10.2005.367
sottrazione di un cancello di metallo situato su una proprietà privata; incutere timore e spavento a terzi attraverso minacce; entrare in una proprietà privata in modo indebito al fine di commettere u
7 luglio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.367
Data decisione, Autorità:
07.07.2006, PRPEN
Titolo:
sottrazione di un cancello di metallo situato su una proprietà privata; incutere timore e spavento a terzi attraverso minacce; entrare in una proprietà privata in modo indebito al fine di commettere un furto;
FURTO
MINACCIA
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 139 cf. 1 CPS
art. 180 CPS
art. 186 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.367
DA
2558/2005
Bellinzona
7
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di
1.furto, art. 139 cifra 1 CP,
per avere, a __________, nel periodo antecedente il 28 aprile 2004,
sottratto al fine di appropriarsene e per procacciare a sé un indebito
profitto, un cancello di metallo di proprietà del figlio __________ siccome
sito sul terreno di quest’ultimo;
2.minaccia, art. 180 CP,
per avere,
a __________, il 28 aprile 2004, usato grave minaccia nei confronti di CIVI 1 e
meglio minacciandola di ucciderla e di castigarla, incussole timore e spavento;
3.violazione di domicilio, art. 186 CP,
per
essersi indebitamente introdotto, al fine di commettere il furto di cui al p.to
1 del presente decreto di accusa, indebitamente, nel fondo di proprietà del
figlio __________, contro la volontà di CIVI 1 avente diritto, siccome lì
residente;
perseguito con decreto
d’accusa del 11 luglio 2005 n. DA 2558/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni, a valere quale pena interamente
aggiuntiva al decreto d'accusa DA 1832/2004 del 24 maggio 2004.
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.
3.
Rinvia la parte civile al foro civile competente.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CP, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CP.
5.
Decreta il non luogo a procedere per il reato di danneggiamento per
insufficienza di prove.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22/27 luglio 2005;
indetto il dibattimento 7 luglio 2006,
al quale hanno preso parte l’accusato e la parte civile, mentre il Procuratore
pubblico con lettera 13 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile;
sentito da ultimo l'accusato per la sua
dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si professa totalmente
innocente;
posti a giudizio
Fatti
i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, __________,
autore colpevole di:
1.1. furto, art.
139 cifra 1 CPS,
per avere,
a __________, nel periodo antecedente il 28 aprile 2004, sottratto al fine di
appropriarsene e per procacciare a sé un indebito profitto, un cancello di
metallo di proprietà del figlio __________ siccome sito sul terreno di
quest’ultimo?
1.2. Minaccia,
art. 180 CPS,
per avere,
a __________, il 28 aprile 2004, usato grave minaccia nei confronti di CIVI 1 e
meglio minacciandola di ucciderla e di castigarla, incussole timore e spavento?
1.3.Violazione di domicilio, art. 186 CPS,
per essersi indebitamente introdotto, al
fine di commettere il furto di cui al p.to 1 del presente decreto di accusa,
nel fondo di proprietà del figlio __________, contro la volontà di CIVI 1
avente diritto, siccome lì residente?
Considerandi
2.
In caso affermativo a uno dei quesiti suddetti,
quale pena deve essergli comminata?
3.
In caso di pena privativa del libertà, può egli
essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì,
per quale lasso di tempo?
4.
La pena deve essere iscritta a casellario
giudiziale?
5.
Il giudizio sulle spese processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 28, 48, 49, 63, 68,
110.
cifra 2, 139 cifra 1 e 4, 180 e 186 CP, 32 cpv. 1 Cost., 6 cifra 2 CEDU; 9
e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti no. 1.3 e 4, negativamente ai quesiti posti no. 1.1 e 1.2, e
ritenuto superato il quesito no. 3;
proscioglie ACCU 1,
dalle
imputazioni di reato di furto, art. 139 cifra 1 CP, e di minaccia, art. 180 CP;
e dichiara ACCU 1
autore colpevole di
violazione di domicilio, art. 186 CPS,
per essersi indebitamente introdotto, al
fine di appropriarsi di un cancello da lui asserito di sua proprietà, nel fondo
in uso e godimento al figlio __________ e alla signora CIVI 1, contro la di
loro volontà;
e di conseguenza trattandosi di pena
totalmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa no. 1832/2004 del 24
maggio 2004 del Procuratore pubblico __________, __________,
condanna ACCU 1 ,
1.
alla
multa di fr. 150.- (centocinquanta);
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.00
(quattrocentocinquanta).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
Assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
Le parti sono state avvertite dal
giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1 __________
fr. 150.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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