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Decisione

10.2005.40

circolato con la vettura alle velocità di 129 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h, rispettivamente di 107 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h

18 aprile 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 283/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.--.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 25 gennaio 2005;

indetto il

dibattimento 18 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e

il suo difensore;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale il quale chiede in via principale, in virtù del principio

in dubio pro reo, il proscioglimento del suo assistito; in via subordinata la

riduzione della velocità imputata e lo stralcio dell’infrazione nell’abitato

con conseguente diminuzione della pena;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in

relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. a e

lett. b ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme

medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare

per aver circolato con la vettura Ford targata TI __________ fino alla velocità di 120 Km/h circa malgrado il vigente limite di 80 km/h, rispettivamente

entrando in abitato, dove vige il limite di 50 km/h, alla velocità di circa 100

km/h; velocità accertate dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di

apparecchio Multagraph così come consentito dalle apposite direttive federali

in materia;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 1'500.-;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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