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Decisione

10.2005.389

violazione di domicilio per tagliare una siepe

20 aprile 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 186 CP;

perseguita con decreto

d’accusa del 8 agosto 2005 n. 2873/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

multa di fr. 400.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

(tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto

(art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3. La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta in data 16 agosto 2005;

indetto il dibattimento 20 aprile 2007,

al quale hanno preso parte l’accusata e il suo patrocinatore; la Sost.

Procuratrice pubblica con lettera 30 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato, mentre le parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________,

non hanno fatto atto di comparsa, la prima preannunciando peraltro

telefonicamente la sua assenza;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusata e dei testi;

sentito il

difensore, avv. DI 1, __________, il quale postula il proscioglimento della sua

patrocinata per tre ragioni: innanzitutto, le parti civili, al momento

dell’esecuzione dei lavori di taglio della siepe che ricopriva il muro

divisorio, non erano ancora coposseditrici del bene immobile n. __________ RFD

del Comune di __________ e di conseguenza, i querelanti non sarebbero stati

titolari del diritto di domicilio tutelato dall’art. 186 CP e non avrebbero

avuto, a quell’epoca, valida legittimazione attiva per denunciare la prevenuta.

Secondariamente, il difensore rileva che, per la sua cliente, della cui buona

fede non v’è motivo di dubitare, la volontà delle parti civili di autorizzarla

a procedere al taglio della siepe era riconoscibile, in particolare a seguito

di un cenno con il capo manifestato dalla signora CIVI 2 e in considerazione

dell’insistenza con cui le parti civili le avrebbero fatto intendere che la

siepe andava potata; perciò, la sua cliente avrebbe al limite agito per una

supposizione erronea delle circostanze rilevanti, comportante una sola

negligenza, penalmente non punibile (cfr. art. 186 combinato con l’art. 13 CP).

Da ultimo, la sua assistita dovrebbe in ogni caso beneficiare dell’esimente

prevista dall’art. 118 LAC, applicato per analogia ai fatti enucleati nel

decreto di accusa, ed essere così assolta;

sentita per ultimo l'accusata per la

sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale asserisce di non riuscire

a capire le ragioni che hanno spinto il Magistrato inquirente a rinviarla di

fronte al giudice. Ella asserisce di aver eseguito un incarico conferitole

dalle parti civili e di sentirsi protagonista, suo malgrado, di un’ingiustizia,

di una “Schikane”, e di una storia incredibile; ella conclude augurandosi che

un simile modo di agire delle parti civili non venga protetto dal giudice;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti:

I. In

ordine

1. La querela

penale presentata dai signori CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, è da

reputare nulla e non si deve giudicare sull’imputazione del DA dell’8 agosto

2005 n. 2873/2005 per difetto di valida querela?

Considerandi

II. Nel

merito

1.

E’ ACCU 1,

__________, autrice colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,

per avere,

a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri

__________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________

RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di

compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere

dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe

esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________,

asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino

della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto l’accordo di CIVI 1,

rispettivamente, di CIVI 2?

2.

Ha agito

conformemente a un errore sui fatti, art. 13 CP?

3.

Trattasi

di un atto lecito ai sensi dell’art. 118 LAC combinato con l’art. 14 CP?

4.

In caso di

risposta affermativa al quesito n. 1 nel merito, quale pena deve esserle

inflitta?

5.

In caso di

condanna, la stessa dev’essere iscritta a casellario giudiziale?

6.

A chi il

carico delle spese di giustizia?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

13, 14, 30 ss., 47 ss., 49, 52 e 106 e 186 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole

di violazione di domicilio, art. 186 CP,

per avere, a __________

nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e

__________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________,

comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI

1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri

__________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra

le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente

al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________

avendo ottenuto l’accordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2;

la manda esenta da ogni

pena,

atteso che la

stessa è comunque tenuta al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di

complessivi fr. 366.00 (trecentosessantasei).

Non ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 166.00 testi

fr. 366.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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