli” (cfr. verbale __________ 6.4.2005, p. 1). Da tale ammissione affiora
in modo inequivocabile che fu solo il __________, all’apparenza solo per suoi
motivi personali (stato di ubriachezza), a determinarsi ad afferrare quella
barra metallica e a sventolarla. Egli non ha asserito di aver coinvolto
l’accusato, né l’imputato ha altrimenti aderito (ad es. con incitamenti) a quel
disegno illecito in un momento successivo: non v’è alcuna prova a suffragio di una
simile condotta del signor ACCU 1. L’imputato non aveva trascorso quella serata
con il __________ (cfr. verbale __________ 6 aprile 2005, p. 1: “che conoscevo
di vista”) e non risultava neppure che egli avesse assunto al momento dei fatti
un altro ruolo preciso (ad es. il palo, ecc., nella misura in cui ciò potesse
essere rilevante per accertare una correità, cfr. BSK StGB I-Forster, Vor Art. 24 N 11); né egli avrebbe
raccolto l’asta lasciata sulla carreggiata per rovinarla ulteriormente; né egli
si sarebbe dichiarato determinato a commettere simili reati al posto del o degli
altri autori. In simili circostanze, quel danneggiamento dell’asta appare
piuttosto come il frutto di un’iniziativa estemporanea di un unico ragazzo in
stato di ubriachezza e in preda a manie distruttive ed esibizionistiche, e non tanto
di un’azione concertata a quattro, sei o più mani.
L’estraneità
a questi fatti del prevenuto è indiziata pure dalla deposizione del __________,
il quale riferiva che l’imputato sarebbe estremamente tranquillo e che
praticamente, in quell’occasione, non avrebbe aperto bocca (cfr. verbale __________
16.
marzo 2005, p. 3).
Rilevante
potrebbe semmai essere la seguente ammissione dell’imputato: “Io assolutamente
non ho fatto nulla, anzi cercavo di calmare la situazione. Ricordo che un
agente aveva giustificato il controllo in malo modo ed __________ aveva
risposto pesantemente. Anche in questa occasione, sapendo che eravamo noi nel torto,
cercavo di farli stare calmi. Dopo il controllo della polizia, qualcuno ha
ancora danneggiato il cartello pubblicitario” (cfr. verbale accusato 18 marzo
2005, p. 2). È quindi accertato che egli aveva assistito alla scena ed aveva
visto l’autore mentre agiva illegalmente. Tuttavia, la semplice tolleranza di quell’atto
illecito, corredata della consapevolezza interiore che i propri compagni fossero
“nel torto”, non è ancora sufficiente per ritenerlo colpevole quale correo per
il danneggiamento all’asta metallica, siccome “la seule volonté ne suffit pas
pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement
à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction”
(cfr. DTF 120 IV 126, 141-142 consid. 2b; S. Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, 2. ed., Zurigo 1997, Vor Art. 24 N 12; M. Killias, Précis de droit pénale, II
ed., Berna 2001, pp. 78-79).
Infine,
si rileva che il proscioglimento dell’accusato è corroborato, indirettamente,
anche dall’assenza di precedenti specifici che lascino ipotizzare che l’agire
dei protagonisti fosse premeditato e tipico di quello di una banda. Al
contrario, un dato è sicuro: l’imputato è incensurato e mai è stato oggetto, in
precedenza e a differenza di altri protagonisti (cfr. ad es. verbale __________
8.4
, p. 4: “sono stufo di essere citato in ufficio per niente e fermato
quando sono alle fermate dei bus”; verbale __________ 16.3.2005, p. 2: “lei ha
già avuto precedenti per fatti analoghi, a chi dovrei credere?”), di
accadimenti simili.
5.3
Resta da
esaminare un’eventuale partecipazione del prevenuto per i danni alla bandiera e
al cartellone pubblicitario.
5.3.1
Con
riferimento alla bruciatura della bandiera, non vi sono sufficienti prove per
considerare seriamente un coinvolgimento oggettivo e soggettivo dell’imputato.
Né dalle risultanze probatorie emerge chi abbia effettivamente bruciato il
drappo, né quando ciò sia avvenuto, né con quale strumento (un accendino? un
fiammifero? Una sigaretta? Ecc.), né vi sono elementi per attribuire
all’indiziato un agire illecito a titolo di correo per quest’azione o per
derivare una volontà comune dei protagonisti di dare fuoco a quella bandiera.
5.3.2
Il danno al
cartello è avvenuto dopo l’arrivo della polizia a __________, il cui asserito comportamento
inopportuno, a detta del __________, sarebbe stata la causa scatenante della
sua reazione. Tale movente non veniva comunque condiviso dall’imputato, né il __________
attestava che la sua ira fosse stata approvata dagli altri e/o che gli altri lo
avessero incitato o avessero partecipato ovvero condiviso, per gli stessi o per
altri motivi, i danni al cartello pubblicitario del garage __________.
Le tavole
probatorie, come rilevato sub. 4.4., inducono ad escludere che l’imputato
avesse dato calci al cartello personalmente (cfr. verbale __________, 18 marzo
2005, p. 1: “Non posso dire con esattezza in quanti abbiano provocato i danni,
ma di credo proprio che fossero almento in quattro … non posso dire con
certezza che tutti e 6 fossero coinvolti, ma almeno quattro di certo lo erano.”;
stampe delle suole allegate ai verbali dell’imputato, del __________ e dell’__________);
un autore materiale ha confessato, spontaneamente e in modo attendibile, la sua
responsabilità, mentre l’__________, il possibile secondo autore, e ogni altro indagato
si sono dichiarati estranei ai fatti, e, soprattutto, non hanno chiamato in
causa il prevenuto, neppure a titolo di complice.
In estrema
sintesi, apparendo anche tale danneggiamento un gesto non premeditato e non
sussistendo indizi di una corale volontà distruttiva e/o della consapevolezza
di dar vita ad un illegale progetto collettivo, l’accusato deve essere
prosciolto dall’accusa di correità in danneggiamento, giacché sussistono seri e
insopprimibili dubbi sul suo coinvolgimento oggettivo e soggettivo nello stesso.
In ultima analisi, giova ribadire che la mera tolleranza di un atto illecito,
in assenza di una posizione di garante o di un dovere giuridico di protezione,
non è una condotta atta ad integrare gli estremi della correità (cfr. DTF 120
IV 126, 141-142 consid. 2b; BSK StGB I-Seelmann,
ad art. 1 N 40 segg., 69 in relazione ai reati di omissione).
5.4
In
conclusione, non sono riunite le premesse per ritenere il prevenuto siccome
autore colpevole di danneggiamento commesso in correità con __________, __________,
__________, __________ e __________, con riferimento agli atti indicati nel
decreto del 13 luglio 2005.
6.
In
conclusione, l’accusato va prosciolto dall’accusa di correità in danneggiamento.
Le spese restano a carico dello Stato, non sussistendo ragioni per caricare al
querelante gli oneri processuali (cfr. art. 9 cpv. 3 e 4 CPP).
P.Q.M.
Visti gli art. 144
CP; 32 cpv. 1 Cost, 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al
quesito posto no. 1 e ritenuti superati tutti gli altri;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP,
e carica
allo Stato la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 250.00.
Le parti sono state
avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese dello Stato,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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