10.2005.40
circolato con la vettura alle velocità di 129 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h, rispettivamente di 107 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h
18 aprile 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.40
Data decisione, Autorità:
18.04.2005, PRPEN
Titolo:
circolato con la vettura alle velocità di 129 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h, rispettivamente di 107 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.40/pg
DA
283/2005
Bellinzona
18
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione
per aver violato gravemente
le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Ford targata TI __________ alle velocità di 129 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h, rispettivamente di 107
Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h, accertate dalla polizia mediante
veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph così come consentito dalle
apposite direttive federali in materia;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr, in
relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. a e
lett. b ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr;
fatti av fatti avvenuti l’8 ottobre 2004 sul tratto
stradale tra __________ e __________;
perseguito con decreto d’accusa del 24 gennaio
Fatti
2005 n. DA 283/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.--.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 25 gennaio 2005;
indetto il
dibattimento 18 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e
il suo difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale il quale chiede in via principale, in virtù del principio
in dubio pro reo, il proscioglimento del suo assistito; in via subordinata la
riduzione della velocità imputata e lo stralcio dell’infrazione nell’abitato
con conseguente diminuzione della pena;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in
relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. a e
lett. b ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme
medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per aver circolato con la vettura Ford targata TI __________ fino alla velocità di 120 Km/h circa malgrado il vigente limite di 80 km/h, rispettivamente
entrando in abitato, dove vige il limite di 50 km/h, alla velocità di circa 100
km/h; velocità accertate dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di
apparecchio Multagraph così come consentito dalle apposite direttive federali
in materia;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 1'500.-;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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