Lexipedia

Decisione

10.2005.409

Promuovere la prostituzione in qualità di gererente e dare alloggio a persone sprovviste di permesso

11 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti (obbligo di farli bere);

-

sono state impartite istruzioni vincolanti sulle tariffe minime

da applicare per le loro prestazioni;

è così esercitato una vigilanza

sull’attività delle donne all’interno dell’esercizio pubblico;

2. infrazione alla LF

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, tra il __________ e __________,

a __________, in qualità di gerente dell’esercizio pubblico “__________” dando

alloggio alle cittadine rumene __________ (__________), __________ (__________),

__________ (__________), __________ (__________), __________, benché fosse

consapevole del fatto o quantomeno dovesse presumere che erano prive dei

necessari permessi di entrata e residenza nel nostro Paese, facilitato il loro

soggiorno illegale in Svizzera;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 195 CP e 23 cpv. 1

LDDS;

perseguito con decreto d’accusa n. 2737/2005 di

data 10 agosto 2005 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 1 (uno) mese

di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.--.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 16 agosto 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 11 gennaio 2006,

al quale l'accusato, regolarmente citato nelle forme edittali, non è comparso,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma

del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli 41, 63, 68, 195 CP e 23

cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1

promovimento della

prostituzione

1.2

infrazione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

promovimento della prostituzione e infrazione alla LF concernente la dimora e

il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. 2737/2005 del 10 agosto 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 1 (un) mese di detenzione, sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 1'000.-;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione

orale del dispositivo.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Giudice dell’istruzione e

dell’arresto, Lugano,

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1’000.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1’600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster