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Decisione

10.2005.399

circolare ripetutamente malgrado la revoca della licenza di condurre

21 febbraio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 2974/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per

un periodo di 5 (cinque) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

30.

(trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico il __________.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 24 agosto 2005;

indetto il dibattimento 21 febbraio 2006,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 dicembre

2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di ripetuta

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per aver ripetutamente, a __________

il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti, condotto

l’autovettura Mercedes targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli

fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________

per il periodo __________-__________?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di

detenzione decretata dal Ministero Pubblico in data __________?

4.1

In caso di risposta negativa deve

essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 41 cifra 3 cpv. 1, 49

cifra 3 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr)

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

2974/2005 del 14 febbraio 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5

(cinque) anni;

2.

alla multa di fr. 1'200.—

(milleduecento);

3.

al pagamento della tassa di giustizia 200.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 250.— per complessivi fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________

(art. 41 cifra 3 cpv. 1 CP);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di

richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di

contumacia;

il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della Circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino (80893),

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'200.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'650.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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