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Decisione

10.2005.403

soggiornato in Svizzera illegalmente

16 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3007/2005 del 22 agosto 2005 a suo

carico.

2.Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione del bando per i fatti descritti

nel decreto di accusa n. 3165/2005 del 30 agosto 2005 a suo carico con

l’aggiunta odierna.

3.Sulla pena e sulle spese.

4.Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale

concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il __________.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 13f, 23 cpv.1 LDDS e 291 CP; 34, 41, 63 e 68 CP; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di

violazione del bando per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei

decreti di accusa n. 3007/2005 del 22 agosto 2005 e n. 3165/2005 del 30 agosto

2005 con la completazione odierna.

condanna ACCU 1

1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione da espiare da dedurre il carcere preventivo

sofferto.

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- .

ordina la revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni

di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton

Ticino il __________.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ufficio

federale delle migrazioni, Berna

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: Il

segretario:

Distinta spese a

carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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