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Decisione

10.2005.366

Danneggiamento. Bruciacchiare e piegare una bandiera pubblicitaria; piegare un'asta metallica di sostegno) e scalciare contro un cartello pubblicitario. Mancanza di prova a sostegno della colpevolezza

2 marzo 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1. E’ ACCU 1,

, autore colpevole di danneggiamento, art. 144 CPS,

per avere,

in correità con __________, __________ ed i minorenni __________., __________.

e __________., intenzionalmente danneggiato presso il garage __________ di Locarno

il 25.2.2005, un’asta metallica per bandiera (piegata), una bandiera

pubblicitaria “Peugeot” (bruciacchiata) ed un cartello pubblicitario “Peugeot”,

provocando un danno complessivo di fr. 290.-?

Considerandi

2.

In caso di

risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?

3.

In caso di

condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4.

A chi il

carico della tassa e delle spese di giustizia?

Preso atto che mediante notifica 6/7 marzo

2006, la Procuratrice pubblica ha dichiarato di impugnare la sentenza 2 marzo

2006, chiedendone parimenti la motivazione scritta;

Letti ed esaminati gli atti;

considerando in fatto ed in

diritto

1.

ACCU 1 è

nato il 25 aprile 1986 a nell’Ex-Jugoslavia. Egli è giunto in Ticino all’età di

4/5 anni assieme alla famiglia; qui ha frequentato tutte le scuole dell’obbligo,

al termine delle quali iniziava ad assolvere il tirocinio di montatore

elettricista presso la ditta __________ di __________. Attualmente, il

prevenuto starebbe ultimando gli esami finali. A domanda del giudice, egli ha

dichiarato di voler proseguire la sua formazione e di voler iscriversi all’anno

di maturità professionale.

Per quanto

riguarda la sua situazione finanziaria e personale, per un verso l’accusato ha

affermato di vivere da sempre con i suoi genitori e, per un altro, non ha

alluso ad alcun particolare problema di salute.

2.

In data 26

febbraio 2006, il signor __________, comproprietario del Garage __________ di Locarno

unitamente ai suoi fratelli, presentava una querela penale nei confronti

dell’accusato e di altre cinque persone per titolo di danneggiamento in

connessione ai fatti accaduti quel medesimo giorno accanto al sedime del

predetto garage. I danni complessivi assommavano a fr. 290.-. Inoltre un

pesante “cordolo” in cemento con segnaletica veniva strappato dalla sua sede e in

seguito spostato altrove sulla pubblica via antistante il sedime del garage __________.

La

Procuratrice pubblica AINQ 1, al termine delle indagini preliminari esperite dalla

pubblica sicurezza, emetteva in data 13 luglio 2005, un decreto di accusa nei

confronti del prevenuto, contestandogli il reato di danneggiamento consumato in

correità con altri cinque protagonisti per i più sopra ricordati fatti del 26

febbraio 2005. Quale pena la stessa proponeva una multa di fr. 300.-.

3.

L’accusato

interponeva opposizione in data 25/26 luglio 2005 e il dibattimento aveva luogo

il 2 marzo 2006. Allo stesso si presentava unicamente l’accusato. Dei dettagli

emersi nel corso del pubblico dibattimento, sarà detto, laddove necessario, nei

sottostanti considerandi.

4.

Conformemente

all’art. 144 cpv. 1 CP, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una

cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è

punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. Se il colpevole

ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si

procede d’ufficio (cpv. 2).

4.1

La

Procuratrice pubblica afferma che il prevenuto avrebbe agito in correità con

altre cinque persone e gli addossa la responsabilità per i danni che sono stati

provocati a beni di proprietà del querelante fino a concorrenza di fr. 290.-.

Di diverso

avviso, l’imputato, il quale, anche in aula, ha asserito, in sostanza, di essersi

sempre astenuto dal commettere azioni di rilevanza penale. Anzi, egli non

avrebbe mai aperto bocca al momento dei fatti, non avrebbe danneggiato alcun

bene altrui, in particolare dei titolari del garage __________, e sarebbe

intervenuto, all’arrivo della polizia, per placare gli animi degli altri

protagonisti, giacché alcuni di loro avrebbero iniziato ad esternare parole

grosse al cospetto degli agenti di pubblica sicurezza e ad assumere

comportamenti sconvenienti.

In

appresso, conviene stabilire in un primo momento tutti gli indizi a sostegno dei

danneggiamenti accennati dal querelante e addebitati al prevenuto mediante il

decreto di accusa 13 luglio 2005 (asta metallica per bandiera, bandiera

pubblicitaria “Peugeot” e cartello pubblicitario “Peugeot”), e, parimenti, individuare

gli autori materiali di tali atti (nella misura in cui essi configurino dei danneggiamenti

penalmente rilevanti); secondariamente, occorrerà esaminare la condotta del

prevenuto dal profilo della partecipazione nella forma di correo.

Asta

metallica per bandiera

4.2

Secondo il

rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 9 maggio 2005 (p. 3), il signor __________

ammetteva di aver tolto un’asta per bandiera dalla sua sede e di averla portata

in giro per il piazzale (sventolandola). Tale circostanza trova riscontro nella

deposizione di __________: in effetti, quest’ultimo dichiarava che era stato il

__________ a sfilare il palo di una bandiera della Peugeot e a giocherellarci

per un attimo fino a lasciarla alla fermata del bus (cfr. verbale __________,

16.

marzo 2005, p. 1). Anche gli altri indagati confermavano la responsabilità

del __________: __________ asseriva che il __________ aveva preso prima il

cartello ed il cordolo che si trovavano in mezzo alla strada, spostandoli, quindi

una bandiera con la sua asta, tirandola in giro (cfr. __________ 6 aprile 2005,

p. 1). __________, similmente, spiegava che __________, che proveniva dal

Castello, raggiunta la fermata del bus in via Luini, aveva strappato lo

spartitraffico, poi aveva afferrato l’asta della bandiera e l’aveva adagiata di

traverso sulla corsia. Oltre a ciò, questo minorenne riferiva che, siccome “la

situazione era pericolosa, __________ prendeva l’asta e la spostava verso la

fermata”. Finalmente, ribadiva che era stato il __________ a prendere la stanga

della bandiera, a sbandierarla in aria e poi a gettarla in strada (cfr. verbale

__________ 19 marzo 2005, pp. 1 e 2). __________, minorenne all’epoca dei

fatti, affermava che il __________ sarebbe arrivato a Piazza __________ dopo di

lui; che il medesimo “andava poi a prendere una bandiera e la sventolava in

giro. Non soddisfatto, sradicava un «robo» che c’era in mezzo alla strada”; che

egli aveva appoggiato la bandiera sulla strada e che, forse, qualcun altro

l’aveva presa, ma non ricordava chi (cfr. verbale __________ 8 parile 2005, p.

2).

Dal canto

suo, __________ ammetteva di aver tolto una delle tre bandiere collocate

davanti al garage __________, di averla sventolata e di averla messa in mezzo

alla strada. Egli la lasciava lì per pochi attimi; in seguito, l’asta con la

bandiera veniva presa anche da altri, ma non ricordava da chi (cfr. verbale __________

6.

aprile 2005, p. 1). Per quanto lo concerne, è di rilievo la sua ammissione, secondo la quale egli avrebbe solo una felpa rossa (cfr. verbale __________

6.

aprile 2005, p. 2): tale dettaglio, confortato da alcune deposizioni

di altri giovani, permette di associarlo con alta verosimiglianza all’autore dei

danneggiamenti all’asta metallica (cfr. verbale __________ 16 marzo 2005, p. 3;

verbale __________ 19 marzo 2005, p. 2).

Infine,

pure l’accusato evocava questo episodio, spiegando che il __________ “sempre

senza motivo, andava a prendere una sbarra delle bandiere ed iniziava a

sbatterla in giro” (cfr. verbale accusato 18 marzo 2005, pp. 1, 2 e 3).

4.2.1

Tutti questi

riscontri, in particolare le deposizioni degli indiziati, non permettono affatto

di addossare una responsabilità diretta dell’imputato per i danni all’asta metallica

della bandiera. Nessuna prova pare coinvolgerlo, neanche la testimonianza del

querelante.

Leggera

bruciatura della bandiera pubblicitaria “Peugeot”

4.3

Secondo il rapporto di inchiesta preliminare

di polizia giudiziaria 9 maggio 2005 (p. 3), nessuno degli interrogati aveva

menzionato il danno alla bandiera o altrimenti riconosciuto di esserne stato

l’autore. Tale constatazione negativa si riflette in effetti nell’assenza, in

tutti i verbali d’interrogatorio dei protagonisti (incluso in quello del prevenuto),

di qualsiasi forma di ammissione o di chiamata in causa per rapporto alla

bruciatura della bandiera, di cui agli atti non vi è alcuna fotografia (cfr.

verbale accusato 18 marzo 2005, p. 2; verbale __________ 16 marzo 2005, p. 2; verbale

__________ 6 aprile 2005, p. 2; verbale __________ 19 marzo 2005, p. 3; verbale

__________ 6 aprile 2005, p. 2; verbale __________ 8 aprile 2005, p. 3).

4.3.1

In mancanza

di altri oggettivi e concludenti riscontri (es. sequestro di accendini al

momento dei fatti, testimoni, ecc.), di chiamate di correo (lineari,

convergenti e credibili) e/o di una confessione dell’imputato, non sembra

lecito attribuire allo stesso qualsipiaccia implicazione diretta per tale danneggiamento,

peraltro non comprovato in modo esauriente.

Cartello

pubblicitario “Peugeot”

4.4

Il rapporto

di inchiesta di polizia giudiziaria 9 maggio 2005 (p. 3) individuava e __________

gli autori dei calci sferrati al cartellone pubblicitario. Il primo avrebbe ammesso

il danneggiamento, perpetrato da solo, e si sarebbe dichiarato disposto a

risarcire il danno. Il secondo negava una sua partecipazione. In virtù degli

accertamenti intrapresi dalla pubblica sicurezza emergeva altresì che gli

stampi lasciati dalle scarpe sul cartello della ditta __________ erano

compatibili con le suole di quelle del __________ e dell’__________, entrambi

minorenni (p. 3).

Sulle

fotografie assunte agli atti nella busta: “Danno cartello – __________ 2005 Locarno”,

si osservano chiaramente due orme differenti di scarpe, le quali appaiono

compatibili ora con quelle del __________ (cfr. verbale __________ 19 marzo

2005, fotocopia allegata, sulla quale si evidenziano due segmenti paralleli che

ne contraddistinguono la suola tagliandola orizzontalmente nella parte anteriore)

e dell’__________ (cfr. verbale __________ 8 aprile 2005, fotocopia allegata,

che riporta una morfologia con quadratini analoga a quella dello stampo della

calzatura visibile sulle fotografie a sinistra dell’impronta del __________).

La copia

della suola dell’imputato indizia uno stampo completamente diverso da quello

visibile sulla parte sinistra delle fotografie agli atti (compatibile con la

scarpa __________ - a ben vedere la copia fotostatica presenta uno stampo

logoro, ma l’__________ ha rivelato di averne due paia, uno nuovo e uno

vecchio); invece, dall’altra impronta, la suola del prevenuto si distingue non

solo perché essa è molto più logora nella parte anteriore (entrambe gli stampi

riguardano la calzatura destra), ma anche poiché, proprio in tale sezione della

suola, oltre a due righe parallele che la tagliano orizzontalmente (come quelle

della scarpa del __________), se ne percepisce una che si diparte verso la

parte centrale della suola e che non è ravvisabile sul cartello danneggiato (cfr.

verbale ACCU 1 18 marzo 2005, fotocopia allegata). Già per questa ragione

sorgono dunque seri dubbi riguardo al coinvolgimento del prevenuto. Ma, a ben

vedere, vi sono altri motivi.

Innanzitutto

le copie delle suole dei diretti interessati sono state elaborate solo parecchi

giorni dopo il 26 febbraio 2005 (alcune direttamente presso gli uffici della

polizia, altre, come quella dell’imputato, offerte personalmente dai diretti

interessati su richiesta degli agenti). Alla luce del modo della loro

assunzione, tali prove configurano meri indizi carichi di rilevanza solo in

unione con altre prove oggettive, ad es. con una confessione (come è il caso

del __________) o con delle testimonianze dirette.

In secondo

luogo, il querelante, proprio il giorno dell’accaduto, ha dichiarato di aver

visto due ragazzi infilarsi nel cunicolo che passa sotto la rotonda ed uscire

nei pressi di via Varesi, soggiungendo inoltre: “Uno di questi due l’ho notato

dare pedate al cartellone pubblicitario danneggiandolo” (cfr. verbale __________,

26.

febbraio 2005 ore 20.05, p. 2). È ben vero che tale accusa veniva in seguito

parzialmente rettificata (“i due che hanno dato calci al cartellone

pubblicitario sono gli stessi che si sono poi incamminati in direzione del

quartiere nuovo”, cfr. verbale __________, 18 marzo 2005, p. 1). Tuttavia, quest’ultima

rivelazione, meno carica di forza probatoria rispetto a quella rilasciata

nell’immediatezza dei fatti, non è tale da aggravare la responsabilità del

prevenuto in relazione ai danni al cartellone pubblicitario, dacché la suola

delle sue scarpe si apparenta a quella del giovane __________, il quale ha

ammesso, con tanto di scuse a verbale per l’accaduto e impegno a presentarle in

forma scritta, di aver personalmente calpestato il cartello. Pertanto, dei due

che si erano allontanati verso via __________ è possibile considerare solo il __________.

E entrando dunque in linea di conto unicamente l’altra impronta (visibile sulla

sinistra delle fotografie), all’accusato non pare imputabile alcunché. Difatti,

la grafica della suola della calzatura impressa sulla sinistra del cartello

pubblicitario diverge manifestamente dalla copia esibita dall’indiziato (cfr.

allegato al verbale ACCU 1 18 marzo 2005).

In terzo

luogo, anche il __________ escludeva una responsabilità dell’accusato in merito

ai danni al cartello: “essendo ACCU 1 estremamente tranquillo credo sia stato __________”

(cfr. verbale __________, 16 marzo 2005, p. 3). Da parte sua, il minorenne __________

ammetteva, di fronte all’agente di sicurezza e a suo padre, di aver dato dei

calci al cartellone pubblicitario della Peugeot, “essendo arrabbiato perché mi

sentivo ingiustamente accusato dalla polizia”, e soggiungendo che “se loro non

ci avessero «aggrediti» così, io non li avrei insultati e non sarei saltato

contro il cartellone”. Per tacere del fatto che, a suo dire, quest’ultimo sarebbe

stato l’unico a dare calci al cartello (cfr. verbale __________ 19 marzo 2005,

p. 3; verbale accusato 18 marzo 2005, p. 2, dove l’imputato assevera che quel minorenne

lo aveva informato del suo gesto), di fronte ai menzionati riscontri,

convergenti verso una responsabilità del __________ (la cui confessione appare

credibile e spontanea, giacché assortita dall’evocazione di emozioni da lui provate

prima di agire illecitamente), e, di fronte allo stampo delle scarpe dell’__________,

permangono insopprimibili dubbi su un possibile atto di danneggiamento ad opera

del prevenuto contro il cartello con la scritta “Peugeot” del garage __________.

4.4.1

In conclusione,

non vi sono sufficienti elementi per imputare al signor ACCU 1 una

responsabilità diretta per il danneggiamento al cartello pubblicitario.

4.5

In estrema sintesi, nessun indizio, né

fascio di indizi appare suscettibile di comportare per il prevenuto una

responsabilità diretta per i danneggiamenti indicati nel decreto di accusa. A

favore del prevenuto, si rivela pure la dichiarazione del querelante:

“Purtroppo era scuro e non posso fornire i connotati precisi dei ragazzi

indicando le esatte responsabilità. Posso comunque confermare che il più

esagitato era quello che indossava una maglia rossa” (cfr. verbale __________,

26.

febbraio 2005, p. 2; verbale __________, 18 marzo 2005, p. 1: “Non credo di

aver molto da aggiungere … il più esagitato del gruppo era quello un po’

robusto che portava una giacca o felpa rossa”). Ma il prevenuto, quella sera,

indossava una giacca nera (cfr. verbale __________, 16 marzo 2005, p. 2),

mentre, con ogni verosimiglianza, abiti di colore rosso erano quelli indossati

da (cfr. verbale __________, 18 marzo 2005, p. 3), il quale non ha contestato

l’imputazione e la pena proposta dal procuratore con decreto 13 luglio 2005 no.

DA 2632/2005. Le tavole processuali sembrano dunque scartare una condotta

reprensibile del ACCU 1.

Resta così da esaminare un’eventuale

partecipazione nelle vesti di correo dell’accusato per gli atti incriminati.

Correità

dell’imputato

5.

La

Procuratrice assevera che l’imputato avrebbe agito come correo. L’accusato nega

invece ogni e qualsiasi coinvolgimento per i fatti del 25 febbraio 2005.

5.1

La forma di partecipazione della correità

presuppone due condizioni:

a) una decisione comune di delinquere fra più

autori;

in altre parole è correo colui che

collabora intenzionalmente e in modo determinante con altre persone alla

decisione di perpetrare un reato, alla sua organizzazione o alla sua

esecuzione, in modo tale da apparire come uno dei principali partecipanti (cfr.

DTF 118 IV 397, 399 consid. 2b; Karl-Ludwig Kunz, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner

Teil – Lernkartei, Zurigo 2003, N 245); la decisione del correo può essere

concludente e il dolo eventuale quanto al risultato è sufficiente; inoltre,

l’adesione al progetto comune delinquente può anche avvenire successivamente o in

corso di esecuzione (cfr. DTF 120 IV 17, 23 consid.

2d); e

b) un contributo del correo all’esecuzione del

reato;

“Mittäterschaft

setzt somit eine (Mit-)Tatherrschaft voraus“ (cfr. DTF 118 IV 397, 399 consid. 2b); laddove in genere vi è suddivisione del lavoro, sebbene

contributi che preparano o sussidiano l’atto, appaiano sufficienti, quando

l’esecuzione del reato è dominata da una decisione comune (cfr. DTF 118 IV 397,

399.

consid. 2b). In altri termini, la sola volontà non è sufficiente per

ammettere la correità; piuttosto, è necessario che il correo voglia e sia

consapevole di partecipare effettivamente alla presa della decisione,

all’organizzazione o alla realizzazione dell’infrazione (cfr. DTF 120 IV 17, 23

consid. 2d).

Un indizio importante è

l’interesse del correo all’esecuzione dell’atto, segnatamente la suddivisione

del bottino in caso di furto.

Nel caso in rassegna, bisogna verificare il ruolo

assunto dal prevenuto quel 26 febbraio 2005 in relazione ai danneggiamenti

all’asta metallica con bandiera, alla bruciatura della bandiera e al cartellone

pubblicitario del garage __________.

5.2

Con

riferimento alla curvatura dell’asta metallica, si osserva che la decisione di

commettere tale gesto sia stata unicamente di __________. Egli ha altresì

aggiunto che altri avrebbero preso la bandiera, dopo che lui l’aveva lasciata

sulla strada, senza però associare esattamente questi “altri” ad una

determinata persona (cfr. verbale __________ 6.4.2005, p. 1). Né emerge che questi

avesse trascinato nel suo progetto illecito altri partecipanti, istigandoli

chiaramente a partecipare al danneggiamento.

La scelta

di prendere, sventolare e danneggiare quell’asta metallica è stata unicamente

del __________, che era giunto alla fermata del bus da solo (cfr. verbale __________,

16.

marzo 2005, p. 1; verbale __________ 6 aprile 2005, p. 1; verbale __________

8.

aprile 2005, p. 1; verbale __________ 8 aprile 2005, p. 1). Non vi sono

elementi concludenti per asserire che i sei ragazzi avessero organizzato

insieme la presa e il deterioramento di quell’asta. Al riguardo, è

significativa la precisazione dell’autore diretto: “io avevo bevuto un po’

troppo e quindi me la prendevo con un cartello che si trovava, già un po’

rotto, in mezzo alla strada. … Davanti al garage __________ c’erano tre

bandiere, io ne toglievo una e la sventolavo un po’ e poi la mettevo in mezzo

alla strada. ADR la lasciavo lì solo per pochi attimi visto che non giungevano

veicoli” (cfr. verbale __________ 6.4.2005, p. 1). Da tale ammissione affiora

in modo inequivocabile che fu solo il __________, all’apparenza solo per suoi

motivi personali (stato di ubriachezza), a determinarsi ad afferrare quella

barra metallica e a sventolarla. Egli non ha asserito di aver coinvolto

l’accusato, né l’imputato ha altrimenti aderito (ad es. con incitamenti) a quel

disegno illecito in un momento successivo: non v’è alcuna prova a suffragio di una

simile condotta del signor ACCU 1. L’imputato non aveva trascorso quella serata

con il __________ (cfr. verbale __________ 6 aprile 2005, p. 1: “che conoscevo

di vista”) e non risultava neppure che egli avesse assunto al momento dei fatti

un altro ruolo preciso (ad es. il palo, ecc., nella misura in cui ciò potesse

essere rilevante per accertare una correità, cfr. BSK StGB I-Forster, Vor Art. 24 N 11); né egli avrebbe

raccolto l’asta lasciata sulla carreggiata per rovinarla ulteriormente; né egli

si sarebbe dichiarato determinato a commettere simili reati al posto del o degli

altri autori. In simili circostanze, quel danneggiamento dell’asta appare

piuttosto come il frutto di un’iniziativa estemporanea di un unico ragazzo in

stato di ubriachezza e in preda a manie distruttive ed esibizionistiche, e non tanto

di un’azione concertata a quattro, sei o più mani.

L’estraneità

a questi fatti del prevenuto è indiziata pure dalla deposizione del __________,

il quale riferiva che l’imputato sarebbe estremamente tranquillo e che

praticamente, in quell’occasione, non avrebbe aperto bocca (cfr. verbale __________

16.

marzo 2005, p. 3).

Rilevante

potrebbe semmai essere la seguente ammissione dell’imputato: “Io assolutamente

non ho fatto nulla, anzi cercavo di calmare la situazione. Ricordo che un

agente aveva giustificato il controllo in malo modo ed __________ aveva

risposto pesantemente. Anche in questa occasione, sapendo che eravamo noi nel torto,

cercavo di farli stare calmi. Dopo il controllo della polizia, qualcuno ha

ancora danneggiato il cartello pubblicitario” (cfr. verbale accusato 18 marzo

2005, p. 2). È quindi accertato che egli aveva assistito alla scena ed aveva

visto l’autore mentre agiva illegalmente. Tuttavia, la semplice tolleranza di quell’atto

illecito, corredata della consapevolezza interiore che i propri compagni fossero

“nel torto”, non è ancora sufficiente per ritenerlo colpevole quale correo per

il danneggiamento all’asta metallica, siccome “la seule volonté ne suffit pas

pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement

à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction”

(cfr. DTF 120 IV 126, 141-142 consid. 2b; S. Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, 2. ed., Zurigo 1997, Vor Art. 24 N 12; M. Killias, Précis de droit pénale, II

ed., Berna 2001, pp. 78-79).

Infine,

si rileva che il proscioglimento dell’accusato è corroborato, indirettamente,

anche dall’assenza di precedenti specifici che lascino ipotizzare che l’agire

dei protagonisti fosse premeditato e tipico di quello di una banda. Al

contrario, un dato è sicuro: l’imputato è incensurato e mai è stato oggetto, in

precedenza e a differenza di altri protagonisti (cfr. ad es. verbale __________

8.4

, p. 4: “sono stufo di essere citato in ufficio per niente e fermato

quando sono alle fermate dei bus”; verbale __________ 16.3.2005, p. 2: “lei ha

già avuto precedenti per fatti analoghi, a chi dovrei credere?”), di

accadimenti simili.

5.3

Resta da

esaminare un’eventuale partecipazione del prevenuto per i danni alla bandiera e

al cartellone pubblicitario.

5.3.1

Con

riferimento alla bruciatura della bandiera, non vi sono sufficienti prove per

considerare seriamente un coinvolgimento oggettivo e soggettivo dell’imputato.

Né dalle risultanze probatorie emerge chi abbia effettivamente bruciato il

drappo, né quando ciò sia avvenuto, né con quale strumento (un accendino? un

fiammifero? Una sigaretta? Ecc.), né vi sono elementi per attribuire

all’indiziato un agire illecito a titolo di correo per quest’azione o per

derivare una volontà comune dei protagonisti di dare fuoco a quella bandiera.

5.3.2

Il danno al

cartello è avvenuto dopo l’arrivo della polizia a __________, il cui asserito comportamento

inopportuno, a detta del __________, sarebbe stata la causa scatenante della

sua reazione. Tale movente non veniva comunque condiviso dall’imputato, né il __________

attestava che la sua ira fosse stata approvata dagli altri e/o che gli altri lo

avessero incitato o avessero partecipato ovvero condiviso, per gli stessi o per

altri motivi, i danni al cartello pubblicitario del garage __________.

Le tavole

probatorie, come rilevato sub. 4.4., inducono ad escludere che l’imputato

avesse dato calci al cartello personalmente (cfr. verbale __________, 18 marzo

2005, p. 1: “Non posso dire con esattezza in quanti abbiano provocato i danni,

ma di credo proprio che fossero almento in quattro … non posso dire con

certezza che tutti e 6 fossero coinvolti, ma almeno quattro di certo lo erano.”;

stampe delle suole allegate ai verbali dell’imputato, del __________ e dell’__________);

un autore materiale ha confessato, spontaneamente e in modo attendibile, la sua

responsabilità, mentre l’__________, il possibile secondo autore, e ogni altro indagato

si sono dichiarati estranei ai fatti, e, soprattutto, non hanno chiamato in

causa il prevenuto, neppure a titolo di complice.

In estrema

sintesi, apparendo anche tale danneggiamento un gesto non premeditato e non

sussistendo indizi di una corale volontà distruttiva e/o della consapevolezza

di dar vita ad un illegale progetto collettivo, l’accusato deve essere

prosciolto dall’accusa di correità in danneggiamento, giacché sussistono seri e

insopprimibili dubbi sul suo coinvolgimento oggettivo e soggettivo nello stesso.

In ultima analisi, giova ribadire che la mera tolleranza di un atto illecito,

in assenza di una posizione di garante o di un dovere giuridico di protezione,

non è una condotta atta ad integrare gli estremi della correità (cfr. DTF 120

IV 126, 141-142 consid. 2b; BSK StGB I-Seelmann,

ad art. 1 N 40 segg., 69 in relazione ai reati di omissione).

5.4

In

conclusione, non sono riunite le premesse per ritenere il prevenuto siccome

autore colpevole di danneggiamento commesso in correità con __________, __________,

__________, __________ e __________, con riferimento agli atti indicati nel

decreto del 13 luglio 2005.

6.

In

conclusione, l’accusato va prosciolto dall’accusa di correità in danneggiamento.

Le spese restano a carico dello Stato, non sussistendo ragioni per caricare al

querelante gli oneri processuali (cfr. art. 9 cpv. 3 e 4 CPP).

P.Q.M.

Visti gli art. 144

CP; 32 cpv. 1 Cost, 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al

quesito posto no. 1 e ritenuti superati tutti gli altri;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP,

e carica

allo Stato la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 250.00.

Le parti sono state

avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese dello Stato,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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