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Decisione

10.2005.367

sottrazione di un cancello di metallo situato su una proprietà privata; incutere timore e spavento a terzi attraverso minacce; entrare in una proprietà privata in modo indebito al fine di commettere u

7 luglio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1, __________,

autore colpevole di:

1.1. furto, art.

139 cifra 1 CPS,

per avere,

a __________, nel periodo antecedente il 28 aprile 2004, sottratto al fine di

appropriarsene e per procacciare a sé un indebito profitto, un cancello di

metallo di proprietà del figlio __________ siccome sito sul terreno di

quest’ultimo?

1.2. Minaccia,

art. 180 CPS,

per avere,

a __________, il 28 aprile 2004, usato grave minaccia nei confronti di CIVI 1 e

meglio minacciandola di ucciderla e di castigarla, incussole timore e spavento?

1.3.Violazione di domicilio, art. 186 CPS,

per essersi indebitamente introdotto, al

fine di commettere il furto di cui al p.to 1 del presente decreto di accusa,

nel fondo di proprietà del figlio __________, contro la volontà di CIVI 1

avente diritto, siccome lì residente?

Considerandi

2.

In caso affermativo a uno dei quesiti suddetti,

quale pena deve essergli comminata?

3.

In caso di pena privativa del libertà, può egli

essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì,

per quale lasso di tempo?

4.

La pena deve essere iscritta a casellario

giudiziale?

5.

Il giudizio sulle spese processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 28, 48, 49, 63, 68,

110.

cifra 2, 139 cifra 1 e 4, 180 e 186 CP, 32 cpv. 1 Cost., 6 cifra 2 CEDU; 9

e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti no. 1.3 e 4, negativamente ai quesiti posti no. 1.1 e 1.2, e

ritenuto superato il quesito no. 3;

proscioglie ACCU 1,

dalle

imputazioni di reato di furto, art. 139 cifra 1 CP, e di minaccia, art. 180 CP;

e dichiara ACCU 1

autore colpevole di

violazione di domicilio, art. 186 CPS,

per essersi indebitamente introdotto, al

fine di appropriarsi di un cancello da lui asserito di sua proprietà, nel fondo

in uso e godimento al figlio __________ e alla signora CIVI 1, contro la di

loro volontà;

e di conseguenza trattandosi di pena

totalmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa no. 1832/2004 del 24

maggio 2004 del Procuratore pubblico __________, __________,

condanna ACCU 1 ,

1.

alla

multa di fr. 150.- (centocinquanta);

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.00

(quattrocentocinquanta).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il

condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto.

Le parti sono state avvertite dal

giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e

del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1 __________

fr. 150.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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