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Decisione

10.2005.392

Autorizzato una persona non avente diritto di approppriarsi di cose altrui.

31 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 2979/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e alle spese

giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta)

3.

E' ordinato il dissequestro a favore di LESA 1, per il tramite dell'Ufficio

dei permessi e dell'immigrazione, servizio armi, Bellinzona, della pistola

marca Walther PP cal. 7.65 no. 450822, di 33 proiettili cal. 6.35 e di 75

proiettili cal. 7.65.

4.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 agosto 2005;

indetto il dibattimento 31 gennaio 2006,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore DI 1, mentre

il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 7 dicembre 2005 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito.

L’accusato aveva ricevuto

l’ordine di procedere a eliminare nei rifiuti tutto quanto si trovava nell’appartamento,

lasciato nell’abbandono e nel caos più totale. Le foto agli atti dimostrano in

tutta evidenza non vi fosse altra possibilità. Le poche cose meritevoli di

“salvataggio” sarebbero state date al Soccorso Operaio o alla Caritas, il resto

andava buttato. I colpi, per i quali nemmeno LESA 1 ha sporto querela, erano

per terra, come confermano i testi __________, il quale li ha richiesti

all’accusato che glieli ha lasciati piuttosto che buttarli nella spazzatura,

pensando li volesse usare per una collana. E’ un caso classico di cosa

derelitta (Basler Kommentar n. 64 ad art. 139 e n. 37 ad vor art. 137; DTF 85

IV 189), cui difetta l’elemento della proprietà.

Peraltro mal si vede come

l’atto compiuto potesse ossequiare i presupposti del furto; semmai, ciò che è

comunque negato, quelli della complicità in un’appropriazione di lieve entità (cfr.

DTF 72 IV 150; Basler Kommentar n. 34 ad art. 139 e n. 71 ad art. 138).

Difettando i presupposti sia

oggettivi che soggettivi del reato imputato all’accusato, se ne chiede il

proscioglimento.

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di furto

di poca entità, per avere, a __________ tra il __________, in veste

di capo squadra addetto allo sgombero dell’appartamento di LESA 1, autorizzato __________,

di sottrarre al fine di appropriarsene e per procacciarsi un indebito profitto,

di cose mobili altrui di poco valore, in particolare di 7 proiettili per

pistola cal. 6.35 di proprietà di LESA 1?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, decaduti gli altri,

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di furto di poca

entità per quanto indicato nel decreto di accusa n. DA 2979/2005 del 22 agosto

2005;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

dà atto che il decreto d’accusa n.

DA 2979/2005 del 22 agosto è cresciuto in giudicato per quanto attiene al

dissequestro a favore di LESA 1, per il tramite dell'Ufficio dei permessi e

dell'immigrazione, servizio armi, Bellinzona, della pistola marca Walther PP

cal. 7.65 no. 450822, di 33 proiettili cal. 6.35 e di 75 proiettili cal. 7.65;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

SIlvano Ballinari, via Boscioro

12, Viganello,

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei permessi e

dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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