10.2005.401
Colpire al viso con un pugno.
13 giugno 2006Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.401
Data decisione, Autorità:
13.06.2006, PRPEN
Titolo:
Colpire al viso con un pugno.
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPC-TI
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.401/CEG
2854/2005
Bellinzona
13
giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, in data 10 aprile
2005, davanti all’entrata della discoteca __________ di __________, per la
quale stava svolgendo l’attività d’addetto alla sicurezza, ca-gionato a CIVI 1,
colpendolo al viso con un pugno, le lesioni attestate dai certificati medici,
agli atti, di data 12.04.2005 e 14.06.2005 dell’Ospedale Regionale di __________
nonché del 03.05.2005 del dr. med. __________ pure di __________;
reato previsto dall’art.
123 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 28 luglio
Fatti
2005 n. 2854/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al
competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- (duecentocinquanta) e
delle spese giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta);
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascor-so
il periodo fissato dall’art. 80 CP rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CP;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa, limitatamente ai dispositivi n. 1, 3 e 4, interposta tempestivamente
dall’accusato in data 16 agosto 2005;
indetto il pubblico dibattimento in data
13.
giugno 2006, sono comparsi l’accusato per-sonalmente assistito dal proprio
difensore DI 1, oltre alla parte civile CIVI 1 con il suo__________, mentre il Sost.
Procuratore pubblico __________ con lettera 24 gennaio 2006 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, dato atto che il dispositivo n. 2 del decreto
d’accusa, che rinvia la parte civile al competente foro civile per ogni sua
pretesa e a cui non è stata fatto opposizione, è regolar-mente cresciuto in
giudicato, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti la parte civile CIVI 1, __________,
da __________ in __________, __________, celibe, disoccupato,
il quale avvertito della sua
facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126
CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP; viene sentito
senza delazione di giuramento (art. 139 CPP);
il teste __________ , __________,
da __________ in __________, celibe, consulente finanziario,
il quale avvertito della sua
facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126
CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura:
il teste __________, __________,
cittadino italiano, residente in __________, __________, separato, agente di
sicurezza,
il quale avvertito della sua
facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126
CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, promette;
la teste __________, __________,
da __________ in ____________________, nubile, studentessa,
la quale avvertita della sua
facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126
CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, promette:
il patrocinatore di parte
civile il quale postula la conferma del decreto impugna-to;
il difensore, il quale chiede
il proscioglimento del proprio assistito, richiaman-dosi alla legittima difesa
e domandando la rifusione di un congruo importo a titolo ripetibili;
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di
lesioni semplici per avere, in data 10 aprile 2005, davanti all’entrata della
discoteca __________, per la quale stava svolgendo l’attività d’addetto alla
sicurezza, cagionato a CIVI 1, colpendolo al viso con un pugno, le lesioni
attestate dai certificati medici, agli atti, di data 12.04.2005 e 14.06.2005
dell’Ospedale Regionale di __________ nonché del 03.05.2005 del dr. med. __________
pure di __________?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
2.1
Può trovare applicazione l’art.
33.
cpv. 1 o 2 CP?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
Devono essere riconosciute
ripetibili a favore dell’accusato e se si in quale misura?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1, 2, 3 e 4; negativamente ai quesiti posti sub 2.1. e 5; come segue al
quesito posto sub 6;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
semplici (art. 123 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 2854/2005 del 28 luglio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 350.-- e delle spese giudiziarie di fr. 700.-- per
complessivi fr. 1’050.-- (millecinquanta);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
dà atto che il
Dispositivo
dispositivo n. 2 del decreto d’accusa, che rinvia la parte civile al competente
foro civile per ogni sua pretesa e a cui non è stata fatto opposizione, è
regolarmente cresciuto in giudicato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 350.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. 500.-- testi
fr. 1'050.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster