10.2005.394
sottrazione di 2 cellulari + minaccia + entrata in un negozio malgrado la diffida
7 febbraio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2005.394
Data decisione, Autorità:
07.02.2006, PRPEN
Titolo:
sottrazione di 2 cellulari + minaccia + entrata in un negozio malgrado la diffida
FURTO
MINACCIA
REATO DI POCA ENTITÀ
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 139 cf. 1 CPS
art. 139 agg. 172 cpv. ter CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
art. 186 CPS
1. LESA 1
2. CIVI 1
3. LESA 2
Incarto
n.
10.2005.394/CEG
DA
2874/2005
Bellinzona
7
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. furto,
per avere, a __________ il __________,
per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto
ai danni del negozio __________ 2 cellulari marca Sony-Ericsson Z del valore di
fr. 499.-- ciascuno (refurtiva non recuperata);
2. minaccia,
per avere, a __________ il __________,
incusso spavento a LESA 2
facendogli capire che “in futuro si sarebbe ricordato della sua figura”;
3. violazione di domicilio,
per essere, a __________ il __________,
indebitamente entrato nel
negozio __________ contro la volontà dell’avente diritto e nonostante la
diffida ricevuta il 27 aprile 2004 ad entrare nella catena di negozi __________,
di cui era a conoscenza;
4. furto di poca entità,
per avere, a __________ il __________,
per procacciarsi un indebito
profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del negozio __________
una confezione di formaggio del valore di fr. 4.05 (refurtiva recuperata e
restituita alla parte civile);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139 cifra 1, 139,
richiamato l’art. 172ter, 180 cpv. 1 e 186 CP;
richiamati gli art. 41 cifra 3 cpv. 2 e 68
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 8 agosto
Fatti
2005 n. DA 2874/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione da espiare.
Considerandi
2.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 3 (tre) anni decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 27 febbraio 2003.
3.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al
competente foro civile.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 agosto 2005;
indetto il dibattimento 7 febbraio 2006,
al quale sono comparsi il , l’accusato personalmente e il suo difensore,
presente inoltre quale
interprete dal russo, non conoscendo l’accusato la lingua italiana, la Signora __________,
____________________, cittadina lettone, in __________ casalinga, divorziata,
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti l’accusa la quale postula la
conferma del decreto impugnato;
il difensore, il quale chiede
il proscioglimento dal reato di furto alla CIVI 1 di __________ e da quello di
minaccia alla CIVI 1. Nel primo caso non essendo sufficiente la fotografia
agli atti, nulla essa comprovando e nella quale nemmeno appare riconoscibile
l’accusato; nel secondo non sussitendo il presupposto del timore o dello
spavento da parte del presunto minacciato, che ha riconosciuto che l’accusato
era in sensibile stato di ebrietà.
La pena va quindi sensibilmente
ridotta e adeguata ai due (minimi) reati non contestati; va concessa la
condizionale. L’espulsione non va revocata, ma semmai prolungato di un adeguato
il periodo di prova non essendovi proporzione con i reati commessi e avendo
l’accusato dimostrato la prognosi favorevole;
sentito per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
furto, per avere, a __________
il __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di
appropriarsene, sottratto ai danni del negozio CIVI 1r 2 cellulari marca Sony-Ericsson
Z del valore di fr. 499.-- ciascuno (refurtiva non recuperata)?
1.2
minaccia, per avere, a __________
il __________, incusso spavento a LESA 2 facendogli capire che “in futuro si
sarebbe ricordato della sua figura”?
1.3
violazione di domicilio, per
essere, a __________ il __________, indebitamente entrato nel negozio LESA 1
contro la volontà dell’avente diritto e nonostante la diffida ricevuta il 27
aprile 2004 ad entrare nella catena di negozi LESA 1, di cui era a conoscenza?
1.4
furto di poca entità, per avere,
a __________ il __________,
per procacciarsi un indebito
profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del negozio LESA 1
una confezione di formaggio del valore di fr. 4.05 (refurtiva recuperata e
restituita alla parte civile)?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria
dell’espulsione dal territorio svizzero per tre anni decretata dal Ministero
Pubblico il 27 febbraio 2003?
4.1
In caso di risposta negativa,
deve essere prolungato il periodo di prova e se si di quanto?
5.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 55 in relazione con
l’art. 41 cifra 3 cpv. 2, 139 in relazione con l’art. 172ter e 186 CP;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.3
, 1.4., 2., 4.1. e 5; negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 3. e
4.
;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violazione
di domicilio (art. 186 CP) e di furto di poca entità (art. 139 in
relazione con l’art. 172ter CP) per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. DA 2874/2005 del 8 agosto 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione da espiare;
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per
complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio
svizzero per tre anni decretata dal Ministero Pubblico il 27 febbraio 2003, ma
ne prolunga il periodo di prova di un anno, riservato il caso in cui il
periodo di sospensione condizionale fosse già decorso;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
proscioglie ACCU 1 dalle accuse di furto e
minaccia;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna (n. 421 112),
Sezione dei permessi e dell’immigrazione,
Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 250.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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