10.2005.375
provocare lesioni a terze persone; minacciare telefonicamente e di persona; ingiurie; ebrietà al volante; contravvenzione alle norme della circolazione; utilizzare in modo abusivo impianti di telecomu
22 giugno 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
10.2005.375
Data decisione, Autorità:
22.06.2007, PRPEN
Titolo:
provocare lesioni a terze persone; minacciare telefonicamente e di persona; ingiurie; ebrietà al volante; contravvenzione alle norme della circolazione; utilizzare in modo abusivo impianti di telecomunicazione;
ABUSO DI UN IMPIANTO PER L'ELABORAZIONE DI DATI
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 123 cf. 1 CPS
art. 123 cpv. 4 cf. 2 CPS
art. 177 CPS
art. 180 CPS
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
1. CIVI 1
2. LESA 1
3. CIVI 2
4. LESA 2
5. LESA 3
Incarto
n.
10.2005.375
DA
2797/2005
Bellinzona
22
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso
da: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, il 27 giugno 2004, a
Lugano/__________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo della
convivente LESA 2, colpendola al volto con un pugno, tirandole i capelli e
stringendole la gola, provocandole le lesioni attestate nel certificato medico
27.06.2004 dell'Ospedale Regionale di Lugano, sede Civico, agli atti;
2. ripetuta minaccia,
2.1 per avere, il 10 novembre 2004,
a Lugano, usando grave minaccia, segnatamente lasciandole intendere che sarebbe
stato capace di farle del male, incusso timore e spavento a LESA 1;
2.2 per avere, nel periodo 21 agosto
2004/27 dicembre 2004, a __________ e Lugano, usando grave minaccia
ripetutamente incusso timore e spavento alla moglie CIVI 1, e meglio:
- il 21 agosto 2004, nel corso di una telefonata, dicendole che le
avrebbe fatto la fossa,
- il 2 novembre 2004, nel corso di 4 telefonate effettuate a distanza
ravvicinata l’una dall’altra, dicendole che le avrebbe spaccato la faccia, di
guardarsi alle spalle e che l’avrebbe aspettata sotto casa, rispettivamente
dicendole che avrebbe prelevato dalla scuola dell’infanzia o dall’hockey il
figlio comune R.W (__________) a lei affidato e nei confronti del quale i suoi
diritti di vista erano stati sospesi,
- il 5 dicembre 2004, nel corso di alcune telefonate effettuate a
distanza ravvicinata l’una dall’altra, dicendole di guardarsi alle spalle che
la stava tenendo d’occhio e che si stava organizzando per darle una lezione,
- il 9 dicembre 2004 e il 17 dicembre 2004 guardandola con fare
minaccioso e facendo un cenno col capo accompagnato da un ghigno lasciatole
intendere che avrebbe messo in atto le sue minacce,
- il 27 dicembre 2004 durante una conversazione al citofono
dell’abitazione della moglie, dicendole che l’avrebbe presa e che era morta;
3. ripetuta
ingiuria,
3.1 per avere, il 12 aprile 2004, a __________,
offeso l'onore di CIVI 2 proferendo al suo indirizzo in lingua inglese le espressioni
"bitch" (cagna/puttana) e "fuck you";
3.2 per avere, nel periodo 21 agosto
2004/27 dicembre 2004, a __________ e Lugano, ripetutamente offeso l’onore
della moglie CIVI 1, e meglio:
- il 21 agosto 2004, nel corso di una telefonata, tacciandola di “puttana”,
- il 2 novembre 2004, nel corso di 3 telefonate effettuate a distanza
ravvicinata l’una dall’altra, tacciandola ripetutamente di “troia, puttana”,
- il 5 dicembre 2004, nel corso di alcune telefonate effettuate a
distanza ravvicinata l’una dall’altra, tacciandola di “troia, puttana,
spazzatura, mamma di merda”,
- il 27 dicembre 2004, durante una conversazione al citofono del suo
appartamento, tacciandola di “stronza, puttana e mamma di merda”;
4. circolazione
in stato di ebrietà,
per avere, il 25 aprile 2004, a
Lugano, condotto il veicolo a motore VW __________ targato ZH __________
essendo in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.83 g/kg - max. 1.08 g/kg);
5. contravvenzione alle norme
della circolazione,
per avere, il 25 aprile 2004 a Lugano, circolando nello stato psico-fisico descritto al pto. 4 del presente decreto,
nell'effettuare una manovra di parcheggio, negligentemente urtato contro la
vettura Mazda targata TI __________ di proprietà di LESA 3 ivi regolarmente
parcheggiata;
6. contravvenzione alla LF sul
trasporto pubblico,
per avere, il 25 maggio 2004 a Lugano, viaggiato utilizzando la linea 3 dei trasporti __________ in direzione Capolinea senza
essere in possesso di un titolo di trasporto valido;
7. abuso di impianti di telecomunicazioni,
per avere, a Lugano, __________
e __________, in data 21 agosto 2004, 2 novembre 2004, 28 novembre 2004 e 5
dicembre 2004, per malizia utilizzato abusivamente impianti di
telecomunicazione per inquietare e importunare CIVI 1, contattandola numerose
volte mediante telefonate dal contenuto minaccioso ed ingiurioso sull’utenza
fissa no. 091 __________ a lei intestata;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1 e cifra 2 cpv. 4 CP, art. 180 CP, art. 177 CP, art. 91 cpv. 1 vLCStr,
art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36
cpv. 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC, art. 51 cpv. 1
LTP, art. 179 septies CP; richiamati l'art. 41 cifra 1 CP, art. 50 cpv. 2 CP,
art. 66 ter CP e l'art. 68 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 25 luglio
Fatti
2005 n. 2797/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni, pena parzialmente aggiuntiva a quella di 5 (cinque) giorni di
arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni
decretata dalla Pretura Penale del Cantone Ticino in data __________.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.--
(mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Per ogni pretesa le parti
civili CIVI 2, Lugano/__________, CIVI 1, __________, e __________ SA, __________,
sono rinviate al competente foro civile.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
Ed inoltre 5. Non revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di arresto decretata
nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino in data __________, ma ne prolunga di 6 mesi il periodo di prova (art. 41 cifra. 3 cpv. 2 CPS).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 8 agosto 2005;
indetto il
dibattimento 22 giugno 2007, al quale ha partecipato l’accusato personalmente e
il suo difensore, come pure il Sostituto Procuratore Pubblico;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
Sostituto Procuratore Pubblico, che chiede l’integrale conferma della proposta
di pena formulata;
sentito il
difensore, il quale non contesta i fatti, ma chiede che non sia dato seguito
all’accusa di lesioni semplici, ritenuto che il magistrato inquirente,
nonostante trattasi di atti commessi fra coniugi, ha proseguito nel
procedimento penale, malgrado la querelante avesse espressamente manifestato
l’intenzione di ritirare la querela; postula per il resto una massiccia
riduzione della pena;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.2
lesioni semplici,
subordinatamente vie di fatto;
1.3
ripetuta minaccia;
1.4
ripetuta ingiuria;
1.5
circolazione in stato di
inattitudine;
1.6
contravvenzione alle norme
della circolazione;
1.7
contravvenzione alla LF sul
trasporto pubblico;
1.8
abuso di impianti di
telecomunicazioni
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna potrà
beneficiare della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4.
Deve essere confermato il
rinvio al foro civile per le pretese di tale natura formulate dalle parti
civili?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
6.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di
arresto decretata nei confronti dell’accusato dalla Pretura Penale del Cantone
Ticino in data __________ e in caso negativo quale deve essere la durata del
periodo di prova?
7.
L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a quali condizioni potrà
avvenirne la cancellazione?
letti ed
esaminati gli atti ed appurato che il fatto che il coniuge
“ritiri la querela” riferita ad un’infazione commessa contro il coniuge non
implica obbligatoriamente la sospensione obbligatoria del procedimento penale;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 55a, 123 cifra 1 e cifra
2.
cpv. 4 CP, art. 180 CP, art. 177 CP, art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr, art.
51.
cpv. 1 LTP, art. 179septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
semplici, circolazione in stato di inattitudine e abuso di impianti di telecomunicazioni
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
2797/2005 del 25 luglio 2005 e per ripetuta ingiuria.
Condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta);
§ l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, pena
parzialmente aggiuntiva a quella di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni decretata dalla Pretura Penale del
Cantone Ticino in data __________.
2.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
§ in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (giorni) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--.
4.
Per le pretese di parte
civile le parti sono rinviata al competente foro.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 5 giorni di arresto decretata nei confronti
dell’accusato dalla Pretura Penale del Cantone Ticino in data __________, ma ne
prolunga il periodo di prova di 6 mesi.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. 50.-- testi
fr. 1'750.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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