10.2005.385
Avanzamento con automobile verso una persona che per evitare l'impatto salta sul cofano della stessa.
31 marzo 2006Italiano25 min
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Numero d'incarto:
10.2005.385
Data decisione, Autorità:
31.03.2006, PRPEN
Titolo:
Avanzamento con automobile verso una persona che per evitare l'impatto salta sul cofano della stessa.
COLPEVOLEZZA
ESPOSIZIONE A PERICOLO DELLA VITA ALTRUI
IN DUBIO PRO REO
RILEVANZA DELLE PROVE
art. 32 cpv. 1 COST
art. 259 CPP-TI
art. 18 CPS
art. 129 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.385
DA
2866/2005
Bellinzona
31
marzo 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia
Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di esposizione a
pericolo della vita altrui, art. 129 CPS,
per avere,
a Gordola la notte 29/30.11.2003, esposto senza scrupolo a pericolo la vita di LESA
1 mettendo improvvisamente in moto verso di lui la vettura Subaru __________
targata TI __________ da lui condotta, costringendolo, non avendo egli altra
via di fuga, a spiccare un balzo che lo fece ricadere sul cofano della medesima
vettura;
perseguito con decreto
d’accusa dell’8 agosto 2005 n. DA 2866/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
3.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dal prevenuto in data 9 agosto
2005;
indetto il
dibattimento in data 31 marzo 2006, al quale hanno preso parte l’imputato, il
suo difensore, avv. dott. DI 1, __________, e il Procuratore pubblico AINQ 1, __________;
accertate preliminarmente
le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto,
previa lettura allo stesso dell’art. 118 cpv. 2 CPPT, all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto di
accusa n. DA 2866/2005 dell’8 agosto 2005;
sentito il
difensore, il quale conclude al proscioglimento del suo assistito perché egli
non avrebbe commesso il fatto;
sentiti il
Magistrato inquirente e il patrocinatore dell’accusato rispettivamente per una
replica e per una duplica;
sentito da ultimo
l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva;
posti a giudizio i
seguenti quesiti
1.E’ ACCU 1, __________, autore colpevole del reato
di esposizione a pericolo della vita altrui, art. 129
CPS,
per avere,
a Gordola la notte 29/30.11.2003, esposto senza scrupolo a pericolo la vita di LESA
1 mettendo improvvisamente in moto verso di lui la vettura Subaru __________
targata TI __________ da lui condotta, costringendolo, non avendo egli altra
via di fuga, a spiccare un balzo che lo fece ricadere sul cofano della medesima
vettura?
2. In caso di
risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?
3. In caso di
pena privativa della libertà, il condannato deve essere ammesso al beneficio della
sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. In caso di
condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Preso atto che, in data 3/4 aprile 2006, il
Procuratore pubblico ha presentato dichiarazione di ricorso avverso la sentenza
31 marzo 2006, chiedendone parimenti la motivazione scritta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in
diritto
1. ACCU 1 è
nato il __________ a __________. Egli è cresciuto a __________ con i nonni, e
qui è andato all’asilo e alle scuole elementari (almeno fino alla quarta
classe). Successivamente si è trasferito a __________, nella casa dei genitori,
e in quel comune della __________ ha frequentato la quinta classe elementare.
Dopo i primi due anni di scuola media presso le scuole di __________, egli si
iscriveva all’Istituto __________ di __________, dove ultimava le scuole
dell’obbligo e si iscriveva al primo anno di liceo (che in seguito egli avrebbe
abbandonato). Attualmente, l’accusato svolge un tirocinio quale apprendista __________
e lavora per la ditta del padre. Egli segue i corsi dell’ultimo anno di
apprendistato; gli esami finali dovrebbero aver luogo nel corso della primavera
del corrente anno.
Per quanto
riguarda la sua situazione finanziaria e personale, per un verso l’accusato ha
affermato di percepire ca. fr. 2'700.- al mese e di non avere esposizioni presso
l’ufficio esecuzioni e fallimento, per un altro, non ha alluso ad alcun
problema di salute.
2. In data 30
novembre 2003, il signor LESA 1 presentava una querela penale nei confronti del
conducente dell’autovettura Subaru __________ targata TI __________ di colore
grigio, per avere, quest’ultimo, la sera del 29 novembre 2003, in territorio del
Comune di Gordola, “dopo una prima manovra di retromarcia, frenato bruscamente
e in seguito, innestata la prima marcia, diretto il mezzo a piena velocità
verso la mia persona cercando di investirmi”.
Nel corso
della primavera e dell’estate 2005, il Procuratore pubblico AINQ 1, dopo che il
Presidente della Pretura penale aveva dichiarato nullo, con decisione 18 giugno
2004, un suo primo decreto di accusa, al quale era stata interposta opposizione,
interrogava personalmente l’accusato e alcuni testi; quindi, in data 8 agosto 2005,
emetteva un nuovo decreto di accusa nei confronti del prevenuto, contestandogli
il reato di esposizione a pericolo della vita altrui in relazione ai fatti accaduti
la sera del 29 novembre 2003, e proponendo la pena detentiva di 20 giorni di
arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
3. L’accusato
interponeva nuovamente tempestiva opposizione il 9 agosto susseguente e il
dibattimento pubblico veniva indetto per il 31 marzo u.s. Allo stesso si presentavano
l’accusato, il suo patrocinatore e il Magistrato inquirente. Dei dettagli
emersi nel corso dell’istruzione predibattimentale e durante il pubblico
dibattimento, sarà detto, laddove necessario, nei sottostanti considerandi.
4. Conformemente
all’art. 129 CP, chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita
altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
4.1. Sul piano
oggettivo l’infrazione presuppone che l’autore abbia causato un pericolo di
morte imminente a un’altra persona, ossia che egli abbia assunto un
comportamento atto a provocare un tale effetto. Il comportamento incriminato,
che non è meglio descritto dalla legge, si caratterizza quindi per i suoi
effetti. Trattasi di ogni comportamento suscettibile di mettere altri in
pericolo di morte imminente (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 marzo
2004,6S.394/2003, p. 2.1; Corboz, Les infrations en droit suisse, vol. I,
Berna 2002, p. 183 n. 6 ; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Parte speciale
I, 5° ed, Berna 1995, § 4 n. 7).
La nozione
di pericolo di morte imminente appare tutt’altro che agevole da definire (cfr.
DTF 94 IV 62, 106 IV 14; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Parte
speciale I, art. 129 n. 7). Secondo la giurisprudenza, essa implica comunque un
pericolo di morte concreto e diretto, ovverosia uno stato di fatto direttamente
connesso al comportamento dell’agente in cui esiste, secondo l’ordine normale
delle cose, una probabilità e possibilità della morte di una persona, non
necessariamente superiore alla possibilità che l’evento letale non si
verifichi, ma tale da far apparire senza scrupoli il fatto di non tenerne conto
(cfr sentenza del Tribunale federale del 13 febbraio 2004,6S.16/2004, p. 2.3.1;
Rep 1985, 191; DTF 101 IV 159, 106 IV 14). In ogni caso si deve essere in
presenza di un pericolo di morte e non semplicemente di un pericolo per la
salute o l’integrità fisica (cfr. DTF 101 IV 159, cons. 2a; Hurtado Pozo, Parte
speciale I, § 18 n. 521; Trechsel, Kurzkomm., art. 129 n. 2). Occorre dunque in
definitiva che esista un rischio concreto e serio che una persona venga uccisa
e che questo rischio sia in un rapporto stretto di connessione con il
comportamento rimproverato all’agente (cfr. Corboz, op. cit., p. 185 n. 14)
4.2. Dal profilo
soggettivo occorre che l’agente non soltanto abbia agito intenzionalmente, ma
pure senza scrupoli, cioè in modo riprovevole (cfr. Rep 1994, 457; DTF 94 IV
65, 100 IV 125). Un atto è commesso senza scrupoli nel senso dell’art. 129 CP
ove, tenuto conto dei mezzi usati dall’agente, esso appare contrario ai
principi generalmente ammessi dai buoni costumi e dalla morale, ritenuto che è
del tutto irrilevante se l’agente sia stato consapevole del carattere eticamente
riprovevole del suo comportamento o se abbia avuto la possibilità di agire
conformemente a tale consapevolezza, sufficiente essendo che egli abbia
conosciuto le circostanze a causa delle quali il suo comportamento appare privo
di scrupoli alla stregua dei principi generali dei buoni costumi e della morale
(cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 marzo 2004,6S.394/2003 n. 2.1;
DTF 114 IV 104; Rep 1994, 457).
Giova
d’altronde osservare che la commissione degli esperti preposta alla nuova
formulazione dell’art. 129 CP, entrato in vigore il 1.1.1990, ha posto
particolare accento ed importanza sull’aspetto soggettivo dell’assenza di
scrupolo nella messa in pericolo della vita altrui, proponendo tra l’altro che
il testo tedesco, in cui figurava il termine “gewissenhaft” venisse, come è
avvenuto, sostituito con “in skrupelloser Weise”. Ciò al fine di creare una
giurisprudenza più sicura di quella sviluppata dal Tribunale federale in
relazione al vecchio testo di legge tedesco, giudicata indeterminata ed
insicura. In questo senso, insistendo proprio sull’espressione italiana “senza
scrupoli” e francese “sans scrupule” ed eliminando dal nuovo testo l’elemento
soggettivo dell’agire scientemente (considerato superfluo), la commissione ha
inteso evidenziare in termini inequivocabili il carattere particolarmente
riprovevole che il comportamento incriminato deve avere ed in modo più generale
la necessità di applicare l’art. 129 CP ai casi più gravi, segnatamente quando
il colpevole, manifestando disprezzo per la vita umana e agendo
deliberatamente, mette in pericolo la vita altrui. Così definito, questo
comportamento presenta sostanzialmente alcune similitudini con quello di chi
commette un omicidio intenzionale se non addirittura nella forma qualificata
dell’assassinio, uno dei cui elementi costitutivi soggettivi essendo per
l’appunto la particolare mancanza di scrupoli nella sua attuazione (cfr. Rep
1994, 457; FF 1985 II 928-929).
5. Il
Procuratore pubblico ha sostenuto in sede di requisitoria che le deposizioni
testimoniali acquisite agli atti confermerebbero l’azione estremamente
pericolosa commessa dall’imputato nei confronti del signor LESA 1, escludendo
che il querelante e i suoi vicini di casa, chiamati in
seguito a testimoniare, avrebbero dato vita ad una congiura contro l’imputato,
reo di aver perpetrato un atto pericoloso – e non un semplice atto di sfida – con
il chiaro intento di andare contro una persona con un’auto potente e dotata di
molti cavalli.
L’imputato
ha affermato per contro di non aver consumato il reato prospettato dal
Procuratore pubblico e di non averne neppure avuta l’intenzione: il querelante
avrebbe invero rilasciato una versione dei fatti distorta e contraddittoria, in
particolare per quanto concerne la dinamica dell’asserita manovra di tentato investimento
con l’autovettura. Oltracciò egli andrebbe comunque prosciolto in virtù del
principio in dubio pro reo, poiché le deposizioni assunte agli atti non
sarebbero convergenti e sufficienti per addossargli una qualsivoglia
responsabilità penale per quanto successo quel lontano 29 novembre 2003.
5.1. Dalle
tavole processuali, in particolare dai verbali inseriti nel fascicolo del
Ministero pubblico, non sono desumibili riscontri oggettivi certi e convergenti
ad ascrivere, dal profilo oggettivo, una condotta compatibile con quella
prevista dalla fattispecie legale di cui all’art. 129 CPS.
5.1.1. La pubblica
accusa contesta al prevenuto la seguente condotta: l’aver messo improvvisamente
in moto verso il querelante la vettura Subaru __________ targata TI __________
da lui condotta, costringendolo, non avendo egli altra via di fuga, a spiccare
un balzo che lo avrebbe fatto ricadere sul cofano della medesima vettura.
Occorre dunque preliminarmente accertare il verificarsi di:
- una
messa in moto della Subaru verso il querelante (cfr. infra p.to 5.1.2.),
- in modo
improvviso (cfr. infra p.to 5.1.3.), e, quale conseguenza dell’azione,
- un balzo
del querelante sul cofano della Subaru, siccome egli non avrebbe avuto altra
via di fuga (cfr. infra p.to 5.1.4.).
In un
secondo momento, bisognerà stabilire se i fatti appurati e imputabili al signor
ACCU 1 configurano un comportamento pericoloso, se essi hanno provocato un
pericolo di morte imminente per il signor LESA 1 e, se del caso, se fra la
condotta dell’imputato e il pericolo di morte vi sarebbe stato un nesso causale
(cfr. infra p.to 5.2.). Infine, ci si soffermerà sull’adempimento delle
condizioni soggettive del reato in narrativa (cfr. infra p.to 5.3.).
5.1.2. ACCU 1 si è effettivamente
diretto con la propria autovettura verso il denunciante. Tale circostanza è
supportata da molteplici riscontri, per non parlare del prevenuto stesso, il
quale, seppure con qualche sfumatura (a suo dire egli si sarebbe fermato a
qualche metro di distanza), pare in sostanza non negarla (cfr. verbale ACCU 1 27.3.2004,
pp. 1-2 e 4: “Entravo in auto e facevo retromarcia per raggiungere il posteggio
situato verso la strada cantonale. Costatavo che questo era pieno, quindi
optavo per il secondo parcheggio, quello dopo il palazzo. Tornavo quindi in
avanti, ad una velocità adeguata, pensando che nel frattempo l'uomo fosse risalito
in auto per andarsene. ... Notavo però che l'uomo che poco prima mi aveva
insultato era ancora nel medesimo posto che l'avevo visto appena sceso dall'appartamento.
... Decidevo infine, per evitare discussioni, di eseguire una lunga retromarcia
fino alla strada cantonale... e aggiungo che quando mi sono fermato, tra la
parte anteriore della mia auto e il LESA 1 vi erano ancora almeno 2 o tre
metri, minimo"; verbale ACCU 1 23.3.2005, p. 2).
a) Innanzitutto,
il querelante spiegava che dopo essere indietreggiato, il prevenuto “si fermava
e ripartiva di scatto e velocemente venendo nella mia direzione”, e che quest’ultimo
non avrebbe minimamente accennato a frenare ma lo avrebbe fatto unicamente
quando il querelante sarebbe salito sul cofano della sua autovettura (cfr.
verbale LESA 1 7.1.2004, p. 2). Tali dichiarazioni venivano da lui confermate pure
di fronte al Procuratore pubblico: ACCU 1 “è salito sulla sua autovettura senza
parlare, mentre io invece commentavo il fatto che ero in ritardo e che avevo
già atteso diverso tempo. ... Istintivamente ho pensato che si spostasse
indietro. È anche per questo che mi sono avvicinato all’automobile... ero
comunque molto vicino all'automobile. … Io ho sentito il rombo del motore e ho
visto l'automobile che mi veniva contro.. In quella posizione non avevo nessuna
via di scampo poiché anche se mi fossi scostato a destra o a sinistra avrei
lasciato una gamba sotto la macchina. ... La mia reazione è stata quindi quella
di saltare verso l'alto e sono ricaduto sul cofano dell'automobile, che nel frattempo
era venuta verso di me" (cfr. verbale LESA 1 17.6.2005, p. 2).
b) Secondariamente,
il teste __________ testimoniava di aver visto l’imputato salire in auto,
effettuare qualche metro di retromarcia, e, dopo di ciò, partire “di scatto in
avanti in direzione del sig. LESA 1" (cfr. verbale __________ 15.1.2004,
p. 2). Il medesimo ribadiva tali circostanze di fronte al Magistrato
inquirente: "Da quella posizione ho visto che la Subaru andava in
retromarcia per alcuni metri, ma non sono in grado di precisare di quanto. Ho
poi visto l'autovettura partire in avanti... ribadisco di aver visto
l'autovettura avanzare verso LESA 1" (cfr. verbale __________ 17.6.2005,
pp. 2 e 4).
c) Da ultimo,
la teste __________ (sentita un anno e mezzo dopo l’episodio) riferiva che
l’imputato avrebbe fatto “retromarcia abbastanza forte”, e che egli sarebbe avanzato
in direzione del LESA 1. E inoltre: “Lui si trovava in piedi in mezzo alla
strada… Io mi sono spaventata quando ho visto che l’automobile avanzava e che
poteva prendere sotto il signor LESA 1. … Ho visto che l’automobile avanzava «come
un matto» nel senso che il rumore del motore era forte e poteva investire il
signor LESA 1. … quando ho visto la macchina fare retromarcia l’ho persa di
vista quando è stata coperta dalla pianta. L’ho poi rivista quando è ritornata
in avanti come un fulmine (cfr. verbale __________ 13.7.2005, p. 2).
5.1.3. Sulle
modalità di avanzamento, le testimonianze non appaiono unisone e non pare
possibile ammettere che l’imputato sarebbe avanzato all’improvviso in direzione
del denunciante.
La signora
__________ ha equiparato l’incedere dell’imputato a quello di “un matto” e a
quello di un fulmine. Inoltre, la stessa puntualizzava che il rumore del motore
era forte e che l’auto avrebbe potuto investire il querelante (cfr. verbale __________
13.7.2005, p. 2). Questa testimonianza oculare trova in parte riscontro in quanto
percepito dal signor __________, custode del palazzo, il quale descriveva con
queste parole l’avanzamento del veicolo pilotato dal ACCU 1: “è partito di
scatto in avanti in direzione del sig. LESA 1" (cfr. verbale __________
15.1.2004, p. 2). Tuttavia, quest’ultimo teste modificava la sua constatazione
di fronte al Magistrato inquirente, nel senso che la messa in moto della
vettura non veniva più descritta con l’avverbio “di scatto”, bensì senza alcuna
specificazione: “Ho poi visto l'autovettura partire in avanti e a quel momento
ho visto LESA 1 fare un salto verso l'alto. Mi sembra di ricordare che
l'autovettura avesse fatto alcune manovre avanti e indietro. AD ribadisco di
aver visto l'autovettura avanzare verso LESA 1 e lui saltare" (cfr.
verbale __________ 17.6.2005, pp. 2 e 4). Il querelante, dal canto suo, affermava
che l’imputato sarebbe ripartito di scatto e velocemente nella sua direzione (cfr.
verbale LESA 1 7.1.2004, p. 2), mentre nell’interrogatorio di fronte al
Procuratore pubblico, egli dichiarava, dopo aver precisato di aver istintivamente
pensato che l’imputato si sarebbe spostato indietro con la vettura, di essersi perciò
avvicinato all’automobile fino a trovarsi molto vicino alla stessa, di aver
sentito il rombo del motore e di aver visto l'automobile che gli andava contro
(cfr. verbale LESA 1 17.6.2005, p. 2).
Di fronte
a deposizioni di differente tenore (quella della teste __________, affacciatasi
alla finestra del palazzo dopo essersi destata a causa dei rumori, da una
parte, e quelle più recenti del teste __________ e soprattutto del querelante,
dall’altra), la ricostruzione delle modalità dell’avanzamento operata dal
Magistrato inquirente non appare, in esito ad una valutazione di tutti gli
indizi agli atti, concludente e convincente. In particolare, mette conto
rilevare che il denunciante medesimo aveva ammesso di aver sempre avuto sotto
controllo gli spostamenti dell’autovettura condotta dal prevenuto e di essersi incamminato
nella sua direzione su quella strada in leggera pendenza, dove è sufficiente
decelerare per fermarsi (cfr. verbale LESA 1 17.6.2005, p. 2): in simili
condizioni, pare difficile ammettere che egli sia stato in qualche modo
sorpreso dal comportamento del prevenuto.
5.1.4. Riguardo al
balzo fatto dal querelante sul cofano della Subaru, le testimonianze agli atti
non risultano del tutto univoche. Se è vero che tale episodio è sostenuto e
confermato dal querelante e, in parte, anche dal teste __________
(cfr. verbale LESA 1 7.1.2004, p. 2: “Da parte mia, non avendo alcuna
possibilità immediata di scansare l'auto, ho dovuto saltargli sopra il cofano.
…, anche perché egli non ha minimamente accennato a frenare dimostrando un atto
dimostrativo ma, ha frenato unicamente quando gli sono salito in piedi sul
cofano"; verbale LESA 1 17.6.2005, pp. 2-3: “In quella posizione non avevo
nessuna via di scampo poiché se mi fossi scostato a destra o a sinistra avrei
lasciato una gamba sotto la macchina. ... La mia reazione è stata quindi quella
di saltare verso l'alto e sono ricaduto sul cofano dell'automobile, che nel
frattempo era venuta verso di me. ... Nel salto che ho effettuato sul cofano
dell'autovettura non ho riportato nessuna contusione"; verbale __________
15.1.2004, p. 2: “Quest'ultimo, non avendo alcuna via di fuga, non ha potuto
fare altro che spiccare un salto e ricadere sul cofano della vettura. ... se LESA
1 non fosse saltato sul cofano, sicuramente la Subaru l'avrebbe investito
all'altezza delle ginocchia. Appena il sig. LESA 1 è salito sul cofano della Subaru,
il conducente la fermava immediatamente"), va detto pure che dalle tavole
processuali affiorano altresì indizi di valenza probatoria contrastante. Per un
verso, il teste __________ modifica leggermente, di fronte al Procuratore, la
sua versione iniziale, riferendo solo di aver visto il querelante “fare un
salto verso l'alto”, e precisando: “mi sembra che LESA 1 abbia appoggiato
leggermente i piedi sul cofano della Subaru. ... AD ribadisco di aver visto
l'autovettura avanzare verso LESA 1 e lui saltare. Penso che nella posizione in
cui si trovava era obbligato a fare un salto. ... LESA 1 ha appoggiato i piedi
sul cofano dell'automobile e non solo le mani" (cfr. verbale __________ 17.6.2005,
pp. 2 e 4). Per un altro, la signora __________ dichiarava di aver notato il
querelante “saltare sul muretto che si trova ai lati della strada” (cfr. verbale
__________ 13.7.2005, p. 2, e anche più sotto: “Quando la macchina è avanzata
ho visto LESA 1 saltare sul muretto”).
Come si
dirà tra breve, anche ammettendo che il querelante fosse dovuto effettivamente
saltare sul cofano dell’autovettura Subaru, la condotta del prevenuto non
risultava ancora a tal punto azzardata da creare un pericolo imminente di
morte.
5.2. Nel caso in
esame, bisogna dipartirsi dall’azione messa in atto dal prevenuto e suffragata
dalle emergenze istruttorie (ossia avanzamento verso il querelante con
l’autovettura fino al suo arresto a seguito della decelerazione con conseguente
salto del querelante sul cofano della Subaru). Tale azione non era idonea a
creare per il querelante un pericolo di morte imminente, per diverse ragioni:
- la
distanza fra l’accusato e il querelante era minima (cfr. verbale LESA 1 7.1.2004,
p. 2: “ca 4/5 metri”; verbale LESA 1 17.6.2005, pp. 2, 3 e 4: “Non so indicare
esattamente la distanza alla quale mi sono trovato, ma posso valutare tra il
metro e i 50 cm. Ero comunque molto vicino all’automobile … ad una distanza di
circa 50 centimetri – 1 metro. Ero molto vicino alla macchina. … Non penso che
l’autovettura sia indietreggiata per 4 o 5 metri”; verbale __________ 15.1.2004,
p. 2: “distanza di un paio di metri”), e la velocità effettiva di avvicinamento
del veicolo condotto dall’imputato non è stata stimata in modo attendibile;
-
l’andatura della Subaru non appariva eccessiva, visto che, proprio a detta del
querelante, il veicolo si era fermato semplicemente per effetto della decelerazione
(cfr. verbale LESA 1 17.6.2005, p. 2: “Non ho sentito nessuna frenata ma una
semplice decelerazione, visto che la strada è in leggera pendenza ed è
sufficiente per fermarsi”) – ciò che in ultima analisi appare verosimile,
dacché nessun teste ha riferito di aver sentito lo sfregamento di pneumatici provocato
da una frenata;
- il
querelante, trovandosi di fronte alla vettura del prevenuto, ha potuto vedere
ogni movimento di quell’auto e, nei limiti delle sue possibilità (sportivo, con
scarpe da ginnastica e in salute), prevenire un impatto con la stessa; prova ne
sia che almeno due testi hanno dichiarato che egli ha effettuato un balzo per
evitare un urto con la stessa; e
- il
signor LESA 1 ha dichiarato di essere saltato ed atterrato sul cofano della Subaru,
senza comunque perdere l’equilibrio (cfr. verbale LESA 1 17.6.2005, p. 2:
“Quando sono arrivato con i piedi sul cofano non ho perso l’equilibrio in
avanti poiché la mia situazione era abbastanza stabile. Al momento in cui
l’automobile è ripartita in retromarcia io ho leggermente perso l’equilibrio
indietro”; verbale __________ 15.1.2004, p. 2: “Appena il sig. LESA 1 è salito
sul cofano della Subaru, il conducente la fermava immediatamente. Dopo di ciò
faceva retromarcia e se ne andava”).
5.2.1. Tutte queste
circostanze portano a concludere che l’atto imputabile al querelato non era comunque
suscettibile di provocare un pericolo imminente di morte. Certo, non è da
escludere che, qualora il querelante non avesse scansato la vettura, saltando o
salendo sul suo cofano, l’impatto avrebbe forse anche potuto comportare delle
conseguenze per il signor LESA 1, segnatamente qualche lesione agli arti
inferiori. Ma ciò non è sufficiente (cfr. DTF 101 IV 154, 159 consid. 2a,
riguardante l’abbandono di una persona ubriaca in condizioni di tempo avverse; B. Corboz, Les infractions en droit suisse,
Vol. I, Berna 2002, ad art. 129 N 12). In altri termini, la manovra del
prevenuto, sconsiderata e per certi versi di difficile comprensione (che ragione
aveva l’imputato di avanzare lungo una strada ostruita dalla presenza dell’auto
del querelante?), non era tale da esporre a pericolo la vita del querelante
alla stregua di un conducente che prima frena in prossimità di un posto di
blocco di polizia, poi sbanda e infine accelera nuovamente l’andatura fino alla
velocità di 50 km/h, mettendo così in serio pericolo la vita dell’agente (cfr.
BJM 1969, pp. 173 segg., 174 consid. 3; Pra 85/1996, no. 173, pp. 638 segg.,
639-640 consid. 2a: conducente in autostrada che si immette improvvisamente
sulla corsia di sorpasso, intersecando la strada all’altro utente proveniente
da tergo che aveva già iniziato la manovra di sorpasso).
5.3. Alla luce
degli accertamenti testé illustrati, permangono pure forti e seri dubbi sulla
colpevolezza del ACCU 1 in ordine alle premesse soggettive del reato contestatogli
dalla pubblica accusa.
5.3.1. Il
Procuratore pubblico asserisce che l’imputato avrebbe agito con il chiaro
intento di andare contro il querelante con un’auto potente e con molti cavalli,
consapevole di mettere in pericolo la vita di quest’ultimo.
5.3.2. Nella
fattispecie, a fronte della categorica negazione dell’imputato (cfr. verbale ACCU
1 23.3.2005, p. 2: “io non ho assolutamente tentato di investire LESA 1”),
occorre, per accertare la consapevolezza di provocare un
pericolo di morte e la volontà di condurre una persona
in pericolo imminente di morte agendo senza scrupoli, vagliare
Fatti
i mezzi da lui utilizzati, le ragioni e lo stato del prevenuto, ed ogni altra
circostanza avente valore sintomatico per la ricostruzione dell’atteggiamento
psichico dell’agente, segnatamente il suo comportamento precedente e successivo
alla condotta tipica (cfr. U. Di
Benedetto, Diritto penale, Dogana 2000, p. 348). Se simili rilievi
inducono a qualificare il suo gesto siccome gravemente
contrario ai principi generalmente ammessi dei buoni costumi e della morale (cfr.
DTF 104 IV 103, 108 consid. 2a), allora l’autore integra gli estremi soggettivi
del reato di esposizione al pericolo della vita altrui.
5.3.3. Nel caso di
specie, è possibile addossare al prevenuto solo la volontà di aver voluto
avanzare con la sua vettura verso il querelante e, eventualmente, tutt’al più,
di aver preso in considerazione la possibilità di spaventarlo e di ferirlo.
Tuttavia, emerge chiaramente dagli atti che l’andatura del veicolo, sportivo e
potente, condotto dall’accusato era talmente lieve da non necessitare
l’azionamento dei freni per fermarsi. Tale fatto è rilevante e porta ad
imputare all’accusato solo la volontà di dirigersi in quella direzione, forse
anche di intimidire il querelante, ma non già di volerne mettere in pericolo la
vita.
Dopo
l’episodio incriminato, l’imputato ha parcheggiato altrove la sua vettura ed è
ritornato all’interno del palazzo, passando accanto al querelante (cfr. verbale
LESA 1 7.1.2004, p. 3; verbale LESA 1 17.6.2005, p. 3); invece, di ciò che sarebbe
successo prima dell’asserito balzo sulla vettura, il teste __________ non ha
potuto riferire alcunché, siccome era presente solo dal momento in cui
l’imputato saliva sulla sua Subaru (cfr. verbale __________ 15.1.2004, p. 2 e
verbale __________ 17.6.2005, p. 2). Pertanto, non sussistono riscontri
concludenti agli atti a testimonianza di eventuali dissapori o alterchi
intercorsi prima o dopo i fatti che avrebbero potuto scatenare nel LESA 1 una
volontà criminale e senza scrupoli così come previsto dall’art. 129 CP. Al
proposito, si rilevi che la deposizione del querelante non pare sufficiente, di
fronte alla diversa versione dei fatti esplicitata dall’accusato, per accertare
un suo stato d’animo furioso. Quanto all’appunto generico della signora __________,
secondo cui imputato e querelante stessero litigando (cfr. verbale __________
13.7.2005, pp. 1-2), si deve evidenziare che essa ha altresì soggiunto che, a
quel momento, l’imputato si trovava già in auto. Tuttavia, il teste __________
non ha mai asserito che l’indiziato avesse avuto con il querelante un diverbio verbale
prima dell’avanzamento con l’auto, sicché la deposizione della teste assume una
ridotta valenza probatoria.
In simili
Considerandi
circostanze, non vi è spazio per imputare al prevenuto un gesto privo di
scrupoli e di indifferenza per rispetto alla vita altrui; di conseguenza,
l’accusato non ha commesso, neppure dal profilo soggettivo, il reato
incriminato.
6.
In estrema
sinitesi, l’accusato va prosciolto dall’accusa di esposizione al pericolo della
vita altrui.
Le spese
restano a carico dello Stato (cfr. art. 9 cpv. 4 CPP).
P. Q. M.
visti gli art.
129.
CP, 32 cpv. 1 Cost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al
quesito posto no.1, e ritenuti superati gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
esposizione a pericolo della vita altrui, art. 129 CP;
e carica
la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 550.-
(cinquecentocinquanta) allo Stato.
Le parti sono state
avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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