10.2005.409
Promuovere la prostituzione in qualità di gererente e dare alloggio a persone sprovviste di permesso
11 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.409
Data decisione, Autorità:
11.01.2006, PRPEN
Titolo:
Promuovere la prostituzione in qualità di gererente e dare alloggio a persone sprovviste di permesso
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 195 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2005.409
DA
2737/2005
Bellinzona
11
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Paola Belloli per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. promovimento della prostituzione
per avere, tra il __________ e __________,
a __________, nella sua qualità di “gerente” dell’esercizio pubblico “__________”,
in correità con __________ e tale __________ (alias __________, detta “__________”),
leso la libertà d’azione di persone dedite alla prostituzione, sorvegliandole
in questa loro attività o imponendo loro il luogo, il tempo, l’estensione od
altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione, e meglio per
avere, nelle menzionate circostanze di tempo e luogo, in quanto titolare e
gerente del __________ a __________, avendo preventivamente stipulato un
accordo con la stessa __________ ed il suo compagno __________ per la cessione
dell’inventario dell’esercizio pubblico al prezzo di fr. 50'000.- e un altro
per la costituzione di una società semplice avente per scopo quello di
sviluppare l’attività commerciale del medesimo ritrovo; quindi, in qualità di
gerente del ritrovo, mettendo a disposizione il proprio nome e la propria patente
per la conduzione dell’esercizio pubblico, e assicurando la propria presenza
sul posto, contro una remunerazione di fr. 5'000.- mensili, preso parte ad
un’operazione consistita nell’ingaggiare da parte di __________ alcune donne –
risultate poi essere le cittadine rumene __________ (__________), __________ (__________),
__________ (__________), __________ (__________), __________ (__________),
soggiornanti in Italia con falsi documenti - trasferendole in Ticino ed
impiegandole quali prostitute presso il __________ a __________, attuando, in
tale contesto, un controllo sulla loro attività, rispettivamente imposto
determinate condizioni all’esercizio della loro attività nella misura in cui:
-
gli autori hanno a tal fine approfittato dell’ignoranza delle donne
della lingua italiana e della regione geografica, delle loro precarie
condizioni economiche, della mancanza di documenti di legittimazioni legali e,
quindi, del carattere clandestino del loro soggiorno in Svizzera,
-
sono state loro impartite istruzioni tra cui l’obbligo di
rimanere sempre all’interno dell’esercizio pubblico, consegnando peraltro loro
solo una chiave della camera occupata al piano superiore ma non quella
dell’esercizio pubblico, di modo che la notte, alla chiusura dello stesso, non
avrebbero comunque potuto allontanarsi;
-
è stato loro fatto obbligo di essere presenti al bar dalle 11.00
del mattino alla 01.00 di notte, impartendo istruzioni su come comportarsi con
Fatti
i clienti (obbligo di farli bere);
-
sono state impartite istruzioni vincolanti sulle tariffe minime
da applicare per le loro prestazioni;
è così esercitato una vigilanza
sull’attività delle donne all’interno dell’esercizio pubblico;
2. infrazione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, tra il __________ e __________,
a __________, in qualità di gerente dell’esercizio pubblico “__________” dando
alloggio alle cittadine rumene __________ (__________), __________ (__________),
__________ (__________), __________ (__________), __________, benché fosse
consapevole del fatto o quantomeno dovesse presumere che erano prive dei
necessari permessi di entrata e residenza nel nostro Paese, facilitato il loro
soggiorno illegale in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 195 CP e 23 cpv. 1
LDDS;
perseguito con decreto d’accusa n. 2737/2005 di
data 10 agosto 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 1 (uno) mese
di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.--.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 16 agosto 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 11 gennaio 2006,
al quale l'accusato, regolarmente citato nelle forme edittali, non è comparso,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma
del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli 41, 63, 68, 195 CP e 23
cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1
promovimento della
prostituzione
1.2
infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
promovimento della prostituzione e infrazione alla LF concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 2737/2005 del 10 agosto 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 1 (un) mese di detenzione, sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.-;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione
orale del dispositivo.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Giudice dell’istruzione e
dell’arresto, Lugano,
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1’000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1’600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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