10.2005.392
Autorizzato una persona non avente diritto di approppriarsi di cose altrui.
31 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.392
Data decisione, Autorità:
31.01.2006, PRPEN
Titolo:
Autorizzato una persona non avente diritto di approppriarsi di cose altrui.
FURTO
art. 139 cf. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.392/CEG
DA
2979/2005
Bellinzona
31
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di furto di poca entità,
per avere, in veste di capo
squadra addetto allo sgombero dell’appartamento di LESA 1, autorizzato __________,
di sottrarre al fine di appropriarsene e per procacciarsi un indebito profitto,
di cose mobili altrui di poco valore, in particolare di 7 proiettili per
pistola cal. 6.35 di proprietà di LESA 1;
fatti avvenuti a __________ tra il __________;
reato previsto dall’art. 139 cufra 1 e 172ter CP;
perseguito con decreto d’accusa del 22 agosto
Fatti
2005 n. DA 2979/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr. 200.-- (duecento).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e alle spese
giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta)
3.
E' ordinato il dissequestro a favore di LESA 1, per il tramite dell'Ufficio
dei permessi e dell'immigrazione, servizio armi, Bellinzona, della pistola
marca Walther PP cal. 7.65 no. 450822, di 33 proiettili cal. 6.35 e di 75
proiettili cal. 7.65.
4.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 agosto 2005;
indetto il dibattimento 31 gennaio 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore DI 1, mentre
il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 7 dicembre 2005 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del proprio assistito.
L’accusato aveva ricevuto
l’ordine di procedere a eliminare nei rifiuti tutto quanto si trovava nell’appartamento,
lasciato nell’abbandono e nel caos più totale. Le foto agli atti dimostrano in
tutta evidenza non vi fosse altra possibilità. Le poche cose meritevoli di
“salvataggio” sarebbero state date al Soccorso Operaio o alla Caritas, il resto
andava buttato. I colpi, per i quali nemmeno LESA 1 ha sporto querela, erano
per terra, come confermano i testi __________, il quale li ha richiesti
all’accusato che glieli ha lasciati piuttosto che buttarli nella spazzatura,
pensando li volesse usare per una collana. E’ un caso classico di cosa
derelitta (Basler Kommentar n. 64 ad art. 139 e n. 37 ad vor art. 137; DTF 85
IV 189), cui difetta l’elemento della proprietà.
Peraltro mal si vede come
l’atto compiuto potesse ossequiare i presupposti del furto; semmai, ciò che è
comunque negato, quelli della complicità in un’appropriazione di lieve entità (cfr.
DTF 72 IV 150; Basler Kommentar n. 34 ad art. 139 e n. 71 ad art. 138).
Difettando i presupposti sia
oggettivi che soggettivi del reato imputato all’accusato, se ne chiede il
proscioglimento.
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di furto
di poca entità, per avere, a __________ tra il __________, in veste
di capo squadra addetto allo sgombero dell’appartamento di LESA 1, autorizzato __________,
di sottrarre al fine di appropriarsene e per procacciarsi un indebito profitto,
di cose mobili altrui di poco valore, in particolare di 7 proiettili per
pistola cal. 6.35 di proprietà di LESA 1?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, decaduti gli altri,
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di furto di poca
entità per quanto indicato nel decreto di accusa n. DA 2979/2005 del 22 agosto
2005;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
dà atto che il decreto d’accusa n.
DA 2979/2005 del 22 agosto è cresciuto in giudicato per quanto attiene al
dissequestro a favore di LESA 1, per il tramite dell'Ufficio dei permessi e
dell'immigrazione, servizio armi, Bellinzona, della pistola marca Walther PP
cal. 7.65 no. 450822, di 33 proiettili cal. 6.35 e di 75 proiettili cal. 7.65;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
SIlvano Ballinari, via Boscioro
12, Viganello,
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei permessi e
dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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