10.2005.368
Sottrazione in correità di cose mobili per indebito profitto per un valore complessivo di fr. 487.80
23 marzo 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2005.368
Data decisione, Autorità:
23.03.2006, PRPEN
Titolo:
Sottrazione in correità di cose mobili per indebito profitto per un valore complessivo di fr. 487.80
FURTO
art. 139 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
4. CIVI 4
Incarto
n.
10.2005.368, 10.2005.393
DA
2683/2005
DA
2684/2005
Bellinzona
23
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
Fatti
A.
B.
ACCU 1
ACCU 2
prevenute colpevole di
A. ACCU 1
ripetuto
furto, art. 139 CPS,
per avere,
in correità con __________ e ACCU 1, a scopo di indebito profitto, sottratto al
fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________,
cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio
ai danni
della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di
fr. 250.-,
ai danni della
CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,
ai danni
della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,
ai danni
della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr.
114.-,
(refurtiva
interamente ricuperata e restituita lle parti lese);
perseguita con decreto
d’accusa del 18 luglio 2005 n. DA 2683/2005 del AINQ 1, che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Il rinvio delle parti civili al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
B. ACCU 2 ripetuto
furto, art. 139 CPS,
per avere,
in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto,
sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale
__________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio
ai danni
della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di
fr. 250.-,
ai danni
della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,
ai danni
della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,
ai danni
della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr.
114.
-,
(refurtiva
interamente ricuperata e restituita lle parti lese);
perseguita con decreto
d’accusa del 18 luglio 2005 n. DA 2684/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Il rinvio delle parti civili al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra
4.
CPS.
Viste le
opposizioni ai decreti di accusa interposte in data 20 luglio 2005 dalle
accusate;
richiamato il decreto 9 dicembre 2005,
mediante il quale i procedimenti di cui agli incarti no. 10.2005.368 e
10.2005.393
venivano congiunti;
indetto il
dibattimento in data 23 marzo 2006, al quale hanno preso parte, ACCU1 e ACCU 2,e
l’interprete, __________, __________, mentre il Procuratore pubblico con
lettera 13 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità delle
imputate ACCU 1 e ACCU 2;
data lettura dei
decreti di accusa no. DA 2683/2005 e DA 2684/2005 del 18 luglio 2005;
sentite le accusate ACCU
2.
e ACCU 1;
prospettata alle accusate ACCU 2 e ACCU 1, in applicazione dell’art. 250 CPP,
l’imputazione di complicità in furto, art. 25 combinato con l’art. 139 CP;
sentite da ultimo le accusate ACCU 2 e ACCU
1;
posti a giudizio,
con il consenso delle accusate, i seguenti quesiti:
A. ACCU
1.
1.
È ACCU 1
autrice colpevole del reato di ripetuto furto, art. 139 CPS,
per
avere, in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto,
sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale
__________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio
ai danni
della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di
fr. 250.-,
ai danni
della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,
ai danni
della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,
ai danni
della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr.
114.
-?
1.1
Trattasi
invece di complicità in furto, nelle circostanze di luogo e di tempo
evidenziate nel decreto di accusa?
2.
In caso di risposta affermativa all’uno o
all’altro dei precedenti quesiti, quale pena deve esserle comminata?
3.
In caso di condanna a una pena privativa della
libertà, può ACCU 1 beneficiare della sospensione condizionale della pena?
4.
La pena deve essere iscritta a casellario
giudiziale?
5.
Il giudizio sulle spese processuali.
B. ACCU 2
1.
È ACCU 2
autrice colpevole del reato di ripetuto furto, art. 139 CPS,
per avere,
in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto,
sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale
__________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio
ai danni
della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di
fr. 250.-,
ai danni
della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,
ai danni
della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,
ai danni
della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr.
114.
-?
1.1
Trattasi
invece di complicità in furto, nelle circostanze di luogo e di tempo
evidenziate nel decreto di accusa?
2.
In caso di
risposta affermativa all’uno o all’altro dei precedenti quesiti, quale pena
deve esserle comminata?
3.
In caso di
condanna a una pena privativa della libertà, può ACCU 2 beneficiare della
sospensione condizionale della pena?
4.
La pena
deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Il
giudizio sulle spese processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. ; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
visti gli art.
18, 25, 41, 48, 49, 63, 65 e 139 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo A. per ACCU
1.
affermativamente
ai quesiti no. 1.1 e 4, negativamente al quesito no. 1, ritenuto superato il no.
3;
B. per
ACCU 2:
affermativamente
ai quesiti no. 1.1 e 4, negativamente al quesito no. 1, ritenuto superato il no.
3;
dichiara ACCU
1.
autrice colpevole
del reato di complicità in ripetuto furto, art. 25 e 139 cifra 1 CP,
e meglio come nelle
circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa no. 2683/2005;
condanna ACCU 1,
1.
alla
multa di fr. 300.- (trecento);
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la
condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
Assegna alla
condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine fissato la pena sarà commutata in
arresto.
E dichiara ACCU 2,
autrice colpevole
del reato di complicità in ripetuto furto, art. 25 e 139 cifra 1 CP,
e meglio come nelle
circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa no. 2684/2005;
condanna ACCU 2,
1.
alla
multa di fr. 300.- (trecento);
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la
condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
Assegna alla
condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine fissato la pena sarà commutata in
arresto.
Avverte le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi
implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale
Distinta spese a carico ACCU 2,
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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