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Decisione

10.2005.381

guida in stato di ebrezza (alcolemia: min. 55 - max. 1.46 grammi per mille)

19 giugno 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 2841/2005 del ACCU 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 1'000.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 300.--.;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 2 agosto 2005;

dato atto che l’accusato, benché

regolarmente citato a mezzo raccomandata, non è comparso, mentre il ACCU 1 con

lettera 29 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida

in stato di inattitudine,

per aver condotto a __________ __________

il motoveicolo Yamaha targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia:

min. 0.55 - max 1.46 grammi per mille);

2. In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 9 e segg.,

273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1, 3; negativamente al quesito posto sub 2; come segue al quesito posto sub 4;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 prima frase LCS) per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2841/2005 del 2 agosto

2005;

condanna ACCU 1

Considerandi

1.

alla multa di fr. 1'000.—

(mille);

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per

complessivi fr. 600.— (seicento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il

condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dal giorno del

dibattimento (19 giugno 2006), ritenuto che per tasse e spese la presente

sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (80907),

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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