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Decisione

10.2005.375

provocare lesioni a terze persone; minacciare telefonicamente e di persona; ingiurie; ebrietà al volante; contravvenzione alle norme della circolazione; utilizzare in modo abusivo impianti di telecomu

22 giugno 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. 2797/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni, pena parzialmente aggiuntiva a quella di 5 (cinque) giorni di

arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni

decretata dalla Pretura Penale del Cantone Ticino in data __________.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.--

(mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

3.

Per ogni pretesa le parti

civili CIVI 2, Lugano/__________, CIVI 1, __________, e __________ SA, __________,

sono rinviate al competente foro civile.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

Ed inoltre 5. Non revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di arresto decretata

nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino in data __________, ma ne prolunga di 6 mesi il periodo di prova (art. 41 cifra. 3 cpv. 2 CPS).

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 8 agosto 2005;

indetto il

dibattimento 22 giugno 2007, al quale ha partecipato l’accusato personalmente e

il suo difensore, come pure il Sostituto Procuratore Pubblico;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

Sostituto Procuratore Pubblico, che chiede l’integrale conferma della proposta

di pena formulata;

sentito il

difensore, il quale non contesta i fatti, ma chiede che non sia dato seguito

all’accusa di lesioni semplici, ritenuto che il magistrato inquirente,

nonostante trattasi di atti commessi fra coniugi, ha proseguito nel

procedimento penale, malgrado la querelante avesse espressamente manifestato

l’intenzione di ritirare la querela; postula per il resto una massiccia

riduzione della pena;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.2

lesioni semplici,

subordinatamente vie di fatto;

1.3

ripetuta minaccia;

1.4

ripetuta ingiuria;

1.5

circolazione in stato di

inattitudine;

1.6

contravvenzione alle norme

della circolazione;

1.7

contravvenzione alla LF sul

trasporto pubblico;

1.8

abuso di impianti di

telecomunicazioni

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna potrà

beneficiare della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?

4.

Deve essere confermato il

rinvio al foro civile per le pretese di tale natura formulate dalle parti

civili?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

6.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di

arresto decretata nei confronti dell’accusato dalla Pretura Penale del Cantone

Ticino in data __________ e in caso negativo quale deve essere la durata del

periodo di prova?

7.

L’eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a quali condizioni potrà

avvenirne la cancellazione?

letti ed

esaminati gli atti ed appurato che il fatto che il coniuge

“ritiri la querela” riferita ad un’infazione commessa contro il coniuge non

implica obbligatoriamente la sospensione obbligatoria del procedimento penale;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 55a, 123 cifra 1 e cifra

2.

cpv. 4 CP, art. 180 CP, art. 177 CP, art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr, art.

51.

cpv. 1 LTP, art. 179septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

semplici, circolazione in stato di inattitudine e abuso di impianti di telecomunicazioni

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

2797/2005 del 25 luglio 2005 e per ripetuta ingiuria.

Condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

450.

-- (quattrocentocinquanta);

§ l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, pena

parzialmente aggiuntiva a quella di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni decretata dalla Pretura Penale del

Cantone Ticino in data __________.

2.

alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

§ in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (giorni) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--.

4.

Per le pretese di parte

civile le parti sono rinviata al competente foro.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 5 giorni di arresto decretata nei confronti

dell’accusato dalla Pretura Penale del Cantone Ticino in data __________, ma ne

prolunga il periodo di prova di 6 mesi.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.-- multa

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 400.-- spese giudiziarie

fr. 50.-- testi

fr. 1'750.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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