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Decisione

10.2005.407

circolazione in stato di ebrietà considerata "lieve" e opposizione alla prova del sangue

21 marzo 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ (recte: __________) il 2.12.2004;

reato

previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. opposizione

alla prova del sangue,

per

essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue per la determinazione

dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili

conseguenze penali del suo rifiuto;

avvenuti a __________ il 2.12.2004;

reato

previsto dall’art. 91 cpv. 3 LCStr;

perseguito con decreto

d’accusa del 29 agosto 2005 n. DA 3057/205 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.--

(cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 agosto 2005;

indetto il dibattimento 21 marzo 2006, al

quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore DI 1, __________,

mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 7 dicembre 2005 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità

dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusata;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi d’accusa,

rilevando che in caso di proscioglimento rinuncerà a chiedere indennità.

sentita per

ultimo l'accusata;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autrice colpevole di:

1.1

circolazione

in stato di ebrietà, per aver condotto, a __________, il 2.12.2004,

l’autovettura Jeep Grand Cherokee targata TI __________ essendo in stato di

ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 3.12.2004, concludente

per uno stato di ebrietà “lieve”?

1.2

opposizione

alla prova del sangue, per essersi intenzionalmente opposta, a __________ il

2.12

, alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata

dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del

suo rifiuto?

2.

In caso di

risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena

proposta?

3.

L'eventuale

condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna

parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1

segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai

quesiti posti sub 1.1. e 1.2., decaduti gli altri;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di circolazione in stato di ebrietà e di opposizione alla prova

del sangue;

assegna le tasse

e le spese allo Stato;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

dichiara la

sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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