10.2005.381
guida in stato di ebrezza (alcolemia: min. 55 - max. 1.46 grammi per mille)
19 giugno 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.381
Data decisione, Autorità:
19.06.2006, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrezza (alcolemia: min. 55 - max. 1.46 grammi per mille)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.381/CEG
DA
2841/2005
Bellinzona
19
giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto il
motoveicolo Yamaha targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia:
min. 0.55 - max 1.46 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;
perseguito con decreto d’accusa del 2 agosto
Fatti
2005 n. DA 2841/2005 del ACCU 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'000.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 agosto 2005;
dato atto che l’accusato, benché
regolarmente citato a mezzo raccomandata, non è comparso, mentre il ACCU 1 con
lettera 29 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida
in stato di inattitudine,
per aver condotto a __________ __________
il motoveicolo Yamaha targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia:
min. 0.55 - max 1.46 grammi per mille);
2. In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 9 e segg.,
273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1, 3; negativamente al quesito posto sub 2; come segue al quesito posto sub 4;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 prima frase LCS) per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2841/2005 del 2 agosto
2005;
condanna ACCU 1
Considerandi
1.
alla multa di fr. 1'000.—
(mille);
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per
complessivi fr. 600.— (seicento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il
condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dal giorno del
dibattimento (19 giugno 2006), ritenuto che per tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (80907),
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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