10.2005.399
circolare ripetutamente malgrado la revoca della licenza di condurre
21 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.399
Data decisione, Autorità:
21.02.2006, PRPEN
Titolo:
circolare ripetutamente malgrado la revoca della licenza di condurre
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.399/CEG
DA
2974/2005
Bellinzona
21
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ripetuta guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca,
per aver ripetutamente condotto
l’autovettura Mercedes targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________
per il periodo __________-__________;
fatti avvenuti a __________ il __________ ed in
altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 14 febbraio
Fatti
2005 n. DA 2974/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per
un periodo di 5 (cinque) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
30.
(trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico il __________.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 24 agosto 2005;
indetto il dibattimento 21 febbraio 2006,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 dicembre
2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di ripetuta
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per aver ripetutamente, a __________
il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti, condotto
l’autovettura Mercedes targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________
per il periodo __________-__________?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico in data __________?
4.1
In caso di risposta negativa deve
essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 41 cifra 3 cpv. 1, 49
cifra 3 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr)
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
2974/2005 del 14 febbraio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5
(cinque) anni;
2.
alla multa di fr. 1'200.—
(milleduecento);
3.
al pagamento della tassa di giustizia 200.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 250.— per complessivi fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________
(art. 41 cifra 3 cpv. 1 CP);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di
richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della Circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino (80893),
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'650.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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