10.2005.403
soggiornato in Svizzera illegalmente
16 settembre 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.403
Data decisione, Autorità:
16.09.2005, PRPEN
Titolo:
soggiornato in Svizzera illegalmente
SOGGIORNO ILLEGALE
VIOLAZIONE DEL BANDO
art. 291 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2005.403
10.2005.416
DA
3165/2005
Bellinzona
16
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto
colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri
per
avere,
dal
__________ al __________,
a
__________, __________ soggiornato illegalmente in Svizzera poiché privo di
documenti di legittimazione;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 22 agosto
2005 n. 3007/2005 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, pena da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
2. Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese giudiziarie.
3. Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico del Canton Ticino il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra. 3 cpv. 2 CPS);
e
prevenuto colpevole di violazione del bando
per
avere soggiornato illegalmente in Svizzera,
dal
__________ al __________ a __________ venendo fermato a __________, sapendo
della pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata dal
Ministero Pubblico del Canton Ticino nei suoi confronti in data __________ per
un periodo di tre anni;
reato previsto dall'art. 291 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 30 agosto
2005 n. 3165/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione da espiare da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
2. Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton
Ticino il;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 30 agosto 2005;
indetto il
dibattimento 16 settembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato
personalmente, il suo difensore, il Sost. Procuratore pubblico e l’interprete;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale postula la conferma dei due decreti di accusa, nel senso che
chiede 45 giorni di detenzione da espiare e la revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di detenzione
decretata il __________;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato da entrambe le imputazioni dal momento che questi
si trovava in evidente stato di necessità;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per
Fatti
i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3007/2005 del 22 agosto 2005 a suo
carico.
2.Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione del bando per i fatti descritti
nel decreto di accusa n. 3165/2005 del 30 agosto 2005 a suo carico con
l’aggiunta odierna.
3.Sulla pena e sulle spese.
4.Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il __________.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 13f, 23 cpv.1 LDDS e 291 CP; 34, 41, 63 e 68 CP; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di
violazione del bando per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei
decreti di accusa n. 3007/2005 del 22 agosto 2005 e n. 3165/2005 del 30 agosto
2005 con la completazione odierna.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione da espiare da dedurre il carcere preventivo
sofferto.
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- .
ordina la revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni
di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton
Ticino il __________.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Ufficio
federale delle migrazioni, Berna
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: Il
segretario:
Distinta spese a
carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster