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Decisione

10.2005.374

Trattenere indebitamente valori o merce, condurre un autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 0.6 - max. 0.86 grammi per mille) e senza la licenza di condurre e acquisto da sconosciuti di alm

26 aprile 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

91 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr, 19a LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 28 luglio

2005 n. 2808/2005 del che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) mesi

di detenzione da espiare.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria

dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (art. 55

CPS).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 160.--.

ed inoltre 4. Ordina il dissequestro e la

restituzione alla parte civile CIVI 1 __________, __________, della somma fr.

563.50

(reperto presso Polizia Scientifica).

5.

Ordina la confisca e la

distruzione del modello in plastica scala 1:1 del natel NOKIA 9500 Communicator

di colore grigio (art. 58 CPS).

6.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 4 agosto 2005;

indetto il

dibattimento in data 26 aprile 2007, al quale hanno unicamente presenziato il

Procuratore Pubblico e il difensore, mentre l’accusato, benché regolarmente

citato, non è comparso;

proceduto quindi

nelle forme contumaciali;

data lettura

del decreto d’accusa;

sentito il Procuratore Pubblico, il quale

ne chiede l’integrale conferma;

sentito il difensore, il quale non si

oppone ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto d’accusa, ma chiede che la pena

accessoria dell’espulsione venga posta al beneficio della sospensione

condizionale oppure che non venga comminata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

appropriazione semplice;

1.2

guida in stato di inattitudine;

1.3

guida senza licenza di condurre

o nonostante la revoca;

1.4

ripetuta contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

1.5

in caso affermativo deve essere

concesso il beneficio della sospensione condizionale?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena e se deve essere comminata la pena

accessoria dell’espulsione?

3.

Deve essere ordinato il

dissequestro e la restituzione alla parte civile CIVI 1 __________, __________,

della somma fr. 563.50 (reperto presso Polizia Scientifica).

4.

Deve essere ordinata la

confisca e la distruzione del modello in plastica scala 1:1 del natel NOKIA

9500.

Communicator di colore grigio (art. 58 CPS)?

5.

A

chi vanno caricate le tasse e le spese?

6.

L’eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a

quali

condizioni potrà avvenirne la cancellazione?

letti ed

esaminati gli atti di causa, con riferimento anche a quelli

prodotti in sede dibattimentale;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

considerato che

il 1.1.2007 è entrato in vigore il nuovo Codice penale, il quale ha introdotto

la pena pecuniaria ed ha soppresso la pena accessoria dell’espulsione;

che

occorre quindi commutare la pena proposta secondo questa normativa e, in

applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP, fare riferimento al principio della lex

mitior;

visti gli art. 137 cifra 2 CP, 91

cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr, 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

appropriazione semplice, art. 137 cifra 2 CP, guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr, guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

art. 95 cifra 2 LCStr, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

art. 19a LStup, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 2808/2005 del 28 luglio 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

2'700.-- (duemilasettecento) da pagare;

§ l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

avverte il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva;

le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

ritenuto che il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di

contumacia.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2'700.-- pena

pecuniaria

fr. 320.-- tassa di giustizia

fr. 180.-- spese giudiziarie

fr. 3'200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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