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Decisione

10.2005.38

incussione di timore attraverso minacce di morte

18 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 180 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto

d'accusa no. 122/2005 del 18 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna

del prevenuto:

1. Alla

multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere

pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata

in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

ed inoltre 3. La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, rispt. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in

data 25 gennaio

2005,

indetto il pedissequo dibattimento di data 18 novembre 2005, al quale ha

partecipato il prevenuto,

assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore pubblico ha

rinunciato ad intervenirvi, postulando nel

contempo

la conferma del decreto d'accusa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio

dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento

dell’accusato per non avere egli

commesso il fatto,

richiamando pure subordinatamente il principio penale “in

dubio pro reo”, e

postula inoltre la condanna della parte lesa alla

corresponsione di

un’equa somma a titolo di ripetibili;

sentito da

ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1

autore colpevole di

minaccia

per

avere, a __________ in data __________, incusso timore alla moglie LESA 1,

minacciandola di morte durante un'accesa discussione scoppiata per futili

motivi fra i coniugi;

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta

una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso di

risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta

a casellario giudiziale e cancellata entro un

anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr.

4.

e 106 cpv. 3 CPS).

5.

In caso di risposta

affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al

condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

6.

Il giudizio sulle

ripetibili ex art. 9 cpv. 6 CPP;

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte, benché avvertita in tal senso al dibattimento, ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli

artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.

CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo negativamente

ai quesiti 1 e 6;

venendo

contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;

proscioglie ACCU

1,

dal

capo di imputazione di minaccia;

ordina le

tasse e le spese di giustizia sono a carico dello Stato;

Intimazione:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Sezione dei Permessi e

dell’immigrazione, Uff. giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

La

sentenza è definitiva.

Il

Giudice La

segretaria

Michele Maggi Laura

Rossini

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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