10.2005.389
violazione di domicilio per tagliare una siepe
20 aprile 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2005.389
Data decisione, Autorità:
20.04.2007, PRPEN
Titolo:
violazione di domicilio per tagliare una siepe
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 186 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto
n.
10.2005.389
DA
2873/2005
Bellinzona
20
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di violazione di
domicilio,
per avere,
a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri
__________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________
RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di
compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere
dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe
esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________,
asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino
della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto l’accordo di CIVI 1,
rispettivamente, di CIVI 2;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 186 CP;
perseguita con decreto
d’accusa del 8 agosto 2005 n. 2873/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
multa di fr. 400.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
(tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
3. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta in data 16 agosto 2005;
indetto il dibattimento 20 aprile 2007,
al quale hanno preso parte l’accusata e il suo patrocinatore; la Sost.
Procuratrice pubblica con lettera 30 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato, mentre le parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________,
non hanno fatto atto di comparsa, la prima preannunciando peraltro
telefonicamente la sua assenza;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata e dei testi;
sentito il
difensore, avv. DI 1, __________, il quale postula il proscioglimento della sua
patrocinata per tre ragioni: innanzitutto, le parti civili, al momento
dell’esecuzione dei lavori di taglio della siepe che ricopriva il muro
divisorio, non erano ancora coposseditrici del bene immobile n. __________ RFD
del Comune di __________ e di conseguenza, i querelanti non sarebbero stati
titolari del diritto di domicilio tutelato dall’art. 186 CP e non avrebbero
avuto, a quell’epoca, valida legittimazione attiva per denunciare la prevenuta.
Secondariamente, il difensore rileva che, per la sua cliente, della cui buona
fede non v’è motivo di dubitare, la volontà delle parti civili di autorizzarla
a procedere al taglio della siepe era riconoscibile, in particolare a seguito
di un cenno con il capo manifestato dalla signora CIVI 2 e in considerazione
dell’insistenza con cui le parti civili le avrebbero fatto intendere che la
siepe andava potata; perciò, la sua cliente avrebbe al limite agito per una
supposizione erronea delle circostanze rilevanti, comportante una sola
negligenza, penalmente non punibile (cfr. art. 186 combinato con l’art. 13 CP).
Da ultimo, la sua assistita dovrebbe in ogni caso beneficiare dell’esimente
prevista dall’art. 118 LAC, applicato per analogia ai fatti enucleati nel
decreto di accusa, ed essere così assolta;
sentita per ultimo l'accusata per la
sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale asserisce di non riuscire
a capire le ragioni che hanno spinto il Magistrato inquirente a rinviarla di
fronte al giudice. Ella asserisce di aver eseguito un incarico conferitole
dalle parti civili e di sentirsi protagonista, suo malgrado, di un’ingiustizia,
di una “Schikane”, e di una storia incredibile; ella conclude augurandosi che
un simile modo di agire delle parti civili non venga protetto dal giudice;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti:
I. In
ordine
1. La querela
penale presentata dai signori CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, è da
reputare nulla e non si deve giudicare sull’imputazione del DA dell’8 agosto
2005 n. 2873/2005 per difetto di valida querela?
Considerandi
II. Nel
merito
1.
E’ ACCU 1,
__________, autrice colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,
per avere,
a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri
__________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________
RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di
compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere
dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe
esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________,
asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino
della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto l’accordo di CIVI 1,
rispettivamente, di CIVI 2?
2.
Ha agito
conformemente a un errore sui fatti, art. 13 CP?
3.
Trattasi
di un atto lecito ai sensi dell’art. 118 LAC combinato con l’art. 14 CP?
4.
In caso di
risposta affermativa al quesito n. 1 nel merito, quale pena deve esserle
inflitta?
5.
In caso di
condanna, la stessa dev’essere iscritta a casellario giudiziale?
6.
A chi il
carico delle spese di giustizia?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
13, 14, 30 ss., 47 ss., 49, 52 e 106 e 186 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole
di violazione di domicilio, art. 186 CP,
per avere, a __________
nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e
__________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________,
comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI
1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri
__________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra
le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente
al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________
avendo ottenuto l’accordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2;
la manda esenta da ogni
pena,
atteso che la
stessa è comunque tenuta al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 366.00 (trecentosessantasei).
Non ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 166.00 testi
fr. 366.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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