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Decisione

10.2005.378

provocare delle lesioni semplici per legittima difesa

22 settembre 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti sono

invece da ricondurre all’ingiuria espressa dalla signora CIVI 1, che ha

provocato la reazione dell’imputata. Non c’è nessun altro elemento a

disposizione per spiegare la sberla. Ne segue che deve trovare applicazione

l’art. 177 cpv. 2 CP.

Qualora non si

volesse ammettere quanto sopra, non si potrebbe comunque imputare una colpa

all’accusata, la quale ha agito per legittima difesa, avendo avuto una reazione

diretta a un attacco. E se si volesse considerare la stessa esagerata, si

dovrebbe tenere conto che l’imputata ha agito in stato di scusabile eccitazione

e sbigottimento (art. 33 cpv. 2 CP).

In definitiva

chiede il proscioglimento.

8. Per

l’art. 123 cifra 1 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo

al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la

detenzione. Nei casi poco gravi, il giudice può attenuare la pena secondo il

suo libero apprezzamento (art. 66).

Quando ci si

trova confrontati con ematomi, escoriazioni, graffi e contusioni provocati da

un colpo o da altre cause del genere la distinzione tra vie di fatto e lesioni

semplici è delicata. In questi casi occorre tener conto, se il danno è solo

passeggero e senza importanza per il benessere della parte lesa (vie di fatto),

anche dell’importanza del dolore patito (cfr. DTF 119 IV 25).

La

giurisprudenza riconosce al giudice, nei casi limite, un margine di

apprezzamento dal momento che l’accertamento dei fatti e l’interpretazione di

una nozione giuridica indeterminata –come lo sono quelle di vie di fatto e di

lesioni semplici– sono strettamente legati fra loro.

La dottrina ha

inoltre osservato che le lesioni corporali che si situano al limite delle vie

di fatto possono essere trattate in modo soddisfacente con l’applicazione

dell’art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, che permette un’attenuazione libera della pena

in caso di poca gravità (cfr. Schubart,

Besonderer Teil I, ad art. 123 n. 65).

9. In

concreto il medico ha attestato la presenza di graffi e lividi: si potrebbe

quindi concludere che vi siano state solo vie di fatto. Tuttavia, va pure tenuto

conto che gli stessi non erano limitati al viso, ma si estendevano anche al

torace (ciò che lascia presupporre che oltre alla sberla l’accusata abbia anche

perlomeno gesticolato in direzione della zia, colpendola sotto il collo e al

petto) e erano guaribili in un lasso di tempo che poteva raggiungere anche la

settimana (cfr. certificato medico). Inoltre non va disatteso che il fatto che

a colpirla sia stata la nipote che ha sempre cercato di aiutare ha scosso la

parte lesa, anche se riesce difficile credere che questo stato di cose perduri

ancora oggi, come si è voluto far credere al dibattimento, visto che sembra

proprio che i rapporti fra le parti, seppur non frequenti, si siano

normalizzati.

In definitiva,

questo giudice valutando l’insieme delle circostanze, ritiene che pur

trattandosi di un caso molto al limite, si debba concludere per il reato di

lesioni semplici di lieve entità.

L’accusata non

ha contestato i fatti. Dal punto di vista oggettivo il reato è quindi dato.

10. Il

difensore ha evidenziato la provocazione cui è stata sottoposta l’accusata,

chiedendo che sia mandata esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2

CP, secondo il quale se un’ingiuria è stata provocata direttamente

dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da

pena il colpevole.

In specie

questa norma, che è prevista per il caso di ingiuria e potrebbe ancora entrare

in linea di conto se si interpretano le vie di fatto come una forma di ingiuria,

non può trovare applicazione essendo dato il reato di lesioni semplici.

11. In

seguito il difensore ha sostenuto che l’accusata ha agito per legittima difesa,

avendo voluto opporsi alle ingiuste provocazioni e ingiurie che ledevano il suo

onore. Ha osservato altresì che se si dovesse ritenere eccessiva la difesa, ACCU

1 dovrebbe comunque andare esente da pena per essersi trovata in stato di

scusabile eccitazione e sbigottimento.

Giusta l’art.

33 cpv. 1 CP ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle

circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione

imminente fatta a sé o ad altri.

Se chi respinge l’aggressione

ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo

il suo libero apprezzamento (art. 66 CO); se l’eccesso della legittima difesa

può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l’imputato va

esente da pena (art. 33 cpv. 2 CP).

La formulazione della norma

lascia al giudice un ampio potere d’apprezzamento nel valutare la

proporzionalità della difesa. A tal fine entra in linea di conto la gravità

dell’attacco o della minaccia, come pure la rilevanza del bene giuridico

minacciato e quella del bene giuridico leso con la reazione difensiva (cfr. DTF

107 IV 12 cons. 3; Trechsel, StGB,

Kurzkommentar, 2. ed., n. 10 ad art. 33 CP).

L’eccesso di legittima difesa

è, appunto, una reazione sproporzionata alle circostanze. In tal caso il

giudice attenua la pena dell’autore secondo il suo libero apprezzamento (art.

66 CP) oppure prescinde da ogni pena (art. 33 cpv. 2 seconda frase CP):

L’imputato va esente da pena, però solo se l’attacco ingiusto ha provocato

–almeno preponderatamente– uno stato di eccitazione e di sbigottimento che le

circostanze e le modalità dell’attacco fanno apparire scusabile. Non ogni minimo

stato di eccitazione e di sbigottimento basta per mandare esente da pena

l’autore. Facendo uso del suo potere di apprezzamento, il giudice usa un metro

di valutazione tanto più severo quanto più pericolosa appaia la reazione

dell’imputato. Come nel caso dell’art. 113 CP, è necessario esaminare se di

fronte a un attacco come quello subito dall’imputato una persona normalmente

intenzionata (rechtlich gesinnt) sarebbe caduta nel medesimo stato di

eccitazione e di sbigottimento (cfr. Trechsel,

op. cit., n. 17 ad art. 33 CP). Per applicare l’art. 33 cpv. 2 seconda frase CP

il giudice deve indicare chiaramente, ad ogni modo, se l’autore fosse in preda

a eccitazione o sbigottimento e, in caso affermativo, se l’eccitazione o lo

sbigottimento fosse scusabile (cfr. DTF 115 IV 167 cons. 4c, pag. 172).

12. Dagli atti emerge che tra

le parti era in atto un’accesa discussione e che nel corso della stessa CIVI 1

ha proferito insulti all’indirizzo della nipote, la quale già in occasione del

primo interrogatorio, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile, ha

menzionato questa circostanza, pur senza indicare quali termini sono stati

utilizzati. Al dibattimento l’accusata ha precisato le parole pronunciate, che

effettivamente sono idonee a ledere l’onore di chi viene con esse apostrofato.

Il bene giuridico attaccato era

dunque l’onore. Anche in simile situazione è lecito difendersi. Tuttavia, non è

corretto rispondere con un’azione che provoca lesioni semplici, perché il bene

protetto non giustifica la violazione dell’integrità fisica. Una reazione di

questo tipo è da ritenere eccessiva.

13. Resta da verificare se

l’eccesso possa essere attribuito a scusabile eccitazione o sbigottimento.

La difesa ha evidenziato come

l’accusata si trovasse in una situazione di angustia a causa del mancato

versamento del salario, che ha definito un illecito attacco al suo patrimonio.

La stessa difesa ha però sottolineato che quando ACCU 1 è entrata nel

ristorante era tranquilla e non aveva nessuna intenzione di aggredire la zia.

Ciò è credibile, perché si era recata lì proprio per ritirare i soldi che le

erano stati promessi e non aveva quindi particolare motivo di essere agitata.

L’asserto turbamento poteva pertanto

solo essere dovuto a quanto successo all’interno dell’esercizio pubblico, ossia

una discussione più o meno animata nel corso della quale è stato pronunciato

qualche insulto. Una situazione di questo tipo. benché non debba forzatamente

lasciare impassibili, non può portare, se non vi sono altri elementi

concomitanti, ad una agitazione tale da giustificare una reazione come quella

avuta dall’imputata. In altre parole una persona normalmente intenzionata non

si lascia trasportare per così poco in uno stato di alterazione che lo porti a

reagire con azioni che provocano lesioni semplici. Se così fosse di fronte ai

purtroppo frequenti insulti con i quali siamo confrontati ci sarebbe sempre

qualcuno che deve ricorrere alle cure del medico.

In definitiva l’accusata non ha

agito in stato di scusabile eccitazione e sbigottimento.

14. ACCU 1 è pertanto autrice

colpevole di lesioni semplici di poca gravità.

Questa conclusione non

significa ancora che il licenziamento con effetto immediato sia giustificato.

Sarà compito del giudice civile, cui è sottoposta la questione, analizzare

nuovamente la portata del comportamento del datore di lavoro e la gravità del

gesto della lavoratrice nell’ottica della giurisprudenza in materia di licenziamento

in tronco.

La multa di fr. 200.- proposta

dall’accusa, tenuto conto del fatto che l’imputata è incensurata, della

provocazione della vittima e della poca gravità delle lesioni, è rettamente

commisurata al grado di colpa e tiene debitamente conto delle circostanze del

caso concreto. Merita pertanto conferma.

visti gli art. 63, 66, 123 cifra 1

cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara __________ ACCU 1

autrice colpevole di lesioni

semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 2762/2005 del 22 luglio 2005.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-;

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 500.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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