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Decisione

10.2005.385

Avanzamento con automobile verso una persona che per evitare l'impatto salta sul cofano della stessa.

31 marzo 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi da lui utilizzati, le ragioni e lo stato del prevenuto, ed ogni altra

circostanza avente valore sintomatico per la ricostruzione dell’atteggiamento

psichico dell’agente, segnatamente il suo comportamento precedente e successivo

alla condotta tipica (cfr. U. Di

Benedetto, Diritto penale, Dogana 2000, p. 348). Se simili rilievi

inducono a qualificare il suo gesto siccome gravemente

contrario ai principi generalmente ammessi dei buoni costumi e della morale (cfr.

DTF 104 IV 103, 108 consid. 2a), allora l’autore integra gli estremi soggettivi

del reato di esposizione al pericolo della vita altrui.

5.3.3. Nel caso di

specie, è possibile addossare al prevenuto solo la volontà di aver voluto

avanzare con la sua vettura verso il querelante e, eventualmente, tutt’al più,

di aver preso in considerazione la possibilità di spaventarlo e di ferirlo.

Tuttavia, emerge chiaramente dagli atti che l’andatura del veicolo, sportivo e

potente, condotto dall’accusato era talmente lieve da non necessitare

l’azionamento dei freni per fermarsi. Tale fatto è rilevante e porta ad

imputare all’accusato solo la volontà di dirigersi in quella direzione, forse

anche di intimidire il querelante, ma non già di volerne mettere in pericolo la

vita.

Dopo

l’episodio incriminato, l’imputato ha parcheggiato altrove la sua vettura ed è

ritornato all’interno del palazzo, passando accanto al querelante (cfr. verbale

LESA 1 7.1.2004, p. 3; verbale LESA 1 17.6.2005, p. 3); invece, di ciò che sarebbe

successo prima dell’asserito balzo sulla vettura, il teste __________ non ha

potuto riferire alcunché, siccome era presente solo dal momento in cui

l’imputato saliva sulla sua Subaru (cfr. verbale __________ 15.1.2004, p. 2 e

verbale __________ 17.6.2005, p. 2). Pertanto, non sussistono riscontri

concludenti agli atti a testimonianza di eventuali dissapori o alterchi

intercorsi prima o dopo i fatti che avrebbero potuto scatenare nel LESA 1 una

volontà criminale e senza scrupoli così come previsto dall’art. 129 CP. Al

proposito, si rilevi che la deposizione del querelante non pare sufficiente, di

fronte alla diversa versione dei fatti esplicitata dall’accusato, per accertare

un suo stato d’animo furioso. Quanto all’appunto generico della signora __________,

secondo cui imputato e querelante stessero litigando (cfr. verbale __________

13.7.2005, pp. 1-2), si deve evidenziare che essa ha altresì soggiunto che, a

quel momento, l’imputato si trovava già in auto. Tuttavia, il teste __________

non ha mai asserito che l’indiziato avesse avuto con il querelante un diverbio verbale

prima dell’avanzamento con l’auto, sicché la deposizione della teste assume una

ridotta valenza probatoria.

In simili

Considerandi

circostanze, non vi è spazio per imputare al prevenuto un gesto privo di

scrupoli e di indifferenza per rispetto alla vita altrui; di conseguenza,

l’accusato non ha commesso, neppure dal profilo soggettivo, il reato

incriminato.

6.

In estrema

sinitesi, l’accusato va prosciolto dall’accusa di esposizione al pericolo della

vita altrui.

Le spese

restano a carico dello Stato (cfr. art. 9 cpv. 4 CPP).

P. Q. M.

visti gli art.

129.

CP, 32 cpv. 1 Cost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al

quesito posto no.1, e ritenuti superati gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

esposizione a pericolo della vita altrui, art. 129 CP;

e carica

la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 550.-

(cinquecentocinquanta) allo Stato.

Le parti sono state

avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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