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Decisione

10.2005.368

Sottrazione in correità di cose mobili per indebito profitto per un valore complessivo di fr. 487.80

23 marzo 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A.

B.

ACCU 1

ACCU 2

prevenute colpevole di

A. ACCU 1

ripetuto

furto, art. 139 CPS,

per avere,

in correità con __________ e ACCU 1, a scopo di indebito profitto, sottratto al

fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________,

cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

ai danni

della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di

fr. 250.-,

ai danni della

CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

ai danni

della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

ai danni

della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr.

114.-,

(refurtiva

interamente ricuperata e restituita lle parti lese);

perseguita con decreto

d’accusa del 18 luglio 2005 n. DA 2683/2005 del AINQ 1, che propone la

condanna:

1.

Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Il rinvio delle parti civili al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41

cifra 4 CPS.

B. ACCU 2 ripetuto

furto, art. 139 CPS,

per avere,

in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto,

sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale

__________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

ai danni

della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di

fr. 250.-,

ai danni

della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

ai danni

della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

ai danni

della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr.

114.

-,

(refurtiva

interamente ricuperata e restituita lle parti lese);

perseguita con decreto

d’accusa del 18 luglio 2005 n. DA 2684/2005 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Il rinvio delle parti civili al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra

4.

CPS.

Viste le

opposizioni ai decreti di accusa interposte in data 20 luglio 2005 dalle

accusate;

richiamato il decreto 9 dicembre 2005,

mediante il quale i procedimenti di cui agli incarti no. 10.2005.368 e

10.2005.393

venivano congiunti;

indetto il

dibattimento in data 23 marzo 2006, al quale hanno preso parte, ACCU1 e ACCU 2,e

l’interprete, __________, __________, mentre il Procuratore pubblico con

lettera 13 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità delle

imputate ACCU 1 e ACCU 2;

data lettura dei

decreti di accusa no. DA 2683/2005 e DA 2684/2005 del 18 luglio 2005;

sentite le accusate ACCU

2.

e ACCU 1;

prospettata alle accusate ACCU 2 e ACCU 1, in applicazione dell’art. 250 CPP,

l’imputazione di complicità in furto, art. 25 combinato con l’art. 139 CP;

sentite da ultimo le accusate ACCU 2 e ACCU

1;

posti a giudizio,

con il consenso delle accusate, i seguenti quesiti:

A. ACCU

1.

1.

È ACCU 1

autrice colpevole del reato di ripetuto furto, art. 139 CPS,

per

avere, in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto,

sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale

__________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

ai danni

della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di

fr. 250.-,

ai danni

della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

ai danni

della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

ai danni

della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr.

114.

-?

1.1

Trattasi

invece di complicità in furto, nelle circostanze di luogo e di tempo

evidenziate nel decreto di accusa?

2.

In caso di risposta affermativa all’uno o

all’altro dei precedenti quesiti, quale pena deve esserle comminata?

3.

In caso di condanna a una pena privativa della

libertà, può ACCU 1 beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4.

La pena deve essere iscritta a casellario

giudiziale?

5.

Il giudizio sulle spese processuali.

B. ACCU 2

1.

È ACCU 2

autrice colpevole del reato di ripetuto furto, art. 139 CPS,

per avere,

in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto,

sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale

__________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

ai danni

della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di

fr. 250.-,

ai danni

della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

ai danni

della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

ai danni

della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr.

114.

-?

1.1

Trattasi

invece di complicità in furto, nelle circostanze di luogo e di tempo

evidenziate nel decreto di accusa?

2.

In caso di

risposta affermativa all’uno o all’altro dei precedenti quesiti, quale pena

deve esserle comminata?

3.

In caso di

condanna a una pena privativa della libertà, può ACCU 2 beneficiare della

sospensione condizionale della pena?

4.

La pena

deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

Il

giudizio sulle spese processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. ; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

visti gli art.

18, 25, 41, 48, 49, 63, 65 e 139 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo A. per ACCU

1.

affermativamente

ai quesiti no. 1.1 e 4, negativamente al quesito no. 1, ritenuto superato il no.

3;

B. per

ACCU 2:

affermativamente

ai quesiti no. 1.1 e 4, negativamente al quesito no. 1, ritenuto superato il no.

3;

dichiara ACCU

1.

autrice colpevole

del reato di complicità in ripetuto furto, art. 25 e 139 cifra 1 CP,

e meglio come nelle

circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa no. 2683/2005;

condanna ACCU 1,

1.

alla

multa di fr. 300.- (trecento);

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la

condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna alla

condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine fissato la pena sarà commutata in

arresto.

E dichiara ACCU 2,

autrice colpevole

del reato di complicità in ripetuto furto, art. 25 e 139 cifra 1 CP,

e meglio come nelle

circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa no. 2684/2005;

condanna ACCU 2,

1.

alla

multa di fr. 300.- (trecento);

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la

condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna alla

condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine fissato la pena sarà commutata in

arresto.

Avverte le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi

implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale

Distinta spese a carico ACCU 2,

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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